CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 31162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 7 marzo 2019 del Tribunale di Potenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia; - che i primi due motivi di ricorso, diretti a denunciare la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione del teste Paolino in relazione alle due contestazioni per le quali è stata pronunciata condanna, sono inammissibili, in quanto con essi il ricorrente si limita a reiterare le censure già sollevate in proposito con l'atto di appello,, alle quali la Corte territoriale ha risposto con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità con la quale il ricorrente omette di confrontarsi; - che il terzo motivo di ricorso, volto a dedurre la prescrizione dei reati maturata in data 13 aprile 2021 è inammissibile, atteso che la sentenza di appello è stata pronunciata in data 11 marzo 2021 e l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 2013, Ciaffoni, Rv. 256463). - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos