CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1997
Cassazione n. 39071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( CUI. 05UGTGR) nato il 17/11/1997 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UGTGR); OSSERVA rilevato che il motivo con cui si deduce la illegittima applicazione della recidiva, seppure ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura poiché la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere che il ricorrente, con la commissione dell'ulteriore delitto, avesse dimostrato insensibilità rispetto alla precedente condanna tale da escludere che la ricaduta fosse occasionale; a tal fine la Corte di appello ha motivato la aumentata pericolosità osservando come anche i plurimi successivi reati commessi costituissero dimostrazione di un avviato percorso criminale in linea con i presupposti che avevano indotto il primo giudice a ritenere sussistente la recidiva, mentre, sotto altro aspetto, come si rivelasse congruo il giudizio di equivalenza operato nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; osservato che, alla luce delle valutazioni in fatto sopra evidenziate nella parte in cui si è inteso valorizzare la condotta e le condanne successive alla commissione del reato, nessuna incidenza assume la natura della recidiva (qualificata dalla Corte di appello come specifica infraquinquennale) per come contestata, visto che la Corte di appello ha comunque logicamente motivato (facendo corretto riferimento al precedente) in ordine al giudizio di equivalenza operato (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che deve essere corretto il nominativo riportato nell'intestazione della sentenza della Corte di appello di Torino impugnata in "[OSCURATO:PERSONA]" comunque corrispondente al CUI 05UGTGR, giusta identificazione avvenuta all'atto della sottoposizione a rilievi dattiloscopici in data 15 giugno 2022; P.Q.M. Dispone la correzione della intestazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 24 gennaio 2023 nel senso che il nominativo dell'imputato è "[OSCURATO:PERSONA]". Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos