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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 20242/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di energia elettrica a lei ascritto in rubrica.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: i) violazione di legge, in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza, risultando contestato il furto di energia elettrica dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 116 (Pistoia) ove la prevenuta dimorava ed essendo, invece, stato accertato il furto in un diverso immobile, sito in tutt'altro luogo, consistente in uno stanzino adibito a magazzino, concesso in locazione alla medesima quale dipendente e socia di un bar, successivamente fallito; ii) vizio di motivazione, non risultando dalle prove acquisite che l'imputata avesse la disponibilità dell'immobile, emergendo solo la sua posizione di conduttrice del locale; iii) violazione di legge, per diversità del giudice che ha emesso la sentenza rispetto a quello che ha partecipato alla fase istruttoria; iv) intervenuta prescrizione del reato, commesso al più tardi in data 30.6.2014, data di riconsegna delle chiavi dell'immobile al proprietario.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria scritta con cui chiede sia emessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nella specie il nucleo essenziale dei fatti in contestazione è rimasto sempre e solo il furto di energia elettrica dall'immobile sito in via Petrocchi (Pistoia), di cui la prevenuta aveva la disponibilità, come è stato compiutamente accertato in sede di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità.

E' dunque manifestamente infondato il rilievo contenuto nel ricorso, secondo cui nella specie sarebbe integrata la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, situazione che si verifica solo quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, evenienza che non si è in alcun modo verificata nel caso che occupa, in cui la contestazione è rimasta immutata nel corso dell'intero giudizio di merito (cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01).

5.2. Il secondo motivo sollecita una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, notoriamente precluso in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha motivatamente accertato la riconducibilità all'imputata dell'immobile in questione.

5.3. Anche la censura sulla diversità del giudice che ha emesso sentenza rispetto a quello che ha partecipato alla fase istruttoria è manifestamene infondato in quanto privo di autosufficienza, non essendo stata allegata alcuna documentazione attestante la ricorrenza della effettiva violazione del disposto di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

In proposito, del resto, va rammentato che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01).

5.4. Quanto al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che, anche considerando il 30.6.2014 quale data di commissione del reato, il termine di prescrizione dell'illecito per cui si procede non maturerà prima del 30.6.2023, dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio, per un totale di un anno, sei mesi e sei giorni (come si evince dai verbali di udienza del 13.6.2017 e del 18.12.2018).

6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte.

Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di energia elettrica a lei ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: i) violazione di legge, in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza, risultando contestato il furto di energia elettrica dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 116 (Pistoia) ove la prevenuta dimorava ed essendo, invece, stato accertato il furto in un diverso immobile, sito in tutt'altro luogo, consistente in uno stanzino adibito a magazzino, concesso in locazione alla medesima quale dipendente e socia di un bar, successivamente fallito; ii) vizio di motivazione, non risultando dalle prove acquisite che l'imputata avesse la disponibilità dell'immobile, emergendo solo la sua posizione di conduttrice del locale; iii) violazione di legge, per diversità del giudice che ha emesso la sentenza rispetto a quello che ha partecipato alla fase istruttoria; iv) intervenuta prescrizione del reato, commesso al più tardi in data 30.6.2014, data di riconsegna delle chiavi dell'immobile al proprietario. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria scritta con cui chiede sia emessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nella specie il nucleo essenziale dei fatti in contestazione è rimasto sempre e solo il furto di energia elettrica dall'immobile sito in via Petrocchi (Pistoia), di cui la prevenuta aveva la disponibilità, come è stato compiutamente accertato in sede di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. E' dunque manifestamente infondato il rilievo contenuto nel ricorso, secondo cui nella specie sarebbe integrata la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, situazione che si verifica solo quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, evenienza che non si è in alcun modo verificata nel caso che occupa, in cui la contestazione è rimasta immutata nel corso dell'intero giudizio di merito (cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01). 5.2. Il secondo motivo sollecita una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, notoriamente precluso in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha motivatamente accertato la riconducibilità all'imputata dell'immobile in questione. 5.3. Anche la censura sulla diversità del giudice che ha emesso sentenza rispetto a quello che ha partecipato alla fase istruttoria è manifestamene infondato in quanto privo di autosufficienza, non essendo stata allegata alcuna documentazione attestante la ricorrenza della effettiva violazione del disposto di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. In proposito, del resto, va rammentato che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01). 5.4. Quanto al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che, anche considerando il 30.6.2014 quale data di commissione del reato, il termine di prescrizione dell'illecito per cui si procede non maturerà prima del 30.6.2023, dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio, per un totale di un anno, sei mesi e sei giorni (come si evince dai verbali di udienza del 13.6.2017 e del 18.12.2018). 6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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