CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 25812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso il decreto del 24/02/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, cheha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], disponeval’archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],sottoposta a indagini per il reato di tentata truffa, rigettando l’opposizione dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA].Questa ultima, in data 13 febbraio 2026, proponeva dichiarazione diricusazione nei confronti del suddetto Giudice avanti la Corte di appello di Roma,che con “decreto” del 24 febbraio 2026 la dichiarava inammissibile perchépresentata al di fuori delle ipotesi di legge, riqualificandola come esposto.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ildifensore della persona offesa, munito di procura speciale, in ragione di quattromotivi.2.1. Violazione di legge in ordine all’asserita “conclusione” del procedimentoprincipale e correlata carenza di “interesse a perseguire alcuna utilitàprocessuale”.Al momento del deposito della dichiarazione di ricusazione il giudizioprincipale non poteva affatto considerarsi consolidato, in quanto il relativoprovvedimento sarebbe stato astrattamente reclamabile davanti al tribunalemonocratico ex art. 410-bis cod. proc. pen., come pure sarebbe stato ricorribileper cassazione ex artt. 111, settimo comma, Cost. e 606 cod. proc. pen.Pertanto, esso sarebbe stato suscettibile di venire potenzialmente travolto conrinvio a un altro giudice per le indagini preliminari: l'interesse sussiste fin quandoil provvedimento adottato dal magistrato ricusando sia suscettibile diimpugnazione con conseguente possibile regressione del procedimento.2.2. Motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.La Corte d'appello per un verso ha escluso di utilizzare i poteri ufficiosiprevisti dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. che avrebbero consentito di fareemergere la non imparzialità del Giudice ricusando; per altro verso ha fondato ladecisione su tre dati, specificamente indicati nel ricorso, esterni al fascicolodell'incidente di ricusazione.2.3. Motivazione contraddittoria.Il provvedimento impugnato ha ignorato che dall'ordinanza emessa dal dott.[OSCURATO:PERSONA] era già emersa la parzialità lamentata dal ricusante, essendosi ilGiudice pronunciato sulla base di documenti che non poteva conoscere, inquanto nel procedimento n. 25024/23 RGNR mai era emersa l'esistenza di unprovvedimento reso in relazione al procedimento n. 35062/23 RGNR.2.4. In via subordinata si lamenta violazione di legge, avendo la Corte diappello deciso senza fissare udienza camerale, necessaria in quanto – comeenunciato con il secondo motivo di ricorso – la Corte ha introdotto elementiestranei all'incidente concernente la ricusazione, in relazione ai quali si sarebbedovuto attivare il contraddittorio tra le parti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentatorequisitoria, alla quale ha replicato il difensore insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati.2. In ordine al primo motivo, questa Corte ha già statuito che è ricusabile ilgiudice per le indagini preliminari, anche nei casi in cui esercita la propriafunzione prima della formulazione dell'imputazione, a condizione però che siainvestito del compimento di un atto del procedimento, essendo inveceinammissibile la ricusazione del giudice per le indagini preliminari proposta in viapreventiva (Sez. 6, n. 38628 del 08/02/2018, Tedesi, Rv. 273428 – 01).In ogni caso è incensurabile la valutazione della Corte di appello, che non haaffatto utilizzato gli elementi “esterni” contestati dal ricorrente, richiamati solonella ricostruzione dell’iter processuale, e ha evocato la mancanza di interessecon argomentazione ad adiuvandum dopo avere rimarcato quella che è la veraratio decidendi: “la ricusazione non è un mezzo di impugnazione diprovvedimenti considerati, a torto o a ragione, ingiusti”.Con detta affermazione il ricorrente non si è confrontato, avendo sostenutoancora, apoditticamente, con il terzo motivo, che l’avere il Giudice attinto ainformazioni relative ad altro procedimento (“parallelo”), definito con decreto diarchiviazione emesso dal medesimo ufficio giudiziario (Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma), avrebbe pregiudicato la sua imparzialità.È proprio questo, con fondamento, che la Corte ha escluso poiché laconoscenza di un altro provvedimento emesso dallo stesso Ufficio, con eventualelesione del diritto al contraddittorio (in relazione alla quale l’atto viene qualificatocome “esposto”), potrebbe avere comportato in astratto l’adozione di unprovvedimento ingiusto, non censurabile, però, con la ricusazione.È manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, in quanto la manifestainfondatezza dei motivi addotti nella dichiarazione consentiva la declaratoria diinammissibilità senza la fissazione dell’udienza (art. 41, comma 1, cod. proc.pen.), prevista per la decisione sul merito (comma 3), con la possibilità, solo inquesto caso, di assumere informazioni (di qui anche la manifesta infondatezzadel secondo motivo di ricorso).3. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini