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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05480/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13841 /20 24 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., cessata, e [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio unico della ridetta società, ambedue rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE i n persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – perla revocazione del la sentenza della C o rte Suprema di cassazione n. 35547/2023depositata in data 20 / 1 2 /20 23 ; Oggetto:estinzionedel giudiziodirevocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella notificatale per iva 2009con la quale l’Ufficio disconosceva un credito d’imposta indicato in dichiarazione, presentata peraltro tardivamente; la CTP di Napoli rigettavail ricorso con sentenza n. 11125/ 17/ 2015 ; - appellava la società; la CTR della Campania con la sentenza n. 78763/47/16accoglieva l’appello; -ricorreva a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solomotivo; -resistevano i contribuenti con controricorso; - con propria istanza del 29 maggio 2019 i contribuenti presentavano domandadi definizione agevolata della controversia ex. d.

L. n. 119 del 2018;tale domanda era oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrateex art. 6 del menzionato d.L.; -in seguito, i contribuenti depositavano ulteriore memoria con la quale instavano per la cessazione della materia del contendere, avendo definitola controversia ex L. n. 197 del 2022; - con ordinanza n. 35547/2023 depositata in data 20 dicembre 2023 questaCorte ha dichiarato estinto il giudizio; - ancora successivamente l’Agenzia delle Entrate chiedeva con istanza del 19 giugno 2024 la revocazione della ridetta ordinanza fondata sull’emissionedi diniego di definizione della controversia; da tale istanza direvocazione era originato il presente giudizio n. r.g. 13841/2024; - nelle more del giudizio, a seguito di presentazione da parte dei contribuenti di istanza di riesame del provvedimento di diniego, era annullato da parte dell’Ufficio in data 8 luglio 2024 il diniego di definizione di cui si è detto e conseguentemente regolarizzata la domandadi definizione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - a seguito di quanto sopra, l’[OSCURATO:PERSONA] con istanza del 18 luglio 2024 chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere; Consideratoche: -alla luce della documentazione in atti va accolta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudiziodi revocazione; -le spese di lite sono compensate; p.q.m.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13841 /20 24 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., cessata, e [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio unico della ridetta società, ambedue rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE i n persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – perla revocazione del la sentenza della C o rte Suprema di cassazione n. 35547/2023depositata in data 20 / 1 2 /20 23 ; Oggetto:estinzionedel giudiziodirevocazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella notificatale per iva 2009con la quale l’Ufficio disconosceva un credito d’imposta indicato in dichiarazione, presentata peraltro tardivamente; la CTP di Napoli rigettavail ricorso con sentenza n. 11125/ 17/ 2015 ; - appellava la società; la CTR della Campania con la sentenza n. 78763/47/16accoglieva l’appello; -ricorreva a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solomotivo; -resistevano i contribuenti con controricorso; - con propria istanza del 29 maggio 2019 i contribuenti presentavano domandadi definizione agevolata della controversia ex. d. L. n. 119 del 2018;tale domanda era oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrateex art. 6 del menzionato d.L.; -in seguito, i contribuenti depositavano ulteriore memoria con la quale instavano per la cessazione della materia del contendere, avendo definitola controversia ex L. n. 197 del 2022; - con ordinanza n. 35547/2023 depositata in data 20 dicembre 2023 questaCorte ha dichiarato estinto il giudizio; - ancora successivamente l’Agenzia delle Entrate chiedeva con istanza del 19 giugno 2024 la revocazione della ridetta ordinanza fondata sull’emissionedi diniego di definizione della controversia; da tale istanza direvocazione era originato il presente giudizio n. r.g. 13841/2024; - nelle more del giudizio, a seguito di presentazione da parte dei contribuenti di istanza di riesame del provvedimento di diniego, era annullato da parte dell’Ufficio in data 8 luglio 2024 il diniego di definizione di cui si è detto e conseguentemente regolarizzata la domandadi definizione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - a seguito di quanto sopra, l’[OSCURATO:PERSONA] con istanza del 18 luglio 2024 chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere; Consideratoche: -alla luce della documentazione in atti va accolta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudiziodi revocazione; -le spese di lite sono compensate; p.q.m.
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