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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 agosto 2026

Cassazione n. 24564/2026

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appresentante pro tempore,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.;elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], alla via S. Anna II tronco, pressol’Ufficio legale aziendale.RICORRENTEcontroSTUDIO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliato in Palmi (RC), alla via Mazzini, n. 31,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] chehanno indicato l’indirizzo di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente loNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 28/2025 della Corte d’appello di Reggio di Calabria;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consigliereLuigi Abete,RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 31.5.2018 loStudio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., struttura privata accreditata invia definitiva con il S.S.R., esercente attività radiologica di base ed altri servizispecialistici, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio di Calabria l’AziendaSanitaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA].Esponeva che la convenuta non aveva provveduto a pagargli il saldo, pari adeuro 57.763,30, dei corrispettivi per le prestazioni di diagnostica per immagine-radiologia eseguite nel corso dell’anno 2017 in regime di accreditamento.Esponeva inoltre che il tetto di spesa applicabile, attesa la mancatastipulazione del contratto per l’anno 2017, era quello risultante dal contrattosiglato con l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’anno 2016,contenente clausola di proroga per l’anno successivo.Chiedeva quindi condannare l’A.S.P. convenuta al pagargli - in subordineanche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. - la somma di euro 57.763,30, oltreinteressi ex d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.2.

Si costituiva l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3).Eccepiva l’inefficacia delle clausole contenenti proroghe sine die.Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Eccepiva altresì che il ricorrente aveva ingiustificatamente rifiutato lasottoscrizione del contratto proposto da essa A.S.P. per l’anno 2017, sicché leprestazioni per cui era controversia non erano sorrette da una valida pattuizionecontrattuale.Eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome legittimatapassiva la Regione Calabria.Instava per il rigetto delle avverse domande.3.

Respinte le richieste istruttorie, con ordinanza ex art. 702 bis cod. proc.civ. il Tribunale rigettava le domande tutte dell’attore.4. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva appello.Resisteva l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA].5.

Con sentenza n. 28/2025 la Corte d’appello di Reggio di Calabria accoglievail gravame e condannava l’appellata al pagamento della somma di euro57.763,30, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture alsoddisfo; condannava l’appellata alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Reggio di Calabria che il Tribunale non avevacorrettamente interpretato la clausola – “fino alla stipula dell’eventualesuccessivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagmache regolamenterà i rapporti dell’anno successivo che, pertanto, andrà asvolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall’1 gennaio 2017, lecondizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamenteconfermate” - di cui all’art. 9, 2° co. del contratto del 2016 e non aveva “tenutoadeguatamente conto delle risultanze processuali in merito alla mancatasottoscrizione del contratto (…)” (così sentenza d’appello, pag. 4).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Evidenziava in ordine al primo profilo che il chiaro significato della clausoladeponeva nel senso che le condizioni stabilite per il 2016 erano volte a regolarei rapporti tra le parti sino alla stipula del contratto successivo, destinato adesplicare efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2017.Evidenziava dunque che le prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2017erano disciplinate dal contratto del 2016 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).Evidenziava in ordine al secondo profilo che la mancata sottoscrizione delcontratto per l’anno 2017 non poteva essere ascritta allo [OSCURATO:PERSONA],siccome “la mancata presentazione ad una convocazione non costituisce provadel rifiuto definitivo della stipula” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Evidenziava segnatamente che la s.a.s. appellante aveva addotto “che lamancata comparizione era stata determinata dalla allegazione di uno schema dicontratto vuoto” e che siffatta circostanza non era stata contestata dall’A.S.P.appellata (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione conogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spesedel giudizio di legittimità.CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione/falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt.1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nel loro combinato disposto, anche con riferimentoNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026all’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inseritodall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) con specificoriferimento alle pattuizione di cui agli artt. 9 e 14 del contratto 2016 dispecialistica ambulatoriale” (così ricorso, pag. 4).Deduce che l’interpretazione della clausola di cui all’art. 9, 2° co., delcontratto del 2016 confligge con il quadro normativo di riferimento e con iprincipi regolanti i rapporti tra privati e P.A. (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce che l’interpretazione recepita dalla Corte di Reggio di Calabria lascia“alla mera potestà del privato il prolungamento delle discipline contrattuali a séfavorevoli” (così ricorso, pag. 8).Deduce d’altra parte che la Corte territoriale non ha tenuto conto che “l’effettosospensivo derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto scaturisce inmodo automatico dalla legge” (così ricorso, pag. 10), viepiù che “la sospensionenon è un provvedimento che adotta l’Azienda sanitaria ma la Regione Calabria”(così ricorso, pag. 12).8.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.9.

