CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17 settembre 2020, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 18 novembre 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione: - con il primo motivo, in ordine alla sussistenza di giustificato motivo del porto dei due coltelli a serramanico, necessari nell'attività di commerciante ambulante; - con il secondo motivo, in ordine al diniego dell'attenuante speciale; - con il terzo motivo, in relazione al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità e in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il sec.ondo giudice preso posizione, motivando adeguatamente, su ciascuno dei punti della decisione oggetto delle censore proposte con il ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno