CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24047/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Francesco e TARTAGLIONERosanna quali eredi di MAFFEI [OSCURATO:PERSONA], DAMASCO Giovanna eAMOROSO Federica quali eredi di AMOROSO Pasquale, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Azienda [OSCURATO:PERSONA] A.S.L. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoVincenzo Mormile.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3297/2025depositata il 06/10/2025, RG 2486/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Napoli riformavaintegralmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ealtri, intesa a conseguire la stabilizzazione con costituzione di rapporto dilavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per il ritardo nelrelativo conseguimento.2. Gli originari istanti avevano esposto, in primo grado, di essererisultati inseriti nella graduatoria di cui al decreto dirigenziale dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA] n. 174 del 08.11.2010, il quale prendeva atto,approvandola, della graduatoria di merito relativa al ruolo tecnico, ProfiloAusiliario specializzato- Posizione funzionale Ausiliario specializzato servizitecnico-assistenziali di cui alla procedura ex art. 81 della l.r. n. 1 del 2008.3. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando l’illegittimocomportamento della P.A., attesa la reiterazione dei contratti a terminesul cui presupposto gli istanti risultavano destinatari della conversione deirapporti da tempo determinato ad indeterminato, avendo essi partecipatoalla procedura indetta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] in forza della citata l.r. n. 1del 2008, e risultanti negli elenchi del loro profilo (ausiliari specializzati,servizio tecnico assistenziali).4. Rilevava il giudice che la l.r. n. 1 del 2008 della Regione [OSCURATO:SOCIETA],approvata sulla scorta del comma 565 dell’art. 1 L. 296/2006, la quale asua volta derogava al principio costituzionale del concorso pubblico, inquanto, riservando ad una platea di destinatari per i quali si era scelto divalorizzare l’esperienza professionale acquisita presso le pubblicheamministrazioni, ex art. 1 co. 643, L. 296/2006, all’art. 81 prevedeva che:“La regione [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1,comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcunonere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per ilconseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settoreNumero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/2026sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempodeterminato, già ricoperte personale precario dipendente, con esclusionedei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento dellespecifiche necessità funzionali dell’amministrazione procedente.5. Destinatari del processo di stabilizzazione erano tre categorie: 1)coloro che alla data del 31.12.2006 risultano aver prestato servizio peralmeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempodeterminato e subordinato; 2) coloro che conseguano tale requisito invirtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006; 3) coloroche sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nelquinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge.6. I ricorrenti rientravano nella categoria di cui al n. 1) ed erano statiperciò inseriti negli elenchi di cui al co. 5 art. 81 l.r.7. Il decreto n. 22 del 26.03.2010 del Presidente della RegioneCampania, in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano dirientro per il [OSCURATO:PERSONA], aveva tuttavia stabilito, al punto n. 3),che: “i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso deirequisiti prescritti per l’avvio alla stabilizzazione, che all’atto dellapubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso le aziendesanitari della [OSCURATO:SOCIETA], possono, a domanda, richiedere alle stesse diessere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttorigenerali e dai commissari straordinari sulla scorta dalle disposizioni vigentiin materia di reclutamento di personale come specificati nel decretocommissariale n. 11 del 12 marzo 2010 tenendo fermo l’obbligo diricevere la preventiva autorizzazione delle struttura commissariale perogni reclutamento.”8. Costituitasi in primo grado, l’ASL si difendeva ribadendo lalegittimità del proprio operato in quanto la stabilizzazione dei ricorrentiavrebbe comportato oneri finanziari in contrasto con il disposto della L.R.1/08 e della L. 296/06. Secondo l’art. 1, co. 519, L. 296/2006.Numero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/20269. il Tribunale rilevava, tuttavia, che era necessario dare al Decreto n.22/10 un’interpretazione coerente con l’art. 81 L.R n. 1/2008, cheinequivocabilmente riconosce il diritto dei soggetti ivi contemplati allatrasformazione del rapporto (cfr. in tal senso Trib. Napoli n. 8709/2015, n.6589/17). Non assumeva, pertanto, rilievo dirimente la circostanza che iricorrenti non fossero dipendenti dell’ASL [OSCURATO:SOCIETA] all’atto dell’emanazionedel citato decreto, dal momento che la legge non distingue tra coloro chesono ancora in servizio e coloro che non lo sono più. Una volta approvatala graduatoria definitiva, ad avviso del giudice, il decreto n. 22/2010,ponendo condizioni ultronee e contrastanti con la volontà legislativa, nonpoteva intaccare il diritto degli istanti a vedersi costituire il rapporto dilavoro, con ogni conseguenza di legge, e al risarcimento del danno.10. La Corte d’appello, adita dall’ASL [OSCURATO:SOCIETA], nel riformare la sentenzadel Tribunale, ha ritenuto che dalle norme applicabili discendesse unamera possibilità, e non un obbligo di stabilizzazione. L’art. 1, comma 565,della legge n. 296 del 2006 prevede al n. 3 del punto c), come rilevaval’ASL, solo la possibilità di valutare la trasformazione delle posizioni dilavoro già ricoperte da tempo determinato a tempo indeterminato. Lastessa sentenza di primo grado riconosceva che gli allora ricorrentiavevano una mera aspettativa di fatto e non già un diritto soggettivo perpoi, però, trarre conseguenze opposte sulla base dell’art. 81 della citatalegge regionale n. 1 del 2008.11. Ma tale legge, secondo la Corte territoriale, non avrebbe potutostabilire norme contrarie a quelle previste nella legge nazionale, nonavendo in materia una potestà esclusiva. Inoltre, la legge regionale nonimpone alcun obbligo a carico delle ASL di assumere senza concorso oprocedura selettiva il personale a tempo determinato al fine distabilizzarlo. La legge regionale, infatti, a proposito delle forme distabilizzazione, oltre a utilizzare il verbo “promuove”, anziché “procede” oaltre locuzioni espressive di una doverosità, aggiunge che ciò deveNumero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/2026avvenire nei limiti delle risorse finanziare disponibili e nei limiti numericidella dotazione organica e del turn over.12. Di conseguenza, in presenza di precisi vincoli finanziari, nonsuscettibili di essere sforati da parte della Regione, e ai quali fariferimento esplicito la legge regionale richiamata, l’ASL, avendolimitazioni effettive di tale natura, aveva deciso di non procedere allastabilizzazione, non constandone nemmeno la necessità ai fini delladotazione organica. Né la Regione, in assenza di potestà esclusiva inmerito, poteva agire in contrasto con la legge nazionale e con l’art. 97Cost.13. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di impugnazione, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] LocaleA.S.L. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno altresìdepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4)c.p.c., nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132,comma 2, c.p.c., in quanto la sentenza, assai stringata, contiene unamotivazione del tutto apparente, non prendendo in esame - per confutarle- le articolate argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado e nonesplicitando il percorso logico-giuridico che l’ha condotta a riformare lapronuncia di primo grado.2. Nel secondo motivo si prospetta, violazione e/o falsa applicazionedella l.n. 296 del 2006, della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 2008, dei decretivincolatività e la cogenza della legislazione regionale, e nel disconoscernela specialità, in punto di diritto alla stabilizzazione dei lavoratori cherientravano delle categorie ivi previste.3. Ciò esposto, il primo motivo è infondato.4. La motivazione della sentenza impugnata non può ritenersiinesistente o apparente, poiché soddisfa il parametro del minimoNumero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/2026costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), esplicitando il percorsologico-argomentativo che l’ha portata a ritenere insussistente il pretesodiritto alla stabilizzazione dei ricorrenti e a confutare le argomentazioni infatto e in diritto del primo giudice.La Corte d’Appello, come si è sopra illustrato (punti 10, 11 e 12 dei “Fattidi causa”), ha indicato su quali elementi ha fondato il proprioconvincimento e ha fatto seguire una disamina chiara e articolata, sulpiano logico e giuridico delle questioni che venivano in rilievo, richiamandole disposizioni normative di riferimento e illustrando il ragionamentodecisorio, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza elogicità del ragionamento medesimo (cfr., Cass., n. 7267 del 2026).5. Il secondo motivo è parimenti infondato. Il ricorso inerisce a untema già affrontato da plurime ordinanze decisorie di questa Corte (Cass.,Sez. L, Ordinanza 8/7/2024, n. 18613; Sez. L, 22/11/2023, n. 32448;Sez. L, Cass. 20/7/2023, n. 21806; Sez. L, 17/8/2022 n. 24864), relativea casi del tutto speculari e sovrapponibili a quello in oggetto. A talipronunce occorre dare continuità.6. Nella relativa motivazione (cfr. ex aliis, citate Cass., n. 24864 del2022, n. 21806 del 2023) si è, in particolare, statuito - rispetto alladedotta violazione dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, edell’art. 81 l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 2008 - che non si potesse ottenere ladeclaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenzedell’ASL campana sulla base della citata disposizione della legge dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto la stabilizzazione del personaleprecario e l’inserimento nella graduatoria predisposta e regolarmenteapprovata dal Commissario ad acta per effettuare tale stabilizzazione, eche la revoca della procedura di stabilizzazione era ancora possibile primadella sottoscrizione del contratto, impedita dall’accertata mancanza dicopertura finanziaria.Numero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/20267. Testualmente giova citare ancora Cass. n. 32448/2023, chetestualmente chiarisce:- “in linea di principio, deve negarsi che i soggetti titolari dei requisitiprevisti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblicoimpiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale,abbiano il diritto ad essere assunti;- per ciò che concerne la normativa nazionale, Cass. 26 agosto 2021,n. 23509, che ha deciso una controversia analoga a quella oggettodel contendere, ha esattamente rilevato che l’art. 1, comma 519,della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivoall’assunzione a tutto il personale precario delle pubblicheamministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso digraduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione distabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamentecondizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e dellanecessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonchédal possesso, da parte dell’aspirante alla stabilizzazione, dei requisitinecessari per l’accesso all’impiego pubblico (Cass., Sez. Un., 2agosto 2017, n. 19166);- allo stesso modo, Cass. 2 novembre 2021, n. 31112 ha precisatoche la previsione dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un dirittoincondizionato alla stabilizzazione presso l’ente di appartenenza,condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza dei postiin organico da ricoprire, né dà diritto all’assunzione nella stessaposizione professionale ricoperta nell’ambito dell’ultimo rapporto dilavoro a termine; in tale ultimo caso, non è neppure configurabile laviolazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempodeterminato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsiintegrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrataNumero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’esistenza di un’operazione di preordinato fraudolentofrazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtàconnotato da un’intrinseca unitarietà, con l’intento dell’ente dipervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore aquella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell’unico rapportoillecitamente frazionato;- in particolare, per Cass. 26/09/2018, n. 23019, in materia dipubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sonoeffettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limitidelle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in temadi dotazioni organiche e di programmazione triennale delfabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non èconfigurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi,pertanto, l’esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria incapo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga deicontratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell’ipotesi diconcreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata allatrasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.8. Così richiamati e fatti propri i precedenti di questa Corte, nediscende che gli odierni ricorrenti non potevano domandare che fossedichiarata la sussistenza di un diritto a costituire un rapporto di lavoro alledipendenze della ASL controricorrente ai sensi dell’art. 81 della l.[OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 2008, con condanna alla riammissione in servizio e alrisarcimento dei danni, non bastando l’inserimento nella graduatoriapredisposta e regolarmente approvata, in assenza di un fondamentonormativo di un diritto alla stabilizzazione.9. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale non ha riconosciuto ildiritto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato nella vicendain esame, valorizzando, nella interpretazione dell’art. 81 della l.r. cit. ildato testuale secondo il quale: “La regione [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito diquanto previsto dall’articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della leggeNumero registro generale 26590/2025Numero sezionale 3007/2026Numero di raccolta generale 24047/2026Data pubblicazione 27/07/202627 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propriaautonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, Incoerenza con gliindirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dellaspesa nel settore sanitario”. Nel solco di tale dato legittimamente siponevano i provvedimenti del Commissario ad acta, i quali, verificati ivincoli di bilancio gravanti sulla Regione, sospendevano in autotutela leprecedenti determinazioni sull’assunzione del personale, senza che venisseviolato un diritto soggettivo perfetto e meritevole di tutela.10. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e i ricorrenti, in quantosoccombenti, devono essere condannati al pagamento, in solido tra loro,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] A.S.L. [OSCURATO:SOCIETA],delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate indispositivo P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido traloro, in favore della controricorrente dell’[OSCURATO:PERSONA] A.S.L.[OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi