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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 26297/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento in data 28agosto 2025 ha respinto il reclamo ex art. 14 ter L. 354/75 (anche Ord. pen.)proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il DAP avevadisposto nei suoi confronti il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis Ord.pen. per la durata di mesi sei e ciò in quanto le condotte poste in essere daldetenuto integrano le condizioni descritte alle lett. a) e b) dell’art. 14 bis Ord.pen.2.

Il detenuto propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia affidandosi atre motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 14 bis, ter e quaterOrd. pen., 33 d.P.R. 230/2000, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.Il ricorrente in particolare stigmatizza come il Tribunale abbia confermato ilperiodo di applicazione del regime senza svolgere alcun vaglio circa laproporzionalità della durata della misura e senza modularla sulla situazioneconcreta; il profilo temporale non è stato minimamente scrutinato.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto richiamare sul puntola motivazione contenuta nel provvedimento del DAP, poiché il reclamo avevasollecitato un vaglio proprio circa la congruità della durata della misura, aspettosul quale il Tribunale nulla ha detto.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 14 bis Ord. pen.Secondo il ricorrente le ragioni per le quali il DAP ha disposto tale regimehanno una connotazione educativo-punitiva che è estranea alla misura applicata,che ha natura prettamente amministrativa ed è volta a fronteggiare esigenze disicurezza.Nel caso concreto, dunque, la misura amministrativa si pone comeduplicazione delle sanzioni disciplinari.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 27, terzo comma Cost.e 3 CEDU.L’ordinanza non opera alcun bilanciamento fra la misura adottata e laproporzionalità rispetto alla situazione concreta anche in ragione della duratastabilita.La permanenza nel regime di sorveglianza particolare per sei mesi appareoltremodo afflittivo e sproporzionato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Occorre premettere che la materia non è regolata dall’art. 71-ter Ord. pen.Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 16204 del24/04/2026), l’art. 71-ter cit., pur non essendo stata espressamenteabrogato, è stato, però, travolto dall’entrata in vigore del codice di procedurapenale, atteso che l'art. 236, comma 2, delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice dispone che, in dette materie, "continuanoad osservarsi le disposizioni della l. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quellecontenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale èappunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi" più,per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione.

La conclusione è daconsiderare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire almeno dallapronuncia Sez.

U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01.L’art. 14 bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime disorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabileanche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi i condannati, gliinternati e gli imputati a) che con i loro comportamenti compromettono lasicurezza ovvero turbano l’ordine degli istituti; b) che con la violenza o laminaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati.Presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 14-bisOrd. pen. è uno specifico comportamento del detenuto che, all'interno dellastruttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l'ordine nell'istituto,impedisca con minaccia o violenza l'attività degli altri detenuti o internati, siavvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altridetenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed èfinalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023,Attanasio, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, Bagarella, Rv. 241838).Il ricorrente lamenta una sorta di duplicazione sanzionatoria dei medesimicomportamenti già sanzionati da un punto di vista disciplinare.Come già condivisibilmente osservato da questa Corte, non può richiamarsiin materia il divieto di bis in idem sanzionatorio, poiché in base alla consolidatagiurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, GC, 8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]), quel che rileva ai fini dell'applicazione del principio è la natura«penale» dei procedimenti duplicati, incidenti sul medesimo fatto, ricavabile inbase ai c.d.

Engel criteria (sui quali la Corte costituzionale è tornata con unarecente sentenza di carattere ricostruttivo che conferma le conclusioni quiraggiunte: Corte cost., sent. n. 118 del 2026), che valorizzano non solo laqualificazione di diritto interno (in sé non vincolante), ma la struttura dellefattispecie illecite e la funzione repressiva che esse assolvono, nonché dallagravità delle rispettive sanzioni.È, alla luce di ciò, inapplicabile il principio in discorso nei rapporti tra ilprocedimento disciplinare, instaurato a carico di un detenuto autore di infrazionicomportamentali, e il procedimento di sorveglianza particolare che da talicondotte prenda le mosse, poiché solo il primo è diretto a sanzionare l'illecitocommesso, mentre la ragione che anima il secondo è propriamente quella difronteggiare, in via preventiva, la condizione personale di pericolosità per la vitainterna dell'istituto, che l'illecito eventualmente disveli.È la natura eminentemente preventiva delle misure ex art. 14-bis Ord. pen.,che le distacca dal regime e dallo statuto delle misure punitive di ordinedisciplinare, impedendo, quanto al loro concorso, ogni possibile violazione dellafonte sovranazionale (in motivazione, v.

Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023,Giannetto, Rv. 284971 – 01)L’impugnato provvedimento ha respinto il reclamo avverso il provvedimentodel DAP ritenendo sussistenti le condizioni per l’applicazione del regime disorveglianza speciale, evidenziando una serie di condotte tenute dal detenutoche hanno minato la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto; egli ha tenutocondotte minacciose nei confronti sia degli altri detenuti sia del personale e haimpedito lo svolgimento delle attività trattamentali.In particolare, il Tribunale ha evidenziato come il detenuto si sia resoprotagonista di 27 infrazioni disciplinari e che, anche dopo i fatti che hannoindotto ad applicargli il regime di sorveglianza speciale, ha commesso ulterioricondotte integranti non solo illeciti disciplinari, ma anche veri e propri reati.Circa, poi, la durata della misura, ne rileva la necessità in ragione dellagravità delle condotte tenute dal medesimo.La motivazione dunque aggancia l’applicazione del regime di sorveglianzaspeciale alle condotte tenute dal detenuto che hanno minato la sicurezzadell’istituto e il regolare svolgimento delle attività trattamentali degli altridetenuti che sono stati anche oggetto di violenza e minaccia; pertanto, ilTribunale avendo dato conto dei gravi comportamenti ascritti al detenuto, li haritenuti di gravità tale da giustificare, anche sul piano della proporzione traviolazioni accertate e misure restrittive applicate, l'adozione del regime di rigore,specificamente finalizzato a garantire il mantenimento dell'ordine e dellasicurezza dell'Istituto.Ed anche sotto il profilo della durata il provvedimento impugnato hacollegato la gravità delle condotte, poste in essere anche dopo le prime condotteche hanno portato all’applicazione del regime speciale, alla necessaria duratamassima del regime stesso, in un’ottica di tutela dell’ordine e della sicurezzadell’istituto.Dunque, nella motivazione del provvedimento impugnato non è dato coglierealcuna frattura logica; ciò impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma,ritenuta congrua, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento in data 28agosto 2025 ha respinto il reclamo ex art. 14 ter L. 354/75 (anche Ord. pen.)proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il DAP avevadisposto nei suoi confronti il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis Ord.pen. per la durata di mesi sei e ciò in quanto le condotte poste in essere daldetenuto integrano le condizioni descritte alle lett. a) e b) dell’art. 14 bis Ord.pen.2. Il detenuto propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia affidandosi atre motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 14 bis, ter e quaterOrd. pen., 33 d.P.R. 230/2000, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.Il ricorrente in particolare stigmatizza come il Tribunale abbia confermato ilperiodo di applicazione del regime senza svolgere alcun vaglio circa laproporzionalità della durata della misura e senza modularla sulla situazioneconcreta; il profilo temporale non è stato minimamente scrutinato.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto richiamare sul puntola motivazione contenuta nel provvedimento del DAP, poiché il reclamo avevasollecitato un vaglio proprio circa la congruità della durata della misura, aspettosul quale il Tribunale nulla ha detto.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 14 bis Ord. pen.Secondo il ricorrente le ragioni per le quali il DAP ha disposto tale regimehanno una connotazione educativo-punitiva che è estranea alla misura applicata,che ha natura prettamente amministrativa ed è volta a fronteggiare esigenze disicurezza.Nel caso concreto, dunque, la misura amministrativa si pone comeduplicazione delle sanzioni disciplinari.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 27, terzo comma Cost.e 3 CEDU.L’ordinanza non opera alcun bilanciamento fra la misura adottata e laproporzionalità rispetto alla situazione concreta anche in ragione della duratastabilita.La permanenza nel regime di sorveglianza particolare per sei mesi appareoltremodo afflittivo e sproporzionato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Occorre premettere che la materia non è regolata dall’art. 71-ter Ord. pen.Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 16204 del24/04/2026), l’art. 71-ter cit., pur non essendo stata espressamenteabrogato, è stato, però, travolto dall’entrata in vigore del codice di procedurapenale, atteso che l'art. 236, comma 2, delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice dispone che, in dette materie, "continuanoad osservarsi le disposizioni della l. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quellecontenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale èappunto compreso l'art. 71-ter, che, pertanto, deve ritenersi non si "osservi" più,per ripetere l'espressione delle disposizioni di attuazione. La conclusione è daconsiderare pacifica nella giurisprudenza di legittimità, a partire almeno dallapronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01.L’art. 14 bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime disorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabileanche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi i condannati, gliinternati e gli imputati a) che con i loro comportamenti compromettono lasicurezza ovvero turbano l’ordine degli istituti; b) che con la violenza o laminaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati.Presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 14-bisOrd. pen. è uno specifico comportamento del detenuto che, all'interno dellastruttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l'ordine nell'istituto,impedisca con minaccia o violenza l'attività degli altri detenuti o internati, siavvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altridetenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed èfinalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023,Attanasio, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, Bagarella, Rv. 241838).Il ricorrente lamenta una sorta di duplicazione sanzionatoria dei medesimicomportamenti già sanzionati da un punto di vista disciplinare.Come già condivisibilmente osservato da questa Corte, non può richiamarsiin materia il divieto di bis in idem sanzionatorio, poiché in base alla consolidatagiurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, GC, 8 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]), quel che rileva ai fini dell'applicazione del principio è la natura«penale» dei procedimenti duplicati, incidenti sul medesimo fatto, ricavabile inbase ai c.d. Engel criteria (sui quali la Corte costituzionale è tornata con unarecente sentenza di carattere ricostruttivo che conferma le conclusioni quiraggiunte: Corte cost., sent. n. 118 del 2026), che valorizzano non solo laqualificazione di diritto interno (in sé non vincolante), ma la struttura dellefattispecie illecite e la funzione repressiva che esse assolvono, nonché dallagravità delle rispettive sanzioni.È, alla luce di ciò, inapplicabile il principio in discorso nei rapporti tra ilprocedimento disciplinare, instaurato a carico di un detenuto autore di infrazionicomportamentali, e il procedimento di sorveglianza particolare che da talicondotte prenda le mosse, poiché solo il primo è diretto a sanzionare l'illecitocommesso, mentre la ragione che anima il secondo è propriamente quella difronteggiare, in via preventiva, la condizione personale di pericolosità per la vitainterna dell'istituto, che l'illecito eventualmente disveli.È la natura eminentemente preventiva delle misure ex art. 14-bis Ord. pen.,che le distacca dal regime e dallo statuto delle misure punitive di ordinedisciplinare, impedendo, quanto al loro concorso, ogni possibile violazione dellafonte sovranazionale (in motivazione, v. Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023,Giannetto, Rv. 284971 – 01)L’impugnato provvedimento ha respinto il reclamo avverso il provvedimentodel DAP ritenendo sussistenti le condizioni per l’applicazione del regime disorveglianza speciale, evidenziando una serie di condotte tenute dal detenutoche hanno minato la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto; egli ha tenutocondotte minacciose nei confronti sia degli altri detenuti sia del personale e haimpedito lo svolgimento delle attività trattamentali.In particolare, il Tribunale ha evidenziato come il detenuto si sia resoprotagonista di 27 infrazioni disciplinari e che, anche dopo i fatti che hannoindotto ad applicargli il regime di sorveglianza speciale, ha commesso ulterioricondotte integranti non solo illeciti disciplinari, ma anche veri e propri reati.Circa, poi, la durata della misura, ne rileva la necessità in ragione dellagravità delle condotte tenute dal medesimo.La motivazione dunque aggancia l’applicazione del regime di sorveglianzaspeciale alle condotte tenute dal detenuto che hanno minato la sicurezzadell’istituto e il regolare svolgimento delle attività trattamentali degli altridetenuti che sono stati anche oggetto di violenza e minaccia; pertanto, ilTribunale avendo dato conto dei gravi comportamenti ascritti al detenuto, li haritenuti di gravità tale da giustificare, anche sul piano della proporzione traviolazioni accertate e misure restrittive applicate, l'adozione del regime di rigore,specificamente finalizzato a garantire il mantenimento dell'ordine e dellasicurezza dell'Istituto.Ed anche sotto il profilo della durata il provvedimento impugnato hacollegato la gravità delle condotte, poste in essere anche dopo le prime condotteche hanno portato all’applicazione del regime speciale, alla necessaria duratamassima del regime stesso, in un’ottica di tutela dell’ordine e della sicurezzadell’istituto.Dunque, nella motivazione del provvedimento impugnato non è dato coglierealcuna frattura logica; ciò impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma,ritenuta congrua, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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