CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2000
Cassazione n. 41571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Sondrio 09/04/2000 avverso la sentenza n. 7979/21 della Corte di appello di Milano del 09/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi e dieci giorni di reclusione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un primo motivo deduce carenza assoluta di motivazione in relazione alla completa assenza di narrazione del fatto e del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per addivenire alla conferma della decisione di primo grado. Il ricorrente espone che a ciascuno dei motivi di appello, la Corte di merito ha dedicato non più di cinque righe e mezzo di motivazione, risoltasi nella apodittica conferma di avere commesso la condotta di resistenza in addebito. Con un secondo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alle risultanze documentali contenute nel fascicolo di causa, in particolare in relazione ai dedotti profili della mancanza di un nesso funzionale tra la condotta contestata e lo svolgimento dell'atto di ufficio e della conseguente necessità di ravvisare i diversi reati di minaccia aggravata e lesioni, dell'assenza di un elemento costitutivo ed in particolare dell'elemento psicologico dei delitti di resistenza e di lesioni. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha, inoltre, inviato memoria di replica alle considerazioni espresse dal Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi non proponibili nel senso indicato in motivazione. 2. Nel censurare, con il primo motivo di doglianza, il ricorso alla sintesi argomentativa con cui la Corte territoriale ha innegabilmente condotto l'esame delle questioni dedotte con l'atto di appello, il ricorrente ha, però, omesso di considerare l'insegnamento desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relationem ove l'impugnazione si limiti a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetti critiche generiche, superflue o palesemente infondate - come nel caso di specie - mentre, solo qualora vengano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (tra molte v. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611) Tanto più che la relativa gravità della vicenda sostanziale (resistenza e lesioni commesse da soggetto colto in luogo pubblico in stato di ebbrezza alcoolica), per come risultante dalle imputazioni e certificata dal tenue trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, non richiedevano di certo considerazioni particolarmente approfondite. Ciò premesso in termini generali, passando più specificamente all'esame delle ulteriori censure articolate con il ricorso, esse ripetono quasi pedissequamente quelle formulate con l'atto di appello (secondo motivo di ricorso riproducente il primo motivo di appello, terzo motivo di ricorso il secondo di appello) ed essendo state già adeguatamente vagliate e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (v. pag. 4 quanto al secondo e pag. 4-5 quanto al terzo), vanno considerate aspecifiche e quindi solo apparenti, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra molte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bouartour, Rv. 277710). Alla rilevata genericità consegue, pertanto, l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila