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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23479/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5993/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O.N.L.U.S., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] cetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 1314/21 , depositata il 13 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti convenne in giu- dizio la [OSCURATO:PERSONA] O.n.l.u.s., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/14, emesso il 3 luglio 2014, con cui il Tribunale di Vasto le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 242.195,54, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corri- spettivo per prestazioni di assistenza riabilitativa effettuate in adempimento della convenzione stipulata il 2 dicembre 2010.

A sostegno dell'opposizione, eccepì l'incompetenza per territorio del Giu- dice adìto, richiamando nel merito le risultanze delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva regionale, sulla base delle quali riconobbe di essere debitrice della minor somma di Euro 127.862,90, e contestando inoltre l'ap- plicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002.

Si costituì la Fondazione, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto.

1.1. Con sentenza del 25 novembre 2016, il Tribunale di Vasto accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla misura degl'interessi moratori.

2. L'impugnazione proposta dall'Asl è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di L'Aquila, che con sentenza del 13 settembre 2021 ha ac- colto anche l'appello incidentale proposto dalla Fondazione, revocando il de- creto ingiuntivo e condannando l'Asl al pagamento della somma di Euro 127.862,90, oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.

Premesso che, ai sensi degli artt. 8-tere ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario na- zionale da parte di strutture private presuppone, oltre all'autorizzazione della Regione, l'accreditamento istituzionale e la stipulazione di un contratto con l'asl, e precisato che nell'ambito della Regione Abruzzo tali principi sono stati recepiti con delibera della Giunta regionale n. 753/2004, la Corte ha affer- mato che tale disciplina non ha modificato la natura concessoria del rapporto tra la struttura privata e l'ente pubblico, essendo stato confermato il potere di programmazione, vigilanza e controllo spettante alla Regione.

Ciò posto, e rilevato che l'art. 8 della convenzione stipulata tra le parti riconosceva all'asl il diritto di effettuare verifiche sulla rispondenza delle prestazioni erogate alle previsioni negoziali, ha osservato che dal verbale della Commissione ispettiva regionale emergeva la mancanza dei requisiti prescritti dalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002 perl'applicazione della tariffa relativa alle pre- stazioni ad alta intensità assistenziale, vale a dire la presenza stabile all’in- terno della pianta organica di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne convenzionate ma comunque non sempre presenti o addirittura ri- correre al personale dipendente dell'asl.

Quanto alla misura degl'interessi moratori, ha ritenuto applicabile la di- sciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che, a differenza di quanto previsto per l'assistenza farmaceutica, il rapporto tra le strutture pri- vate accreditate e le asl non ha la sua fonte in un accordo collettivo, main un apposito contratto a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto l'attività da svolgere concretamente per il Servizio sanitario e la determinazione del corrispettivo, e sussumibile quindi nella nozionedi transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 cit.

3. Avverso la predetta sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

L'Asl ha resistito con controricorso, illu- strato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il cre- dito da essa azionato, nonostante l'Asl non avesse contestato l'esecuzione delle prestazioni, ma si fosse limitata a far valere la violazione degli standard minimi, deficit organizzativi ed imprecisate violazioni contrattuali, senza darne alcuna prova.

Premesso di aver inviato all'Asl, per ciascun anno, l'e- lenco del personaleimpiegato, in ordine al quale non erano state mosse con- testazioni, sostiene che quelle sollevate relativamente all'anno 2009 erano state superate a seguito di un colloquio intercorso tra le parti il 18 ottobre 2010 e di una missiva da essa inoltrata il 20 ottobre 2010, con cui essa ricor- rente aveva evidenziatodi aver stipulato contratti con professionisti che ga- rantivano il servizio per l'intera giornata e documentato la presenza stabile di tutte le figure professionali necessarie.

2. Con il secondo motivo,la Fondazione deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, anche a voler ritenere fondati i rilievi della Commissione ispettiva, la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare le tariffe relative alle prestazioni a normale intensità assistenziale di fascia C, ma quelle relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale di fascia B, invocate in via subordinata, essendo essa ricorrente in possesso di tutti i requisiti prescrittidalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002.

3. Il primo motivo, avente ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova, è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'Asl, secondo cui le prestazioni assi- stenziali erogate dalla struttura sanitaria non risultavano conformi alle pre- scrizioni contenute nella convenzione con la stessa stipulata, l'onere di pro- vare il rispetto di tali prescrizioni incombesse alla ricorrente, che aveva agito per il pagamento del corrispettivo.

In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha costantemente affermato che il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve sol- tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dellacircostanza dell'inadem- pimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve rite- nersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempi- mento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/10/2001, n.13533; Cass., Sez.

VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584).

Tale principio, com'è noto,è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'o- nere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(cfr. Cass., Sez.

II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez.

III, 20/01/2015, n. 826; 12/02/2010, n. 3373).Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie,il credito sia fatto valere mediante il ricorso per de- creto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del proce- dimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assu- mendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. Cass., Sez.

III, 17/11/2003, n. 17371; Cass., Sez.

II, 29/01/1999, n. 807; 11/08/1997, n. 7476).

La predetta inversione, nel caso in esame, non era ricollegabile neppure alla condotta processuale tenutadall'Asl, la quale non si è affatto astenuta dal contestare la pretesa azionata, avendo fatto valere fin dall'atto di opposi- zione le risultanze delle verifiche compiute dalla Commissione ispettiva regio- nale, la quale aveva accertato, in particolare, che presso la struttura assi- stenziale gestita dalla ricorrente non erano stabilmente presenti alcune delle figure professionali necessarie per l'erogazione delle prestazioni ad alta in- tensità assistenziale.

In tal modo l’ASL, come ha correttamente ritenuto la Corte d’appello, aveva adempiuto l’onere della prova sulla medesima incom- bente.

Nessun rilievo poteva inoltre assumere, ai fini dell'esonero della ricor- rente dalla prova dell'esatto adempimento, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la corrispondenza intercorsa tra le parti in epoca anteriore all'instaura- zione del giudizio, il cui contenuto avrebbe potuto costituire al più oggetto di libera valutazione da parte dei Giudici di merito, ai fini della formazione del loro convincimento, trattandosi di affermazioni contenute in atti extraproces- suali, alle quali non poteva riconoscersi la medesima portata di quelle ripor- tate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione, interrompendosi altrimenti la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di alle- gazione, contestazione e prova, emergente dagli artt. 163, 167 e 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 24/08/2020, n. 17604; 4/12/2019, n. 31704).

Non può infine ritenersi pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 116 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile in sede di legittimità soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento,in assenza di diversa indicazione normativa, ma abbia preteso di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, men- trenel caso in cui, come nella specie, si deduca soltanto che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esclu- sivamente nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legit- timità sul viziodi motivazione, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 31/08/ 2020, n. 18092).

4. E' invece inammissibile il secondo motivo, riguardante l'individuazione della tariffa applicabile alle prestazioni assistenziali erogate dalla ricorrente.

La Corte territoriale ha infatti illustrato compiutamente e coerentemente le ragioni per cui ha ritenuto di dover escludere l'applicabilità delle tariffe relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale sia di fascia A che di fascia B, osservando che dalle verifiche ispettive era emersa la mancanza dei requisiti prescritti dalle delibere della Giunta regionale nn. 671/2002 e 157/ 2004, richiamatedall'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti, ed in particolare della presenza di personale in grado di garantire la consulenza anestesiologica e cardiologica h24, di un esperto radiologo in pianta stabile, di consulenti multidisciplinari (in particolare di un ortopedico e di unopneu- mologo), della disponibilità di un servizio di neurofisiologia e di piccola chi- rurgia.

Tale rilievo, che accomuna le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, trova giustificazione in un'interpretazione delle predette deli- bere secondo cui tali prestazioni, siano esse di fascia A o di fascia B, postulano in ogni caso «la presenza stabile all'interno della pianta organica della strut- tura riabilitativa di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne conven- zionate,ma comunque non sempre presenti, o addirittura ricorrere al perso- nale dipendente della Asl,dove in ogni caso gli ospiti bisognevoli delle pre- stazioni dovevano, in forza del chiaro contenuto della convenzione a cui si è fattoriferimento, essere trasportati».

E' proprio tale presenza a giustificare il maggior compenso previsto dalle delibere, il quale, secondo la sentenza im- pugnata, deve risultare necessariamente proporzionato ai maggiori esborsi sopportati dalla struttura riabilitativa per offrire un servizio di assistenza in favore di residenti con condizioni particolarmente critiche e quindi esposti a rischi maggiori.

Tale interpretazione, risolvendosi nella ricostruzione dell'intento perse- guito dall'Amministrazione, costituisce un'indagine di fatto, riservata al giu- dice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per viola- zione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per illogicità o incon- gruenza della motivazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., Sez.

I, 23/02/2022, n. 5966; Cass., Sez. lav., 23/07/2010, n. 17367): essa non risulta validamente censurata dalla ricorrente, la quale, nel far valere il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si limita acontrap- porre la propria personale lettura delle delibere a quella fornita dalla Corte territoriale, insistendo sulla distinzione tra le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, senza essere in grado d'individuare le lacune argo- mentative o le carenze logiche del ragionamento seguito nella sentenza im- pugnata.

In tal modo,dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesa- minare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformu- lazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5993/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O.N.L.U.S., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] cetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 1314/21 , depositata il 13 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti convenne in giu- dizio la [OSCURATO:PERSONA] O.n.l.u.s., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/14, emesso il 3 luglio 2014, con cui il Tribunale di Vasto le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 242.195,54, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corri- spettivo per prestazioni di assistenza riabilitativa effettuate in adempimento della convenzione stipulata il 2 dicembre 2010. A sostegno dell'opposizione, eccepì l'incompetenza per territorio del Giu- dice adìto, richiamando nel merito le risultanze delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva regionale, sulla base delle quali riconobbe di essere debitrice della minor somma di Euro 127.862,90, e contestando inoltre l'ap- plicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002. Si costituì la Fondazione, e resistette all'opposizione, chiedendone il ri- getto. 1.1. Con sentenza del 25 novembre 2016, il Tribunale di Vasto accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alla misura degl'interessi moratori. 2. L'impugnazione proposta dall'Asl è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di L'Aquila, che con sentenza del 13 settembre 2021 ha ac- colto anche l'appello incidentale proposto dalla Fondazione, revocando il de- creto ingiuntivo e condannando l'Asl al pagamento della somma di Euro 127.862,90, oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. Premesso che, ai sensi degli artt. 8-tere ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario na- zionale da parte di strutture private presuppone, oltre all'autorizzazione della Regione, l'accreditamento istituzionale e la stipulazione di un contratto con l'asl, e precisato che nell'ambito della Regione Abruzzo tali principi sono stati recepiti con delibera della Giunta regionale n. 753/2004, la Corte ha affer- mato che tale disciplina non ha modificato la natura concessoria del rapporto tra la struttura privata e l'ente pubblico, essendo stato confermato il potere di programmazione, vigilanza e controllo spettante alla Regione. Ciò posto, e rilevato che l'art. 8 della convenzione stipulata tra le parti riconosceva all'asl il diritto di effettuare verifiche sulla rispondenza delle prestazioni erogate alle previsioni negoziali, ha osservato che dal verbale della Commissione ispettiva regionale emergeva la mancanza dei requisiti prescritti dalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002 perl'applicazione della tariffa relativa alle pre- stazioni ad alta intensità assistenziale, vale a dire la presenza stabile all’in- terno della pianta organica di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne convenzionate ma comunque non sempre presenti o addirittura ri- correre al personale dipendente dell'asl. Quanto alla misura degl'interessi moratori, ha ritenuto applicabile la di- sciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che, a differenza di quanto previsto per l'assistenza farmaceutica, il rapporto tra le strutture pri- vate accreditate e le asl non ha la sua fonte in un accordo collettivo, main un apposito contratto a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto l'attività da svolgere concretamente per il Servizio sanitario e la determinazione del corrispettivo, e sussumibile quindi nella nozionedi transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 cit. 3. Avverso la predetta sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'Asl ha resistito con controricorso, illu- strato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il cre- dito da essa azionato, nonostante l'Asl non avesse contestato l'esecuzione delle prestazioni, ma si fosse limitata a far valere la violazione degli standard minimi, deficit organizzativi ed imprecisate violazioni contrattuali, senza darne alcuna prova. Premesso di aver inviato all'Asl, per ciascun anno, l'e- lenco del personaleimpiegato, in ordine al quale non erano state mosse con- testazioni, sostiene che quelle sollevate relativamente all'anno 2009 erano state superate a seguito di un colloquio intercorso tra le parti il 18 ottobre 2010 e di una missiva da essa inoltrata il 20 ottobre 2010, con cui essa ricor- rente aveva evidenziatodi aver stipulato contratti con professionisti che ga- rantivano il servizio per l'intera giornata e documentato la presenza stabile di tutte le figure professionali necessarie. 2. Con il secondo motivo,la Fondazione deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, anche a voler ritenere fondati i rilievi della Commissione ispettiva, la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare le tariffe relative alle prestazioni a normale intensità assistenziale di fascia C, ma quelle relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale di fascia B, invocate in via subordinata, essendo essa ricorrente in possesso di tutti i requisiti prescrittidalla delibera della Giunta regionale n. 671/2002. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova, è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'Asl, secondo cui le prestazioni assi- stenziali erogate dalla struttura sanitaria non risultavano conformi alle pre- scrizioni contenute nella convenzione con la stessa stipulata, l'onere di pro- vare il rispetto di tali prescrizioni incombesse alla ricorrente, che aveva agito per il pagamento del corrispettivo. In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha costantemente affermato che il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve sol- tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dellacircostanza dell'inadem- pimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve rite- nersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempi- mento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584). Tale principio, com'è noto,è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'o- nere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(cfr. Cass., Sez. II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III, 20/01/2015, n. 826; 12/02/2010, n. 3373).Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie,il credito sia fatto valere mediante il ricorso per de- creto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del proce- dimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assu- mendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass., Sez. II, 29/01/1999, n. 807; 11/08/1997, n. 7476). La predetta inversione, nel caso in esame, non era ricollegabile neppure alla condotta processuale tenutadall'Asl, la quale non si è affatto astenuta dal contestare la pretesa azionata, avendo fatto valere fin dall'atto di opposi- zione le risultanze delle verifiche compiute dalla Commissione ispettiva regio- nale, la quale aveva accertato, in particolare, che presso la struttura assi- stenziale gestita dalla ricorrente non erano stabilmente presenti alcune delle figure professionali necessarie per l'erogazione delle prestazioni ad alta in- tensità assistenziale. In tal modo l’ASL, come ha correttamente ritenuto la Corte d’appello, aveva adempiuto l’onere della prova sulla medesima incom- bente. Nessun rilievo poteva inoltre assumere, ai fini dell'esonero della ricor- rente dalla prova dell'esatto adempimento, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la corrispondenza intercorsa tra le parti in epoca anteriore all'instaura- zione del giudizio, il cui contenuto avrebbe potuto costituire al più oggetto di libera valutazione da parte dei Giudici di merito, ai fini della formazione del loro convincimento, trattandosi di affermazioni contenute in atti extraproces- suali, alle quali non poteva riconoscersi la medesima portata di quelle ripor- tate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione, interrompendosi altrimenti la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di alle- gazione, contestazione e prova, emergente dagli artt. 163, 167 e 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 24/08/2020, n. 17604; 4/12/2019, n. 31704). Non può infine ritenersi pertinente il richiamo della ricorrente all'art. 116 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile in sede di legittimità soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento,in assenza di diversa indicazione normativa, ma abbia preteso di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, men- trenel caso in cui, come nella specie, si deduca soltanto che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esclu- sivamente nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legit- timità sul viziodi motivazione, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 31/08/ 2020, n. 18092). 4. E' invece inammissibile il secondo motivo, riguardante l'individuazione della tariffa applicabile alle prestazioni assistenziali erogate dalla ricorrente. La Corte territoriale ha infatti illustrato compiutamente e coerentemente le ragioni per cui ha ritenuto di dover escludere l'applicabilità delle tariffe relative alle prestazioni ad alta intensità assistenziale sia di fascia A che di fascia B, osservando che dalle verifiche ispettive era emersa la mancanza dei requisiti prescritti dalle delibere della Giunta regionale nn. 671/2002 e 157/ 2004, richiamatedall'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti, ed in particolare della presenza di personale in grado di garantire la consulenza anestesiologica e cardiologica h24, di un esperto radiologo in pianta stabile, di consulenti multidisciplinari (in particolare di un ortopedico e di unopneu- mologo), della disponibilità di un servizio di neurofisiologia e di piccola chi- rurgia. Tale rilievo, che accomuna le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, trova giustificazione in un'interpretazione delle predette deli- bere secondo cui tali prestazioni, siano esse di fascia A o di fascia B, postulano in ogni caso «la presenza stabile all'interno della pianta organica della strut- tura riabilitativa di figure professionali in grado di prestare, in caso di bisogno, la propria attività specialistica senza dover ricorrere a figure esterne conven- zionate,ma comunque non sempre presenti, o addirittura ricorrere al perso- nale dipendente della Asl,dove in ogni caso gli ospiti bisognevoli delle pre- stazioni dovevano, in forza del chiaro contenuto della convenzione a cui si è fattoriferimento, essere trasportati». E' proprio tale presenza a giustificare il maggior compenso previsto dalle delibere, il quale, secondo la sentenza im- pugnata, deve risultare necessariamente proporzionato ai maggiori esborsi sopportati dalla struttura riabilitativa per offrire un servizio di assistenza in favore di residenti con condizioni particolarmente critiche e quindi esposti a rischi maggiori. Tale interpretazione, risolvendosi nella ricostruzione dell'intento perse- guito dall'Amministrazione, costituisce un'indagine di fatto, riservata al giu- dice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per viola- zione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per illogicità o incon- gruenza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., Sez. I, 23/02/2022, n. 5966; Cass., Sez. lav., 23/07/2010, n. 17367): essa non risulta validamente censurata dalla ricorrente, la quale, nel far valere il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si limita acontrap- porre la propria personale lettura delle delibere a quella fornita dalla Corte territoriale, insistendo sulla distinzione tra le due fasce di prestazioni ad alta intensità assistenziale, senza essere in grado d'individuare le lacune argo- mentative o le carenze logiche del ragionamento seguito nella sentenza im- pugnata. In tal modo,dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesa- minare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformu- lazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 201
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