Al cospetto della “questione interpretativa” veicolata dal mezzo in esamenon possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.Ossia l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, giacchévolta all’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “difatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazionedelle regole ermeneutiche ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti (cfr. Cass. 4.4.2022, n. 10745).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Ossia l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi alsindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudiceal contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass.22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).10.

Nel solco delle testé riferite indicazioni giurisprudenziali l’interpretazionecui la Corte di Reggio di Calabria ha fatto luogo, è immune da qualsivoglia ipotesidi “anomalia motivazionale” suscettibile di assumer rilievo in relazione allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce dellapronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.Segnatamente, la Corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmenteesplicitato il proprio iter argomentativo.Del resto, ad ulteriore riscontro dell’operata opzione ermeneutica la Corte diseconde cure ha puntualizzato che “l’ipotesi della mancata sottoscrizione delcontratto per il 2017 non è stata presa in considerazione nella clausola in esame”(così sentenza d’appello, pag. 4).11.

Nel solco delle dapprima riferite indicazioni giurisprudenzialil’interpretazione patrocinata dalla Corte di Reggio di Calabria è assolutamenteineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale.Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Invero – con riferimento al canone “letterale” – questa Corte spiega che l’art.1362 cod. civ., allorché al 1° co. prescrive all’interprete di indagare quale siastata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delleparole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intenderibadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rivelicon chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza trala lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non èammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005, n. 9284,ove si aggiunge che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, ilprimo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituitodalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocitàobbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria,soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti).In tal guisa, a fronte della esplicita proiezione per l’anno 2017 –contrattualmente prefigurata all’art. 9 – della validità ed efficacia del contrattosiglato per l’anno 2016 (“fino alla stipula dell’eventuale successivo contratto (…)le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangonoprovvisoriamente confermate”), in maniera del tutto ingiustificata la ricorrenteadduce che la Corte d’appello si è limitata a considerare il mero dato letterale;e che, viceversa, avrebbe dovuto tener conto di una imprescindibile necessità,ossia “che le prestazioni rese a carico del S.S.N. siano necessariamente coperteda un contratto valido ed efficace tra le parti” (così ricorso, pag. 9).12.

In ogni caso, innegabilmente, le doglianze veicolate dal mezzo indisamina si risolvono tout court nella prospettazione della maggiore plausibilitàNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026della patrocinata divergente opzione esegetica (“l’operazione ermeneuticacompiuta dal Giudice di merito, basata in via esclusiva sul dato letterale, e tesaad escludere il valore normativo della mancata sottoscrizione del contrattosuccessivo, contrasta con la ricerca di un contemperamento tra le esigenzeorganizzative e finanziarie (…) e la necessità … di assicurare una tutela pienaed effettiva dal diritto alla salute (…)”: così ricorso, pag. 9).13.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione/falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) per avereil Giudice di seconde cure non considerato la posizione dominante della Pubblicaamministrazione nei rapporti con i privati accreditati e per avereconseguentemente statuito in violazione dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del1992 e dei DCA regionali; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.), poiché il Giudice ha ritenuto che il contratto allegato allaconvocazione per il 16.3.2018 non fosse completo di tutte le clausole del futuroaccordo negoziale” (così ricorso, pag. 13).Deduce che ha errato la Corte di Reggio di Calabria a ritenere che la mancatapartecipazione alla convocazione fissata per il 16.3.2018 non può essereimputata allo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto che le clausole contrattuali“non sono oggetto di specifico confronto tra le parti, ma sono predispostedall’amministrazione (…) ed hanno efficacia nei confronti indistintamente di tuttigli operatori accreditati” (così ricorso, pag. 14).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Deduce che “non si trattava, quindi, di uno schema vuoto (…) ma dell’accordoche l’amministrazione offriva a tutte le strutture accreditate per lasottoscrizione, senza alcuna possibilità di modificazione del testo” (così ricorso,pag. 14).Deduce che nei suindicati termini viene meno “la giustificazione offerta nelprovvedimento impugnato alla mancata partecipazione alla convocazione” (cosìricorso, pag. 15).14.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.15.

