CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando quanto al trattamento sanzionatorio ed in accoglimento dell'appello dei Pubblico ministero la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa il 15 ottobre del 2020, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina aggravala ai danni di una donna, alla quale, con l'ausilio di un complice hA separatamente giudicato, strappava dal polso con violenza e minaccia un orologio Rolex. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe basato il suo giudizio sulle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le incertezze del racconto e la circostanza che costei non aveva saputo riconoscere con sicurezza nell'imputato presente in aula uno dei due rapinatori che l'avevano aggredita ed esattamente il soggetto robusto che l'aveva afferrata da tergo tappandole la bocca. Per tale ragione, il ricorrente aveva chiesto alla Corte la rinnovazione dell'istruzione dibattirnentale finalizzala ad una nuova escussione della persona offesa, istanza che sarebbe stata i gettata con motivazione inconsistente; 2) violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte avrebbe reso sul punto una motivazione insufficiente, non interpretando correttamente l'appello proposto dal Pubblico ministero, il quale si doleva del fatto che il Tribunale avesse escluso la recidiva e non, come ritenuto dai giudici di appello, che tale circostanza fosse stata ritenuta sussistente dal primo giudice pur senza collegare ad essa alcun aumento di pena; 3) vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente ritiene incongruo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.. Quanto al primo motivo, con il quale si censura il giudizio di responsabilità, se ne deve rilevare la assoluta genericità, posto che il ricorrente non tiene minimamente in conto tutta la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte, sulla base dell'analisi del traffico della utenza telefonica dell'imputato e delle videoriprese di telecamere poste nella stessa zona della rapina, ha potuto affermare che il ricorrente era in rapporti di conoscenza con il coimputato separatamente giudicato e reo confesso [OSCURATO:PERSONA], che i due si erano insieme recati da Napoli a Pesaro, luogo della rapina, il giorno del fatto ed avevano avuto contatti telefonici in orari compatibili con la commissione del reato ed agganciando celle di quel luogo ed, infine, che erano stati visti insieme poco prima della rapina ed avevano fatto rientro a Napoli dopo il fatto. Per il che, come ha precisato la Corte, la responsabilità era stata tratta da questi dati altamente indizianti avverso i quali il ricorrente nulla aveva dedotto, in particolare con riferimento alla sua presenza in Pesaro insieme al Catalano - e non hA attraverso le dichiarazioni della persona offesa, la quale, fin da subito, aveva dichiarato di non aver potuto individuare con precisione il secondo rapinatore che l'aveva aggredita alle spalle, comunque indicando dati della sua corporatura perfettamente compatibili con quelli dell'imputato, circostanza ritenuta idonea a costituire ulteriore indizio di colpevolezza. Sulla base di questi elementi, che il ricorso trascura, la Corte ha del tutto logicamente ritenuto non decisivo per la prova di responsabilità un nuovo esame della persona offesa nel giudizio di secondo grado, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale invocata dalla difesa. Si ricordi che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep.2015, PR., Rv. 261799). 2. Quanto al secondo motivo, il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva contestata come reiterata, specifica ed infraquinquennale, aumento che il Tribunale aveva escluso, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, che è chiara nel ritenere sussistente la recidiva senza tuttavia farne discendere alcun aumento di pena (fg. 10 della sentenza di primo grado). La Corte ha accolto tale richiesta della parte pubblica aumentando la pena finale inflitta al ricorrente senza incorrere in alcun errore giuridico ma, al contrario, facendo applicazione della regola, espressamente citata in sentenza, secondo la quale, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo) (Sez. U, n. 20798 del 2011, Indelicato).il ricorrente ha travisato i contenuti della sentenza di primo grado. La scelta della Corte, per altro verso, è stata motivata con riferimento ai gravi e numerosissimi precedenti penali specifici del ricorrente, messi al confronto, a dimostrazione della sua "speciale propensione a delinquere", con il reato contestato, reso del pari grave per il fatto di essere stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto agli arresti domiciliari in altra città. La motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo il quale, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sei. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte, proprio in forza delle ragioni che l'hanno spinta ad accogliere l'appello del Pubblico ministero in punto di recidiva, ha giustificato la determinazione della pena, peraltro complessivamente contenutot,ln misura inferiore alla media edittale. Deve ricordarsi che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sei. :3, n. :33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]