CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 47318/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, perché circolando sulla pubblica via, alla guida dell'autovettura BMW X5 (tg. [OSCURATO:TARGA]), di proprietà della s.p.a. "M & D [OSCURATO:PERSONA]", rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica previsto dal suddetto articolo. Il Tribunale ha sostituito la pena irrogata con la sanzione dei lavori di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputata che articola tre motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt.354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. La difesa lamenta che, diversamente da quanto assunto dalla Corte territoriale, nei confronti dell'imputata fu effettuata perquisizione sia personale che locale, entrambe con esito negativo. Era unicamente rinvenuta una bottiglietta vuota su cui era praticato un foro; bottiglietta che non ha costituito oggetto di sequestro ad opera della polizia giudiziaria, la quale avrebbe invece dovuto effettuare le necessarie ed opportune verifiche al fine di stabilire la presenza all'interno di eventuali tracce riconducibili a sostanze stupefacenti. Non vi era pertanto alcun elemento che potesse legittimare la richiesta di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica. Né all'imputata veniva dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., verificandosi conseguentemente una nullità a regime intermedio. La circostanza della chiamata telefonica al difensore non implica necessariamente la circostanza che sia stato rispettato il disposto di cui all'art. 114. La prevenuta, infatti, provvedeva autonomamente a contattare il difensore e, comunque, solo dopo aver subito le anzidette perquisizioni; 2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187 cod. strada. Nella vicenda in esame, la polizia giudiziaria non ha riscontrato né verbalizzato o annotato alcun sintomo riferibile ad una alterazione psicofisica della prevenuta e nemmeno è emerso alcunché dalla perquisizione effettuata, come già detto. Richiamando giurisprudenza di questa Sezione, il difensore evidenzia come la sentenza impugnata abbia disatteso il principio per cui la punibilità di un soggetto è subordinata alla legittimità della richiesta della polizia giudiziaria, intendendosi per tale la richiesta che si fondi su elementi che inducano ragionevolmente a supporre che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'imputata, peraltro, si rendeva disponibile ad effettuare il tampone salivare, nella consapevolezza, dopo essere stata informata in merito dal difensore, dell'inefficacia in sede tossicologico-forense dell'esame delle urine, considerato che questo rileva la presenza di una sostanza stupefacente o dei suoi metaboliti anche laddove l'assunzione sia avvenuta diverse ore o giorni prima. L'indisponibilità del tampone salivare da parte della polizia giudiziaria costituisce un ulteriore elemento comprovante l'erronea applicazione dell'art. 187 cod. strada perché, così facendo l'imputata mostrava la propria disponibilità a sottoporsi all'accertamento richiesto, a condizione che si fosse trattato di un esame idoneo. L'imputata aveva infatti affermato, in sede dibattimentale, che in data 2 agosto 2019, giorno in cui era stata dimessa dall'ospedale a seguito di uno stato depressivo, aveva assunto farmaci a base di cannabinoidi: se si fosse sottoposta all'esame delle urine sarebbe ritenuta stata ritenuta positiva ai sensi dell'anzidetto art. 187. Resta comunque fermo che i verbalizzanti avrebbero dovuto, ai sensi dell'ad 347 cod. proc. pen., indicare le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di alterazione; 2.3. Con il terzo motivo, infine, il difensore lamenta contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], compagno dell'imputata, il quale aveva confermato non solo il ricovero della Bergonzi nel mese di luglio 2019 ma anche l'assunzione di psicofarmaci per curare il proprio stato di salute e aveva riferito che, il 2 agosto di quell'anno, l'imputata stava accompagnando i due figli al maneggio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 02/10/2024 sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che)'replica alle conclusioni del Procuratore generale insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art.187 cod. strada sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1). Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (comma 2). Quando tali accertamenti forniscano esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo modalità specificamente previste (indicate dal comma 2-bis), prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura dell'anzidetto personale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 3, cod. strada). Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma integra il reato di cui al comma 8 del predetto art. 187. 2.1. I primi due motivi sono trattati congiuntamente, attesa la sovrapponibilità delle doglianze in essi espresse. L'assunto difensivo secondo cui non vi erano elementi che potessero legittimare la richiesta degli operanti di sottoporre l'imputata all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di stupefacenti, è destituito di fondamento. Nel caso in esame, infatti, gli operanti hanno proceduto al controllo a seguito di una serie di circostanze dagli stessi ritenute sospette, congruamente richiamate da entrambi i Giudici del merito: il fatto che la prevenuta stesse transitando con la propria autovettura in una zona ove veniva svolta una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti; che, all'interno dell'auto dalla stessa condotta, vi fosse una bottiglietta d'acqua vuota che presentava un piccolo foro (operazione di modifica nota agli operanti come modalità per fumare l'eroina); che la donna e la sua passeggera, fermate, avessero entrambe mostrato chiari segni di nervosismo e di agitazione, tali da far presumere che fossero in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze. La Corte di appello ha pertanto congruamente dato conto della sussistenza di elementi idonei ad integrare quel ragionevole motivo legittimante la richiesta di accertamenti più approfonditi ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'art. 187 cod. strada e, in caso di rifiuto, l'ipotesi penalmente rilevante contestata nel presente procedimento. Ha inoltre affermato, con valutazione in fatto, incensurabile quindi nella presente sede, che l'imputata non era stata sottoposta ad alcuna perquisizione personale e/o veicolare dal momento che la citata bottiglietta «non era nascosta, bensì liberamente visibile nell'abitacolo del veicolo, tant'è che gli operanti ne notavano e annotavano la presenza senza procedere al relativo sequestro, ritenendolo [...] del tutto superfluo». Manifestamente infondata è poi la censura sulla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello ha, invero, sottolineato come dall'espletata istruttoria fosse emerso non solo che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore era stato dato, ma che l'imputata si fosse concretamente avvalsa di tale facoltà contattando telefonicamente il proprio difensore di fiducia, della cui nomina la p.g. dava formalmente atto, che le aveva suggerito di richiedere un test salivare. I rilievi difensivi concernenti le ragioni della richiesta, da parte dell'imputata, del tampone salivare sono argomenti in punto di fatto, del tutto irrilevanti in questa sede. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo già il primo Giudice rilevato come le dichiarazioni rese dal Magnani, compagno dell'imputata, circa l'assunzione di psicofarmaci per motivi di salute (circostanza che la donna non aveva prospettato agli operanti al momento del controllo) e circa il fatto che il 2 agosto la stessa aveva accompagnato i figli al maneggio (circostanza, anch'essa, neppure rappresentata agli operanti), non erano state sufficientemente precise e circostanziate. Il Tribunale aveva, inoltre, rilevato che le prescrizioni di cure con sostanze contenenti cannabinoidi, prescritte all'imputata, risultavano tutte in data successiva ai fatti per i quali è processo. In ogni caso, la censura si appalesa irrilevante perché a venire in rilievo, nel caso di specie, non è l'assunzione di cannabinoidi ma il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica prevista dal menzionato art. 187 cod. strada. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favor