Il secondo mezzo veicola sic et simpliciter censure di “merito”, afferential piano del giudizio “di fatto” cui la Corte calabrese ha atteso e sulla cui scorta- la stessa Corte - ha disconosciuto l’imputabilità alla struttura sanitariacontroricorrente della mancata partecipazione alla convocazione disposta per il16.3.2018.Sovviene perciò l’elaborazione di questo Giudice secondo cui è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03)).E secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/202616.

In ogni caso, pur in parte qua nessuna delle ipotesi di “anomaliamotivazionale” rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioniunite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto disufficienza della motivazione - inficia l’impugnato dictum.Invano, pertanto, la ricorrente assume che “il provvedimento oggi censuratoanche su tale profilo palesa una evidente lacunosità argomentativa” (cosìricorso, pag. 14).Del resto, ad ulteriore riscontro della disconosciuta responsabilità dellastruttura sanitaria la Corte reggina ha puntualizzato che dalla documentazioneprodotta dall’appellata si desumeva che non era stata avviata la proceduraprevista per l’ipotesi di mancata stipula del contratto, procedura contemplantesia la redazione di apposito verbale idoneo a dar conto del rifiuto di stipulazionesia la trasmissione del verbale al commissario ai fini dell’avvio della sospensionedell’accreditamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).In pari tempo, innegabilmente, il gravato dictum, pur in parte qua agitur, èineccepibile “in diritto”.17.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.18.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], arimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.;elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], alla via S. Anna II tronco, pressol’Ufficio legale aziendale.RICORRENTEcontroSTUDIO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – elettivamente domiciliato in Palmi (RC), alla via Mazzini, n. 31,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] chehanno indicato l’indirizzo di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente loNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 28/2025 della Corte d’appello di Reggio di Calabria;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consigliereLuigi Abete,RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 31.5.2018 loStudio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., struttura privata accreditata invia definitiva con il S.S.R., esercente attività radiologica di base ed altri servizispecialistici, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio di Calabria l’AziendaSanitaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA].Esponeva che la convenuta non aveva provveduto a pagargli il saldo, pari adeuro 57.763,30, dei corrispettivi per le prestazioni di diagnostica per immagine-radiologia eseguite nel corso dell’anno 2017 in regime di accreditamento.Esponeva inoltre che il tetto di spesa applicabile, attesa la mancatastipulazione del contratto per l’anno 2017, era quello risultante dal contrattosiglato con l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’anno 2016,contenente clausola di proroga per l’anno successivo.Chiedeva quindi condannare l’A.S.P. convenuta al pagargli - in subordineanche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. - la somma di euro 57.763,30, oltreinteressi ex d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.2. Si costituiva l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3).Eccepiva l’inefficacia delle clausole contenenti proroghe sine die.Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Eccepiva altresì che il ricorrente aveva ingiustificatamente rifiutato lasottoscrizione del contratto proposto da essa A.S.P. per l’anno 2017, sicché leprestazioni per cui era controversia non erano sorrette da una valida pattuizionecontrattuale.Eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome legittimatapassiva la Regione Calabria.Instava per il rigetto delle avverse domande.3. Respinte le richieste istruttorie, con ordinanza ex art. 702 bis cod. proc.civ. il Tribunale rigettava le domande tutte dell’attore.4. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva appello.Resisteva l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA].5. Con sentenza n. 28/2025 la Corte d’appello di Reggio di Calabria accoglievail gravame e condannava l’appellata al pagamento della somma di euro57.763,30, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture alsoddisfo; condannava l’appellata alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Reggio di Calabria che il Tribunale non avevacorrettamente interpretato la clausola – “fino alla stipula dell’eventualesuccessivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagmache regolamenterà i rapporti dell’anno successivo che, pertanto, andrà asvolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall’1 gennaio 2017, lecondizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamenteconfermate” - di cui all’art. 9, 2° co. del contratto del 2016 e non aveva “tenutoadeguatamente conto delle risultanze processuali in merito alla mancatasottoscrizione del contratto (…)” (così sentenza d’appello, pag. 4).