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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08494/2026

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stantini, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1174/2023, depositata il 21/11/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Numero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’Agenzia delle entrate – Riscossione per la provincia di MassaCarrara il 14 maggio 2018 notificò al sig. [OSCURATO:PERSONA] presso la suaresidenza di Monaco al 29 Rue de Portier quattro avvisi di presa incarico per informarlo dell’affidamento di somme da riscuotere per contodell’Agenzia delle Entrate connesse a quattro avvisi di accertamentonotificati in data 30 novembre 2017.

Atteso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inpoi, anche “il contribuente”) deduceva di non aver mai ricevuto alcunanotifica degli avvisi di accertamento collegati agli avvisi di presa incarico e che questi ultimi costituivano il primo atto con cui venivamesso al corrente del presunto debito, il 28 maggio 2018 chieseall’Agenzia delle Entrate D.P. di Massa – Carrara di provvedereall’annullamento in autotutela dell’attività di riscossione in quantoquest’ultima non era supportata dalla notifica degli atti prodromici.

Aseguito del rigetto dell’istanza fu presentato ricorso.Nel ricorso fu avanzata la richiesta alla CTP di Massa – Carrara diannullare i quattro avvisi di presa in carico emessi dall’Agenzia delleEntrate – Riscossione in quanto risultavano collegati ad altrettantiavvisi di accertamento, i quali, a dire del contribuente, non glisarebbero mai stati notificati.L’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio,chiese al Giudice di dichiarare inammissibile il ricorso sostenendo chegli avvisi di presa in carico erano atti non impugnabili in quanto esclusidall’elencazione di cui al primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n.546/1992 e, inoltre, che il ricorso era stato presentato oltre il terminedi sessanta giorni dalla data del 30 novembre 2017 di notificazionedegli avvisi di accertamento, previsto dall’art. 21, comma 1, del DLgs.n. 546/1992.

Riguardo alla notificazione, la D.P. di [OSCURATO:PERSONA] di aver inviato gli avvisi di accertamento in data 25 ottobre2017 a mezzo raccomandata internazionale all’indirizzo di MONACO, 20r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026BD [OSCURATO:PERSONA], risultante dalle informazioni AIRE e, in pari data, diaverli spediti tramite il servizio postale anche all’indirizzo diORTONOVO, [OSCURATO:PERSONA] n. 53/B, che, secondo le indicazioni del NucleoOperativo della G. di F. della Spezia, risultava il domicilio eletto per lenotificazioni nell’ambito del procedimento penale in corso, collegatoproprio agli avvisi di accertamento de quibus.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - Carrara rappresentò di aver tentato in data 22 novembre2017 la notifica anche all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 200, ultimodomicilio conosciuto in Italia, a mezzo di agente notificatore, il qualepreso atto dell’assenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] depositò gli atti c/o la casacomunale e affisse l’avviso all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Massa, conconseguente perfezionamento della notifica nell’ottavo giornosuccessivo a quello dell’affissione, vale a dire il 30 novembre 2017.La C.T.P. respinse l’eccezione dell’ufficio di inammissibilità delricorso perché prodotto avverso gli avvisi di presa in carico ma lodichiarò inammissibile in quanto prodotto oltre il temine previstodall’art. 21, comma 1, del DLgs. n. 546/1992, condannando partericorrente alla rifusione delle spese.Il contribuente propose appello avverso la sentenza emessa dallaC.T.P. di [OSCURATO:PERSONA].L’ufficio propose appello incidentale, insistendo perl’inammissibilità del ricorso di primo grado.La C.T.R. della Toscana, in rigetto dell’appello principale e inaccoglimento dell’appello incidentale dell’amministrazione, dichiaròinammissibile il ricorso di prime cure, in quanto gli avvisi di presa incarico non erano, nel caso di specie, i primi atti impugnabili conosciutidal contribuente, essendo stati a lui in precedenza correttamentenotificati gli avvisi di accertamento presupposti.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, violazione degli articoli58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, dell’art. 142 del codice diprocedura civile e dell’art. 24 della Costituzione”, il contribuentededuce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da error in iudicandoper violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella rubricadel presente motivo.

La CTR della Toscana ha ritenuto che nel caso dicittadini italiani emigrati all’estero in Paesi c.d. blacklist (tra cui ilPrincipato di Monaco) l’unico adempimento da espletare ai fini delprocedimento notificatorio degli avvisi di accertamento sia quello di cuialla procedura prevista dall'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600, per la notificazione degli avvisi diaccertamento nei confronti dei contribuenti "assolutamenteirreperibili".La CTR della Toscana rappresenta che l’agente notificatore, recatosiil 22 novembre 2017 in Massa, via Ricortola 200, ultimo domicilioconosciuto in Italia, non avendo rinvenuto l’interessato ha proceduto aisensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), depositando copia dell’attopresso la casa Comunale e affiggendo all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune ilrelativo avviso.

La CTR conclude che, di conseguenza, ai fini delladecorrenza dei termini per ricorrere, la notifica si è perfezionata, il 30novembre, ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.

I secondir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026giudici espongono in sentenza che si tratta dell’unica notificazione checompeteva all’Ufficio tentare presso l’ultimo domicilio conosciuto inItalia sito in Massa, via Ricortola 200, giusto il disposto degli artt. 58,comma 2, 60, primo comma, lett. c) del DPR n. 600/1973, 2, comma2-bis TUIR e DM del 04/05/1999 sui Paesi fiscalmente privilegiati, aifini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR.Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento, avvenuto ben oltre iltermine ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, è tardivo e dunqueinammissibile.La CTR della Toscana argomenta che la notifica regolare degli avvisidi accertamento rende evidente anche la fondatezza dell’appelloincidentale, dovendosi rilevare una seconda ragione di inammissibilitàdel ricorso del contribuente, in quanto avente ad oggetto atto nonimpugnabile (gli avvisi di presa in carico che non costituivano la primanotizia dei precedenti avvisi di accertamento).La questione posta dal ricorso in esame, su cui si fonda la censuraalla sentenza impugnata è quella della ritualità della notificazione degliavvisi di accertamento, che si ritiene non essere stata effettuatacorrettamente.

Contrariamente a quanto sostenuto dai secondi giudici(e anche dai primi), posto che il sig. [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi nel 2010nel Principato di Monaco e, a seguito del suddetto trasferimento,iscrittosi all’AIRE, ha tempestivamente comunicato la variazionedell’indirizzo della propria residenza nel Principato di Monaco dal 20 [OSCURATO:PERSONA] al 29 [OSCURATO:PERSONA], oltre 2 mesi prima la data dellanotifica nel suddetto Principato mediante raccomandata internazionalea/r da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Massa –Carrara, quest’ultima avrebbe dovuto notificare gli atti impositivi alnuovo indirizzo tempestivamente comunicato all’AIRE.Deduce il contribuente che questa Corte avrebbe ribadito, anche direcente, nella sentenza n. 23378 del 24 agosto 2021 e nell’ordinanzar.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026n. 4898, depositata il 16 febbraio 2023, che l’assetto normativo relativoalle notificazioni a soggetti residenti all’estero risulta delineato dallasentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 e dai successiviinterventi normativi.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, con riferimento agli artt. 3 e 24 dellaCostituzione, che le disposizioni normative portate dal combinatodisposto degli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 fossero lesivedei principi insiti nelle norme sopra menzionate, non garantendo aicontribuenti italiani iscritti all’AIRE il diritto ad acquisire effettivaconoscenza dei provvedimenti tributari ad essi destinati, dando luogoad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti inItalia, ai quali detta conoscenza era invece garantita dal fatto che lenotificazioni degli atti tributari sono effettuate nel domicilio fiscale, ecioè, ai sensi del denunciato art. 58, secondo comma, del D.P.R. n. 600del 1973 “nel comune nella cui anagrafe sono iscritte” le persone fisichecontribuente.[OSCURATO:PERSONA] ha considerato costituzionalmenteillegittima l’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. alle notificazioni degli attitributari, laddove tale inconcepibile inibizione normativa limitassedecisamente l’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuenteitaliano trasferitosi all’estero senza che tale vulnus fosse giustificato daun “apprezzabile interesse dell’amministrazione notificante a nonsubire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria,dacché l’ente erariale sarebbe stato semplicemente onerato di doverespletare la procedura di notificazione presso la residenza esterarisultante dall’AIRE”.

Tale sistema normativo, secondo la CorteCostituzionale, non garantiva “al notificatario non più [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a lui destinati, senza che a talediminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interessedell’amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria”.

Di contro, haprecisato la Consulta, la modalità di notificazione prevista in viagenerale dall’articolo 142 c.p.c. assicura al notificatario l’effettivaconoscenza dell’atto a lui destinato, imponendo all’Amministrazionefinanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notificapresso la residenza estera risultante dall’AIRE.La Corte ha affermato che la notificazione deve “garantire alnotificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenzadell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa” e, diconseguenza, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinatodisposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 ecomma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nellaparte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano aventeall’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria inbase all’iscrizione nell’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero(AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non siapplicano”.

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.366/2007, il legislatore è intervenuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40,art. 2, comma 1, lett. a) (convertito, con modificazioni, dalla L. 22maggio 2010, n. 73) inserendo all’art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, i commi 4 e 5, nei quali viene previsto che, in alternativa allaprocedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti nonresidenti possa essere effettuata tramite spedizione di letteraraccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultantedall’AIRE, salva la facoltà, applicabile solo in caso di esito negativo dellaspedizione effettuata all’estero, di procedere con la notifica medianteaffissione presso l’albo pretorio.

Risulta di tutta evidenza che i giudicidi appello avrebbero omesso di esaminare e valutare in concreto lededuzioni svolte sin dal primo grado di giudizio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA],secondo le quali, questo ultimo, regolarmente iscritto all'Anagrafe deglir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Italiani residenti all'estero (AIRE), aveva indicato il proprio indirizzo diresidenza estera ed aveva tempestivamente comunicato – comedatato 18 agosto 2017 - di aver variato in data 12 agosto 2017l’indirizzo della residenza in Monaco dal 20 [OSCURATO:PERSONA] al 29 [OSCURATO:PERSONA], comunicazione registrata dall’AIRE oltre 2 mesi primadell’invio al vecchio indirizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate diMassa – Carrara degli avvisi di accertamento a mezzo raccomandatainternazionale, datata 25 ottobre 2017.

In applicazione dei principivigenti in tema di notificazione degli atti impositivi risultando il FerrariMario destinatario di tali atti regolarmente iscritto all'AIRE, l’Agenziadelle Entrate di Massa – Carrara, in alternativa alla procedura di cuiall’art. 142 del codice di procedura civile, doveva effettuare laspedizione degli atti impositivi mediante raccomandata a/r, all'indirizzoestero risultante dall'AIRE.

Di conseguenza il procedimentonotificatorio adottato dall’Ufficio di tutta evidenza è inesistente e nulloper errore sul luogo di notifica, atteso che la spedizione degli avvisi diaccertamento all'indirizzo estero si è infruttuosamente conclusaesclusivamente per effetto di un errore commesso dall'Agenzia delleEntrate di Massa – Carrara.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il contribuente non si confronta con la sentenza impugnata, che haaffermato, in esito ad un giudizio di fatto non censurato e comunqueincensurabile in sede di legittimità, che il contribuente non avevaofferto elementi di prova sufficienti per vincere la presunzione legale di(persistente) residenza effettiva in Italia nonostante il formalespostamento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco,paese a fiscalità privilegiata inserito nella cd. black list di cui al comma2 bis dell’art. 2 del Tuir.r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Anzi: la C.T.R., benché l’onere della prova non incombessesull’ufficio, ha anche indicato gli elementi di prova che inducevano aritenere che il contribuente continuasse a risiedere di fatto in Italia.In conclusione, le argomentazioni sulle quali è imperniato il motivodi ricorso sono fuori centro, perché, in base all’accertamentoinsindacabile compiuto dal giudice d’appello, il contribuente continuavaa risiedere di fatto in Italia, con la conseguenza che, ai sensi dell’art.58, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. n. 600 del 1973,legittimamente la notificazione degli avvisi di accertamento gli erastata fatta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del citato d.P.R.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delcontribuente al pagamento delle spese del giudizio, oltre che alpagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tredicimila percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro seimilacinquecento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro duemila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parter.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 11499/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stantini, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1174/2023, depositata il 21/11/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Numero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026L’Agenzia delle entrate – Riscossione per la provincia di MassaCarrara il 14 maggio 2018 notificò al sig. [OSCURATO:PERSONA] presso la suaresidenza di Monaco al 29 Rue de Portier quattro avvisi di presa incarico per informarlo dell’affidamento di somme da riscuotere per contodell’Agenzia delle Entrate connesse a quattro avvisi di accertamentonotificati in data 30 novembre 2017. Atteso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inpoi, anche “il contribuente”) deduceva di non aver mai ricevuto alcunanotifica degli avvisi di accertamento collegati agli avvisi di presa incarico e che questi ultimi costituivano il primo atto con cui venivamesso al corrente del presunto debito, il 28 maggio 2018 chieseall’Agenzia delle Entrate D.P. di Massa – Carrara di provvedereall’annullamento in autotutela dell’attività di riscossione in quantoquest’ultima non era supportata dalla notifica degli atti prodromici. Aseguito del rigetto dell’istanza fu presentato ricorso.Nel ricorso fu avanzata la richiesta alla CTP di Massa – Carrara diannullare i quattro avvisi di presa in carico emessi dall’Agenzia delleEntrate – Riscossione in quanto risultavano collegati ad altrettantiavvisi di accertamento, i quali, a dire del contribuente, non glisarebbero mai stati notificati.L’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio,chiese al Giudice di dichiarare inammissibile il ricorso sostenendo chegli avvisi di presa in carico erano atti non impugnabili in quanto esclusidall’elencazione di cui al primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n.546/1992 e, inoltre, che il ricorso era stato presentato oltre il terminedi sessanta giorni dalla data del 30 novembre 2017 di notificazionedegli avvisi di accertamento, previsto dall’art. 21, comma 1, del DLgs.n. 546/1992. Riguardo alla notificazione, la D.P. di [OSCURATO:PERSONA] di aver inviato gli avvisi di accertamento in data 25 ottobre2017 a mezzo raccomandata internazionale all’indirizzo di MONACO, 20r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026BD [OSCURATO:PERSONA], risultante dalle informazioni AIRE e, in pari data, diaverli spediti tramite il servizio postale anche all’indirizzo diORTONOVO, [OSCURATO:PERSONA] n. 53/B, che, secondo le indicazioni del NucleoOperativo della G. di F. della Spezia, risultava il domicilio eletto per lenotificazioni nell’ambito del procedimento penale in corso, collegatoproprio agli avvisi di accertamento de quibus. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - Carrara rappresentò di aver tentato in data 22 novembre2017 la notifica anche all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 200, ultimodomicilio conosciuto in Italia, a mezzo di agente notificatore, il qualepreso atto dell’assenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] depositò gli atti c/o la casacomunale e affisse l’avviso all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Massa, conconseguente perfezionamento della notifica nell’ottavo giornosuccessivo a quello dell’affissione, vale a dire il 30 novembre 2017.La C.T.P. respinse l’eccezione dell’ufficio di inammissibilità delricorso perché prodotto avverso gli avvisi di presa in carico ma lodichiarò inammissibile in quanto prodotto oltre il temine previstodall’art. 21, comma 1, del DLgs. n. 546/1992, condannando partericorrente alla rifusione delle spese.Il contribuente propose appello avverso la sentenza emessa dallaC.T.P. di [OSCURATO:PERSONA].L’ufficio propose appello incidentale, insistendo perl’inammissibilità del ricorso di primo grado.La C.T.R. della Toscana, in rigetto dell’appello principale e inaccoglimento dell’appello incidentale dell’amministrazione, dichiaròinammissibile il ricorso di prime cure, in quanto gli avvisi di presa incarico non erano, nel caso di specie, i primi atti impugnabili conosciutidal contribuente, essendo stati a lui in precedenza correttamentenotificati gli avvisi di accertamento presupposti.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, violazione degli articoli58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, dell’art. 142 del codice diprocedura civile e dell’art. 24 della Costituzione”, il contribuentededuce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da error in iudicandoper violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella rubricadel presente motivo. La CTR della Toscana ha ritenuto che nel caso dicittadini italiani emigrati all’estero in Paesi c.d. blacklist (tra cui ilPrincipato di Monaco) l’unico adempimento da espletare ai fini delprocedimento notificatorio degli avvisi di accertamento sia quello di cuialla procedura prevista dall'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600, per la notificazione degli avvisi diaccertamento nei confronti dei contribuenti "assolutamenteirreperibili".La CTR della Toscana rappresenta che l’agente notificatore, recatosiil 22 novembre 2017 in Massa, via Ricortola 200, ultimo domicilioconosciuto in Italia, non avendo rinvenuto l’interessato ha proceduto aisensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), depositando copia dell’attopresso la casa Comunale e affiggendo all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune ilrelativo avviso. La CTR conclude che, di conseguenza, ai fini delladecorrenza dei termini per ricorrere, la notifica si è perfezionata, il 30novembre, ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. I secondir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026giudici espongono in sentenza che si tratta dell’unica notificazione checompeteva all’Ufficio tentare presso l’ultimo domicilio conosciuto inItalia sito in Massa, via Ricortola 200, giusto il disposto degli artt. 58,comma 2, 60, primo comma, lett. c) del DPR n. 600/1973, 2, comma2-bis TUIR e DM del 04/05/1999 sui Paesi fiscalmente privilegiati, aifini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR.Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento, avvenuto ben oltre iltermine ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, è tardivo e dunqueinammissibile.La CTR della Toscana argomenta che la notifica regolare degli avvisidi accertamento rende evidente anche la fondatezza dell’appelloincidentale, dovendosi rilevare una seconda ragione di inammissibilitàdel ricorso del contribuente, in quanto avente ad oggetto atto nonimpugnabile (gli avvisi di presa in carico che non costituivano la primanotizia dei precedenti avvisi di accertamento).La questione posta dal ricorso in esame, su cui si fonda la censuraalla sentenza impugnata è quella della ritualità della notificazione degliavvisi di accertamento, che si ritiene non essere stata effettuatacorrettamente. Contrariamente a quanto sostenuto dai secondi giudici(e anche dai primi), posto che il sig. [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi nel 2010nel Principato di Monaco e, a seguito del suddetto trasferimento,iscrittosi all’AIRE, ha tempestivamente comunicato la variazionedell’indirizzo della propria residenza nel Principato di Monaco dal 20 [OSCURATO:PERSONA] al 29 [OSCURATO:PERSONA], oltre 2 mesi prima la data dellanotifica nel suddetto Principato mediante raccomandata internazionalea/r da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Massa –Carrara, quest’ultima avrebbe dovuto notificare gli atti impositivi alnuovo indirizzo tempestivamente comunicato all’AIRE.Deduce il contribuente che questa Corte avrebbe ribadito, anche direcente, nella sentenza n. 23378 del 24 agosto 2021 e nell’ordinanzar.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026n. 4898, depositata il 16 febbraio 2023, che l’assetto normativo relativoalle notificazioni a soggetti residenti all’estero risulta delineato dallasentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 e dai successiviinterventi normativi.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, con riferimento agli artt. 3 e 24 dellaCostituzione, che le disposizioni normative portate dal combinatodisposto degli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 fossero lesivedei principi insiti nelle norme sopra menzionate, non garantendo aicontribuenti italiani iscritti all’AIRE il diritto ad acquisire effettivaconoscenza dei provvedimenti tributari ad essi destinati, dando luogoad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti inItalia, ai quali detta conoscenza era invece garantita dal fatto che lenotificazioni degli atti tributari sono effettuate nel domicilio fiscale, ecioè, ai sensi del denunciato art. 58, secondo comma, del D.P.R. n. 600del 1973 “nel comune nella cui anagrafe sono iscritte” le persone fisichecontribuente.[OSCURATO:PERSONA] ha considerato costituzionalmenteillegittima l’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. alle notificazioni degli attitributari, laddove tale inconcepibile inibizione normativa limitassedecisamente l’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuenteitaliano trasferitosi all’estero senza che tale vulnus fosse giustificato daun “apprezzabile interesse dell’amministrazione notificante a nonsubire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria,dacché l’ente erariale sarebbe stato semplicemente onerato di doverespletare la procedura di notificazione presso la residenza esterarisultante dall’AIRE”. Tale sistema normativo, secondo la CorteCostituzionale, non garantiva “al notificatario non più [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a lui destinati, senza che a talediminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interessedell’amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria”. Di contro, haprecisato la Consulta, la modalità di notificazione prevista in viagenerale dall’articolo 142 c.p.c. assicura al notificatario l’effettivaconoscenza dell’atto a lui destinato, imponendo all’Amministrazionefinanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notificapresso la residenza estera risultante dall’AIRE.La Corte ha affermato che la notificazione deve “garantire alnotificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenzadell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa” e, diconseguenza, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinatodisposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 ecomma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nellaparte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano aventeall’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria inbase all’iscrizione nell’Anagrafe degli [OSCURATO:PERSONA] all’Estero(AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non siapplicano”. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.366/2007, il legislatore è intervenuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40,art. 2, comma 1, lett. a) (convertito, con modificazioni, dalla L. 22maggio 2010, n. 73) inserendo all’art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, i commi 4 e 5, nei quali viene previsto che, in alternativa allaprocedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti nonresidenti possa essere effettuata tramite spedizione di letteraraccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultantedall’AIRE, salva la facoltà, applicabile solo in caso di esito negativo dellaspedizione effettuata all’estero, di procedere con la notifica medianteaffissione presso l’albo pretorio. Risulta di tutta evidenza che i giudicidi appello avrebbero omesso di esaminare e valutare in concreto lededuzioni svolte sin dal primo grado di giudizio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA],secondo le quali, questo ultimo, regolarmente iscritto all'Anagrafe deglir.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Italiani residenti all'estero (AIRE), aveva indicato il proprio indirizzo diresidenza estera ed aveva tempestivamente comunicato – comedatato 18 agosto 2017 - di aver variato in data 12 agosto 2017l’indirizzo della residenza in Monaco dal 20 [OSCURATO:PERSONA] al 29 [OSCURATO:PERSONA], comunicazione registrata dall’AIRE oltre 2 mesi primadell’invio al vecchio indirizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate diMassa – Carrara degli avvisi di accertamento a mezzo raccomandatainternazionale, datata 25 ottobre 2017. In applicazione dei principivigenti in tema di notificazione degli atti impositivi risultando il FerrariMario destinatario di tali atti regolarmente iscritto all'AIRE, l’Agenziadelle Entrate di Massa – Carrara, in alternativa alla procedura di cuiall’art. 142 del codice di procedura civile, doveva effettuare laspedizione degli atti impositivi mediante raccomandata a/r, all'indirizzoestero risultante dall'AIRE. Di conseguenza il procedimentonotificatorio adottato dall’Ufficio di tutta evidenza è inesistente e nulloper errore sul luogo di notifica, atteso che la spedizione degli avvisi diaccertamento all'indirizzo estero si è infruttuosamente conclusaesclusivamente per effetto di un errore commesso dall'Agenzia delleEntrate di Massa – Carrara.1.1. Il motivo è inammissibile.Il contribuente non si confronta con la sentenza impugnata, che haaffermato, in esito ad un giudizio di fatto non censurato e comunqueincensurabile in sede di legittimità, che il contribuente non avevaofferto elementi di prova sufficienti per vincere la presunzione legale di(persistente) residenza effettiva in Italia nonostante il formalespostamento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco,paese a fiscalità privilegiata inserito nella cd. black list di cui al comma2 bis dell’art. 2 del Tuir.r.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026Anzi: la C.T.R., benché l’onere della prova non incombessesull’ufficio, ha anche indicato gli elementi di prova che inducevano aritenere che il contribuente continuasse a risiedere di fatto in Italia.In conclusione, le argomentazioni sulle quali è imperniato il motivodi ricorso sono fuori centro, perché, in base all’accertamentoinsindacabile compiuto dal giudice d’appello, il contribuente continuavaa risiedere di fatto in Italia, con la conseguenza che, ai sensi dell’art.58, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. n. 600 del 1973,legittimamente la notificazione degli avvisi di accertamento gli erastata fatta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del citato d.P.R.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delcontribuente al pagamento delle spese del giudizio, oltre che alpagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tredicimila percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro seimilacinquecento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro duemila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parter.g. n. 11499/2024 a.c. 23/1/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11499/2024Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 8494/2026Data pubblicazione 06/04/2026del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 11499/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris