Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15648/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 - octies, 81 cpv., 110, 336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 - octies, 110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585 cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 - octies, 81 cpv., 110, 336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 - octies, 110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585 cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/