Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 126/1980
ECLI:IT:COST:1980:126
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato il 12 aprile 1977 e depositato il giorno 21
dello stesso mese il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, impugnava la
legge approvata il 22 ottobre 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria,
riapprovata il 23 marzo 1977 e comunicata il successivo giorno 28,
recante: "Approvazione del conto consuntivo della Regione Umbria per
l'esercizio finanziario 1973".
Premesso che con l'art. 7 della legge impugnata erano state
nuovamente approvate le medesime variazioni di bilancio oggetto delle
leggi regionali già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
con la sentenza 7 luglio 1976, n. 153, osservava che sussisteva la
violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di
contabilità pubblica e, quindi, degli artt. 81 e 119 della
Costituzione, nonché dello art. 75 dello Statuto regionale, che
stabiliva il termine perentorio del 30 aprile per la presentazione del
conto consuntivo.
Comunicazione del deposito del ricorso era pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 120 del 4 maggio 1977 e nel [OSCURATO:PERSONA]
della Regione Umbria n. 20 dell'11 maggio 1978.
[OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio.
Con deduzioni 4 settembre 1979 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere dato che con legge regionale approvata il 24 luglio 1979
è stata revocata la deliberazione 23 marzo 1977 di riapprovazione
della legge regionale impugnata.
:
Con legge regionale 22 agosto 1979, n. 45 - approvata dal Consiglio
regionale dell'Umbria in data 24 luglio 1979, vistata dal Commissario
del Governo il 22 agosto 1979 e pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA]
della Regione dell'Umbria n. 42 del 29 agosto 1979 - è stata revocata
la deliberazione dello stesso Consiglio regionale 23 marzo 1977, n.
473, avente per oggetto: "Legge regionale - Riapprovazione del conto
consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973".
Con la stessa legge si è disposto: "all'approvazione del conto
consuntivo 1973 si provvederà con successiva deliberazione".
A seguito della revoca della citata deliberazione 23 marzo 1977 -
con la quale il Consiglio regionale dell'Umbria aveva riapprovato la
legge impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso 12 aprile 1977 - è cessata la materia del contendere e deve,
quindi, procedersi alla conseguente declaratoria in accoglimento della
richiesta dell'Avvocato generale dello Stato, avanzata con deduzioni 4
settembre 1979 e confermata all'udienza 4 giugno 1980.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge
regionale approvata il 22 ottobre 1976 e riapprovata il 23 marzo 1977
dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante: "Approvazione del conto
consuntivo della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere