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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18051/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono manifestamente infondati; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità oggettiva dei reati contestati ed alla situazione soggettiva dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono manifestamente infondati; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità oggettiva dei reati contestati ed alla situazione soggettiva dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M