CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria LodovicaBognetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 646/2023 depositata il25/1/2023;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4180/2023Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 17161/2026Data pubblicazione 01/06/2026Luca Beltrami ha proposto opposizione a verbale di accertamentod’infrazione del codice della strada del 16/2/2021.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano ha accolto l’opposizione.Proposto appello dal Comune di Milano, il Tribunale di Milano lo hadichiarato inammissibile per tardività.Avverso questa sentenza il Comune propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con il quale, tra l’altro, haconcluso per la fondatezza del secondo motivo di ricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza exart. 360 n.4 c.p.c. in relazione agli artt. 101 c.p.c. e 24 e 111 Cost. peravere il tribunale rilevato d’ufficio in sentenza, senza previocontraddittorio, la tardività dell’appello.Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 360 n.3 c.p.c. inrelazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 e all’art. 327 c.p.c.,perché il giudice di merito ha erroneamente rilevato la tardivitàdell’appello, senza considerare nel computo del termine i trenta giorni disospensione feriale.2. La trattazione del secondo motivo è dirimente in quanto è fondato.La sentenza del Giudice di pace di Milano è stata pubblicata il24/5/2021 e non è stata notificata; quindi, il termine di decadenzadall’impugnazione era quello semestrale ex art. 327 c.p.c.Numero registro generale 4180/2023Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 17161/2026Data pubblicazione 01/06/2026Come noto, nel computo del termine per proporre impugnazione devedi regola tenersi conto del periodo di sospensione feriale ex l. n. 742 del1969.Il giudizio in esame ha ad oggetto un’opposizione a sanzioneamministrativa in materia di circolazione stradale e non rientra perciò traquelli per i quali non è applicabile detta sospensione. Il sol fattodell’applicazione del rito speciale ex art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, noncomporta, infatti, che non trovi applicazione la sospensione feriale deitermini (v. Cass. n. 11478/2017 per cui “le controversie in tema diopposizione a verbale di accertamento di violazione del codice dellastrada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poichél'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversiedi lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa èdisciplinata”; v. anche in tal senso Cass. Sez. Un. n. 2145/2021).Quindi, l’appello depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte di sentenzapubblicata il 24/5/2021, era tempestivo ed erroneamente ne è statadichiarata l’inammissibilità.L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del primo.La sentenza deve essere perciò cassata, con rinvio al Tribunale diMilano, in persona di diverso magistrato, perché esamini i motivi di appelloe regoli anche le spese di questo giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diversomagistrato, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa