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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49528/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 21/12/2017 del Tribunale di Livorno, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un motociclo alla pena di 10 mesi di reclusione ed C 400,00, di multa (pena base un anno e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa, ridotti come sopra ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale «in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze».

Il ricorrente deduce che, poiché la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che la pena fosse stata determinata nell'ambito della cornice edittale della fattispecie attenuata di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., ciò «comporta[va] un implicito giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti», con la conseguenza che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente diminuita per le circostanze attenuanti generiche (ritenute invece dai giudici di merito equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale).

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.».

Premessa la compatibilità di tale attenuante con la forma attenuata di ricettazione di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., in quanto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. richiede «la considerazione del danno concretamente cagionato alla persona offesa», il ricorrente deduce che il fatto che il motociclo ricettato fosse stato restituito alla stessa persona offesa avrebbe dovuto essere positivamente valutato ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non può essere accolto, perché solleva per la prima volta una questione che non era stata dedotta con l'atto di appello del ricorrente.

La sentenza del Tribunale di Livorno, interamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze, ha ritenuto la sussistenza, nel caso in esame, della fattispecie del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (quinta pagina della sentenza di primo grado: «ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p.»), come risulta anche dalla pena irrogata, prima della diminuzione per il rito abbreviato, di un anno e tre mesi di reclusione, misura ricompresa nell'ambito della cornice edittale della forma attenuata di ricettazione (reclusione sino a sei anni) e non della forma semplice dello stesso reato (reclusione da due a otto anni).A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01).

La stessa sentenza del Tribunale di Livorno, interamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze, dopo avere ritenuto la sussistenza della fattispecie del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art.648 cod. pen., ha operato il bilanciamento tra l'unica contestata aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e le sole, riconosciute, circostanze attenuanti generiche.

Ciò premesso, si deve rilevare che i giudici di merito, con l'escludere dal predetto bilanciamento la circostanza attenuante speciale di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., mostrano di avere erroneamente considerato, di fatto, l'ipotesi attenuata prevista da tale secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. come se fosse un'autonoma previsione incriminatrice.

Di ciò, peraltro, non risulta che l'imputato si sia lamentato nel proprio atto di appello né, conseguentemente, che abbia dedotto la questione della prevalenza dell'attenuante di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. sull'aggravante della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), con la conseguenza che tali questioni non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo non è fondato.

La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, qualora il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen. (Sez. 2, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266676-01; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508-01; Sez. 4, n. 46031 del 09/10/2013, Ripani, Rv. 226723-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha dato atto di avere considerato il danno patrimoniale - derivante dal «non rilevante valore economico» del motociclo ricettato - ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che, correttamente, alla luce del principio appena ricordato, la stessa Corte ha ritenuto l'assorbimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., nell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen.

Si deve aggiungere, in relazione alla doglianza avanzata con il motivo in esame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731-01; pronunce entrambe relative a fattispecie in cui i beni oggetto di furto erano stato sottratti per breve tempo perché recuperati, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine).

Da tale principio consegue l'irrilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo in esame, della restituzione del motociclo alla persona offesa ai fini della sussistenza dell'invocata circostanza attenuante comune.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 21/12/2017 del Tribunale di Livorno, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un motociclo alla pena di 10 mesi di reclusione ed C 400,00, di multa (pena base un anno e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa, ridotti come sopra ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale «in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze». Il ricorrente deduce che, poiché la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che la pena fosse stata determinata nell'ambito della cornice edittale della fattispecie attenuata di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., ciò «comporta[va] un implicito giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti», con la conseguenza che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente diminuita per le circostanze attenuanti generiche (ritenute invece dai giudici di merito equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.». Premessa la compatibilità di tale attenuante con la forma attenuata di ricettazione di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., in quanto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. richiede «la considerazione del danno concretamente cagionato alla persona offesa», il ricorrente deduce che il fatto che il motociclo ricettato fosse stato restituito alla stessa persona offesa avrebbe dovuto essere positivamente valutato ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può essere accolto, perché solleva per la prima volta una questione che non era stata dedotta con l'atto di appello del ricorrente. La sentenza del Tribunale di Livorno, interamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze, ha ritenuto la sussistenza, nel caso in esame, della fattispecie del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (quinta pagina della sentenza di primo grado: «ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p.»), come risulta anche dalla pena irrogata, prima della diminuzione per il rito abbreviato, di un anno e tre mesi di reclusione, misura ricompresa nell'ambito della cornice edittale della forma attenuata di ricettazione (reclusione sino a sei anni) e non della forma semplice dello stesso reato (reclusione da due a otto anni).A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01). La stessa sentenza del Tribunale di Livorno, interamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze, dopo avere ritenuto la sussistenza della fattispecie del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art.648 cod. pen., ha operato il bilanciamento tra l'unica contestata aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e le sole, riconosciute, circostanze attenuanti generiche. Ciò premesso, si deve rilevare che i giudici di merito, con l'escludere dal predetto bilanciamento la circostanza attenuante speciale di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen., mostrano di avere erroneamente considerato, di fatto, l'ipotesi attenuata prevista da tale secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. come se fosse un'autonoma previsione incriminatrice. Di ciò, peraltro, non risulta che l'imputato si sia lamentato nel proprio atto di appello né, conseguentemente, che abbia dedotto la questione della prevalenza dell'attenuante di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. sull'aggravante della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), con la conseguenza che tali questioni non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo non è fondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, qualora il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), cod. pen. (Sez. 2, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266676-01; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508-01; Sez. 4, n. 46031 del 09/10/2013, Ripani, Rv. 226723-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha dato atto di avere considerato il danno patrimoniale - derivante dal «non rilevante valore economico» del motociclo ricettato - ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che, correttamente, alla luce del principio appena ricordato, la stessa Corte ha ritenuto l'assorbimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., nell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. Si deve aggiungere, in relazione alla doglianza avanzata con il motivo in esame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922-01; Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo, Rv. 269731-01; pronunce entrambe relative a fattispecie in cui i beni oggetto di furto erano stato sottratti per breve tempo perché recuperati, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). Da tale principio consegue l'irrilevanza, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo in esame, della restituzione del motociclo alla persona offesa ai fini della sussistenza dell'invocata circostanza attenuante comune. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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