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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 2023

Cassazione n. 39689/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto del ricorso nel resto. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della AB2 s.r.I., fallita nel maggio del 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'attribuzione al Belloni della qualifica di amministratore di fatto della fallita.

La Corte territoriale avrebbe in tal senso omesso di considerare che l'imputato era un mero socio di AB2 e non si è mai occupato degli aspetti gestionali e finanziari di quest'ultima, così come di tutte le altre società del gruppo di cui quest'ultima faceva parte.

In secondo luogo i giudici del merito avrebbero erroneamente qualificato come distrattive quelle che erano ordinarie operazioni di finanziamento infragruppo funzionali a mantenere l'interesse collettivo dell'agglomerato societario.

Infine la sentenza non avrebbe considerato come il dissesto della fallita non sia stato provocato dalle suddette operazioni, bensì dalla richiesta delle banche alle società del gruppo di sanare l'esposizione debitoria. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla pena di un anno di reclusione irrogata e calcolata quale aumento per la continuazione con il reato di bancarotta relativo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Verbania del 20 febbraio 2013.

In particolare il ricorrente lamenta che tale aumento sarebbe stato determinato in misura superiore al limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p., non avendo i giudici del merito tenuto conto delle ulteriori pene nel frattempo patteggiate dal Belloni in separati procedimenti per ulteriori reati di bancarotta, a loro volta posti in continuazione con quello giudicato con la menzionata sentenza del Tribunale di Verbania. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il 29 agosto 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Invero inammissibile è il primo motivo.Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, le censure del ricorrente si rivelano oltremodo aspecifico, omettendo sostanzialmente il confronto con la motivazione della sentenza, che ha desunto la circostanza da una serie di elementi specifici, logicamente ritenuti sintomatici del diretto coinvolgimento dell'imputato nei principali fatti gestionali della fallita, tenuto conto del suo circoscritto oggetto sociale (la società era infatti stata creata al limitato fine di realizzare un'operazione di sviluppo immobiliare ad oggetto definito), che dunque la Corte, contrariamente a quanto eccepito, non ha per nulla omesso di considerare.

Per quanto concerne la natura distrattiva delle operazioni effettuate, il ricorso si appalesa intrinsecamente generico, affermando in maniera solo assertiva la causale infragruppo dei finanziamenti operati in favore di altre società del gruppo, senza indicare gli specifici vantaggi compensativi che la fallita avrebbe ritratto dall'oggettivo depauperamento del proprio patrimonio e che certo non possono identificarsi nel generico "interesse collettivo del gruppo" evocato dal ricorrente e di cui comunque non viene indicato la base probatoria eventualmente non considerata dai giudici del merito (ex multis Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149).

Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa all'omessa considerazione da parte della sentenza impugnata delle reali cause del dissesto, posto che per il costante insegnamento di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ovvero quando il dissesto si era già conclamato, essendo sufficiente invece che la condotta distrattiva abbia determinato il depauperamento del patrimonio societario per scopi ingiustificati (ex multis Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804).

3. Coglie invece nel segno il secondo motivo.

La pena per il reato per cui si procede è stata determinata in anni uno di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati per i quali il Belloni è stato giudicato con precedente sentenza divenuta definitiva.

In tal senso sussiste la violazione del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave di cui al primo comma dell'art. 81 c.p. e denunciata dal ricorrente già con il gravame di merito.

Tanto il giudice di primo grado, quanto quello d'appello hanno infatti applicato la regola codicistica facendo riferimento alla pena complessiva irrogata con la pregressa sentenza, comprensiva dunque dei già disposti aumenti per la continuazione con i reati satellite giudicati in quel procedimento.

E' dunque evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici del merito, posto che la base di calcolo del triplo, stante il già ricordato tenore della norma menzionata in precedenza, è invece costituito esclusivamente dalla pena determinata per la violazione più grave, la quale non può essere complessivamente aumentata oltre al limite citato quali e quanti che siano i reati posti in continuazione ed anche se per alcuni di questi la condanna venga pronunziata in separato giudizio.

Ne consegue che l'aumento per la continuazione determinato in relazione al reato per cui si procede dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello trascende il limite del triplo e come tale deve considerarsi pena illegale.

4. Nuovamente inammissibile è infine il terzo motivo.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

In accordo con tali principi la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il diniego delle invocate attenuanti facendo riferimento alla ritenuta gravità dei fatti, argomento nemmeno confutato dal ricorrente che si è limitato a sollecitare una rivalutazione di altro parametro favorevole all'imputato con evidente incursione della doglianza nel merito della decisione.

5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente alla commisurazione della pena calcolata quale aumento per la continuazione su quella irrogata al Belloni con precedente condanna.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena calcolata in continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto del ricorso nel resto. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della AB2 s.r.I., fallita nel maggio del 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'attribuzione al Belloni della qualifica di amministratore di fatto della fallita. La Corte territoriale avrebbe in tal senso omesso di considerare che l'imputato era un mero socio di AB2 e non si è mai occupato degli aspetti gestionali e finanziari di quest'ultima, così come di tutte le altre società del gruppo di cui quest'ultima faceva parte. In secondo luogo i giudici del merito avrebbero erroneamente qualificato come distrattive quelle che erano ordinarie operazioni di finanziamento infragruppo funzionali a mantenere l'interesse collettivo dell'agglomerato societario. Infine la sentenza non avrebbe considerato come il dissesto della fallita non sia stato provocato dalle suddette operazioni, bensì dalla richiesta delle banche alle società del gruppo di sanare l'esposizione debitoria. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla pena di un anno di reclusione irrogata e calcolata quale aumento per la continuazione con il reato di bancarotta relativo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Verbania del 20 febbraio 2013. In particolare il ricorrente lamenta che tale aumento sarebbe stato determinato in misura superiore al limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p., non avendo i giudici del merito tenuto conto delle ulteriori pene nel frattempo patteggiate dal Belloni in separati procedimenti per ulteriori reati di bancarotta, a loro volta posti in continuazione con quello giudicato con la menzionata sentenza del Tribunale di Verbania. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il 29 agosto 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero inammissibile è il primo motivo.Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, le censure del ricorrente si rivelano oltremodo aspecifico, omettendo sostanzialmente il confronto con la motivazione della sentenza, che ha desunto la circostanza da una serie di elementi specifici, logicamente ritenuti sintomatici del diretto coinvolgimento dell'imputato nei principali fatti gestionali della fallita, tenuto conto del suo circoscritto oggetto sociale (la società era infatti stata creata al limitato fine di realizzare un'operazione di sviluppo immobiliare ad oggetto definito), che dunque la Corte, contrariamente a quanto eccepito, non ha per nulla omesso di considerare. Per quanto concerne la natura distrattiva delle operazioni effettuate, il ricorso si appalesa intrinsecamente generico, affermando in maniera solo assertiva la causale infragruppo dei finanziamenti operati in favore di altre società del gruppo, senza indicare gli specifici vantaggi compensativi che la fallita avrebbe ritratto dall'oggettivo depauperamento del proprio patrimonio e che certo non possono identificarsi nel generico "interesse collettivo del gruppo" evocato dal ricorrente e di cui comunque non viene indicato la base probatoria eventualmente non considerata dai giudici del merito (ex multis Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149). Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa all'omessa considerazione da parte della sentenza impugnata delle reali cause del dissesto, posto che per il costante insegnamento di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ovvero quando il dissesto si era già conclamato, essendo sufficiente invece che la condotta distrattiva abbia determinato il depauperamento del patrimonio societario per scopi ingiustificati (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804). 3. Coglie invece nel segno il secondo motivo. La pena per il reato per cui si procede è stata determinata in anni uno di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati per i quali il Belloni è stato giudicato con precedente sentenza divenuta definitiva. In tal senso sussiste la violazione del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave di cui al primo comma dell'art. 81 c.p. e denunciata dal ricorrente già con il gravame di merito. Tanto il giudice di primo grado, quanto quello d'appello hanno infatti applicato la regola codicistica facendo riferimento alla pena complessiva irrogata con la pregressa sentenza, comprensiva dunque dei già disposti aumenti per la continuazione con i reati satellite giudicati in quel procedimento. E' dunque evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici del merito, posto che la base di calcolo del triplo, stante il già ricordato tenore della norma menzionata in precedenza, è invece costituito esclusivamente dalla pena determinata per la violazione più grave, la quale non può essere complessivamente aumentata oltre al limite citato quali e quanti che siano i reati posti in continuazione ed anche se per alcuni di questi la condanna venga pronunziata in separato giudizio. Ne consegue che l'aumento per la continuazione determinato in relazione al reato per cui si procede dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello trascende il limite del triplo e come tale deve considerarsi pena illegale. 4. Nuovamente inammissibile è infine il terzo motivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). In accordo con tali principi la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il diniego delle invocate attenuanti facendo riferimento alla ritenuta gravità dei fatti, argomento nemmeno confutato dal ricorrente che si è limitato a sollecitare una rivalutazione di altro parametro favorevole all'imputato con evidente incursione della doglianza nel merito della decisione. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente alla commisurazione della pena calcolata quale aumento per la continuazione su quella irrogata al Belloni con precedente condanna. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena calcolata in continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della C
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