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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2023

Cassazione n. 30072/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima.

Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione.

4. Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile, violazione dell'art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l'intervenuta accettazione di quella presentata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve convenirsi con la requisitoria del Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l'intervenuta remissione di querela da parte di ABBATANTUONO Daniela, e la successiva accettazione da parte dell'odierno ricorrenre.

A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all'art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.

Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], il quale deve essere condannato - in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti - al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione. 4. Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile, violazione dell'art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l'intervenuta accettazione di quella presentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve convenirsi con la requisitoria del Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l'intervenuta remissione di querela da parte di ABBATANTUONO Daniela, e la successiva accettazione da parte dell'odierno ricorrenre. A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all'art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], il quale deve essere condannato - in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti - al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 30072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris