CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 08321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 35295/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Franchi -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1238/2018 depositata il 11/05/2018; RG 35295/18Ferracini-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte a l fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna, a definizione del contenzioso insorto tra esso ricorrente e la BPER [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'acquisito di titoli obbligazionari emessi da Parmalat divenuti inesigibili a causa del default dell'emittente, ha accolto il gravame della banca appellante ed ha riformato l'impugnata decisione di primo grado che,su istanza del Ferracini, aveva dichiarato la nullità del contratto quadro stipulato nel 1992, che non era stato adeguato alle sopravvenute disposizioni del TUF, ed aveva accert ato che l'ordine di investimento non era stato dato in forma scritta, nella specie essendo stato impartito telefonicamente. Il diverso avviso espresso dal decidente di secondo grado riposa sulla duplice considerazione che il contratto quadro,già in essere tra le parti, contempla tutte le pattuizioni previste dal TUF e d in ogni caso ci si troverebbe in presenza di mere irregolarità improduttive degli effetti ipotizzati dal ricorrente; e l'adozione della forma scritta per gli ordini di investimento non era prevista ad probationem , atteso che lo stesso contratto quadro prevedeva anche la facoltà che gli ordini di acquisto fossero datiper telefono e vi era prova agli atti, anche per l'atteggiamento concludente della parte, del regolare conferimento dell'ordine in questa veste. Il mezzo azionato si vale di tre motivi di ricorso ai quali resiste la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 35295/18Ferracini-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli 2. Il primo motivo di ricorso, per mezzo del quale si insiste perché venga riconosciuta la nullità del contratto quadro in quanto quello a suo tempo stipulato tra le parti il 6.5.1992 non sarebbe stato adeguato nel suo contenuto alle previsioni del TUF ed,in particolare, all'art. 30, comma 2, lett. e), Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522 e non sarebbe condivisibile l'avviso del decidente circa la natura di mera irregolarità delle eventuali difformità, è inammissibile in quanto incidente su aspetti della vicenda aventi contenuto unicamente di merito. La Corte territoriale ha infatti ancorato il proprio deliberato – non alieno dall'aver preso in esame anche il dettato del citato art. 30 (cfr. pag. 5 in calce della motivazione) – ad una valutazione operata in fatto maturata a seguito dello scrutinio a cui ha sottoposto le disposizioni contenute nel contratto del 1992 e del confronto di esse con le prescrizioni dell'art. 30, riscontrandone la sostanziale uniformità («nel caso di specie, si osserva che il contratto quadro stipulato nel 1992 contiene tutte le pattuizioni previste dalla disciplina del 1998, ritenute invece erroneamente assenti dal giudice di prime cure») ed escludendo in ragione di ciò che se ne potesse dichiarare la nullità. Il motivo contesta questa valutazione,sicché esso involge un'istanza diretta a rinnovare l'apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito e si sottrae perciò al sindacato qui richiesto, neppure evocabile in relazione alla residua censura declinata in punto di irregolarità, stante la genericità e l'acriticità di essa ovvero agli obblighi imposti dalla delibera Consob 12409/1999 (rectius 2000), attesane la posteriorità rispetto ai fatti di causa. 3. Il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale si insiste perché venga riconosciuta la nullità dell'ordine di investimento essendo stato impartito telefonicamente, in violazione perciò della regola, RG 35295/18Ferracini-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli pure contrattualmente prevista che gli ordini fossero impartiti per iscritto, costituente prescrizione prevista ad substantiam, è in parte infondato ed in parteinammissibile. Per vero il motivo, sotto questa seconda angolazione, spingendosi ben oltre quanto rappresentato nei gradi di merito – nei gradi di merito o, almeno, nel giudizio di appello si era discusso della rilevanza ad probationem dell'ordine scritto, ma non della sua rilevanza ad sunstantiam– allorché allega il rilievo omette poi, però, di illustrarlo, arrestandosi sulla soglia appunto di una denuncia generica e non meglio specificata. Peraltro il motivo, sotto la prima angolazione, non tiene conto – come bene ha sottolineato la stessa corte decidente richiamando al riguardo la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, laddove reputa che il requisito della forma scritta si renda obbligatorio solo per il contratto quadro, ma non per l'adozione dei singoli ordini di investimento, salvo che non sia espressamente convenuto il contrario (Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19759) – che nella specie l'osservanza della forma scritta era facoltizzata ammettendosi infatti c he gli ordini di investimento potessero essere dati anche per telefono. E dunque il motivo non solo non si accorda con quanto deciso, ma, assumendo che l'ordine nella specie avrebbe dovuto essere dato a pena di nullità per iscritto, capovolge la sottostante realtà processuale, ritenendo che fosse obbligatoria l'adozione della forma scritta quando era vero il contrario. 4. Il terzo motivo di ricorso, per mezzo del quale si allega la violazione dell'art. 8 Reg. Consob 11522/1998 perché nella specie l'operazione sarebbe stata eseguita fuori mercato, si deduce che è obbligo dell'intermediario informare i propri clienti anche quando non si profila un rischio di default, derivandone, diversamente, la responsabilità risarcitoria del primo e si rammenta che il nesso di RG 35295/18Ferracini-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli causalità è nelle vicende in parola in re ipsa, è inammissibile per difetto di conferenza con la decisione impugnata. Si tratta, per vero, di rilievi che, a dispetto, talora, della sottostante realtà processuale di segno contrario – la Corte d'Appell o ha esplicitamente escluso che l'operazione fosse stata realizzata fuori mercato – si astengono dall'esplicitare in che modo essi siano riconducibili alla sentenzadi cui si discute, posto che, a parte quanto si ègià osservato in relazione al primo rilev o , la Corte d'Appello non ha negato, a priori, né il secondo rilievo né il terzo , ma ha solo escluso che nella specie sussistessero gli elementi di fatto per affermare la responsabilità risarcitoria della banca. Di conseguenza torna utile ribadire il convincimento già espresso in analoghe occasioni che la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. III, 7/11/2005, n.21490). 5. In conclusione il ricorsova respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 35295/18Ferracini-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni