Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 35804/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1328/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23299/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, in data 16/06/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, perché proposto fuori dai termini.

2. Deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione perché tardiva, non correttamente applicando, al caso di specie, i termini di cui all'articolo 585 comma 1 bis cod.proc.pen., essendo stato l'imputato dichiarato assente come emerge dai verbali di udienza, nonché dalla stessa sentenza a pag.

2. Di tal che l'atto di appello avverso la sentenza, emessa il 9 gennaio 2015, con motivazione contestuale, depositato in data 3 febbraio 2025, era tempestivo poiché ai quindici giorni per l’impugnazione si doveva aggiungere ulteriori quindici giorni stante il disposto dell’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35804/2025 Roma, lì, 31/10/2025

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è stata pronunciata all’esito del giudizio dibattimentale (nel frontespizio della sentenza vi è l’erronea indicazione dell’art. 438 cod.proc.pen.), in assenza dell’imputato, all’udienza del 9 gennaio 2025, con motivazione contestuale; l’imputato ha proposto appello depositato in data 3 febbraio 2025.

Ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. in relazione ad una sentenza emessa, ai sensi dell’art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione contestuale, il termine di impugnazione è di quindici giorni.

Ai sensi del successivo comma 1 bis dell’art. 585 cod.proc.pen. i termini per proporre impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione dell’imputato giudicato in assenza.

L’appello dell’imputato dichiarato assente, depositato il 3 febbraio 2025, avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2025, è stato depositato nei termini di legge e non era, pertanto, tardivo.

L’ordinanza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello va quindi annullata senza rinvio.

5. Ciò posto, rileva, il Collegio, l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 515 cod.pen.

Nel testo attualmente vigente, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Rispetto alla precedente formulazione, quale risultante dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che stabiliva che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa», la disposizione ha ampliato l'ambito oggettivo dell'inappellabilità, ricomprendendovi le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i «reati», quindi anche a quelle pronunciate per delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Dunque, la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, l’appello dell’imputato deve essere convertito in ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi all’[OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione penale per l’esame preliminare del ricorso, ai sensi dell’art.610 cod.proc.pen., rilevando che non si è verificata la causa di improcedibilità ex art. 344 bis cod.proc.pen., che decorrerà alla data del 24/04/2026.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e qualificato l'appello come ricorso per cassazione dispone trasmettersi gli atti all'[OSCURATO:PERSONA] spoglio della Terza sezione penale per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1328/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23299/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, in data 16/06/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, perché proposto fuori dai termini. 2. Deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione perché tardiva, non correttamente applicando, al caso di specie, i termini di cui all'articolo 585 comma 1 bis cod.proc.pen., essendo stato l'imputato dichiarato assente come emerge dai verbali di udienza, nonché dalla stessa sentenza a pag. 2. Di tal che l'atto di appello avverso la sentenza, emessa il 9 gennaio 2015, con motivazione contestuale, depositato in data 3 febbraio 2025, era tempestivo poiché ai quindici giorni per l’impugnazione si doveva aggiungere ulteriori quindici giorni stante il disposto dell’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35804/2025 Roma, lì, 31/10/2025 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è stata pronunciata all’esito del giudizio dibattimentale (nel frontespizio della sentenza vi è l’erronea indicazione dell’art. 438 cod.proc.pen.), in assenza dell’imputato, all’udienza del 9 gennaio 2025, con motivazione contestuale; l’imputato ha proposto appello depositato in data 3 febbraio 2025. Ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. in relazione ad una sentenza emessa, ai sensi dell’art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione contestuale, il termine di impugnazione è di quindici giorni. Ai sensi del successivo comma 1 bis dell’art. 585 cod.proc.pen. i termini per proporre impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione dell’imputato giudicato in assenza. L’appello dell’imputato dichiarato assente, depositato il 3 febbraio 2025, avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2025, è stato depositato nei termini di legge e non era, pertanto, tardivo. L’ordinanza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello va quindi annullata senza rinvio. 5. Ciò posto, rileva, il Collegio, l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 515 cod.pen. Nel testo attualmente vigente, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». Rispetto alla precedente formulazione, quale risultante dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che stabiliva che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa», la disposizione ha ampliato l'ambito oggettivo dell'inappellabilità, ricomprendendovi le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i «reati», quindi anche a quelle pronunciate per delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Dunque, la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, l’appello dell’imputato deve essere convertito in ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi all’[OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione penale per l’esame preliminare del ricorso, ai sensi dell’art.610 cod.proc.pen., rilevando che non si è verificata la causa di improcedibilità ex art. 344 bis cod.proc.pen., che decorrerà alla data del 24/04/2026. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e qualificato l'appello come ricorso per cassazione dispone trasmettersi gli atti all'[OSCURATO:PERSONA] spoglio della Terza sezione penale per l'ulteriore corso. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris