CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA1:Clato avviso alle p a-T:q udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I •I4 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stata applicata nei suoi confronti ex art. 599 bis c.p.p., la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-625 c.p. (capo a) e 55/9 D.Igvo 231/2007 (capo E). Deduce l'imputato il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata. 2. Il ricorso è inammissibile, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di gravame proposti nei confronti della pronuncia di primo grado, istituto reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017). Più specificamente, non è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 3.Alla declaratoria di inammissibilità non può che pervenirsi come imposto dall'art. 610/5 bis c.p.p. senza formalità di procedura ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a fayore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Presidente a Vessichelli IN CANCPri_LEP'A 13.E 2022 IL