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Evidenziava in ordine al primo profilo che il chiaro significato della clausoladeponeva nel senso che le condizioni stabilite per il 2016 erano volte a regolarei rapporti tra le parti sino alla stipula del contratto successivo, destinato adesplicare efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2017.Evidenziava dunque che le prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2017erano disciplinate dal contratto del 2016 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).Evidenziava in ordine al secondo profilo che la mancata sottoscrizione delcontratto per l’anno 2017 non poteva essere ascritta allo [OSCURATO:PERSONA],siccome “la mancata presentazione ad una convocazione non costituisce provadel rifiuto definitivo della stipula” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Evidenziava segnatamente che la s.a.s. appellante aveva addotto “che lamancata comparizione era stata determinata dalla allegazione di uno schema dicontratto vuoto” e che siffatta circostanza non era stata contestata dall’A.S.P.appellata (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione conogni susseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spesedel giudizio di legittimità.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione/falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt.1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nel loro combinato disposto, anche con riferimentoNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026all’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inseritodall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) con specificoriferimento alle pattuizione di cui agli artt. 9 e 14 del contratto 2016 dispecialistica ambulatoriale” (così ricorso, pag. 4).Deduce che l’interpretazione della clausola di cui all’art. 9, 2° co., delcontratto del 2016 confligge con il quadro normativo di riferimento e con iprincipi regolanti i rapporti tra privati e P.A. (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce che l’interpretazione recepita dalla Corte di Reggio di Calabria lascia“alla mera potestà del privato il prolungamento delle discipline contrattuali a séfavorevoli” (così ricorso, pag. 8).Deduce d’altra parte che la Corte territoriale non ha tenuto conto che “l’effettosospensivo derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto scaturisce inmodo automatico dalla legge” (così ricorso, pag. 10), viepiù che “la sospensionenon è un provvedimento che adotta l’Azienda sanitaria ma la Regione Calabria”(così ricorso, pag. 12).8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.9. Al cospetto della “questione interpretativa” veicolata dal mezzo in esamenon possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.Ossia l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, giacchévolta all’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine “difatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazionedelle regole ermeneutiche ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti (cfr. Cass. 4.4.2022, n. 10745).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Ossia l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi alsindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudiceal contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass.22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).10. Nel solco delle testé riferite indicazioni giurisprudenziali l’interpretazionecui la Corte di Reggio di Calabria ha fatto luogo, è immune da qualsivoglia ipotesidi “anomalia motivazionale” suscettibile di assumer rilievo in relazione allaprevisione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce dellapronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.Segnatamente, la Corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmenteesplicitato il proprio iter argomentativo.Del resto, ad ulteriore riscontro dell’operata opzione ermeneutica la Corte diseconde cure ha puntualizzato che “l’ipotesi della mancata sottoscrizione delcontratto per il 2017 non è stata presa in considerazione nella clausola in esame”(così sentenza d’appello, pag. 4).11. Nel solco delle dapprima riferite indicazioni giurisprudenzialil’interpretazione patrocinata dalla Corte di Reggio di Calabria è assolutamenteineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale.Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Invero – con riferimento al canone “letterale” – questa Corte spiega che l’art.1362 cod. civ., allorché al 1° co. prescrive all’interprete di indagare quale siastata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delleparole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intenderibadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rivelicon chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza trala lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non èammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005, n. 9284,ove si aggiunge che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, ilprimo e principale strumento dell’attività interpretativa del giudice è costituitodalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocitàobbliga l’interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria,soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti).In tal guisa, a fronte della esplicita proiezione per l’anno 2017 –contrattualmente prefigurata all’art. 9 – della validità ed efficacia del contrattosiglato per l’anno 2016 (“fino alla stipula dell’eventuale successivo contratto (…)le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangonoprovvisoriamente confermate”), in maniera del tutto ingiustificata la ricorrenteadduce che la Corte d’appello si è limitata a considerare il mero dato letterale;e che, viceversa, avrebbe dovuto tener conto di una imprescindibile necessità,ossia “che le prestazioni rese a carico del S.S.N. siano necessariamente coperteda un contratto valido ed efficace tra le parti” (così ricorso, pag. 9).12. In ogni caso, innegabilmente, le doglianze veicolate dal mezzo indisamina si risolvono tout court nella prospettazione della maggiore plausibilitàNumero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026della patrocinata divergente opzione esegetica (“l’operazione ermeneuticacompiuta dal Giudice di merito, basata in via esclusiva sul dato letterale, e tesaad escludere il valore normativo della mancata sottoscrizione del contrattosuccessivo, contrasta con la ricerca di un contemperamento tra le esigenzeorganizzative e finanziarie (…) e la necessità … di assicurare una tutela pienaed effettiva dal diritto alla salute (…)”: così ricorso, pag. 9).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione/falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) per avereil Giudice di seconde cure non considerato la posizione dominante della Pubblicaamministrazione nei rapporti con i privati accreditati e per avereconseguentemente statuito in violazione dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del1992 e dei DCA regionali; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.), poiché il Giudice ha ritenuto che il contratto allegato allaconvocazione per il 16.3.2018 non fosse completo di tutte le clausole del futuroaccordo negoziale” (così ricorso, pag. 13).Deduce che ha errato la Corte di Reggio di Calabria a ritenere che la mancatapartecipazione alla convocazione fissata per il 16.3.2018 non può essereimputata allo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto che le clausole contrattuali“non sono oggetto di specifico confronto tra le parti, ma sono predispostedall’amministrazione (…) ed hanno efficacia nei confronti indistintamente di tuttigli operatori accreditati” (così ricorso, pag. 14).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026Deduce che “non si trattava, quindi, di uno schema vuoto (…) ma dell’accordoche l’amministrazione offriva a tutte le strutture accreditate per lasottoscrizione, senza alcuna possibilità di modificazione del testo” (così ricorso,pag. 14).Deduce che nei suindicati termini viene meno “la giustificazione offerta nelprovvedimento impugnato alla mancata partecipazione alla convocazione” (cosìricorso, pag. 15).14. Il secondo motivo è del pari inammissibile.15. Il secondo mezzo veicola sic et simpliciter censure di “merito”, afferential piano del giudizio “di fatto” cui la Corte calabrese ha atteso e sulla cui scorta- la stessa Corte - ha disconosciuto l’imputabilità alla struttura sanitariacontroricorrente della mancata partecipazione alla convocazione disposta per il16.3.2018.Sovviene perciò l’elaborazione di questo Giudice secondo cui è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03)).E secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/202616. In ogni caso, pur in parte qua nessuna delle ipotesi di “anomaliamotivazionale” rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioniunite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto disufficienza della motivazione - inficia l’impugnato dictum.Invano, pertanto, la ricorrente assume che “il provvedimento oggi censuratoanche su tale profilo palesa una evidente lacunosità argomentativa” (cosìricorso, pag. 14).Del resto, ad ulteriore riscontro della disconosciuta responsabilità dellastruttura sanitaria la Corte reggina ha puntualizzato che dalla documentazioneprodotta dall’appellata si desumeva che non era stata avviata la proceduraprevista per l’ipotesi di mancata stipula del contratto, procedura contemplantesia la redazione di apposito verbale idoneo a dar conto del rifiuto di stipulazionesia la trasmissione del verbale al commissario ai fini dell’avvio della sospensionedell’accreditamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).In pari tempo, innegabilmente, il gravato dictum, pur in parte qua agitur, èineccepibile “in diritto”.17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).Numero registro generale 6064/2025Numero sezionale 2910/2026Numero di raccolta generale 24564/2026Data pubblicazione 08/08/2026 P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], arimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 24564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris