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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 03576/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 giugno 2021, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2021, disponendo il ripristino della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., per due volte al giorno a carico di [OSCURATO:PERSONA], originariamente disposta dal Tribunale di Napoli in sede di condanna a seguito del giudizio abbreviato celebrato nell'ambito del rito direttissimo in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e successivamente revocata dalla Corte di appello di Napoli.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale, nell'accogliere l'appello del Procuratore generale avverso il provvedimento di revoca della cautela, ha travisato la vicenda cautelare e ha omesso di fornire una motivazione autonoma rispetto alle ragioni addotte a sostegno dell'appello; in particolare, la revoca della misura originariamente disposta era stata giustificata sulla base del trascorrere del tempo, in costanza di applicazione della misura cautelare e in mancanza di elementi negativi, da cui era stata desunta la capacità di autodeterminazione del prevenuto nel rispettare la misura stessa.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente di nuovo denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ribadendo che l'imputato, con il suo comportamento già nell'immediatezza dei fatti, aveva dimostrato sicura resipiscenza, avendo scelto il rito abbreviato e non avendo tentato di confutare le risultanze dell'attività investigativa, nella piena consapevolezza che la scelta processuale avrebbe comportato un probabile giudizio di condanna.

Ne deriva, per il ricorrente, che il ravvedimento è avvenuto, non a causa della restrizione patita, ma per il semplice fatto di aver subito un processo penale.

In ogni caso - per la difesa - anche l'assenza di espressa resipiscenza, valorizzata dal Tribunale, non implica di per sé pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., è inammissibile perché è diretto a sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali propria del ricorrente a quella compiuta dai giudici di merito, sollecitando una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Deve infatti ricordarsi, in punto di diritto, che: il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve 2 A3 dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Conseguentemente, rilevato che nell'impugnazione il ricorrente si limita a operare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle condizioni soggettive in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, da opporre a quella del provvedimento impugnato, la stessa appare diretta a sollecitare una sostanziale rivalutazione nel merito, per contestare la ritenuta professionalità nell'agire e spregiudicatezza dell'imputato.

3.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla prospettata sussistenza di una qualche forma di resipiscenza da parte del Padolini tale da non poter più giustificare l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti - è parimenti inammissibile.

Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, tenendo in considerazioni molteplici aspetti oggettivi: la professionalità nell'agire, desunta dal fatto che l'imputato aveva organizzato presso un locale adiacente alla propria abitazione, munito di sistema di videosorveglianza, un punto vendita di diverse quantità di stupefacente; la spregiudicatezza, desunta dal fatto che questo, nonostante l'evidenza delle prove, aveva negato ogni addebito fornendo giustificazioni del tutto inverosimili; l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza, in mancanza di una lecita e stabile attività lavorativa o del tentativo di conseguirla; la persistenza del pericolo di recidivanza, per il lasso di tempo particolarmente breve decorso dall'applicazione della misura, l'osservanza delle cui prescrizioni costituisce un comportamento doveroso, in assenza del quale si renderebbe necessario un suo aggravamento.

4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 giugno 2021, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli del 7 maggio 2021, disponendo il ripristino della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., per due volte al giorno a carico di [OSCURATO:PERSONA], originariamente disposta dal Tribunale di Napoli in sede di condanna a seguito del giudizio abbreviato celebrato nell'ambito del rito direttissimo in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e successivamente revocata dalla Corte di appello di Napoli. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale, nell'accogliere l'appello del Procuratore generale avverso il provvedimento di revoca della cautela, ha travisato la vicenda cautelare e ha omesso di fornire una motivazione autonoma rispetto alle ragioni addotte a sostegno dell'appello; in particolare, la revoca della misura originariamente disposta era stata giustificata sulla base del trascorrere del tempo, in costanza di applicazione della misura cautelare e in mancanza di elementi negativi, da cui era stata desunta la capacità di autodeterminazione del prevenuto nel rispettare la misura stessa. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente di nuovo denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ribadendo che l'imputato, con il suo comportamento già nell'immediatezza dei fatti, aveva dimostrato sicura resipiscenza, avendo scelto il rito abbreviato e non avendo tentato di confutare le risultanze dell'attività investigativa, nella piena consapevolezza che la scelta processuale avrebbe comportato un probabile giudizio di condanna. Ne deriva, per il ricorrente, che il ravvedimento è avvenuto, non a causa della restrizione patita, ma per il semplice fatto di aver subito un processo penale. In ogni caso - per la difesa - anche l'assenza di espressa resipiscenza, valorizzata dal Tribunale, non implica di per sé pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., è inammissibile perché è diretto a sovrapporre una valutazione delle risultanze processuali propria del ricorrente a quella compiuta dai giudici di merito, sollecitando una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Deve infatti ricordarsi, in punto di diritto, che: il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve 2 A3 dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Conseguentemente, rilevato che nell'impugnazione il ricorrente si limita a operare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle condizioni soggettive in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, da opporre a quella del provvedimento impugnato, la stessa appare diretta a sollecitare una sostanziale rivalutazione nel merito, per contestare la ritenuta professionalità nell'agire e spregiudicatezza dell'imputato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla prospettata sussistenza di una qualche forma di resipiscenza da parte del Padolini tale da non poter più giustificare l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti - è parimenti inammissibile. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, tenendo in considerazioni molteplici aspetti oggettivi: la professionalità nell'agire, desunta dal fatto che l'imputato aveva organizzato presso un locale adiacente alla propria abitazione, munito di sistema di videosorveglianza, un punto vendita di diverse quantità di stupefacente; la spregiudicatezza, desunta dal fatto che questo, nonostante l'evidenza delle prove, aveva negato ogni addebito fornendo giustificazioni del tutto inverosimili; l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza, in mancanza di una lecita e stabile attività lavorativa o del tentativo di conseguirla; la persistenza del pericolo di recidivanza, per il lasso di tempo particolarmente breve decorso dall'applicazione della misura, l'osservanza delle cui prescrizioni costituisce un comportamento doveroso, in assenza del quale si renderebbe necessario un suo aggravamento. 4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così de
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