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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2016/1981

ECLI:EU:C:2023:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0478

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 febbraio 2023 ( 1 ) Causa C‑478/21 P [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] europea con l’intervento di:

EJ [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] de Odena SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, Saint-[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazione che riunisce i produttori esportatori del prodotto interessato – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Associazione che rappresenta gli esportatori e che agisce in nome proprio e per conto dei suoi membri – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 10 e 11 – Parti interessate – Associazione rappresentativa degli esportatori – Associazioni commerciali o di categoria – Libertà di associazione – Controllo e ingerenza dello Stato – Rappresentatività – Prove – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6 – Pregiudizio – Prove positive – [OSCURATO:PERSONA] – Adeguamenti ed estrapolazione di dati – Ipotesi ragionevole – Deduzione ragionevole – Calcolo della redditività dell’industria dell’Unione – Costo di produzione e prezzi fatturati infragruppo – Articolo 20 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – [OSCURATO:PERSONA] riservati» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione B. Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio

III. Fatti e regolamento controverso

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

VI. Analisi dell’impugnazione A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

1. Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso di annullamento è stato proposto dalla CCCME in nome proprio

a) Osservazioni preliminari

b) Sui criteri generali relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

c) Sullo status riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento antidumping

d) Parte interessata e/o associazione rappresentativa 1) Sulla nozione di parte interessata 2) Sulla nozione di associazione rappresentativa di esportatori

i) Associazione commerciale o di categoria – Criteri generali – Rapporto con la nozione di libertà di associazione – Statuto dell’associazione – Autonomia versus ingerenza dello Stato – Conclusione intermedia ii) I membri sono produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta

2. Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalla CCCME a nome dei suoi membri

3. Sulla terza eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalle ricorrenti non rappresentate dalla CCCME B. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione

1. Sull’invocazione dei dati di riferimento

2. Sul rigetto dei dati alternativi C. Sul secondo motivo d’impugnazione D. Sul quinto motivo d’impugnazione

1. Sulla prima parte

2. Sulla seconda parte

3. Sulla terza parte

VII. Spese

VIII. Conclusione

I. Introduzione

1. [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCCME») è un’associazione disciplinata dal diritto cinese che annovera tra i suoi membri produttori esportatori cinesi di determinati lavori di ghisa.

2. Con la presente impugnazione, la CCCME e altre nove ricorrenti produttrici di lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata ( 2 )»).

Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 (in prosieguo: il«regolamento controverso ( 3 )») che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC.

Tali lavori sono essenzialmente coperture per pozzetti.

3. La presente impugnazione solleva alcune questioni, tre delle quali sono probabilmente più importanti delle altre.

La prima è di carattere procedurale.

Questa è la prima volta che la CCCME impugna un regolamento antidumping.

Ne consegue che la presente causa solleva la questione della nozione di «incidenza individuale e diretta» in relazione a un’organizzazione commerciale, i cui membri hanno collaborato nel corso del procedimento antidumping, che secondo la [OSCURATO:PERSONA] europea sarebbe un’emanazione della RPC.

Solleva inoltre la questione della definizione di associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 (in prosieguo: il «regolamento di base ( 4 )»).

Di conseguenza, la Corte dovrà elaborare le condizioni di ricevibilità affinché un’associazione di questo tipo possa proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a suo nome e a nome dei suoi membri.

4. La seconda questione è di carattere sostanziale.

Essa riguarda le regole per la dimostrazione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

Le ricorrenti contestano le estrapolazioni e gli adeguamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai dati [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ) ai fini dell’accertamento di tale pregiudizio.

Pertanto, la Corte deve definire i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento di base in virtù dei quali l’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame oggettivo.

5. La terza questione attiene alle regole procedurali che disciplinano il procedimento amministrativo antidumping e, in particolare, gli obblighi di divulgazione gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA].

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

6. L’articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», così dispone: «1.

Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria.

Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione.

Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. (…)

5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (...).

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale. (...)».

7. L’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base così prevede: «10.

L’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla [OSCURATO:PERSONA].

L’avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta.

L’avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 6, paragrafo 5.

11. [OSCURATO:PERSONA] informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all’apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell’inchiesta che ne facciano richiesta.

Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria».

8. L’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base recita: «I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova».

9. L’articolo 19 del regolamento di base, intitolato «Riservatezza», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.

Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa.

In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte.

In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente».

10. L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base dispone quanto segue: «1.

I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie.

Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie».

B. Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio

11. L’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) ( 6 ) (in prosieguo: l’«accordo antidumping del 1994») è contenuto nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con la decisione 94/800/CEE del Consiglio, ( 7 ).

12. L’articolo 6.1.3 dell’accordo antidumping del 1994, intitolato «Elementi di prova», prevede quanto segue: «Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti [ 2 ] e alle autorità dell’esportatore membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate.

L’esigenza di tutelare le informazioni riservate è tenuta nel debito conto, come previsto del paragrafo 5».

13. Tale articolo è seguito da una nota, che precisa che «qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell’esportatore membro o alla relativa associazione di categoria».

14. L’articolo 6.11 dell’accordo antidumping del 1994 così dispone: «Ai fini del presente accordo, con l’espressione “parti interessate” s’intende: i) un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) il governo dell’esportatore membro, e iii) un produttore del prodotto simile nell’importatore membro, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell’importatore membro».

III. Fatti e regolamento controverso

15. I fatti di causa sono stati esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

16. Il 31 ottobre 2016 è stata presentata alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, affinché essa avviasse un’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e della Repubblica dell’India.

Tale denuncia è stata presentata da sette produttori dell’Unione ( 8 ).

17. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 dicembre 2016 ( 9 ) la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento antidumping riguardante le importazioni in questione.

18. Il prodotto oggetto dell’inchiesta consisteva in «determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti[,] lavori dei tipi utilizzati per coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei» (in prosieguo: il «prodotto in esame»).

19. L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»).

L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: «il periodo in esame»).

20. Il 16 agosto 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») ( 10 ).

21. In esito al procedimento antidumping, il 29 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento controverso.

22. La CCCME ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del regolamento controverso.

Le altre persone giuridiche sono i nove produttori esportatori cinesi summenzionati, due dei quali erano stati selezionati dalla [OSCURATO:PERSONA] come parte del campione di produttori esportatori cinesi utilizzato ai fini dell’inchiesta.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2018, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

Dinanzi al Tribunale la CCCME ha dedotto sei motivi a sostegno del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato sia la ricevibilità che il merito di tale ricorso.

24. Con ordinanza del 24 ottobre 2018, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della EJ [OSCURATO:PERSONA] e delle altre persone giuridiche ( 11 ) (in prosieguo: le «intervenienti»).

25. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha iniziato con l’esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la ricevibilità del ricorso della CCCME.

Il Tribunale ha dichiarato che il ricorso era ricevibile nei limiti in cui era stato proposto, in primo luogo, dalla CCCME in nome proprio al fine di salvaguardare i suoi diritti procedurali, in secondo luogo, dalla CCCME a nome di 19 membri da essa identificati e, in terzo luogo, dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata.

26. Per quanto riguarda il merito del ricorso, il Tribunale ha respinto tutti e sei i motivi dedotti dalla CCCME, respingendo di conseguenza il ricorso nel suo insieme.

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

27. La presente impugnazione è stata proposta dalla CCCME in nome proprio e a nome dei suoi membri, nonché dalle altre ricorrenti, non rappresentate dalla CCCME.

28. Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata; accogliere le conclusioni formulate dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale; annullare il regolamento controverso, nella parte in cui riguarda la CCCME, le imprese individuali e i membri interessati; condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione, comprese quelle delle ricorrenti, e condannare le intervenienti a farsi carico delle proprie spese.

29. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso in primo grado; dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale; respingere l’impugnazione, e condannare le ricorrenti alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione.

30. Le intervenienti chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione nel suo insieme; dichiarare che la CCCME non può essere un’associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base e condannare le ricorrenti alle spesse delle convenute.

31. La Corte ha posto alle parti alcuni quesiti scritti cui rispondere per iscritto.

Tali parti hanno risposto il 29 agosto 2022.

Tutte le parti summenzionate hanno presentato osservazioni orali dinanzi alla Corte all’udienza del 5 ottobre 2022.

In udienza, le parti sono state invitate a concentrare le loro osservazioni orali sulle questioni di ricevibilità e sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione nonché sul secondo e sul quinto motivo d’impugnazione ai quali saranno limitate le presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte.

VI. Analisi dell’impugnazione

32. Esaminerò, anzitutto, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando ricevibile il ricorso di annullamento (A).

Mi dedicherò poi all’esame dei due motivi d’impugnazione incentrati sull’accertamento del pregiudizio.

Inizierò analizzando la prima parte del primo motivo d’impugnazione per quanto riguarda il volume delle importazioni (B).

Successivamente esaminerò la questione delle prove positive, che viene sollevata nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione (C).

Da ultimo esaminerò il quinto motivo d’impugnazione, vertente sul rispetto dei diritti della difesa delle parti interessate e sull’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di comunicare dati a tali parti (D).

A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

33. Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando tale ricorso ricevibile.

34. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale articolo, un ricorso contro, in particolare, atti che la riguardano direttamente e individualmente.

Il diritto delle associazioni e, in particolare, delle associazioni di categoria di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale discende dal diritto dei privati di proporre un siffatto ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

35. Secondo la giurisprudenza, i ricorsi proposti dalle associazioni sono ricevibili in tre ipotesi ben definite: in primo luogo, quando l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che potrebbero proporre ricorso individualmente e che, pertanto, sarebbero esse stesse legittimate ad agire; in secondo luogo, quando l’associazione è identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare perché la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui si chiede l’annullamento; e, in terzo luogo, quando una disposizione di legge le conferisce espressamente alcuni diritti di carattere procedurale ( 12 ).

36. Nel caso di specie, sono la prima e la terza ipotesi ad essere oggetto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA].

La prima eccezione di irricevibilità riguarda la situazione in cui un’associazione di categoria propone un ricorso in nome proprio in quanto ha un interesse proprio (1), e la seconda eccezione di irricevibilità riguarda la legittimazione ad agire di un’associazione di categoria che rappresenta i suoi membri legittimati ad agire individualmente (2).

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la validità dei mandati forniti dalle persone giuridiche, contestazione oggetto della terza eccezione di irricevibilità (3).

1. Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso di annullamento è stato proposto dalla CCCME in nome proprio

37. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 52 a 75 della sentenza impugnata dichiarando che il riconoscimento della CCCME quale associazione rappresentativa di esportatori nel corso del procedimento amministrativo era sufficiente a dimostrare il suo interesse individuale e diretto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

La questione se un’entità benefici o meno di diritti procedurali nell’ambito di un determinato procedimento amministrativo è determinata dalle norme legislative adottate dal legislatore dell’Unione e non dalla decisione di un’autorità amministrativa che disattende tali norme.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare esso stesso se, oggettivamente, la CCCME soddisfacesse tutte le condizioni richieste dal regolamento di base per essere un’associazione rappresentativa di esportatori.

Nelle sue risposte ai quesiti della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito molto sull’obbligo di interpretare la nozione di associazione di categoria ai sensi del regolamento di base alla luce dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del corrispondente articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

38. [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti sostengono che la CCCME non è un’associazione rappresentativa dei produttori esportatori, poiché ha agito sotto la supervisione, la gestione e la direzione professionale dei ministeri interessati nella RPC.

Le intervenienti aggiungono che la CCCME non si limita a ricevere istruzioni dallo Stato, ma agisce per conto dello Stato nell’organizzazione delle attività commerciali dei produttori esportatori e nel controllo della concorrenza, da parte di tale Stato, sui mercati nazionali e dell’esportazione.

39. La CCCME sostiene di essere un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base e di essere quindi una parte interessata.

Per le ragioni esposte dal Tribunale nella sentenza impugnata, la CCCME afferma di essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso.

In particolare, la CCCME sottolinea di essere stata considerata una parte interessata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel corso dell’inchiesta che ha portato al regolamento controverso sia nell’ambito di inchieste precedenti.

In udienza, la CCCME ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe verificare se tale entità sia una parte interessata nel corso dell’inchiesta e non nella fase del procedimento giurisdizionale.

Essa ha altresì sostenuto che l’articolo 12 della Carta e l’articolo 11 CEDU non sono pertinenti ai fini del presente procedimento. a) Osservazioni preliminari

40. Anzitutto, ricordo che il Tribunale ha esaminato la legittimazione ad agire della CCCME ai punti da 46 a 76 della sentenza impugnata e ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, esso ha dichiarato che la CCCME era individualmente interessata dal regolamento controverso, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato la CCCME una parte interessata ai sensi del regolamento di base e aveva quindi riconosciuto a tale associazione i diritti procedurali nel corso del procedimento che aveva condotto all’adozione del regolamento controverso (in prosieguo: il «procedimento antidumping»).

Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la CCCME non poteva essere considerata una parte interessata ai sensi del regolamento di base, ma solo come una parte rappresentativa.

In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la CCCME era direttamente interessata, poiché poteva ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali solo se aveva la possibilità di impugnare il regolamento controverso.

41. A tale riguardo, rilevo che, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, al fine di determinare se persone giuridiche, quali la CCCME, possano agire in giudizio in nome proprio, occorre esaminare se tali persone abbiano, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall’altro, un interesse ad agire ( 13 ).

In particolare, per quanto riguarda la seconda condizione, che non è contestata nell’ambito della presente impugnazione ( 14 ), vorrei osservare che, ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’annullamento del regolamento controverso imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento antidumping, consentendo eventualmente alla CCCME di intervenire nel procedimento in modo da ricevere le sue osservazioni conformemente al regolamento di base.

Essendo idoneo a produrre effetti del genere, un annullamento potrebbe avere conseguenze giuridiche per la CCCME che agisca in nome proprio.

In altri termini, se vi fosse stata violazione dei diritti procedurali della CCCME, questa avrebbe pregiudicato il risultato dell’inchiesta antidumping, e quindi la CCCME avrebbe un interesse a far valere una siffatta violazione.

Pertanto, il suo interesse ad agire in nome proprio dinanzi al Tribunale consiste nella salvaguardia dei suoi diritti procedurali. b) Sui criteri generali relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE

42. In via preliminare, occorre ricordare che le regole che disciplinano la legittimazione ad agire delle persone giuridiche, ai fini dell’impugnazione di un atto dell’Unione, sono dettate dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Nel caso di specie, occorre esaminare la seconda parte, in virtù della quale è possibile proporre ricorso se gli atti riguardano direttamente e individualmente le associazioni ( 15 ).

43. Al fine di stabilire se la CCCME sia legittimata ad agire nel caso di specie, a causa dell’incidenza dell’atto impugnato, in nome proprio in quanto associazione, secondo una giurisprudenza costante i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa, in particolare, di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 16 ).

44. Nel caso di specie, è evidente, a mio avviso, che l’istituzione di dazi antidumping non ha modificato la situazione giuridica della CCCME nella sua qualità individuale, dato che tale entità non è essa stessa tenuta a versare il dazio ( 17 ).

Tuttavia, il fatto che una persona partecipi al procedimento che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è idoneo a contraddistinguere tale persona individualmente in rapporto all’atto in questione, che ha effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, se il diritto dell’Unione vigente le riconosce talune garanzie procedurali ( 18 ) Pertanto, la portata esatta dell’azione della CCCME, in nome proprio, dipende dalla posizione giuridica di tale entità quale definita dal diritto dell’Unione nell’ottica di tutelare i legittimi interessi riconosciuti a tale entità ( 19 ). c) Sullo status riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento antidumping

45. Il Tribunale ha ritenuto che la CCCME fosse stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come parte interessata alla quale i diritti procedurali previsti dal regolamento di base dovevano essere riconosciuti nel corso dell’intero procedimento amministrativo.

Ai punti da 53 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una serie di accertamenti secondo i quali alla CCCME era stato concesso, dalla [OSCURATO:PERSONA], il diritto di partecipare a due audizioni organizzate nell’ambito dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base.

Esso ha altresì rilevato che la CCCME aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione ad accedere al fascicolo dell’inchiesta, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, e che, successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla CCCME, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie alle quali era giunta, sulle quali la CCCME aveva presentato osservazioni scritte.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la CCCME aveva ricevuto, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni finali, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] intendeva proporre l’istituzione di misure definitive.

Sulla base di tali conclusioni, il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di specie, la CCCME soddisfaceva i requisiti necessari per essere considerata individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

46. A mio avviso, il punto di partenza della presente analisi è la deduzione operata dal Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore nel corso del procedimento amministrativo concedendo alla CCCME lo status di parte interessata e i diritti procedurali derivanti da tale status.

Sebbene tale errore non sia contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), rilevo che il Tribunale non si esprime sulla questione se esso sia o meno dimostrato ( 21 ).

Al contrario, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale si basa sulla qualità di parte interessata che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha attribuito alla CCCME, citando il considerando 25 del regolamento controverso, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la CCCME dovesse essere considerata una parte interessata che rappresenta, in particolare, l’industria cinese della ghisa.

47. Tuttavia, secondo la giurisprudenza relativa all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la circostanza che un soggetto partecipi in un modo o nell’altro al processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione non contraddistingue tale soggetto in rapporto all’atto in questione, a meno che la normativa pertinente dell’Unione abbia previsto garanzie procedurali specifiche per tale soggetto ( 22 ).

Pertanto, le associazioni rappresentative possono essere direttamente e individualmente interessate da una violazione dei diritti procedurali loro conferiti dal regolamento di base.

È sulla base di tale regolamento che il Tribunale deve esaminare se un’entità, quale la CCCME, debba essere contraddistinta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

48. Ne consegue che la qualificazione giuridica della CCCME come parte interessata ai fini dell’applicazione del regolamento di base non può essere presunta.

Ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, spetta al Tribunale verificare se un’entità, quale la CCCME, possa essere qualificata come associazione rappresentativa di esportatori secondo il regolamento di base, a maggior ragione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti hanno contestato lo status della CCCME ai sensi di tale regolamento ( 23 ).

49. Pertanto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto, nel corso del procedimento amministrativo, la CCCME quale parte interessata e le abbia concesso i relativi diritti procedurali, un siffatto riconoscimento e una siffatta concessione costituiscono una prassi amministrativa che non è vincolante per la decisione che il giudice dell’Unione deve rendere nell’ambito di un ricorso di annullamento.

Lo status concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla CCCME dev’essere conforme al regolamento di base, che costituisce il fondamento dell’adozione del regolamento controverso.

A tale riguardo, come sottolinea a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], la questione se un’entità goda o meno di diritti procedurali nell’ambito di un determinato procedimento amministrativo è decisa dal legislatore dell’Unione in sede di adozione del quadro normativo, ossia il regolamento di base nel caso di specie, e non dalla prassi dell’organo amministrativo.

50. Ciò non significa tuttavia che la prassi erronea della [OSCURATO:PERSONA] non comporti alcuna conseguenza, in particolare, quando tale istituzione priva un soggetto dei suoi diritti procedurali.

Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso di specie, il riconoscimento della CCCME quale parte interessata non ha privato tale soggetto dei suddetti diritti, ma gliene ha piuttosto conferito un numero maggiore, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza.

Per tale motivo, il riconoscimento summenzionato da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha ripercussioni negative sui diritti della difesa della CCCME ( 24 ).

51. Di conseguenza, ritengo che, al fine di decidere sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento, il Tribunale doveva accertare quale status e (se del caso), quali diritti procedurali avrebbero dovuto essere riconosciuti alla CCCME conformemente al regolamento di base.

Tuttavia, ai punti da 53 a 71 della sentenza impugnata, in sede di esame della questione se la CCCME fosse individualmente interessata agendo in nome proprio, risulta che il Tribunale abbia omesso di procedere a tale verifica.

Esso ha solamente considerato che, ai fini della ricevibilità del ricorso di annullamento, la CCCME era individualmente interessata per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto diritti procedurali ( 25 ).

Pertanto, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che la CCCME era individualmente e direttamente interessata per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto diritti procedurali nel corso del procedimento antidumping, senza verificare nel contempo se la concessione di tali diritti fosse conforme al regolamento di base.

52. Tenuto conto dell’errore summenzionato, spetta alla Corte accertare se, ai sensi del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente tenuta a riconoscere alla CCCME la qualità di parte interessata e/o di associazione rappresentativa e a concederle taluni diritti procedurali.

Ciò solleva la questione se la CCCME sia una parte interessata e/o un’associazione rappresentativa di esportatori. d) Parte interessata e/o associazione rappresentativa 1) Sulla nozione di parte interessata

53. In via preliminare, per quanto riguarda i soggetti cui si riferisce il regolamento di base, occorre rilevare che le sue disposizioni fanno riferimento a diverse entità, quali gli «esportatori», gli «importatori» e le (loro) «associazioni rappresentative», le «associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori», i «denuncianti», i «rappresentanti del paese esportatore», il «governo del paese esportatore», gli «utenti e le organizzazioni di consumatori» e le «parti interessate».

Anche se tali categorie non sono definite nel regolamento di base, dagli articoli 5, 6, 10, 11 e 19 di quest’ultimo risulta che tale regolamento conferisce a tali soggetti diritti diversi ( 26 ).

54. Tuttavia, alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 5, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, risulta che la nozione di «parti interessate» è un termine generale e comprende tutte le entità summenzionate.

In particolare, quando una persona si è manifestata conformemente all’articolo 5, paragrafo 10 di tale regolamento, essa diventa una parte interessata.

55. Ai fini della determinazione dello status di parte interessata nel corso del procedimento amministrativo e dei suoi diritti procedurali, poiché diverse entità sono titolari di diritti diversi, si dovrebbe parimenti determinare la qualità in virtù della quale l’entità agisce, ossia come esportatore, importatore, associazione rappresentativa o altro. ( 27 ) A tale riguardo, rilevo altresì che, sebbene il regolamento di base distingua tra le associazioni rappresentative degli esportatori e i rappresentanti del paese esportatore ( 28 ). né tale regolamento né la giurisprudenza sembrano fornire indicazioni precise quanto ai criteri da prendere in considerazione per definire tali nozioni. 2) Sulla nozione di associazione rappresentativa di esportatori

56. Si pone la questione se la CCCME sia un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base.

Le parti giungono naturalmente a due risposte opposte.

Secondo la CCCME, il regolamento di base non enumera alcun criterio procedurale o sostanziale che consenta di definire un’associazione rappresentativa di esportatori.

Basandosi sul significato comune dei termini «rappresentativa» e «associazione», la CCCME sostiene che qualsiasi organo o entità che agisce in nome o per conto di produttori esportatori può essere qualificato come associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base.

Aggiungere ulteriori criteri significherebbe includere condizioni supplementari ingiustificate allo status di associazione rappresentativa di esportatori.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti sostengono che il termine «associazione rappresentativa di esportatori» dev’essere definito ricorrendo a criteri sostanziali e procedurali specifici.

In particolare, esse affermano che il termine «associazione» dovrebbe essere inteso, secondo le tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, come riferito a un’entità che è costituita e agisce in maniera democratica e che è indipendente dal governo.

57. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, ne consegue che, ai fini delle presenti conclusioni, l’interpretazione del termine «associazione» è fondamentale.

A tale proposito, il regolamento di base e il suo contesto forniscono criteri sostanziali e procedurali che definiscono un’«associazione rappresentativa di esportatori».

In particolare, per quanto riguarda i criteri procedurali, il regolamento di base prevede, al suo articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, che le parti interessate possono manifestarsi ( 29 ).

Per quanto riguarda i criteri sostanziali, risulta che il regolamento di base non definisce il termine «associazione rappresentativa di esportatori».

A tale riguardo, rilevo che tale espressione è comparsa per la prima volta nel regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio ( 30 ), che ha dato attuazione all’accordo antidumping del 1994, mentre tutte le versioni precedenti del regolamento di base antidumping utilizzavano l’espressione «associazione di categoria» ( 31 )..

58. Mentre la nozione di «associazione di categoria» è stata adottata dal diritto dell’OMC, ossia dall’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 ( 32 ), all’udienza dinanzi alla Corte la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di spiegare perché, in occasione dell’adozione del regolamento n. 3284/94 e dell’attuazione di tale accordo, il Consiglio abbia apportato modifiche al testo proposto, e da dove provenga la nozione di «associazione rappresentativa» ( 33 ).

Pertanto, non risulta chiaro perché l’Unione europea abbia adottato l’espressione «associazione rappresentativa» e non abbia impiegato lo stesso linguaggio utilizzato in tale accordo.

Ciò è tanto più sorprendente dal momento che l’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base fa uso dell’espressione «associazione di categoria», la quale, come convengono le parti in udienza, indica chiaramente un’«associazione rappresentativa».

59. In ogni caso, dato che il regolamento di base attua un obbligo internazionale derivante dall’accordo antidumping del 1994 nel diritto dell’Unione, al fine di definire l’espressione «associazione rappresentativa» ai sensi del regolamento di base, occorre tenere conto della nozione di «associazione commerciale o di categoria» ai sensi dell’articolo 6.11, i), di detto accordo ( 34 ).

Secondo tale disposizione, affinché un’entità possa rientrare in tale definizione, deve soddisfare due criteri: primo, deve trattarsi di un’«associazione commerciale o di categoria» e, secondo, i suoi membri devono essere in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Esaminerò questi due criteri nel prosieguo. i) Associazione commerciale o di categoria – Criteri generali

60. Le parti hanno convenuto in udienza che l’espressione «associazione commerciale o di categoria», ai sensi dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, è stata attuata nel regolamento di base con riferimento al termine «associazione rappresentativa» ( 35 ).

In mancanza di una definizione in tale articolo o di un rinvio ai diritti nazionali, tale espressione dovrebbe essere interpretata, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, «in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo».

61. A tale riguardo, devo anzitutto rilevare che esistono alcune discrepanze tra le versioni linguistiche dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, poiché due delle tre lingue ufficiali dell’OMC parlano di «associazione» – « business or trade association» in inglese ( 36 ) e di « asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales » in spagnolo ( 37 ) – mentre la terza lingua parla di «raggruppamento» – « un groupement professionnel commercial ou industriel ( 38 )» in francese.

Il significato comune di tali termini sembra comprendere diversi tipi di organizzazioni che raggruppano e sostengono imprese e datori di lavoro di un determinato settore, oltre a tutelare i loro diritti.

Inoltre, per dovere di completezza, occorre aggiungere che, in diversi ordinamenti giuridici, la definizione storica di «associazione di categoria» comprendeva le camere e gli uffici di commercio, le associazioni o gli istituti, le associazioni a tutela del commercio, le associazioni non rappresentative che prestano servizi commerciali generali, le camere consultive delle arti e dei mestieri, nonché le camere sindacali del commercio e dell’industria ( 39 ).

Di conseguenza, il senso comune di tale termine non avvalora l’approccio difeso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Una lettura dell’articolo 6.11, i) dell’accordo antidumping del 1994 nel senso che un’«associazione rappresentativa» esiste solo se gestita in maniera democratica non è obbligatoriamente prevista da nessuna disposizione di tale accordo ( 40 ).

62. Pertanto, non è possibile fondarsi validamente soltanto sul significato del termine «associazione» come inteso nelle tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, ossia un’associazione che è costituita e agisce in maniera democratica e che è indipendente dal governo.

Al contrario, il senso comune di tale termine connota un’entità che sostiene le imprese di un determinato settore e tutela i loro diritti.

63. Per quanto riguarda il contesto, il termine «associazione commerciale o di categoria» compare nel contesto multilaterale dell’OMC, i cui lavori sono svolti dai rappresentanti dei governi, ma le cui radici affondano nell’attività quotidiana dell’industria e del commercio.

Pertanto, la gamma delle entità che possono essere qualificate giuridicamente come «associazioni di categoria» o «associazioni commerciali» è particolarmente ampia.

A mio parere, può spaziare dalle camere di commercio e associazioni di camere di commercio fino ai gruppi professionali settoriali, alle associazioni di imprese, alle associazioni di settore o agli organi settoriali ( 41 ).

Poiché la nozione di «associazione commerciale o di categoria» trae origine nel quadro multilaterale dell’OMC, che comprende paesi aventi regimi politici ed economici diversi, ritengo che il criterio giuridico applicato a tale nozione sia diverso da quello applicato alla nozione di associazione ai sensi dei diritti nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione o di altri settori del diritto dell’Unione.

Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del regolamento di base, che attua l’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, la nozione di «associazione rappresentativa» dovrebbe ricevere un’interpretazione ampia designante tutti i tipi di entità che rappresentano i settori industriali oggetto di un procedimento antidumping. – Rapporto con la nozione di libertà di associazione

64. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’associazione non può essere rappresentativa se non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta.

La CCCME ha invece sostenuto in udienza che tale disposizione non dovrebbe essere pertinente.

65. Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto alla libertà di associazione sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, esso corrisponde al diritto garantito dall’articolo 11, paragrafo 1, CEDU e, pertanto, deve essere considerato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, come avente significato e portata uguali a quest’ultimo.

Di conseguenza, le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate in modo da tenere conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 42 ).

66. A tale riguardo, in primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il diritto alla libertà di associazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di reciproco interesse e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica ( 43 ).

In secondo luogo, tale diritto non comprende soltanto la possibilità di creare o sciogliere un’associazione ( 44 ), ma si estende anche alla possibilità per quest’ultima di agire, il che implica, in particolare, che essa possa svolgere le sue attività e funzionare senza ingerenza ingiustificata da parte dello Stato ( 45 ).

67. Pertanto, se è vero che i termini del regolamento di base devono essere interpretati, in particolare, alla luce del diritto alla libertà di associazione sancito all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e in modo da evitare che si verifichi una limitazione ingiustificata di tale diritto, tale interpretazione non può essere utilizzata come uno strumento per limitare i diritti di un’entità che neppure invoca il diritto a tale libertà.

Ad esempio, le disposizioni del regolamento di base dovrebbero essere interpretate in modo tale che un operatore economico non debba essere costretto o obbligato a divenire membro di un’associazione commerciale o di categoria, salvo qualora tale ingerenza sia giustificata e proporzionata ( 46 ).

68. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi della libertà di associazione sancita da tali disposizioni al fine di limitare i diritti di un’entità che afferma di rappresentare imprese o un settore industriale ( 47 ).

In altri termini, l’obbligo di interpretare il regolamento di base alla luce della Carta e della CEDU può comportare la concessione di diritti alle parti di un procedimento antidumping, ma non può essere utilizzato come uno strumento per dissuadere tali parti dall’esercitare i loro diritti della difesa garantiti dagli articoli 41 o 47 della Carta.

69. A tale proposito, ritengo che la portata della libertà di associazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 11 CEDU sia più restrittiva della nozione di «associazione rappresentativa» ai sensi del regolamento di base; tale nozione ricomprende la libertà di associazione, ma anche la nozione di «associazione commerciale o di categoria».

In altri termini, quando tale libertà non si applica, un’entità può comunque essere rappresentativa dei suoi membri ai sensi del regolamento di base e nel contesto del diritto commerciale internazionale.

70. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare tale libertà per limitare la nozione di associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base e al fine di impedire ad un’organizzazione di rappresentare i suoi membri o un settore industriale.

Se la Corte dovesse seguire l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], l’entità di cui trattasi, per essere giuridicamente qualificata come associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base, dovrebbe sempre conformarsi a tali disposizioni, indipendentemente dalla questione se tale entità invochi o meno il diritto a tale libertà.

Ne consegue che la Corte dovrebbe respingere l’argomento precedentemente dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il potere pubblico esercitato dall’entità in questione ( 48 ) esclude la sua qualificazione come associazione, in quanto essa non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 11 CEDU.

Per le stesse ragioni, ritengo che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’entità in questione non può disporre di poteri regolamentari, in quanto non soddisfa tali requisiti, debba essere respinto.

71. In ogni caso, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte suggerisce che un’interpretazione del regolamento di base secondo la quale la CCCME sia considerata un’associazione rappresentativa di esportatori equivarrebbe a una limitazione ingiustificata di tale diritto fondamentale ai sensi di tali disposizioni. – Statuto dell’associazione

72. In termini pratici, la questione se un’entità sia un’«associazione commerciale o di categoria» dovrebbe essere esaminata tenendo conto del suo statuto.

Nel caso di specie, risulta dallo statuto della CCCME che essa è, in particolare, un’organizzazione senza scopo di lucro costituita da imprese e istituzioni attive nell’esportazione, nell’investimento e nella cooperazione per quanto riguarda macchinari e prodotti elettronici ( 49 ).

Ai sensi degli articoli 2 e 3 dello statuto, la CCCME ha lo scopo di fornire ai suoi membri coordinamento, consulenza e servizi, salvaguardare i diritti e i legittimi interessi dei suoi membri e favorire lo sviluppo dell’industria meccanica ed elettronica ( 50 ).

A mio parere, lo scopo, quale definito dallo statuto, non lascia spazio ad alcun dubbio sul fatto che la CCCME sia un’associazione che rappresenta, almeno formalmente, taluni produttori ed esportatori della RPC.

73. L’altra questione che si pone è se la CCCME sia un’associazione che rappresenta i produttori degli specifici prodotti oggetto dell’inchiesta.

Come indica il suo nome, la CCCME è un’entità che rappresenta i produttori e gli esportatori di «prodotti meccanici ed elettronici» e dell’«industria meccanica ed elettronica» ( 51 ).

È vero che questi termini vaghi non precisano se tale entità comprenda i produttori e gli esportatori di prodotti specifici, come determinati lavori di ghisa (coperture per pozzetti).

Tuttavia, dalla lettura delle licenze di esercizio dei membri della CCCME risulta altresì che le attività di tali membri includono la fusione della ghisa ( 52 ).

74. Inoltre, contrariamente agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], anche se i prodotti oggetto dell’inchiesta costituiscono solo una parte di tutti i prodotti coperti dai membri dell’associazione, come sembra avvenire nel caso di specie, l’associazione può comunque rappresentare i produttori del prodotto in esame qualora tali produttori rappresentino un numero significativo di operatori del settore interessato ( 53 ).

Nella sentenza BEUC/[OSCURATO:PERSONA] ( 54 ) il Tribunale ha considerato che una parte interessata deve poter dimostrare l’esistenza di un nesso oggettivo tra le attività della parte e il prodotto di cui trattasi ( 55 ).

La questione se tali articoli siano menzionati sul sito Internet della CCCME non dovrebbe essere rilevante, contrariamente alle allegazioni delle intervenienti ( 56 ).

75. Passo quindi al nocciolo della questione: in quale misura l’autonomia dell’entità nei confronti dello Stato dev’essere presa in considerazione ai fini della sua qualificazione giuridica come associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base? – Autonomia versus ingerenza dello Stato

76. La questione che si pone è la misura in cui un’entità abbia un legame con il governo dello Stato in cui è stabilita, tale da impedire a tale entità di rappresentare i suoi membri.

77. In via preliminare ricordo che, nel diritto commerciale internazionale, a seconda del diritto nazionale è possibile che alcune associazioni rappresentative dei loro membri abbiano taluni legami con il loro governo, dato che le associazioni godono di gradi di libertà e di autonomia diversi in forza delle legislazioni di diversi [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, quando un’associazione è stabilita in uno Stato terzo e disciplinata dal diritto di quest’ultimo, come nel caso di specie, il grado di autonomia è difficile se non impossibile da valutare. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare che, per quanto riguarda le decisioni relative al procedimento antidumping, l’associazione in questione rappresenta lo Stato, con l’effetto di impedire qualsiasi rappresentanza dei membri.

78. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sullo statuto della CCCME per dimostrare che quest’ultima è posta sotto «la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale» di vari ministeri della RPC ( 57 ).

Tuttavia, i termini «supervisione, gestione e indirizzo professionale» sono molto ampi, in quanto possono comportare diversi livelli di influenza o di intervento.

Pertanto, e alla luce degli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti ( 58 ). se è vero che la CCCME sembra essere un’entità sulla quale lo Stato cinese esercita un certo controllo, termini così ampi non sono sufficienti a dimostrare che lo Stato eserciti un controllo tale da impedire che gli interessi degli esportatori siano rappresentati o che tale entità costituisca un’emanazione della RPC.

79. Inoltre, ai fini del procedimento antidumping ai sensi del regolamento di base, deve essere dimostrato che il controllo esercitato dallo Stato si applica specificamente alle decisioni adottate da tale associazione in relazione a tale procedimento.

Pertanto, talune connessioni o legami con il governo non escludono necessariamente e automaticamente la rappresentanza simultanea da parte dell’associazione dei suoi produttori o esportatori nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ne consegue che, nel caso di specie, mentre è certo che lo Stato esercita un certo controllo, il fatto che l’entità in questione non rappresenti i suoi membri nello specifico procedimento antidumping di cui trattasi non è stato dimostrato.

80. In ogni caso, nel settore del diritto commerciale internazionale in cui gli interessi degli [OSCURATO:PERSONA] e delle imprese sono spesso interconnessi, l’autonomia di un’associazione rispetto allo Stato sembra rilevare quando lo Stato e gli esportatori, rappresentati da tale associazione, hanno interessi contrapposti.

In altri termini, se i membri dell’associazione hanno gli stessi interessi dello Stato, non vi è motivo di operare una distinzione tra gli interessi dei primi e del secondo.

Nel caso di specie, una siffatta contrapposizione di interessi non è stata dimostrata.

81. In pratica, talune entità godono di un monopolio legale per gestire un’attività.

È certamente possibile che, nel contesto del commercio internazionale, tali entità si trovino nella posizione migliore per rappresentare i loro membri.

In tal caso, l’entità in questione dovrebbe poter partecipare al procedimento amministrativo che conduce all’imposizione di dazi antidumping.

82. Pertanto, la linea argomentativa basata sull’ingerenza dello Stato non è sufficiente per escludere la possibilità che la CCCME agisca nell’interesse degli esportatori cinesi.

83. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/[OSCURATO:PERSONA] ( 59 ), nella quale la Corte ha constatato, in sostanza, che, in forza della normativa francese pertinente, il governo francese aveva il potere di determinare la gestione e le politiche dell’organizzazione interessata e, pertanto, di definire gli interessi che detta organizzazione doveva tutelare.

In primo luogo, in tale causa lo Stato era il destinatario della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato e le imprese beneficiarie dell’aiuto erano considerate unicamente come «parti interessate» nell’ambito di tale procedimento, e come tali non erano state considerate in grado di cercare di avviare un dibattito in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] come quello previsto a favore di detto Stato membro ( 60 ).

Per contro, nel caso di specie, il regolamento di base considera tutte le imprese, le associazioni rappresentative delle imprese e i rappresentanti dei paesi di cui trattasi come parti interessate.

Pertanto, la distinzione operata supra tra lo Stato e l’impresa nella disciplina degli aiuti di Stato non è pertinente ai fini del procedimento antidumping.

In secondo luogo, in tale causa, l’organizzazione stessa aveva riconosciuto di non rappresentare i beneficiari dell’aiuto in questione, ma di rappresentare interessi suoi propri.

Orbene, nel caso di specie, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la CCCME può effettivamente essere un’organizzazione rappresentativa del settore industriale cinese nel suo complesso.

Pertanto, nel caso di specie, poiché la situazione della CCCME non è la stessa dell’organizzazione francese in questione, la trasposizione mutatis mutandis del ragionamento della Corte nella sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), non è possibile.

84. Infine, nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento all’affiliazione obbligatoria per dimostrare che un’entità come la CCCME non può essere un’associazione rappresentativa.

Tuttavia, all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che il suo argomento verteva unicamente sull’ingerenza dello Stato e che la questione dell’affiliazione obbligatoria non era pertinente ai fini del presente procedimento.

In ogni caso, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova di un’affiliazione del genere nel caso di specie.

In udienza, la CCCME ha precisato che la sua affiliazione non è obbligatoria e che, in mancanza di prove contrarie, non vi è alcun motivo per dubitare dell’esattezza di tale affermazione. – Conclusione intermedia

85. Alla luce di quanto precede, ritengo che, indipendentemente dall’asserita ingerenza della RPC nella CCCME, tale entità soddisfi il primo criterio della definizione di associazione di categoria ai sensi dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 e, pertanto, di associazione rappresentativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base. ii) I membri sono produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta

86. Per quanto riguarda il secondo criterio, a norma dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, i membri dell’entità in questione dovrebbero essere in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

87. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che i produttori ed esportatori di ghisa non rappresentano la maggioranza dei membri della CCCME, con la conseguenza che tale associazione non può essere considerata rappresentativa di detti produttori ed esportatori.

In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la maggioranza dei membri dell’entità in questione dev’essere interessata dall’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA].

88. A tale proposito, rilevo che il prodotto oggetto dell’inchiesta può essere un prodotto molto specifico, come avviene nel caso di specie.

La situazione in cui gli esportatori o i produttori di un prodotto specifico, ad esempio determinati lavori di ghisa, come nel caso di specie, non compongono la maggioranza dei membri di un’associazione è più che probabile.

Non sembra ragionevole esigere che vi sia un’associazione per ciascun singolo prodotto specifico.

Ciò provocherebbe, in sostanza, una situazione in cui, quando l’inchiesta antidumping ha un ambito di applicazione ratione materiae molto limitato, nessuna associazione potrebbe mai essere qualificata come «associazione rappresentativa di esportatori».

Di conseguenza, ritengo che l’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 debba essere interpretato nel senso che l’associazione deve rappresentare un «numero significativo di operatori del settore interessato ( 62 )».

89. Alla luce dei criteri summenzionati, ritengo che, nel caso di specie, nulla osti a che la CCCME sia qualificata come associazione rappresentativa di esportatori del prodotto in esame.

Di conseguenza, sono dell’avviso che la CCCME potesse beneficiare dei diritti procedurali in forza del regolamento di base in quanto associazione rappresentativa degli esportatori dell’industria cinese della ghisa.

90. Di conseguenza la CCCME dovrebbe essere considerata individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto concerne il mancato rispetto dei suoi diritti procedurali.

91. Per quanto riguarda il requisito dell’incidenza diretta, rilevo che, nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che «lo stesso errore di diritto incide anche sulla constatazione dell’incidenza diretta ai punti da 71 a 75 della sentenza [impugnata], in quanto l’effetto diretto si basa sulla constatazione che la CCCME gode di diritti procedurali (...), cosicché anche tale constatazione deve essere annullata».

Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di contestazioni più suffragate da parte della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il Tribunale abbia giustamente considerato, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata, che la CCCME può essere considerata parimenti direttamente interessata, dal momento che essa può ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali soltanto se è in grado di impugnare il regolamento controverso.

92. In conclusione, per le ragioni esposte in precedenza, propongo alla Corte di annullare il ragionamento esposto ai punti da 58 a 60 e da 68 a 70 della sentenza impugnata, dal momento che la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto alla CCCME lo status di parte interessata nel corso del procedimento amministrativo non può essere sufficiente in diritto per dimostrare i requisiti riguardanti l’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza.

Occorre piuttosto procedere ad una sostituzione della motivazione ( 63 ).

Nel caso di specie, propongo alla Corte di considerare che la CCCME debba essere qualificata come associazione rappresentativa degli esportatori dell’industria cinese della ghisa e, pertanto, che debba essere considerata individualmente e direttamente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto riguarda il mancato rispetto dei suoi diritti procedurali.

Rilevo tuttavia che la portata esatta delle garanzie procedurali conferite a tale associazione, che è una questione di merito e non di ricevibilità, dipenderà dall’insieme degli interessi che essa rappresenta ( 64 ) e sarà oggetto dell’analisi del quinto motivo d’impugnazione.

2. Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalla CCCME a nome dei suoi membri

93. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la CCCME non può essere qualificata come associazione rappresentativa e, pertanto, non è individualmente o direttamente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] spiega di avere sostenuto dinanzi al Tribunale che il diritto delle associazioni di proporre ricorso quando agiscono in nome dei loro membri è ammesso soltanto per le associazioni che rappresentano detti membri.

Respingendo, ai punti da 98 a 103 della sentenza impugnata, il requisito secondo cui un’associazione può essere rappresentativa solo se è organizzata in maniera democratica, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

94. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che un’associazione di categoria, incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei suoi membri, non può, al tempo stesso, essere un’emanazione di uno Stato organizzato sulla base di un sistema comunista composto da un unico partito.

In quanto associazione di categoria, essa dovrebbe difendere gli interessi dei suoi membri, quali democraticamente definiti da tali medesimi membri nei confronti di quello stesso Stato di cui rappresenta un’emanazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’interpretazione secondo la quale un’associazione di categoria è parte di uno Stato e al tempo stesso difende gli interessi collettivi dei suoi membri contro tale Stato non è conforme ai principi fondamentali della democrazia rappresentativa, che sono comuni alla tradizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

La presa in considerazione delle caratteristiche specifiche dello Stato in cui l’associazione è incorporata sarebbe in contrasto con il principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, secondo cui l’Unione europea, nelle sue relazioni con il resto del mondo, afferma e promuove i suoi valori.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte ad annullare la constatazione del Tribunale secondo cui la CCCME è un’associazione di categoria, legittimata ad agire a nome dei suoi membri.

95. Le intervenienti sostengono che la CCCME non è un’associazione rappresentativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, bensì un rappresentante del paese esportatore ai sensi di tale disposizione.

La CCCME, un organo semi-statale, controlla e coordina le attività dei produttori esportatori che rappresenta.

Pertanto, il fatto di perseguire gli interessi dei produttori esportatori è una semplice conseguenza del suo ruolo semi-statale e fondamentale nella gestione dei mercati interno e delle esportazioni.

Per essere un’associazione rappresentativa, il criterio della rappresentatività deve prevalere su quello del controllo.

96. La CCCME nega di essere un’«emanazione» della RPC e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del contrario dinanzi alla Corte.

L’esistenza di un nesso con tale Stato non è sufficiente, dato che le camere di commercio hanno legami molto stretti con i loro rispettivi [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la CCCME sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, non ha contestato la constatazione di fatto contenuta al punto 91 della sentenza impugnata riguardante l’oggetto sociale della CCCME, in secondo luogo, non ha dimostrato che essa non era organizzata in maniera democratica e, in terzo luogo, non ha contestato che l’oggetto sociale della CCCME le consentiva di promuovere azioni giudiziarie dirette a difendere gli interessi dei suoi membri.

La CCCME sottolinea altresì che il suo statuto dimostra che i suoi membri hanno il diritto di voto.

97. In via preliminare, tengo a sottolineare che la questione se un’entità sia un’«associazione rappresentativa (...) di esportatori» ai sensi del regolamento di base ( 65 ) è una questione distinta da quella se tale entità possa rappresentare i suoi membri nell’ambito di un ricorso diretto di annullamento dinanzi al Tribunale.

Pertanto, come spiegato sopra ( 66 ), la seconda eccezione di irricevibilità dev’essere distinta dalla prima, nella parte in cui riguarda la possibilità per la CCCME di proporre un ricorso di annullamento a nome conto dei suoi membri .

Infatti, la possibilità per un’associazione di rappresentare i suoi membri dinanzi ai giudici dell’Unione europea e cioè la sua legittimazione ad agire dipende dai criteri elaborati dalla giurisprudenza relativamente all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

98. Ricordo che un’associazione, incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei produttori, è legittimata, in linea di principio, a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente ( 67 ).

Pertanto, ai sensi di tale disposizione, un ricorso proposto da un’associazione che agisce in luogo di uno o più dei suoi membri che potrebbero essi stessi proporre un ricorso ricevibile sarà esso stesso ricevibile ( 68 ), purché tali membri non abbiano essi stessi proposto ricorso per tutelare i propri interessi ( 69 ).

99. Tuttavia, occorre osservare che, nel diritto primario dell’Unione, non esistono definizioni o criteri uniformi che indichino cosa sia un’associazione incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei suoi membri.

A tale proposito, poiché l’articolo 263, quarto comma, TFUE non contiene alcun rinvio ai diritti nazionali riguardo al significato da attribuire alla nozione di associazione, tale nozione dev’essere considerata come una nozione autonoma di diritto dell’Unione che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione ( 70 ).

Secondo la giurisprudenza, occorre interpretare tale nozione tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del contesto in cui si colloca e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 71 ).

100. Poiché, ai fini dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, né le disposizioni del diritto primario dell’Unione né la giurisprudenza della Corte hanno definito il termine «associazione ( 72 )», passo a considerare il contesto delle norme che disciplinano le associazioni.

Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, secondo le tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la nozione di associazioni implica che tali entità sono libere di disciplinarsi senza ingerenza dello Stato secondo le proprie norme e procedure e, in particolare, indipendentemente dal governo e dalle altre autorità pubbliche ( 73 ).

Tali caratteristiche derivano dal diritto fondamentale alla libertà di associazione ai sensi dell’articolo 12 della Carta e dell’articolo 11 CEDU ( 74 ).

Pertanto, i diritti nazionali che attuano tale diritto fondamentale, riconosciuto da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, devono rispettare tali requisiti.

A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva correttamente che, secondo i diritti nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in generale, lo Stato non partecipa al processo decisionale delle associazioni ( 75 ).

Tuttavia, come rilevato in precedenza ( 76 ), tale libertà non può essere utilizzata per dissuadere le parti dall’esercitare i loro diritti della difesa garantiti dagli articoli 41 e 47 della Carta ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

101. È vero che la Corte ammette gli interventi delle associazioni rappresentative il cui scopo è quello di tutelare gli interessi dei loro membri in cause che sollevano questioni di principio che potrebbero pregiudicare detti membri ( 77 ).

Tuttavia, nella sentenza Venezuela/Consiglio ( 78 ), la Corte ha dichiarato che un’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce dei principi del controllo giurisdizionale effettivo e dello Stato di diritto depone a favore del riconoscimento della legittimazione ad agire di uno Stato, qualora siano soddisfatte le altre condizioni previste da tale disposizione ( 79 ).

Tengo a sottolineare che, in tale causa, la Corte non ha fatto dipendere la possibilità di proporre un ricorso di annullamento prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE dal processo decisionale democratico di uno Stato terzo, benché la questione della rappresentatività democratica di tale Stato possa ben essere un problema.

Così facendo, la Corte ha adottato un approccio «a valore neutro», secondo il quale la legittimazione ad agire di uno Stato – che può essere inteso in particolare come una comunità politica e culturale alla quale sono associate persone in base a criteri diversi, quali la cittadinanza, la residenza o la religione – ( 80 ) non era subordinata al suo regime e il processo decisionale democratico non costituiva affatto un fattore di tale determinazione.

102. Alla luce di tale interpretazione, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] giustifica, nel caso di specie, il requisito di una condizione supplementare relativa alla rappresentatività dell’associazione di cui trattasi sulla base dei principi fondamentali della democrazia e del principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 5, TUE ( 81 ), tale requisito avrebbe l’effetto di limitare indebitamente l’accesso della CCCME ai giudici a nome dei suoi membri e di comprimere il principio della tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta.

103. Per quanto riguarda quest’ultimo principio, la Corte ha dichiarato che, sebbene i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE debbano essere interpretati alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, una siffatta interpretazione non può condurre ad escludere i requisiti espressamente previsti da detto Trattato ( 82 ).

Orbene, nel caso di specie, non esistono condizioni del genere.

L’interpretazione di tale disposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] equivale piuttosto all’aggiunta di una nuova condizione, che ha l’effetto di restringere l’accesso di talune entità al Tribunale.

104. Inoltre, la ratio per consentire a un’associazione di agire in nome dei suoi membri può dispensare il Tribunale dal trattare molteplici ricorsi e risponde all’esigenza di una buona amministrazione della giustizia, poiché essa può evitare che sia proposto un gran numero di ricorsi contro i medesimi atti da parte dei membri dell’associazione che rappresenta i loro interessi ( 83 ).

Pertanto, la condizione supplementare summenzionata suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] non è giustificata alla luce della raison d’être della rappresentanza dinanzi ai giudici da parte di un’associazione.

105. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] critica i punti da 89 a 103 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha respinto l’affermazione relativa alla legittimazione ad agire della CCCME a nome dei suoi membri.

In tali punti, il Tribunale ha respinto l’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 84 ) aveva introdotto un requisito relativo alla rappresentatività dell’associazione in questione.

106. Tuttavia, a mio avviso, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non introduce una condizione supplementare rispetto alla rappresentatività dell’associazione in questione.

Inoltre, nulla in tale sentenza indica che un processo decisionale democratico debba essere un fattore per dimostrare la rappresentatività di un’associazione di categoria.

107. In particolare, al punto 123 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «non si può ammettere che l’assenza del diritto di voto di alcuni membri di un’associazione, o di un altro strumento che consenta loro di far valere i propri interessi all’interno di quest’ultima, sia sufficiente per dimostrare che detta associazione non abbia lo scopo di rappresentare tali membri».

Essa ha concluso che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel dichiarare che spettava all’associazione in questione dimostrare non solo che i suoi membri fossero direttamente e individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma anche che i membri di cui intendeva difendere gli interessi dovevano essere in grado di garantire i loro interessi individuali all’interno di tali associazioni.

Così facendo, la Corte ha espressamente escluso la garanzia dei diritti individuali all’interno delle associazioni, vale a dire, la necessità che i membri dell’associazione debbano avere la possibilità che i loro interessi prevalgano in tale associazione ( 85 ).

108. Inoltre, come già rilevato nell’ambito dell’analisi relativa alla prima eccezione di irricevibilità, la questione del controllo statale e del processo decisionale democratico solleva quella della prova di un siffatto processo decisionale ( 86 ).

In proposito osservo che, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le prove della rappresentanza affermando che la «decisione della CCCME di procedere con il [ricorso di annullamento]» e le procure date alla CCCME non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del processo democratico all’interno dell’associazione.

Essa ha altresì richiamato l’articolo 4 dello statuto della CCCME, che fa riferimento al controllo esercitato dai ministeri ( 87 ).

109. Tale legame con lo Stato, come già rilevato ( 88 ), è insufficiente per dichiarare che la CCCME è un’emanazione dello Stato o che la CCCME non è organizzata in maniera democratica.

Infatti, la questione se la CCCME sia organizzata in maniera democratica è troppo ampia per decidere in merito alla sua rappresentatività ( 89 ). [OSCURATO:PERSONA] stessa ammette che, nel caso di specie, il problema non è la struttura dei diritti di voto, ma il presunto fatto che la CCCME agisca seguendo le indicazioni dei pertinenti ministeri della RPC ( 90 ).

Tuttavia, preciso che, nel caso di specie, nulla indica con che modalità sia stata presa la decisione di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale né che il governo abbia svolto un ruolo nell’adottare tale decisione.

Gli elementi di prova forniti al Tribunale non sono sufficienti a dimostrare che la decisione di avviare un procedimento giurisdizionale sia stata adottata senza il consenso dei membri e su iniziativa di tale governo.

110. Ritengo quindi che la Corte debba respingere la seconda eccezione di irricevibilità, con cui si afferma che la CCCME non è rappresentativa dei suoi membri nel procedimento giurisdizionale.

3. Sulla terza eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalle ricorrenti non rappresentate dalla CCCME

111. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per quanto riguarda le altre ricorrenti non rappresentate dalla CCCME, essa aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che sussistevano dubbi quanto al diritto dei firmatari di firmare i mandati.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando, ai punti da 133 a 137 della sentenza impugnata, di verificare se i firmatari fossero autorizzati in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

112. Tale istituzione si basa sulla sentenza Barge/[OSCURATO:PERSONA] ( 91 ), nella quale la Corte ha dichiarato che l’avvocato che assiste o rappresenta una parte non è tenuto ad esibire una procura in piena regola per poter presentare il ricorso, salvo comprovare i propri poteri in caso di contestazione .

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 38 del regolamento di procedura della Corte in vigore all’epoca non prevedeva alcun obbligo di produrre un mandato per i ricorsi proposti dai privati.

Tuttavia, in tale causa, la Corte, basandosi sul suo Statuto, ha consentito alla controparte di contestare l’esistenza di una «procura in piena regola» e ha dichiarato che, in una situazione del genere, la Corte deve chiederne la prova.

Una modifica del regolamento di procedura del Tribunale non può contrastare con un requisito previsto in tale Statuto, che costituisce una normativa superiore rispetto al regolamento di procedura.

113. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di invitare le altre ricorrenti a produrre i documenti necessari per verificare se i mandati siano in piena regola.

114. Le ricorrenti sostengono che, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha espresso dubbi sulla questione se i firmatari fossero legittimati a firmare i mandati, ma ha contestato globalmente la natura dei documenti formali.

Il Tribunale ha correttamente confermato che il suo regolamento di procedura non richiedeva la prova che il mandato conferito all’avvocato gli fosse stato conferito da un soggetto autorizzato a tal fine.

Tuttavia, essa non ha concluso che non doveva più verificare se la persona firmataria di un mandato avesse effettivamente il diritto di farlo.

Il Tribunale ha semplicemente concluso che i documenti obbligatori erano conformi. [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in discussione il fatto che i mandati erano stati conferiti da persone legittimate a tal fine.

In assenza di argomenti fondati idonei a rimettere in discussione quanto precede, il Tribunale non è tenuto a chiedere la produzione di prove di questo tipo.

115. Anzitutto, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, per quanto riguarda sette delle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata, la posizione della persona che ha firmato i mandati era quella di «amministratore delegato», «direttore generale», «controllore finanziario» o «direttore», senza ulteriori spiegazioni o giustificazioni quanto al fatto che tale persona potesse firmare un siffatto mandato ai sensi del diritto cinese.

Per quanto riguarda le altre due persone giuridiche i cui nomi figurano in tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che esse avevano fornito un mandato che non precisava la posizione del firmatario, senza inoltre allegare documenti comprovanti che il firmatario avesse il potere di firmare un siffatto documento.

116. A tale riguardo, conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 dello Statuto ( 92 ), le parti diverse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni dell’Unione europea devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio, in particolare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

117. Affinché un ricorso di annullamento sia ricevibile è necessario dimostrare che l’interessato ha realmente deciso di proporre il ricorso, e che gli avvocati che sostengono di rappresentarlo sono stati effettivamente autorizzati in tal senso ( 93 ).

A tale proposito, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare nella cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da quest’ultima, dato che la mancata produzione di tale mandato può comportare, conformemente all’articolo 51, paragrafo 4, di tale regolamento di procedura, l’irricevibilità formale del ricorso.

118. Per quanto riguarda l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, rilevo che, contrariamente a una versione precedente di tale regolamento ( 94 ), tale disposizione non prevede che una parte debba fornire la prova che il mandato rilasciato all’avvocato della ricorrente le è stato regolarmente conferito da una persona autorizzata a tal fine.

Nella propria giurisprudenza, il Tribunale ha dedotto dalla modifica del regolamento di procedura che una prova del genere non è richiesta ( 95 ).

119. Tuttavia, ritengo che l’attenuazione delle norme procedurali nella fase della proposizione di un ricorso di annullamento non pregiudichi il summenzionato requisito sostanziale relativo alla rappresentanza dei ricorrenti da parte dei loro avvocati, previsto all’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituisce una normativa superiore a tale regolamento di procedura.

In una recente sentenza, la Corte ha dichiarato che la condizione dell’indipendenza imposta dall’articolo 19 ai rappresentanti delle parti non privilegiate può essere oggetto di un controllo limitato da parte dei giudici dell’Unione ( 96 ).

Per analogia, occorre applicare lo stesso grado di controllo al requisito relativo alla rappresentanza per quanto riguarda la validità del mandato conferito all’avvocato del ricorrente.

120. Pertanto, il fatto che la nuova disposizione, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non contenga alcun riferimento esplicito al requisito di una siffatta prova non dispensa il Tribunale dal verificare la validità della legittimazione del firmatario del mandato, qualora l’altra parte abbia espressamente contestato tale validità. [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che, in caso di contestazione della validità del mandato conferito da una parte al suo avvocato, detta parte deve poter dimostrare che il firmatario del mandato sia debitamente autorizzato a tal fine ( 97 ).

121. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che, poiché il suo regolamento di procedura non richiede la prova che il mandato rilasciato ad un avvocato sia stato conferito da una persona autorizzata a tal fine, la contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della legittimità di tale mandato dovesse essere respinta.

122. Ciò premesso, qualora intenda contestare l’esercizio di tale potere, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quantomeno sopportare l’onere di dimostrare che quanto essa afferma è a prima vista fondato.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su semplici affermazioni.

Essa si fonda, da un lato, sul fatto che taluni firmatari dei mandati in questione non precisano i loro doveri e non producono alcun documento attestante il potere di firmare tali atti.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue affermazioni sul fatto che taluni firmatari, che hanno precisato la loro posizione di direttore generale, amministratore delegato, controllore finanziario o direttore, non hanno provato che, in forza del diritto cinese, essi erano autorizzati a firmare tali mandati.

Tali affermazioni dovrebbero tuttavia essere debitamente comprovate ( 98 ).

123. Ne consegue che il punto 136 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto.

Tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza.

Occorre piuttosto procedere ad una sostituzione della motivazione ( 99 ).

Nel caso di specie, propongo alla Corte di annullare tale punto e di considerare che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono una contestazione nel merito del fatto che il mandato conferito all’avvocato della ricorrente le è stato regolarmente conferito da una persona autorizzata a tal fine.

124. Passo ora al merito della causa, concentrandomi in particolare sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione nonché sul secondo e sul quinto motivo d’impugnazione.

B. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione

125. Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore ai punti da 152 a 211 e da 398 a 403 della sentenza impugnata laddove non ha accertato una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base e del principio di buona amministrazione per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni.

126. Vorrei cominciare osservando che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad adeguamenti dei dati relativi alle importazioni, descritti ai punti da 159 a 166 della sentenza impugnata.

In sostanza, tali adeguamenti si basavano sull’idea che le proporzioni dei volumi dei diversi prodotti rientranti in uno stesso codice di prodotto rimanessero invariate nel tempo e tra paesi.

Le ricorrenti hanno contestato tali adeguamenti dinanzi al Tribunale, ritenendo che tale metodo si basasse su ipotesi ingiustificate e irragionevoli, in conseguenza delle quali i volumi presi in considerazione non erano fondati su prove positive.

127. Al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali argomenti.

Esso ha considerato che, in mancanza di informazioni più precise e più recenti che presentassero un grado di attendibilità simile o più elevato, tenuto conto della ragionevolezza e plausibilità delle stime presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce dell’ampio margine discrezionale riconosciuto a tale istituzione, il volume delle importazioni era stato correttamente stabilito.

128. Dinanzi alla Corte, le ricorrenti deducono due argomenti, che esaminerò di seguito.

1. Sull’invocazione dei dati di riferimento

129. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore dichiarando che i dati relativi alle importazioni invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] potevano essere considerati elementi di prova positivi e che il loro utilizzo era giustificato.

La motivazione della sentenza impugnata non risponde alla critica relativa all’ipotesi, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la proporzione dei volumi e dei prezzi dei prodotti rientranti in un determinato codice, tratto dalla nomenclatura combinata (NC) ( 100 ) negli anni di riferimento, è rimasta invariata nel corso degli anni successivi ed è stata applicata a origini diverse.

Esse sostengono che, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente tenere conto dei dati dell’anno di riferimento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

In particolare, le ricorrenti criticano il punto 194 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale condivide l’applicazione delle stime su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] al fine di respingere la prima parte del primo motivo di ricorso in primo grado.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale non risponde al loro argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a basarsi sull’ipotesi summenzionata.

130. Le ricorrenti asseriscono che, in assenza di prove a sostegno, una siffatta ipotesi non può essere ragionevole e non soddisfa il requisito della prova positiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

I dati sulle importazioni sono specificamente utilizzati per valutare l’evoluzione delle importazioni e le differenze tra i paesi.

Le ricorrenti ritengono quindi che l’ipotesi che una siffatta evoluzione non esista sia assurda.

131. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, afferma che il Tribunale non ha commesso errori nel concludere che ricorresse il requisito della prova positiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

132. Anzitutto ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, in particolare nel settore delle misure antidumping e dell’accertamento del pregiudizio, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che sono chiamate a esaminare ( 101 ).

133. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, deve fornire prove positive e svolgere un esame obiettivo dei dati relativi agli elementi del pregiudizio ( 102 ).

134. Il giudice dell’Unione deve quindi controllare non solo la sussistenza di eventuali errori di diritto, ma anche il rispetto delle pertinenti norme procedurali, l’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e l’eventuale esistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere.

Ciò avviene, in particolare, nel caso dell’accertamento di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione, che richiede la valutazione di situazioni economiche complesse ( 103 ).

Inoltre, spetta alla ricorrente produrre gli elementi di prova che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio ( 104 ).

135. Inoltre, il controllo esercitato dal Tribunale sugli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione hanno fondato le loro constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella effettuata da tali istituzioni.

Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nel settore della politica commerciale, ma si limita a valutare se i suddetti elementi di prova siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni.

Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma deve altresì accertare se tali elementi contengano tutte le informazioni rilevanti che devono essere prese in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte ( 105 ).

136. Nel caso di specie, spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente aderito all’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’estrapolare i volumi assoluti e relativi delle importazioni del prodotto in esame per gli anni e i paesi di riferimento applicandoli agli anni successivi e agli altri paesi.

137. Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati [OSCURATO:PERSONA], la Corte non solo ha dichiarato che è opportuno utilizzarli ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ( 106 ), ma che la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare «con la dovuta diligenza» anche i casi in cui tali dati vengono contestati ( 107 ).

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la «contestazione» dei dati di [OSCURATO:PERSONA] implica che le parti dimostrino l’ esistenza di inesattezze materiali , costitutive di errori di fatto ( 108 ).

Una regola siffatta deriva dalla summenzionata giurisprudenza secondo la quale spetta al ricorrente produrre prove che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio.

Occorre rilevare che le ricorrenti hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che né la [OSCURATO:PERSONA] né le denuncianti avevano spiegato le ragioni per le quali tali ipotesi erano giustificate o ragionevoli, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva cercato di ottenere informazioni per verificare l’esattezza di tali ipotesi e, pertanto, che i dati sulle importazioni non erano basati su prove positive ( 109 ).

Così facendo, le ricorrenti tentavano in sostanza di spostare l’onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] e di esimersi dal contestare effettivamente l’affidabilità dei dati utilizzati.

138. Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato che, se le parti tentano di contestare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al volume delle importazioni oggetto di dumping, esse devono corroborare le loro affermazioni con elementi di prova tali da far sorgere un dubbio concreto sulla credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione ( 110 ).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha rilevato un siffatto errore materiale e, in questa fase, la Corte dovrebbe astenersi dal procedere a una nuova valutazione dei fatti, che non rientra nella sua competenza nell’ambito di un’impugnazione.

139. Per quanto riguarda gli adeguamenti e le estrapolazioni ai fini dell’accertamento del pregiudizio, la Corte non ha fissato alcun criterio per stabilire cosa costituisca un adeguamento o un’estrapolazione consentiti.

La Corte dovrebbe quindi valutare se gli adeguamenti e le estrapolazioni in questione siano ammissibili alla luce delle relazioni dell’organo d’appello dell’OMC relativamente all’articolo 3.1 dell’accordo antidumping del 1994.

140. A tale proposito, nella relazione intitolata [OSCURATO:PERSONA] – Acciai laminati a caldo , l’organo d’appello dell’OMC ha considerato che i termini «prove positive» si riferiscono «alla qualità delle prove sulle quali le autorità possono fondarsi per giungere a una decisione» e che il termine «positivo» significa «che le prove devono presentare un carattere assertivo, oggettivo e verificabile e che devono essere credibili ( 111 )».

141. Inoltre, nella relazione intitolata Messico – Dazi antidumping sul riso , l’organo di appello dell’OMC ha ammesso che, nei limiti del potere discrezionale riconosciuto a un’autorità incaricata dell’inchiesta per adottare una metodologia per orientare la sua analisi del pregiudizio, ci si deve attendere che tale autorità possa basarsi su ipotesi ragionevoli o procedere a deduzioni .

Esso ha tuttavia aggiunto che, nel farlo, l’autorità incaricata dell’inchiesta deve garantire che le sue decisioni siano fondate su «prove positive».

Pertanto, qualora una decisione si basi su ipotesi, tali ipotesi dovrebbero derivare da deduzioni ragionevoli tratte da una base fattuale credibile e dovrebbero essere sufficientemente spiegate affinché la loro oggettività e la loro credibilità possano essere verificate ( 112 ).

Nel caso di specie, l’organo d’appello dell’OMC ha ritenuto che si prevedeva che l’autorità incaricata dell’inchiesta in questione «comprovasse la ragionevolezza e la credibilità di determinate ipotesi ( 113 )».

142. Da tali relazioni discende che, qualora i dati che consentono di accertare direttamente l’esistenza di determinati fatti non siano disponibili, l’autorità incaricata dell’inchiesta può accertare l’esistenza di un pregiudizio sulla base di dati adeguati tratti da deduzioni ragionevoli o da ipotesi ragionevoli.

Ciò pone la questione di stabilire cosa sia una deduzione ragionevole o un’ipotesi ragionevole.

A mio avviso, un’ipotesi o una deduzione è ragionevole quando la probabilità che sia vera è maggiore della probabilità che non lo sia.

Si tratta di una valutazione della probabilità degli scenari, in cui le deduzioni ragionevoli hanno una forte probabilità di essere vere.

In primo luogo, a tal fine, quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una deduzione effettuata sulla base di adeguamenti di dati noti, tali dati devono essere affidabili ed esatti.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre generalmente ai dati [OSCURATO:PERSONA], che sono stati raccolti nell’ambito di una procedura consolidata che comporta un livello di controllo sufficiente.

In secondo luogo, gli adeguamenti devono essere effettuati applicando un metodo plausibile e trasparente, garantendo così una deduzione altamente probabile che può costituire una deduzione ragionevole o un’ipotesi ragionevole ( 114 ).

143. Di conseguenza, per quanto riguarda la valutazione degli adeguamenti e delle estrapolazioni ai fini dell’accertamento del pregiudizio, il controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare se l’ipotesi invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basi su dati affidabili ed esatti e se gli adeguamenti siano effettuati applicando un metodo plausibile e trasparente.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se gli adeguamenti e le estrapolazioni effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei dati [OSCURATO:PERSONA] relativi ai prodotti in esame costituiscano una deduzione ragionevole o un’ ipotesi ragionevole .

144. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato molto dettagliatamente in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto agli adeguamenti e alle estrapolazioni e se i dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere qualificati giuridicamente come prove positive ( 115 ).

In primo luogo, esso ha descritto la proiezione del 30% del volume delle importazioni oggetto di dumping per il periodo successivo al 2014.

In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su dati esistenti noti, ossia la ripartizione dei prodotti importati prima del 2014 ( 116 ).

In secondo luogo, poiché la percentuale esatta di ripartizione del paese di origine di taluni prodotti non era nota, il Tribunale ha spiegato il metodo ai fini della stima della percentuale del volume delle importazioni del prodotto in esame a seconda del paese di origine ( 117 ).

In terzo luogo, il Tribunale ha chiarito come la [OSCURATO:PERSONA] abbia, ex officio, detratto il volume di una categoria specifica di prodotti (le griglie per canali) tenendo conto della media delle vendite di tali prodotti realizzate dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ( 118 ).

Alla luce di tali spiegazioni dettagliate, il Tribunale ha accertato, prima facie, che tali metodi erano plausibili e trasparenti.

Il Tribunale ha poi valutato in dettaglio le tre censure dedotte dalle ricorrenti ( 119 ).

145. A tale riguardo, occorre sottolineare che, in sede di valutazione, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su proporzioni affidabili e accurate riguardanti periodi precedenti o diversi paesi d’origine.

In tal senso, al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le stime presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzate da «ragionevolezza» e «plausibilità».

In sostanza, esso ha tenuto conto del fatto che gli adeguamenti e le estrapolazioni si basavano su una base credibile e che erano adeguati.

Così facendo, il Tribunale ha effettuato un esame dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di ragionevole probabilità che l’ipotesi fosse reale, il che, a mio avviso, come spiegato in precedenza ( 120 ), costituisce il criterio giuridico corretto.

146. In particolare, le ricorrenti hanno affermato, in udienza, che vi erano state sicuramente modifiche nelle proporzioni dei prodotti in questione e che presumere che non vi fossero state modifiche era «manifestamente illogico».

Esse hanno sostenuto che, secondo una «semplice logica», le proporzioni dei prodotti erano cambiate nel corso del tempo.

A mio avviso, il Tribunale ha giustamente considerato che le stime erano plausibili e ragionevoli e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ragionevolmente presumere che il volume delle importazioni del prodotto in esame di un determinato codice della NC o di un determinato paese rimanesse costante nel tempo.

Come sostenuto dalle intervenienti all’udienza dinanzi alla Corte, è ragionevole presumere che la domanda dei due prodotti di cui trattasi, vale a dire arredi urbani e coperture per pozzetti, fosse stabile prima e dopo il 2014, poiché questi due prodotti hanno una durata di vita abbastanza lunga, e che il volume delle importazioni di tali prodotti sia rimasto stabile nel tempo.

Pertanto, sussisteva una forte probabilità che la proporzione di tali prodotti fosse rimasta la stessa prima del 2014 quando esistevano dati su tale proporzione e dopo il 2014, quando tali dati non esistevano.

Come sopra esposto, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su dati noti e ha seguito un metodo plausibile e trasparente, garantendo così una conclusione avente una forte probabilità di essere vera.

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori nel dichiarare che la deduzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] era ragionevole.

147. Pertanto, alla luce delle summenzionate relazioni dell’organo d’appello dell’OMC che ammettono le «deduzioni ragionevoli» ( 121 ) e dell’ampio margine discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] ( 122 ), ritengo che i dati relativi al prodotto in esame possano essere estrapolati e adeguati come spiegato ( 123 ).

Gli adeguamenti e l’estrapolazione in questione costituiscono prove positive ai sensi delle relazioni dell’organo di appello dell’OMC e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore, ai punti da 183 a 196 della sentenza impugnata, nel respingere la censura delle ricorrenti e nell’approvare le stime di cui trattasi.

2. Sul rigetto dei dati alternativi

148. Nella loro impugnazione, le ricorrenti criticano il fatto che, ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i dati alternativi da esse forniti.

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione i dati doganali cinesi sulle esportazioni, che attestano l’esistenza di una sopravvalutazione delle stime dell’Unione ( 124 ).

149. Al fine di evitare di esprimersi sui dati effettivamente utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno presentato dati alternativi.

Ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto le affermazioni delle ricorrenti dichiarando che spetta alle ricorrenti in primo grado, se cercano di contestare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al volume delle importazioni oggetto di dumping, suffragare le loro affermazioni con elementi di prova tali da mettere concretamente in dubbio la credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione.

Pertanto, il Tribunale ha ricordato che un ricorrente non può limitarsi a fornire cifre alternative, ma deve fornire elementi di prova tali da rimettere in discussione i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA].

150. Nell’ambito dell’impugnazione risulta che le ricorrenti non individuano alcun errore di diritto specifico in tale analisi, il che rende tale argomento irricevibile.

In ogni caso, l’argomento dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

Per le ragioni che ho esposto in precedenza ( 125 ), le parti devono suffragare le loro affermazioni con prove tali da mettere concretamente in dubbio la credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione ( 126 ), piuttosto che limitarsi a fornire cifre alternative provenienti da fonti diverse.

Come sopra esposto, spetta al ricorrente produrre elementi di prova che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio ( 127 ).

151. In tale contesto, propongo alla Corte di dichiarare la prima parte del primo motivo d’impugnazione parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

C. Sul secondo motivo d’impugnazione

152. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 302 a 311 della sentenza impugnata in quanto ha esaminato solo i loro argomenti relativi ai costi di produzione di una delle imprese dell’Unione (la Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM), e non quelli relativi alla sua redditività.

In particolare, tenuto conto del fatto che la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM vendeva il prodotto in esame sia direttamente a clienti indipendenti sia indirettamente tramite entità di vendita collegate, l’unico modo per determinare l’utile effettivamente realizzato dal gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM era quello di confrontare, da un lato, i prezzi di vendita a clienti indipendenti e, dall’altro, i costi di produzione del produttore e le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») dei rivenditori.

153. Prendendo in considerazione soltanto i costi di produzione sostenuti dalla Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM nell’ambito della fabbricazione, indipendentemente dal tipo di vendita che avrebbe avuto successivamente luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tenere conto, in sede di calcolo della redditività globale di tale impresa, degli utili «occulti» ottenuti dal produttore grazie alle vendite alle entità collegate.

In udienza, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso i costi dei rivenditori indipendenti.

154. In particolare, le ricorrenti asseriscono che, in una situazione in cui le entità di vendita collegate realizzano un utile del 2% sulle loro vendite a clienti indipendenti, e in cui il produttore realizza un utile del 10% sulle sue vendite a entità di vendita collegate, il profitto totale reale del gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM sarebbe la somma degli importi ottenuti sulla base di tali percentuali.

Tuttavia, applicando il proprio metodo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente concluso, in tale situazione, che il gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM aveva realizzato un utile complessivo pari soltanto al 2%.

L’utile supplementare del 10% ottenuto dal produttore sulle vendite alle entità di vendita collegate rimane «occulto», e tali vendite sono considerate costi ai fini dell’analisi del pregiudizio.

155. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, afferma che il secondo motivo d’impugnazione è irricevibile.

156. Anzitutto, occorre ricordare che, secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio deve essere basato su prove positive e deve implicare un esame obiettivo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione.

Riguardo più specificamente agli effetti sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede l’obbligo di esaminare se tali importazioni siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

157. Per quanto riguarda la valutazione di tale incidenza, l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che essa deve comprendere una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione.

Tale disposizione contiene un elenco dei diversi fattori che possono essere presi in considerazione.

Precisa inoltre che tale elenco non è esaustivo e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante ( 128 ).

158. Relativamente a tale motivo d’impugnazione si rendono necessarie due osservazioni preliminari.

159. In primo luogo, per quanto riguarda i fattori menzionati al paragrafo precedente, è importante distinguere tra gli indicatori macroeconomici e microeconomici.

Da un lato, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, quali la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo delle capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato, l’occupazione, la crescita, la produttività, l’entità del margine di dumping e il ripristino a seguito di un dumping precedente, tali indicatori sono basati sui dati dell’industria dell’Unione nel suo complesso, ossia tutti i produttori dell’Unione ( 129 ).

Dall’altro lato, per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, essi comprendono i prezzi unitari medi, il costo unitario, il costo della manodopera, gli inventari, la redditività, i flussi di cassa, gli investimenti, gli utili sul capitale investito e la capacità di raccogliere capitale.

Dai considerando da 161 a 167 del regolamento provvisorio risulta che questi ultimi fattori sono stati esaminati sulla base delle informazioni ottenute dalle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario della [OSCURATO:PERSONA] sul pregiudizio ( 130 ).

160. Il secondo motivo d’impugnazione sembra riguardare un indicatore di pregiudizio microeconomico particolare, ossia la redditività dell’industria dell’Unione.

Trattandosi di un indicatore del pregiudizio microeconomico, la [OSCURATO:PERSONA] ha basato i suoi calcoli sulle risposte a tale questionario ( 131 ).

161. In secondo luogo, il calcolo della redditività è spiegato al considerando 161 del regolamento provvisorio e i risultati di quest’ultimo figurano nella tabella 12 di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] spiega di aver «stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto non tassato delle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti nell’Unione [europea] come percentuale del fatturato di tali vendite».

Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte ai quesiti della Corte, è «la differenza tra il costo di produzione del gruppo, che comprende le [spese] SGAV della società di vendita collegata, e il prezzo pagato dal primo cliente indipendente» ( 132 ).

Ne consegue che la redditività è la differenza tra due cifre, vale a dire, da un lato, il costo di produzione dell’impresa e, dall’altro, il prezzo pagato dal primo cliente indipendente.

162. Dinanzi al Tribunale, con la quinta parte del primo motivo, le ricorrenti avevano indicato che, «al fine di calcolare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, nel caso della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM, prezzi praticati per le rivendite all’interno del gruppo di società a cui appartiene tale produttore (uso di prezzi di trasferimento), senza valutare la natura autonoma di tali prezzi di acquisto» ( 133 ).

Più precisamente, le ricorrenti avevano sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il costo di produzione della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM (Francia) più le spese SGAV della Saint-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia, e confrontare tali costi di produzione con i prezzi di dette società di vendita collegate al primo cliente indipendente.

Questo secondo metodo avrebbe eliminato qualsiasi aumento artificiale del prezzo di vendita convenuto tra la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM e le società collegate.

163. Dinanzi alla Corte, le ricorrenti contestano il controllo operato dal Tribunale sull’inclusione dei prezzi infragruppo nel calcolo dei costi dell’industria dell’Unione. ( 134 ) Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore ai punti da 302 a 311 della sentenza impugnata, avendo esaminato soltanto i loro argomenti relativi ai costi e non quelli concernenti la redditività della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM.

164. A tale riguardo, le conclusioni del Tribunale figurano ai punti 305 e 306 della sentenza impugnata.

Esso ha dichiarato che il fatto che la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM abbia venduto il prodotto in esame non solo direttamente a clienti indipendenti, ma anche indirettamente tramite entità collegate, non incide sulla determinazione dei costi di produzione.

Esso ha concluso, al punto 307 di tale sentenza, che il fatto che talune vendite siano state realizzate tramite società collegate non incideva sul calcolo dei costi di produzione della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM e, di conseguenza, non incideva sull’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

165. A tale proposito, tengo a sottolineare che la linea argomentativa delle ricorrenti dinanzi al Tribunale e alla Corte riguarda il primo fattore di determinazione della redditività, vale a dire il costo di produzione.

La constatazione secondo cui la determinazione dei costi di produzione non dipende dalle vendite infragruppo costituisce un accertamento di fatto , che non può essere contestato nell’ambito di un’impugnazione.

Occorre rilevare che il Tribunale non dichiara, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti ( 135 ), che il calcolo degli utili fosse basato sul prezzo di acquisto infragruppo concordato tra la Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM e le entità collegate.

Pertanto, la linea argomentativa della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa non aveva svelato gli utili «occulti» a causa delle vendite infragruppo dev’essere respinto, dal momento che tali vendite non erano rilevanti per la determinazione dei costi di produzione.

166. In ogni caso, sulla base delle sue spiegazioni dinanzi alla Corte, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato gli utili infragruppo per calcolare la redditività della Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM.

Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha anzitutto calcolato il costo di produzione per ciascun prodotto fabbricato dal produttore dell’Unione incluso nel campione ( 136 ).

Tale costo di produzione è stato poi confrontato con i prezzi di vendita fatturati al primo cliente indipendente sul mercato dell’Unione.

In altri termini, quando il produttore dell’Unione vende anzitutto il prodotto ad un’entità collegata, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il prezzo che tale entità collegata fattura al primo cliente indipendente.

Pertanto, il calcolo della redditività non includeva alcun prezzo fatturato tra due entità collegate di un produttore dell’Unione ( 137 ).

Infine, sulla base della redditività per quanto riguarda ciascun produttore dell’Unione incluso nel campione che ha risposto al questionario, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggregato i dati e ne ha calcolato la media per formare l’indicatore del pregiudizio denominato «redditività» ( 138 ).

Pertanto, mi sembra che il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 306 della sentenza impugnata, che, quando si tratta di calcolare il costo di produzione del fabbricante, i prezzi di vendita infragruppo sono irrilevanti.

167. Non credo quindi che il Tribunale possa essere criticato per avere accettato l’approccio della [OSCURATO:PERSONA].

L’accertamento del pregiudizio risulta quindi fondato su elementi oggettivi.

In tali circostanze, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto infondato.

D. Sul quinto motivo d’impugnazione

1. Sulla prima parte

168. Con la prima parte del quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano l’irricevibilità parziale del terzo motivo di primo grado, relativo alla possibilità per diverse entità di far valere una violazione dei diritti della difesa.

169. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato tre situazioni, che dipendono dall’identità dell’entità che deduce il motivo.

Nella prima situazione, la CCCME agisce in nome proprio e invoca una violazione dei propri diritti procedurali.

Nella seconda situazione, il motivo è dedotto dai membri della CCCME e dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata, che contestano il regolamento controverso sulla base del rilievo che non sono state loro comunicate informazioni essenziali per la difesa dei loro interessi.

La terza situazione comprende due diversi scenari.

Da un lato, le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in tale allegato I affermano che i diritti procedurali della CCCME sono stati violati ( 139 ).

Dall’altro, i membri della CCCME invocano una violazione dei propri diritti procedurali, derivante dal fatto che la CCCME avrebbe asseritamente esercitato i diritti procedurali dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping ( 140 ).

170. Le ricorrenti contestano la seconda e la terza situazione.

171. Per quanto riguarda la seconda situazione, le ricorrenti asseriscono che, ai punti da 434 a 438 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso erroneamente che i membri della CCCME e le altre nove ricorrenti non avevano partecipato all’inchiesta e, pertanto, che la loro censura relativa alla mancata comunicazione di informazioni relative alla determinazione del dumping e del pregiudizio è irricevibile.

Secondo le ricorrenti, tali persone avevano partecipato all’inchiesta in quanto avevano collaborato alla composizione del campione o erano state esse stesse incluse in quest’ultimo.

172. Tali argomenti sollevano la questione se il fatto di rispondere al questionario di campionamento e la volontà di far parte di un campione siano giuridicamente sufficienti per qualificare un produttore esportatore come parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base, con la conseguenza che tale parte può beneficiare delle garanzie procedurali previste da tale regolamento.

173. Prima di rispondere a tale questione, occorre rilevare che il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al campionamento dei produttori cinesi conformemente all’articolo 17 del regolamento di base è descritto ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che, per decidere sulla necessità del campionamento e, in tal caso, per selezionare un campione, essa aveva chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura dell’inchiesta ( 141 ).

Ottantuno produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione; settantotto di questi sono stati considerati ammissibili al campione ( 142 ).

Sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha selezionato provvisoriamente un campione di tre produttori che hanno collaborato.

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito al campione selezionato.

Su richiesta di alcune delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato il campione includendo i cinque più grandi produttori esportatori nell’Unione europea.

La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha espresso il proprio sostegno al campione finale.

Da tale descrizione nonché dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’udienza dinanzi alla Corte risulta che esistevano, in realtà, tre categorie di produttori esportatori, ossia, in primo luogo, i produttori esportatori che avevano risposto all’avviso di apertura, che costituivano così parti interessate, in secondo luogo, quelli inclusi nel campione e, in terzo luogo, quelli che collaboravano con la [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione della composizione del campione.

174. Dinanzi al Tribunale, i produttori esportatori hanno invocato una violazione dei propri diritti della difesa.

Tale giudice ha respinto il terzo motivo di annullamento sollevato dinanzi ad esso in quanto dedotto dai produttori esportatori facenti parte del campione e dagli altri produttori esportatori che avevano collaborato ( 143 ).

Dinanzi alla Corte, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti ( 144 ).

Secondo le ricorrenti, le persone che rispondono al questionario di campionamento devono essere qualificate come produttori esportatori partecipanti all’inchiesta ( 145 ).

175. A tale proposito, osservo che è pacifico che talune persone hanno collaborato alla selezione del campione e che sono state anche incluse in tale campione.

Al fine di determinare la natura della partecipazione di tali persone al procedimento amministrativo, occorre esaminare se sussista una sovrapposizione tra la nozione di partecipanti all’inchiesta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base e la nozione di partecipanti al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

176. Da un lato, l’articolo 5, paragrafo 10, primo comma del regolamento di base precisa che «[l]’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta» e, segnatamente, «fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta».

Come ho già menzionato ( 146 ), tale disposizione dev’essere letta con l’elenco delle parti interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base, vale a dire «gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti».

Le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che tale elenco non è esaustivo e che alle persone che hanno collaborato nella selezione del campione e a quelle che vi sono state incluse dovrebbe essere riconosciuto lo stesso status delle persone che figurano in tale elenco.

Il regolamento di base non stabilisce espressamente se tale elenco sia completo o meno ( 147 ).

177. D’altro lato, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni.

Una società che intende beneficiare di un dazio specifico può quindi compilare un questionario in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento ( 148 ), il che costituisce tuttavia solo una fase dell’inchiesta.

178. Le ricorrenti sostengono che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base, la presentazione di un questionario di campionamento è il modo per un produttore esportatore di «contattare» la [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un avviso di apertura conformemente a detto articolo 5.

179. Tuttavia, a mio avviso, dal regolamento di base non si può dedurre che l’atto di rispondere al questionario di campionamento degli esportatori equivalga a divenire una parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base.

Infatti, dall’impianto sistematico del regolamento di base risulta che la nozione di parti interessate di cui a tale articolo è diversa da quella di parti di cui all’articolo 17 del regolamento di base.

180. In primo luogo, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base che riguarda il campionamento consente alla [OSCURATO:PERSONA] di selezionare un campione e, in tal modo, di limitare il numero di parti, prodotti o operazioni nei casi «in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato ( 149 )».

Pertanto, la finalità di tale disposizione è di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere e analizzare i dati di un sottogruppo di attori al fine di procedere a deduzioni con riguardo a dati più ampi.

In altri termini, ciò consente alla [OSCURATO:PERSONA] di lavorare con una quantità ridotta e gestibile di dati piuttosto che dover esaminare tutti i dati disponibili.

Per la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun senso ricorrere a questionari di campionamento se ciò significasse che ogni partecipante al questionario diverrebbe una parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base.

181. In secondo luogo, dalla lettura dell’articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento risulta che esistono due categorie specifiche di attori, ossia gli «esportatori o (...) produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’inchiesta» e le «parti inserite nel campione».

Il riferimento all’articolo 17 del regolamento di base e non all’articolo 5 dello stesso sembra indicare che le persone che partecipano al campionamento sono diverse dalle parti interessate di cui all’articolo 5, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento.

182. Vorrei aggiungere che la distinzione tra le «parti interessate» e «[g]li esportatori o i produttori stranieri che ricevono questionari» è presente anche all’articolo 6.1 dell’accordo antidumping del 1994, il quale enuncia che «[a] tutte le parti interessate da un’inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni», mentre l’articolo 6.1.1 di tale accordo stabilisce che «[g]li esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un’inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta».

183. Pertanto, si deve ritenere che il regolamento di base preveda vari gradi di diritti delle persone alle quali si applica, vale a dire le persone che partecipano al campionamento e le parti interessate che partecipano all’inchiesta.

Da tale distinzione risulta che i diritti procedurali riconosciuti a tali persone sono diversi.

Per quanto riguarda le parti interessate, l’associazione rappresentativa di esportatori può chiedere di prendere conoscenza delle informazioni (articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base) e di essere informata (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base).

Orbene, la partecipazione al campionamento non sembra conferire siffatti diritti.

A mio avviso, essa conferisce soltanto il diritto di prendere posizione sul campionamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non su altri elementi dell’inchiesta.

184. Di conseguenza, mi sembra che il Tribunale abbia correttamente distinto, da un lato, le persone che non hanno dimostrato la loro partecipazione all’inchiesta né chiesto che le informazioni in questione fossero loro comunicate e, dall’altro, le parti interessate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base ( 150 ).

Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che le persone che hanno collaborato unicamente al campionamento non sono legittimate a dedurre un motivo sulla base del fatto che le informazioni che avrebbero dovuto essere loro comunicate non sono state loro comunicate.

185. Per quanto riguarda la terza situazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 443 a 447 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la CCCME poteva difendere i diritti procedurali solo di quei membri in relazione ai quali era dimostrato che, nel corso dell’inchiesta, essa aveva ricevuto un mandato che le consentiva di esercitare i loro diritti procedurali a loro nome, mentre la CCCME aveva agito durante tutta l’inchiesta quale entità rappresentante l’industria cinese nel suo complesso ( 151 ).

186. In particolare, secondo le ricorrenti il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico errato quando ha dichiarato che la CCCME non era in grado di esercitare i diritti procedurali delle singole imprese né dei membri interessati nel corso del sottostante procedimento.

Dichiarando che le diverse imprese e membri interessati non erano legittimati ad agire, il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo e avrebbe invalidato i diritti della difesa delle diverse imprese e dei vari membri interessati.

L’affermazione secondo cui alle associazioni rappresentative sono conferiti diritti procedurali meno ampi rispetto ai produttori esportatori sarebbe giuridicamente infondata.

187. Al punto 444 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che un’associazione può esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri, a condizione che essa «abbia manifestato l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri, il che presuppone che questi ultimi siano stati all’epoca identificati e che essa sia in grado di dimostrare di aver ricevuto, da parte loro, il mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali in loro nome».

Al punto 445 di tale sentenza, esso ha statuito che «dal fascicolo risulta che, nel caso di specie, la CCCME non si è presentata come tale alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’inchiesta, ma ha agito, al contrario, per tutta la durata di quest’ultima, come un ente che rappresenta l’industria cinese considerata nel suo complesso».

Esso ha basato tale constatazione sulle osservazioni sul regolamento provvisorio depositate dalla CCCME il 15 settembre 2017 ( 152 ).

188. A tale riguardo, ricordo che il rispetto dei diritti della difesa riveste un’importanza capitale nelle inchieste antidumping ( 153 ).

Tale regola dev’essere interpretata tenendo conto dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, che include il diritto di accedere al fascicolo in quanto componente del diritto a una buona amministrazione.

Il diritto di accedere al fascicolo consente alle parti di prendere conoscenza degli elementi di prova affinché esse possano esprimere utilmente il loro punto di vista.

189. In particolare, nell’ambito della comunicazione di informazioni alle imprese interessate nel corso del procedimento d’inchiesta, il rispetto dei loro diritti della difesa presuppone che tali imprese siano state messe in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla correttezza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua affermazione relativa all’esistenza di un dumping e al conseguente pregiudizio ( 154 ).

Tali requisiti sono sanciti all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, il quale prevede che gli esportatori e le loro associazioni rappresentative «possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive».

190. Da tale disposizione deriva che i diritti della difesa sono conferiti individualmente a determinate entità ( 155 ).

Contrariamente al Tribunale, non ritengo che la ragione soggiacente per cui l’irregolarità dei diritti della difesa può essere dedotta solo dall’interessato sia basata sul fatto che la natura della violazione di tali diritti è soggettiva ( 156 ).

A tale proposito, ricordo che la Corte ha già dichiarato che la violazione di diritti soggettivi può essere fatta valere da altre persone ( 157 ).

A mio avviso, la ragione del carattere intuitu personae dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento antidumping deriva dal fatto che tali diritti sono strettamente connessi alla persona alla quale sono stati concessi, poiché solo l’entità in questione stessa può identificare l’impatto economico e giuridico delle misure della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della sua situazione concreta.

In altri termini, nell’ambito del procedimento antidumping, poiché i diritti della difesa riguardano l’entità stessa, soltanto detta entità può esercitare tali diritti.

Il carattere esclusivo di tali diritti deriva dalla natura dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo, che non possono essere fatti valere da un’altra persona ( 158 ).

Pertanto, la CCCME, nella sua qualità di associazione rappresentativa, è legittimata ad avvalersi delle proprie garanzie procedurali, che derivano dalla propria partecipazione al procedimento amministrativo ( 159 ).

191. Inoltre, il fatto di essere membro di un’associazione non implica il trasferimento automatico dei diritti procedurali e dei diritti della difesa all’associazione in questione in relazione a tale procedimento.

Infatti, un trasferimento del genere deve risultare inequivocabilmente dai membri dell’associazione in questione.

Quando quest’ultima esercita i diritti procedurali dei suoi membri, deve indicare chiaramente quali membri rappresenta e dimostrare il mandato relativo ai diritti che le sono stati conferiti.

Tale requisito deriva dall’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base, che consente alle parti interessate di manifestarsi, il che implica la presentazione dei loro mandati ( 160 ).

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 11 del regolamento di base distingue espressamente tra le società esportatrici e le loro associazioni rappresentative ( 161 ).

192. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la possibilità di esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping è subordinata alla condizione che l’entità abbia dimostrato, nel corso di tale procedimento — e non a posteriori — l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri.

Come rilevato dal Tribunale, tali membri devono essere chiaramente identificati e l’associazione deve essere in grado di dimostrare di aver ricevuto da questi ultimi un mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali a loro nome ( 162 ).

Ne consegue che, anche se un’associazione ha per oggetto, in forza del suo status, la rappresentanza di tutti coloro che sono attivi in un determinato settore industriale, qualora intenda rappresentare i diritti procedurali dei suoi membri deve essere debitamente incaricata da ciascuno di essi al fine di rappresentare i diritti procedurali a loro nome .

193. Contrariamente agli argomenti delle ricorrenti, l’esercizio dei diritti procedurali nell’ambito dell’inchiesta antidumping non segue la stessa logica delle azioni collettive proposte dalle associazioni nei procedimenti giudiziari.

La Corte ha dichiarato ammissibile il fatto che un’associazione rappresenti gli interessi di imprese legittimate ad agire individualmente, senza esigere un mandato specifico conferito dai membri ( 163 ).

Ciò è giustificato dai vantaggi procedurali, in quanto evita la proposizione di più ricorsi distinti contro le stesse decisioni ( 164 ).

Per quanto riguarda i diritti procedurali delle parti interessate nelle inchieste antidumping, la situazione è tuttavia diversa.

A causa del carattere e della portata individuali dei diritti della difesa, un’azione collettiva non evita la proposizione di più ricorsi identici contro la stessa decisione, ma raggruppa diverse azioni preparatorie distinte, che devono quindi essere identificabili ed esplicite.

194. Nel caso di specie, dal considerando 25 del regolamento controverso risulta che la CCCME doveva essere considerata una parte interessata che rappresentava, in particolare, l’industria cinese delle fusioni ( 165 ).

Tuttavia, rilevo che tale considerando non contiene alcuna indicazione secondo la quale essa rappresentava produttori esportatori individuali.

Inoltre, i considerando 30 e da 62 a 74 di tale regolamento fanno riferimento ad alcune affermazioni della CCCME, ma non indicano che tali affermazioni sono state rese a nome dei produttori esportatori.

Pertanto, il regolamento controverso sembra indicare che la CCCME agiva in nome proprio quale rappresentante dell’industria cinese delle fusioni.

195. Occorre osservare che le ricorrenti non hanno prodotto prove del fatto che i produttori esportatori abbiano conferito un mandato alla CCCME o l’abbiano autorizzata in qualunque altro modo a rappresentarli durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], o che tali società siano state membri della CCCME al momento pertinente.

Di conseguenza, il fatto che la CCCME si sia presentata nel corso del procedimento antidumping in qualità di associazione che rappresenta tutti i produttori cinesi attivi nel settore interessato nella RPC e che sia stata riconosciuta come tale dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente affinché essa possa esercitare i diritti procedurali di tutti i suoi membri nel corso del procedimento antidumping.

196. Pertanto, sono dell’avviso che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 444 della sentenza impugnata, che la possibilità per un’associazione di esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping è subordinata alla condizione che durante l’inchiesta tale entità abbia manifestato l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri, il che presuppone che questi ultimi siano stati all’epoca identificati e che essa sia in grado di dimostrare di aver ricevuto, da parte loro, il mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali in loro nome.

197. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’articolo 20 del regolamento di base, il quale prevede che le associazioni rappresentative possano chiedere di essere informate sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si prevede di istituire, segnatamente, misure definitive.

Come rilevato supra, tale disposizione dev’essere letta alla luce del considerando 29 di tale regolamento, il quale sottolinea il legame con il diritto procedurale dei partecipanti alla difesa dei loro interessi.

Il diritto all’informazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base è un pilastro essenziale dei diritti della difesa ( 166 ) delle parti interessate ed esige quindi la partecipazione della parte interessata all’inchiesta affinché essa possa successivamente lamentare eventuali lacune dinanzi ai giudici dell’Unione.

198. Di conseguenza, sono dell’opinione che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il terzo motivo di primo grado, con cui si contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver rifiutato di comunicare alle ricorrenti le informazioni pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio, può essere dedotto dalla CCCME che agisce in nome proprio quale associazione che rappresenta l’industria cinese nel suo insieme, e respinto in quanto irricevibili gli argomenti dedotti nell’ambito di tale motivo dai membri della CCCME e dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata ( 167 ).

199. Di conseguenza, invito la Corte a respingere la prima parte del quinto motivo d’impugnazione.

2. Sulla seconda parte

200. La seconda parte riguarda la parte della sentenza impugnata dedicata all’affermazione della CCCME secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire i calcoli in forma aggregata, in particolare per quanto riguarda, in primo luogo, i calcoli i) del valore normale, ii) gli effetti delle importazioni cinesi sui prezzi e iii) i livelli di eliminazione del pregiudizio e, in secondo luogo, le stime relative agli indicatori macroeconomici ( 168 ).

Per i calcoli sottesi all’esame degli indicatori microeconomici e macroeconomici, che consentono di valutare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, la CCCME ha ottenuto cifre globali per indicatore e per anno, che sono indicate nei considerando da 137 a 166 del regolamento provvisorio ( 169 ).

201. Con la prima censura, la CCCME contesta il punto 507 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la presentazione di dati riservati in forma aggregata non significa necessariamente che tali dati non siano più riservati e che non era necessario ordinare la divulgazione degli indicatori del pregiudizio macroeconomico per il fatto che erano riservati ( 170 ).

In particolare, da un lato, esso indica che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che i dati relativi al pregiudizio macroeconomico aggregato fossero di per sé riservati, il Tribunale non poteva fondarsi su questo argomento senza sostituirsi illegittimamente alla [OSCURATO:PERSONA].

Il considerando 130 del regolamento controverso non riguarda la riservatezza, bensì la realtà dei dati.

Dall’altro lato, la CCCME ritiene che la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale agli indicatori del pregiudizio macroeconomico stimato come dati riservati sia errata.

La divulgazione di dati aggregati per l’industria dell’Unione nel suo insieme non avrebbe consentito alle parti interessate di verificare l’accuratezza di tali dati, in particolare per quanto riguarda le stime.

202. Anzitutto, tengo a sottolineare che lo scopo del diritto di accesso alle informazioni e dell’obbligo di comunicare informazioni è quello di consentire alle parti di prendere conoscenza degli elementi di prova affinché esse possano esprime utilmente il loro punto di vista ( 171 ).

L’obbligo di informazione è sancito all’articolo 20 del regolamento di base.

203. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai formalmente qualificato come riservate le stime aggregate dell’indicatore macroeconomico nel corso del procedimento amministrativo né nelle sue osservazioni scritte dinanzi al Tribunale, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene e ha infatti ribadito all’udienza dinanzi alla Corte, senza essere contestata dalle ricorrenti al riguardo, che tali dati non sono mai esistiti.

Poiché è pacifico che i dati aggregati non sono mai esistiti, è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto qualificarli formalmente come riservati nel corso del procedimento amministrativo o nelle sue osservazioni scritte dinanzi al Tribunale.

Per questa ragione, propongo di respingere l’argomento procedurale sollevato dalle ricorrenti.

204. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’unica questione determinante è se i dati macroeconomici, anche in forma aggregata, rimangano riservati, ricordo che, nella sentenza Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 172 ), la Corte ha dichiarato che qualsiasi informazione non riservata, a prescindere dalla fonte, dev’essere divulgata al fine di consentire al denunciante di sapere se i fatti siano stati correttamente accertati nella fattispecie.

Nella sentenza Al-[OSCURATO:PERSONA] ( 173 ) il diritto di accesso all’informazione è stato inteso e trattato dalla Corte come facente parte del diritto di essere ascoltati.

Le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la diligenza dovuta nell’adempimento del loro dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla difesa proficua delle parti, garantendo al contempo la protezione dei denuncianti e dei produttori che hanno collaborato sui quali si fonda l’inchiesta antidumping.

205. L’obbligo di fornire informazioni si esercita conformemente al dovere di diligenza, ossia l’«obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 174 )», il che implica necessariamente un certo margine di discrezionalità per l’autorità amministrativa.

Secondo una giurisprudenza costante, i principi che disciplinano il diritto all’informazione devono conciliarsi con gli imperativi di riservatezza, in particolare con l’obbligo per le istituzioni di rispettare il segreto commerciale ( 175 ).

A tale proposito, l’obbligo delle istituzioni di assicurare il trattamento riservato di informazioni la cui divulgazione danneggerebbe gravemente l’impresa che le ha fornite non può privare le altre parti interessate, in particolare gli esportatori, delle garanzie procedurali previste dal regolamento di base né privare del loro contenuto i diritti loro riconosciuti in virtù delle stesse disposizioni ( 176 ).

206. Pertanto, la decisione di mantenere riservati i dati implica il raggiungimento di un equilibrio tra la protezione dei dati dei produttori dell’Unione (che avviano il procedimento e la cui denuncia è il fondamento dell’inchiesta) e i diritti dei produttori esportatori di paesi terzi e delle loro associazioni rappresentative.

207. Nel caso di specie, è vero che la presentazione dei dati sotto forma di sintesi limita la possibilità per la CCCME di verificare l’accuratezza dei dati in questione.

Tuttavia, tenuto conto dell’equilibrio che occorre trovare tra tali diritti e la tutela dei dati riservati, si deve ritenere che la presentazione dei dati in tal modo non comporti necessariamente una violazione dei diritti della difesa della CCCME.

A tale riguardo, occorre sottolineare che i dati macroeconomici, indipendentemente dal fatto che riguardino produttori di paesi terzi o produttori dell’Unione, quando si basano sulla conoscenza del mercato, dovrebbero essere protetti, in quanto la cooperazione di tali produttori costituisce la base dell’inchiesta antidumping.

208. Ricordo che il Tribunale ha già dichiarato che la produzione stimata del prodotto in questione dei produttori dell’Unione interessati, sulla quale si era basata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il consumo, era stata correttamente considerata riservata, in quanto fondata sulla conoscenza del mercato dei denuncianti.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, limitandosi a fornire la cifra della produzione totale, la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito conformemente al regolamento di base ( 177 ).

Condivido tale approccio, poiché le inchieste antidumping possono basarsi su dati forniti da un esiguo numero di produttori o da un segmento di mercato di dimensioni ridotte ( 178 ).

Anche in forma aggregata e persino quando ci si basa su semplici stime, è teoricamente possibile dedurre i dati economici relativi ad attori industriali specifici, a specifici prodotti o anche ad una specifica impresa e, quindi, rivelare per deduzione taluni segreti commerciali.

209. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato, al considerando 130 del regolamento controverso, che le fonti dei dati erano dati reali e «stime fornite dai denuncianti per il resto dell’industria dell’Unione».

Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] che il fatto che i denuncianti abbiano fornito stime per il resto dell’industria dell’Unione implica che tali stime erano basate sulla loro conoscenza del mercato di tale industria.

Dichiarazioni basate sulle informazioni di mercato – anche se tali dichiarazioni sono soltanto stime e persino se sono in forma aggregata – possono rivelare segreti commerciali dei denuncianti o di produttori che hanno collaborato nei procedimenti antidumping e sono per loro natura riservate, come dichiarato dal Tribunale al punto 507 della sentenza impugnata.

Pertanto, è senza commettere errori che il Tribunale ha considerato in tale punto che i dati macroeconomici presentati in forma aggregata potevano comunque presentare un carattere riservato.

Propongo pertanto alla Corte di respingere la prima censura.

210. Occorre trattare congiuntamente la seconda e la terza censura, dal momento che entrambe vertono sulla stessa parte della motivazione della sentenza impugnata.

In primo luogo, la CCCME sostiene che, al punto 509 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato i fatti allorché ha concluso che i calcoli della sottoquotazione in forma aggregata richiesti dalla CCCME non esistevano poiché la sottoquotazione era stata calcolata unicamente per tipo di prodotto e per produttore esportatore.

La CCCME sostiene di aver prodotto elementi di prova a tal riguardo e che è impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] calcolare la sottoquotazione senza aggregare i dati relativi ai prezzi a livello dell’industria dell’Unione.

211. In via preliminare, occorre rilevare che, al considerando 24 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che i calcoli della sottoquotazione in forma aggregata richiesti dalla CCCME non esistevano poiché la sottoquotazione era stata calcolata unicamente per tipo di prodotto e per produttore esportatore.

Ogni produttore esportatore cinese inserito nel campione ha quindi ricevuto i calcoli della sottoquotazione per ciascuno dei tipi di prodotto che esportava.

La CCCME sostiene che è impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] constatare che il «62,6% delle vendite totali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione [erano state sottoquotate]» senza aggregare i calcoli della sottoquotazione ( 179 ).

Tuttavia, rilevo che la CCCME non presenta nessuna prova a sostegno di tale censura.

Pertanto, lo snaturamento allegato dalla CCCME non è stato dimostrato.

La CCCME si limita ad affermare uno snaturamento dei fatti, ma non dimostra tale conclusione.

212. In secondo luogo, la CCCME sostiene che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato nel considerare che la divulgazione dei calcoli della sottoquotazione su base aggregata sarebbe troppo onerosa per poter essere conforme all’articolo 20 del regolamento di base.

In udienza, la CCCME ha aggiunto che la preparazione di tali dati non richiederebbe troppo tempo.

213. La questione che si pone è se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a produrre nuovi documenti sulla base di dati esistenti al fine di garantire i diritti della difesa.

A tale proposito, sottolineo che la produzione di nuovi documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] equivale a presentare informazioni che riguardano i denuncianti e altre società che hanno collaborato.

Pertanto, poiché potrebbe potenzialmente consentire alle altre parti interessate di accedere a segreti commerciali, tale produzione non può essere considerata come la creazione automatica di una tabella contenente dati economici.

Al contrario, in considerazione dell’obbligo di diligenza, che implica l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 180 ), la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare ognuna delle informazioni che essa sceglie di divulgare.

214. In pratica, per ciascun documento divulgato nel corso del procedimento antidumping contenente nuovi dati aggregati, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire se tali dati ledano la riservatezza dei dati che le parti le hanno affidato alla [OSCURATO:PERSONA] e che essa detiene.

Pertanto, la produzione e la divulgazione di nuovi dati aggregati obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a trovare un equilibrio tra la riservatezza e i diritti della difesa delle parti in causa.

Sebbene il carico di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] non possa costituire di per sé un’obiezione, esso è un elemento nella determinazione di tale equilibrio, dal momento che la tutela stessa dei dati dei denuncianti o delle parti che hanno collaborato può dipendere da tale carico di lavoro.

In altri termini, quando la [OSCURATO:PERSONA] è sistematicamente tenuta a produrre nuovi dati aggregati, essa è altresì tenuta a stabilire se la divulgazione di tali dati sia tale da arrecare pregiudizio alla riservatezza dei dati affidati dalle parti alla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo requisito deve essere preso in considerazione nel trovare tale equilibrio.

Pertanto, condivido l’affermazione del Tribunale secondo cui il volume delle informazioni richieste dalla CCCME nel caso di specie è tale che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ostacolata nella sua attività e nella sua indagine se dovesse fornire tutte queste informazioni in una forma adeguata alle sole esigenze della CCCME ( 181 ).

215. Al punto 513 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la CCCME disponeva «dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso adottare misure definitive» e che «tale ente ha quindi potuto difendere utilmente i propri interessi di associazione che rappresenta l’industria cinese».

Pertanto, sulla base della valutazione di fatto del Tribunale, si deve ritenere che la CCCME abbia potuto difendere i propri interessi, circostanza che rende qualsiasi errore ai punti 511 e 512 della sentenza impugnata privo di effetti.

216. Da ultimo, la CCCME sostiene, in sostanza, che, ai punti 511 e 512 della sentenza impugnata, la conclusione del Tribunale viola l’articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base, dal momento che alla CCCME è stato negato l’accesso ai dati richiesti, sebbene tali dati non fossero riservati o avrebbero potuto essere divulgati in modo non riservato.

Inoltre, la CCCME afferma che il Tribunale non ha effettuato una ponderazione tra le eventuali preoccupazioni relative alla riservatezza e i diritti della difesa rifiutando di comunicare alla CCCME i dati macroeconomici sotto forma di dati aggregati.

217. Il disaccordo della CCCME con la constatazione del Tribunale secondo cui la CCCME disponeva dei principali fatti e considerazioni è una questione di fatto che non può essere rimessa in discussione nell’ambito di un’impugnazione.

Le affermazioni della CCCME dinanzi alla Corte non sono sufficienti a dimostrare un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.

In particolare, come rilevato ai punti da 451 a 470 e da 484 a 504 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a un esame dettagliato della valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i diritti della difesa della CCCME.

218. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere la seconda parte del quinto motivo d’impugnazione.

3. Sulla terza parte

219. In primo luogo, la CCCME asserisce che, al punto 524 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore non concedendole l’accesso alle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti – oltre alle informazioni contenute nei codici di prodotto – per il motivo che tali informazioni non consentono all’entità di garantire meglio i suoi diritti della difesa.

La CCCME sostiene che è giuridicamente inesatto che solo i produttori esportatori che hanno collaborato possono formulare domande di adeguamento e che tali informazioni non sarebbero quindi utili per la CCCME, che possiede una conoscenza globale del mercato.

220. La CCCME sostiene che il Tribunale ha creato, in sostanza, una sottocategoria di parti interessate, stabilendo una differenza tra le associazioni rappresentative e le altre parti interessate, in violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.

La CCCME afferma di essere un’associazione che rappresenta i produttori esportatori, cosicché ciò che è rilevante per i suoi membri è parimenti rilevante per la CCCME.

A sostegno delle sue conclusioni, la CCCME invoca la sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 182 ), sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta quanto meno a fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di individuare gli articoli in questione al fine di poter verificare se le istituzioni avessero accertato correttamente i fatti ( 183 ).

221. Anzitutto, rilevo che il Tribunale ha effettuato una ponderazione tra le preoccupazioni relative ai diritti della difesa e alla riservatezza, come risulta dai punti da 451 a 470 e da 484 a 504 della sentenza impugnata, che non sono stati contestati.

222. Per quanto riguarda l’accesso richiesto alle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti, la CCCME ha criticato la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale per non averle comunicato, per quanto riguarda i prodotti dei produttori indiani e dell’Unione che erano stati confrontati con i prodotti importati, informazioni diverse dalle caratteristiche contenute nei codici di prodotto.

Ai punti 523 e 524 della sentenza impugnata, il Tribunale opera una distinzione tra la situazione del produttore esportatore e della CCCME.

Quest’ultima è, nel caso di specie, un’associazione che rappresenta l’industria cinese nel suo complesso ( 184 ).

Il Tribunale ha considerato che le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti non consentirebbero alla CCCME di procedere a un confronto significativo tra i prodotti in questione, dal momento che essa non dispone generalmente di modelli di prodotti immessi in commercio dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, che sono stati confrontati con i prodotti indiani.

223. Tale valutazione non mi sembra viziata da un errore di diritto anche se introduce una differenziazione tra i principali fatti e considerazioni messi a disposizione di un’associazione rappresentativa e quelli messi a disposizione delle altre parti interessate.

Sono del parere che la [OSCURATO:PERSONA] possa operare una distinzione tra le associazioni rappresentative e i produttori esportatori, poiché deve trovare un giusto equilibrio tra i diritti della difesa e la protezione della riservatezza ( 185 ).

Poiché le informazioni riguardano le caratteristiche dei prodotti e, come tali, costituiscono un segreto commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] deve tutelarle.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nel trovare l’equilibrio summenzionato, può e dovrebbe distinguere tra le entità che richiedono l’accesso a tali informazioni.

224. In secondo luogo, la CCCME critica il punto 529 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che, nel corso del procedimento antidumping, la CCCME disponeva di tutte le informazioni relative al metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i volumi di importazione.

Secondo la CCCME, tale valutazione non tiene conto del fatto che i dati relativi alle importazioni di cui trattasi non erano informazioni accessibili al pubblico.

La determinazione dei volumi di importazione consisteva in un calcolo molto complesso basato su diverse ipotesi, e i dati erano principalmente basati su informazioni e metodi forniti dalle denuncianti.

La CCCME afferma che è del tutto irragionevole attendersi che una parte interessata riproduca un siffatto calcolo complesso che si articola in più fasi diverse e comporta varie ipotesi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agevolmente divulgarlo, poiché non conteneva informazioni riservate e tali dati e calcoli costituivano principali fatti e considerazioni.

225. Anzitutto, rilevo alcuni accertamenti di fatto operati dal Tribunale.

226. In primo luogo, la CCCME era stata informata, nel corso del procedimento antidumping, del metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i volumi di importazione.

In particolare, la CCCME conosceva i) le percentuali calcolate, per le importazioni originarie della RPC, dell’India e di altri paesi terzi, relativamente ai vecchi sottocodici che erano utilizzati prima dell’introduzione nel 2014 del codice generale della NC ex73251000; ii) l’importo fisso da detrarre dal codice NC ex73259910 al fine di ottenere le importazioni originarie della RPC, dell’India e di altri paesi terzi, e iii) la percentuale da detrarre dal totale delle importazioni al fine di escludere le griglie per canali.

227. In secondo luogo, poiché i dati utilizzati per stabilire tali importazioni erano stati estratti dalle statistiche fornite da [OSCURATO:PERSONA], che sono disponibili nella banca dati Comext, la CCCME aveva a sua disposizione tutte le informazioni utili per riprodurre i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva chiesto la divulgazione.

228. Pertanto, se la CCCME desiderava verificare l’affidabilità dei calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], essa disponeva dei dati pertinenti a tal fine.

Nel caso di specie, la CCCME non suffraga in alcun modo l’affermazione secondo cui essa non è in grado di riprodurre i calcoli.

È ragionevole attendersi che una parte interessata, quale la CCCME, verifichi essa stessa i calcoli di cui trattasi.

Per esempio, nella sentenza Bricmate ( 186 ), le parti interessate avevano contestato l’esattezza dei prezzi medi all’importazione dei prodotti in questione per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, i dubbi sollevati dal giudice del rinvio che avevano condotto a un riesame delle misure antidumping erano suffragati ( 187 ).

Di conseguenza, a mio avviso, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la CCCME disponeva di tutte le informazioni necessarie per riprodurre i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva chiesto la divulgazione. ( 188 )

229. In terzo luogo, la CCCME contesta la valutazione contenuta nel punto 538 della sentenza impugnata, sulla base del rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come riservati i dati aggregati reali e le stime.

La CCCME sostiene che, poiché tali dati non erano riservati, essi dovevano essere comunicati alle parti interessate conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base e che costituivano principali fatti e considerazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.

230. Occorre rilevare che la CCCME contesta la conclusione di cui al punto 538 della sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad operare una siffatta distinzione in sede di valutazione del pregiudizio causato all’Unione, dal momento che il pregiudizio è valutato per l’industria dell’Unione nel suo insieme.

Sebbene ciò sia vero, tale criterio di valutazione non è sufficiente a giustificare la mancata comunicazione dei dati reali aggregati e stimati in questione.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta a produrre tale documento al fine di garantire i diritti della difesa.

Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, senza che tale constatazione sia stata messa in discussione dalla CCCME nell’ambito dell’impugnazione, che i dati reali dei produttori inclusi nel campione e delle altre denuncianti, da un lato, e le stime effettuate per i restanti produttori, dall’altro, sono riservati, anche se aggregati.

A mio avviso, tali ragioni sono sufficienti a giustificare il fatto che tali dati non siano stati comunicati alla CCCME.

231. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere la terza parte del quinto motivo d’impugnazione e tale motivo nella sua interezza.

VII. Spese

232. La Corte mi ha chiesto di esaminare le eccezioni di irricevibilità e la prima parte del primo motivo d’impugnazione, nonché i motivi d’impugnazione secondo e quinto.

Poiché l’esito dell’impugnazione dipenderà in ultima analisi dalla posizione della Corte per quanto riguarda non solo tali eccezioni e motivi, ma anche la seconda parte del primo motivo d’impugnazione nonché il terzo e il quarto motivo d’impugnazione, non formulerò nessuna raccomandazione in ordine alle spese nella presente causa.

VIII.

Conclusione

233. Alla luce di quanto precede e fatta salva la valutazione della Corte relativamente alla seconda parte del primo motivo d’impugnazione e al terzo e quarto motivo d’impugnazione, suggerisco alla Corte di respingere la prima parte del primo motivo d’impugnazione delle ricorrenti nonché il secondo e il quinto motivo d’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) T‑254/18 , EU:T:2021:278 .

Le altre nove ricorrenti sono elencate nell’allegato I della stessa.

Anch’esse sono membri della CCCME. ( 3 ) Regolamento di esecuzione del 29 gennaio 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India ( GU 2018, L 25, pag. 6 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ). ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio statistico dell’Unione europea ([OSCURATO:PERSONA]). ( 6 ) GU 1994, L 336, pag. 103 . ( 7 ) Decisione del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) ( GU 1994, L 336, pag. 1 ). ( 8 )

V. elenco di cui al punto 4 della sentenza impugnata. ( 9 ) GU 2016, C 461, pag. 22 . ( 10 ) Regolamento di esecuzione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC ( GU 2017, L 211, pag. 14 ). ( 11 ) L’elenco delle sette persone giuridiche è contenuto nell’allegato II della sentenza impugnata. ( 12 )

V. ordinanze del 30 settembre 1997, Federolio/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑122/96 , EU:T:1997:142 , punto 61 e giurisprudenza citata) e del 28 giugno 2005, FederDoc e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑170/04 , EU:T:2005:257 , punto 49 e giurisprudenza citata).

V. anche sentenza del 15 gennaio 2013, Aiscat/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑182/10 , EU:T:2013:9 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 62 e giurisprudenza citata). ( 14 ) Preciso che la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti da 52 a 70 della sentenza impugnata, dedicati al requisito dell’incidenza individuale, nonché i punti da 71 a 75 di tale sentenza, che riguardano l’accertamento dell’incidenza diretta. ( 15 ) Ai sensi della prima parte, la persona in questione è il destinatario specifico dell’atto impugnato e, ai sensi della terza parte, tale persona può proporre ricorso contro atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione, il che manifestamente non avviene nel caso di specie, poiché non vi sono misure di esecuzione riguardanti la CCCME. ( 16 ) V., in tal senso, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 ), e del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , punto 63 ). ( 17 ) V., a tal fine, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punto 105 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 1983, Fediol/[OSCURATO:PERSONA] ( 191/82 , EU:C:1983:259 , punto 31 ), e del 17 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑47/00 , EU:T:2002:7 , punto 55 ), e ordinanza del 14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑369/03 , EU:T:2005:458 , punto 72 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punto 107 e giurisprudenza citata). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, in udienza, che non esiste alcuna decisione formale e nessuna possibilità per l’industria dell’Unione di contestare il riconoscimento a un’entità della qualità di parte interessata. ( 21 )

V. punto 63 della sentenza impugnata. ( 22 ) V., da ultimo, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑276/13 , EU:T:2016:340 ).

Osservo che la parte della sentenza del Tribunale relativa alla legittimazione ad agire contro il regolamento controverso al fine di garantire che i diritti procedurali delle associazioni di categoria in questione siano salvaguardati è espressamente confermata dalla Corte, in quanto il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo individuale in quanto parti interessate nel procedimento; v., a tal fine, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punti da 101 a 109 ).

V., altresì, ordinanze del 3 giugno 1997, Merck e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑60/96 , EU:T:1997:81 , punto 73 ); del 15 settembre 1998, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑109/97 , EU:T:1998:209 , punti 67 e 68 ), e del 16 settembre 2005, Schmoldt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:562 , punti 39 e 40 e giurisprudenza citata). ( 23 ) Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale segnala che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre sostenuto che, anche se la CCCME potesse rivendicare diritti procedurali derivanti dal regolamento di base, tale ente dovrebbe essere riconosciuto come un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi di tale regolamento, e non come una parte interessata ai sensi del medesimo regolamento. ( 24 ) Tuttavia, rilevo che una prassi amministrativa erronea può avere altre conseguenze giuridiche e può essere oggetto di diversi rimedi giurisdizionali. ( 25 ) V., in particolare, punti da 58 a 60 e da 68 a 70 della sentenza impugnata. ( 26 ) Ad esempio, sembra che solo l’articolo 6, paragrafo 7, e l’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento di base conferiscano talune garanzie procedurali alle associazioni rappresentative.

A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che la CCCME ha sostenuto dinanzi ad esso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i diritti della difesa e l’articolo 6, paragrafo 7, l’articolo 19, paragrafi da 1 a 3, nonché l’articolo 20, paragrafi 2 e 4 del regolamento di base, per aver negato alle ricorrenti l’accesso ad informazioni utili alla determinazione del dumping e del pregiudizio. ( 27 ) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento di base, le parti interessate possono «manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta».

Ciò implica altresì che esse indichino la qualità in cui agiscono. ( 28 )

V. articolo 6, paragrafo 7, e articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base. ( 29 ) Il termine « possono » al secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base dovrebbe essere interpretato come segue: ai fini del procedimento antidumping, le parti che intendano diventare parti interessate devono manifestarsi.

Come sottolineato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], non ci si può attendere che quest’ultima prenda l’iniziativa di cercare le parti interessate.

Tale posizione è altresì corroborata dall’organo di appello dell’OMC che, nella sua relazione del 29 novembre 2005 nella causa «Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (WT/DS 295/AB/R, punto 251) ha considerato che l’autorità incaricata dell’inchiesta di cui trattasi «non era tenuta, in forza dell’articolo 6.1, a notificare le informazioni necessarie agli esportatori di cui non era a conoscenza, ma di cui avrebbe potuto avere conoscenza». ( 30 )

V. articolo 7, paragrafo 15, del egolamento del 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 1994, L 349, pag. 22 ). ( 31 ) V., ad esempio, articolo 10 del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU 1968, L 93, pag. 1 ). ( 32 ) Il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento di base conformemente all’articolo 207, paragrafo 2, TFUE, al fine di garantire l’attuazione dell’accordo antidumping del 1994 nell’ordinamento giuridico interno dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 , punto 59 )].

Secondo il considerando 3 del regolamento di base, «è opportuno recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile , i termini di tale accordo» (il corsivo è mio). ( 33 ) Rilevo, a titolo di confronto, che gli [OSCURATO:PERSONA] d’America hanno utilizzato l’espressione «associazione commerciale o di categoria» in modo identico all’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, poiché, in forza del titolo 19 dello U.S.

Code § 1677 (9), E) e F), il termine «parte interessata» include le «associazion[e] commercial[e] o di categoria». ( 34 )

V. sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 35 ) Sono dell’avviso, al pari di tutte le parti, che, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base impiega i termini «associazione rappresentativa» e «associazione di categoria», tali termini designano la stessa parte.

A fini di chiarezza, nel fare riferimento a tali disposizioni, nelle presenti conclusioni utilizzerò soltanto l’espressione «associazione rappresentativa». ( 36 ) Nella versione inglese un’associazione di categoria [«trade association»] può essere definita come un’«associazione volontaria di imprese commerciali organizzate su base geografica o settoriale al fine di promuovere e sviluppare opportunità commerciali e industriali nel suo settore di attività, esprimere pubblicamente le opinioni dei membri su questioni di interesse comune o, eventualmente, esercitare un certo controllo sui prezzi, sulla produzione e sui canali di distribuzione» (v.

[OSCURATO:PERSONA]

, «[OSCURATO:PERSONA] association». [OSCURATO:PERSONA], consultata il 10 ottobre 2022 al link https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/trade-association/73137).

V. anche la definizione di «trade association» nella versione online del [OSCURATO:PERSONA], ossia un’organizzazione che sostiene le imprese e i datori di lavoro di un determinato settore e tutela i loro diritti. ( 37 ) Contrariamente alle versioni inglese e francese, la versione spagnola dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 parla di associazioni commerciali, di categoria o di imprese, vale a dire tre categorie di associazioni.

Tuttavia, tutti e tre i tipi impiegano il termine «associazione», che ha la connotazione di un’entità dotata di personalità giuridica composta da una pluralità di persone, fisiche o giuridiche, che, mediante un accordo associativo, si dedica in modo permanente alla realizzazione di determinate finalità senza scopo di lucro (Organización dotada de personalidad jurídica integrada por una diversidad de personas, físicas o jurídicas, que, mediante un pacto asociativo, se dedica de forma permanente a la consecución de determinados fines sin finalidad de lucro; v. https://dpej.rae.es/lema/asociaci%C3%B3n).

Ad esempio, l’«asociación empresarial» è definita come una «[o]rganización de empresarios constituida para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios» (v. [OSCURATO:PERSONA], A., (dir.), [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de Jurisprudencia y Legislación , Aranzadi, [OSCURATO:PERSONA], 2016). ( 38 ) Il dizionario Larousse online definisce il termine «groupement» (raggruppamento) come una «[o]rganisation plus ou moins structurée constituée par un ensemble de personnes ayant mêmes intérêts, mêmes aspirations ou même idéologie».

Nel dizionario del Centre national de ressources textuelles et lexicales , esso è definito come «[e]nsemble (important) de personnes (physiques ou morales) ayant des caractéristiques communes, réunies pour atteindre un but, pour défendre des intérêts communs». ( 39 ) Storicamente, le associazioni di categoria si sono sviluppate nel corso del XVIII secolo e all’inizio del XIX secolo, sostituendo le gilde commerciali e le corporazioni di mercanti che avevano perso il loro potere.

All’epoca si erano sviluppati due sistemi: quello britannico e quello francese.

Mentre nel primo «le organizzazioni di categoria potevano svilupparsi in modo autonomo», nel secondo «il governo era esso stesso il creatore delle organizzazioni di categoria, che aveva incorporato nel sistema amministrativo del paese, e alle quali aveva conferito uno status ufficiale in quanto parti integranti dell’apparato statale» (V.

Chisholm, H., (ed.) «[OSCURATO:PERSONA] organisation» –

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 27 (11 a ed.), [OSCURATO:PERSONA], 1911, pagg. 135–140, che fornisce una panoramica completa delle associazioni di categoria a partire dall’inizio del XX secolo. ( 40 ) Al contrario, l’OMC riconosce associazioni di integrazione economica regionale, quali l’associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e l’Associazione europea di libero scambio, il che dimostra che il termine «associazione» ha una connotazione molto ampia nell’ambito del quadro commerciale multilaterale dell’OMC. ( 41 ) V., ad esempio, l’elenco delle associazioni di categoria statunitensi figurante all’indirizzo https://www.trade.gov/trade-associations. ( 42 ) Per quanto riguarda l’interpretazione conforme all’articolo 11, paragrafo 1, CEDU, v. sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Trasparenza associativa) ( C‑78/18 , EU:C:2020:476 , punti da 112 a 114 . ( 43 ) Corte EDU, 17 febbraio 2004, Gorzelik e altri c.

Polonia, (CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, §§ 88, 90 e 92), e Corte EDU, 8 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Azerbaijan, (CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, §§ 52 e 53). ( 44 ) Corte EDU, 17 febbraio 2004, Gorzelik e altri c.

Polonia, (CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, § 52), e Corte EDU, 8 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Azerbaijan, CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, § 54). ( 45 ) Corte EDU, 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, (CE:ECHR:2006:1005JUD007288101, §§ 73 e 74). ( 46 ) L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. ( 47 ) Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla libertà di associazione ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il quale prevede, al suo articolo 20, paragrafo 1, che «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica». ( 48 ) [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e de Meyere c.

Belgio, ricorsi nn. 6878/75 e 7238/75, 23 giugno 1981, ECLI:CE:ECHR:1981:0623JUD000687875, §§ da 62 a 66, la Corte EDU ha dichiarato che l’Ordre des médecins belga, vale a dire il consiglio o la camera dei dottori in medicina, in virtù della sua natura giuridica e specificamente della sua funzione pubblica, non è un’associazione poiché esercita un controllo pubblico sull’esercizio della professione medica. ( 49 )

V. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale, statuto della CCCME, capitolo 1, articoli 2 e

3. ( 50 ) Ibid. ( 51 )

V. articolo 3 dello statuto della CCCME. ( 52 )

V. allegato A.2 del ricorso dinanzi al Tribunale.

Inoltre, è plausibile che l’ambito operativo dell’entità sia più ampio di quanto non indichi il suo nome.

I prodotti in ghisa e i macchinari e/o le industrie meccaniche sono simili; non si può escludere che la CCCME tuteli gli interessi dei produttori e degli esportatori di coperture per pozzetti. ( 53 ) V., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2009, Confservizi/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑292/02 , EU:T:2009:188 , punto 55 ). ( 54 ) Sentenza del 27 gennaio 2000, ( T‑256/97 , EU:T:2000:21 , punto 75 ). ( 55 ) Il Tribunale ha respinto l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’escludere un’organizzazione di consumatori da un procedimento antidumping in ragione di una distinzione tra i prodotti venduti a livello di commercio al dettaglio e gli altri prodotti. ( 56 )

V. punto 22 delle risposte ai quesiti della Corte depositate dalle intervenienti. ( 57 )

V. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale, statuto della CCCME, capitolo 1, articolo 4 e articolo 6, paragrafo

2. In particolare, l’articolo 4 precisa che l’associazione agisce «sotto la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale del Ministero degli Affari civili» e del «Ministero del Commercio della [RPC]». ( 58 )

V. punti 32 e da 57 a 60 del controricorso dinanzi al Tribunale, nonché le risposte scritte ai quesiti del Tribunale del 7 aprile 2020, la risposta al quesito 9, punti da 59 a 70 della numerazione progressiva, e allegato R.2 della replica dinanzi al Tribunale.

V. altresì punti da 11 a 23 della comparsa di risposta all’impugnazione delle intervenienti. ( 59 ) 282/85 , EU:C:1986:316 . ( 60 ) Sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punti 81 e 83 ), e del 9 luglio 2008, Alitalia /[OSCURATO:PERSONA] ( T‑301/01 , EU:T:2008:262 , punto 58 ). ( 61 ) 282/85 , EU:C:1986:316 . ( 62 ) Per analogia, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in una causa se rappresenta un numero significativo di imprese attive nel settore interessato, se il suo oggetto comprende la tutela degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore interessato e se l’emananda sentenza può quindi incidere in modo significativo sugli interessi dei suoi membri (v. ordinanza del 10 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e NAK [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑865/19 , non pubblicata, EU:T:2020:570 , punto 21 e giurisprudenza citata). ( 63 ) Sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 187 ); del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 94 ), e del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 48 ). ( 64 ) Poiché le garanzie procedurali sono garanzie individuali, la loro portata dipenderà dagli interessi effettivamente rappresentati dall’associazione di cui trattasi.

Di conseguenza, nel caso di un’entità quale la CCCME, che è, in una certa misura, controllata dalla RPC, si deve tenere conto dei diversi interessi che essa rappresenta (produttori esportatori e RPC) nella determinazione della portata effettiva dei suoi diritti procedurali ai sensi di tali disposizioni. ( 65 )

V. articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base. ( 66 )

V. paragrafi 35 e 36 supra. ( 67 ) V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punto 56 e giurisprudenza citata), e del 13 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/16 P , EU:C:2018:176 , punto 87 ). ( 68 )

V. sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 39 e giurisprudenza citata). ( 69 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Confservizi/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑292/02 , EU:T:2009:188 , punto 55 ), e ordinanza del 29 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Banca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑236/10 , EU:T:2012:176 , punto 25 ). ( 70 ) V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑523/18 , EU:C:2019:1129 , punto 34 ). ( 71 ) V., in tal senso, ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑181/19 , EU:C:2020:794 , punto 61 e giurisprudenza citata). ( 72 ) La giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] verte, in realtà, sul principio secondo cui un’associazione non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non possano farlo a titolo individuale.

V., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/96 P , EU:C:1997:635 , punto 45 ), e sentenza del 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum ( C‑78/03 P , EU:C:2005:761 , punto 70 ). ( 73 )

V. gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] negli allegati da 4 a 6 delle sue risposte ai quesiti della Corte. ( 74 )

V. paragrafi da 67 a 69 supra. ( 75 ) [OSCURATO:PERSONA] riconosce tuttavia che lo Stato svolge il ruolo di autorità amministrativa o giudiziaria quando deve approvare la creazione dell’associazione.

L’autorità si limita a verificare il rispetto di tutti i requisiti legali formali previsti dalla normativa nazionale. ( 76 )

V. paragrafo 68 supra. ( 77 ) V., in particolare, ordinanze del presidente della Corte del 28 settembre 1998, Pharos/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑151/98 P , EU:C:1998:440 , punto 6 ) e del 3 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Andersen ( C‑303/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:226 , punto 8 ). ( 78 ) Sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su di uno Stato terzo) ( C 872/19 P , EU:C:2021:507 , punto 50 ). ( 79 ) La Corte ha espressamente dichiarato che «gli obblighi dell’Unione di garantire il rispetto del valore dello Stato di diritto non possono in alcun modo essere subordinati ad una condizione di reciprocità per quanto riguarda i rapporti intrattenuti dall’Unione con [OSCURATO:PERSONA] terzi». ( 80 ) Inoltre, da un punto di vista pluralistico lo Stato è una forma di gruppo o un’associazione [v.

Muñiz-Fraticelli, V.M., in «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2014; edizione on-line, [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, Hirst, P.Q. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] of the State: [OSCURATO:PERSONA] of G.D.H.

Cole, J.N.

Figgis and H.J.

Laski , Routledge, Londra, 1993]. ( 81 ) In forza di tale principio, l’Unione europea, nelle sue relazioni con il resto del mondo, afferma e promuove i suoi valori. ( 82 ) V., a tal fine, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punti 97 e 98 ). ( 83 ) Il Tribunale ha dichiarato che la legittimazione ad agire di un’associazione è fondata sulla considerazione che un ricorso proposto da un’associazione presenta vantaggi procedurali, in quanto evita la proposizione di numerosi ricorsi distinti contro i medesimi atti, poiché l’associazione si è sostituita a uno o più dei suoi membri di cui essa rappresenta gli interessi, i quali avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ). ( 84 ) C‑465/16 P , EU:C:2019:155 . ( 85 ) Ibid, punto

125. ( 86 )

V. paragrafi da 77 a 80 supra. ( 87 ) L’articolo 4 dello statuto della CCCME stabilisce che l’associazione agisce «sotto la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale del Ministero degli Affari civili» e del «Ministero del Commercio della [RPC]» (v. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale). ( 88 )

V. paragrafi da 77 a 80 supra. ( 89 ) Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dello statuto della CCCME, i membri hanno diritto di voto.

Pertanto, dovrebbero esistere prove tangibili che, nel caso di specie, per quanto riguarda la decisione di proporre un ricorso, tali diritti di voto sono stati violati (v. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale). ( 90 )

V. punto 19 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti della Corte. ( 91 ) Sentenza del 16 febbraio 1965 ( 14/64 , EU:C:1965:13 , pag. 57). ( 92 ) Ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, «[l]a procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III (…)».

Tale titolo comprende l’articolo 19 dello Statuto. ( 93 ) V., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 113 ). ( 94 ) Articolo 44, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione risultante dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 maggio 1991 ( GU 1991, L 136, pag. 1 ). ( 95 ) V., in tal senso, sentenze del 28 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) ( T‑476/15 , EU:T:2016:568 , punto 19 ); del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (POCKETBOOK) ( T‑596/15 , non pubblicata, EU:T:2017:103 , punti da 19 a 22 ), e del 19 dicembre 2019, Amigüitos pets & life / EUIPO – Société des produits Nestlé ([OSCURATO:PERSONA] by alphaspirit wild and perfect) ( T‑40/19 , non pubblicata, EU:T:2019:890 , punto 14 ). ( 96 ) Sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA ( C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 53 ). ( 97 ) V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 1965, Barge/[OSCURATO:PERSONA] ( 14/64 , EU:C:1965:13 , punto 57 ). ( 98 ) V., per analogia, sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA ( C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 67 ). ( 99 ) Sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 187 ); del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 94 ), e del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 48 ). ( 100 ) I dati [OSCURATO:PERSONA] sono classificati secondo codici tratti dalla NC.

Nel caso di specie, il prodotto oggetto del regolamento controverso rientra in due codici: il codice NC ex73251000 (ghisa non malleabile) e il codice NC ex73259910 (ghisa malleabile), laddove la dicitura «ex» che precede il codice indica, in entrambi i casi, che il prodotto oggetto dell’inchiesta rientra solo in una parte del codice in esame. ( 101 ) V., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e GMB [OSCURATO:PERSONA]/Xinyi PV [OSCURATO:PERSONA] (Anhui) Holdings ( C‑884/19 P e C‑888/19 P , EU:C:2021:973 , punto 117 ), e del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 14 ). ( 102 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punti 52 e 68 ). ( 103 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 46 e giurisprudenza citata). ( 104 ) V., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑310/12 , non pubblicata, EU:T:2015:295 , punto 129 ). ( 105 ) Sentenze del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑100/17 P , EU:C:2018:842 , punto 64 ), e del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 16 ). ( 106 ) I dati [OSCURATO:PERSONA] devono essere utilizzati per calcolare il volume delle importazioni oggetto di dumping [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GLS ( C‑338/10 , EU:C:2012:158 , punto 30 )]. ( 107 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 68 ). ( 108 ) Ibid., punti da 47 a

49. Ad esempio, nella sentenza Bricmate, il giudice del rinvio svedese, che si era basato sulle contestazioni circostanziate formulate dalla Bricmate sui dati relativi al volume delle importazioni, ha fondato i propri dubbi su tali contestazioni per mettere in discussione l’esattezza di tali dati.

Il giudice del rinvio si è chiesto se le istituzioni dell’Unione avessero commesso un errore per quanto riguarda il volume delle importazioni di merci classificate nella voce 69089099 della NC a causa della sopravvalutazione, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, del volume delle importazioni cinesi di 1.3 milioni di m 2 per l’anno 2009 e per il periodo d’inchiesta.

Esso aveva altresì sollevato dubbi sulla questione se le istituzioni dell’Unione avessero commesso un errore per quanto riguarda l’importazione di merci rientranti nella voce 69079099 della NC, divenuta voce 69079080, con la conseguenza, per il 2009 e per il periodo d’inchiesta, di una sopravvalutazione del 10% del volume di tali importazioni. ( 109 )

V. ricorso dinanzi al Tribunale, punto

35. ( 110 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑650/17 , EU:T:2019:644 , punto 357 , non pubblicata). ( 111 ) V., in tal senso, la relazione dell’organo di appello dell’OMC nel caso «[OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone», adottata il 23 agosto 2001 (WT/DS 184/AB/R, punto 192). ( 112 ) Relazione dell’organo d’appello dell’OMC del 29 novembre 2005, nel caso «Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (AB-2005-6) (WT/DS 295/AB/R), punto

204. ( 113 ) Ibid., nota

228. ( 114 ) Tale requisito discende dalla sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punti 65 e 68 ), nella quale la Corte ha dichiarato che «le istituzioni dell’Unione non hanno esaminato con la dovuta diligenza i dati contenuti nelle statistiche di [OSCURATO:PERSONA]» (il corsivo è mio). ( 115 ) Per dovere di completezza, rilevo che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 167 a 173 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente tenuto in considerazione tutti gli argomenti sollevati dalle ricorrenti relativi alla verifica del metodo suggerito dalle denuncianti nel corso del procedimento amministrativo e se tali dati non fossero stati accettati «automaticamente». ( 116 ) Più precisamente, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che, per quanto riguarda i prodotti di ghisa non malleabile (codice NC ex732510), la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, a partire dal 2014, solo dei dati corrispondenti al codice NC ex73251000 in cui rientrava il prodotto in esame, insieme ad altri prodotti.

Al fine di separare i dati, che corrispondevano alle importazioni effettive del prodotto interessato nel corso del periodo considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i dati anteriori al 2014 relativi ai prodotti di ghisa non malleabile.

Essa si è basata sulla proporzione di tali importazioni nei tre sottocodici che, prima del 2014, fornivano dati relativi a tale prodotto.

La quota imputabile al prodotto in esame è stata stimata al 30%.

Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il 60% del volume delle importazioni cinesi, il 73% del volume delle importazioni indiane e il 50% del volume delle importazioni provenienti da altri paesi riguardavano il prodotto in esame e ha applicato tali percentuali alle importazioni registrate nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta. ( 117 ) In particolare, ai punti da 161 a 163 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che la [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che gli importatori di ghisa malleabile originaria della RPC avevano iniziato ad utilizzare il codice NC ex73259910 nel 2005, ossia l’anno in cui erano state imposte dall’Unione europea misure antidumping precedenti.

Per calcolare le importazioni interessate da tale codice, essa ha considerato il 2004 come anno di riferimento per il quale disponeva di dati per le importazioni corrispondenti al codice NC ex73259910, ma che non riguardavano il prodotto in esame.

Essa ha quindi sottratto le operazioni effettuate nel 2004 dal volume delle importazioni nel periodo considerato.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il 100% delle operazioni relative al prodotto in esame rientrassero nel codice NC ex73259910, da cui occorreva sottrarre 14645 tonnellate.

Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il volume delle importazioni di ghisa malleabile dall’India di cui al codice NC ex73259910 sottraendo il volume delle importazioni del 2009 iscritte sotto tale codice, che non riguardava il prodotto in esame, dal volume delle importazioni nel corso del periodo considerato. ( 118 ) Punti 165 e 166 della sentenza impugnata. ( 119 )

V. l’analisi della prima e della seconda censura (rispettivamente punti da 167 a 170 e punti da 174 a 196 della sentenza impugnata), che sono oggetto della prima parte del primo motivo d’impugnazione. ( 120 )

V. paragrafo 142 supra. ( 121 )

V. paragrafi 140 e 141 supra. ( 122 )

V. paragrafo 132 supra. ( 123 ) Come spiegato supra, le relazioni dell’OMC ammettono le deduzioni ragionevoli . [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] definisce il termine «infer» (dedurre) come «trarre conclusioni da fatti o premesse», mentre il termine «extrapolate» (estrapolare) è definito come «prevedere proiettando un’esperienza passata o dati noti».

L’estrapolazione implica quindi la previsione di dati futuri utilizzando la cronistoria dei dati.

Pertanto, un’estrapolazione, come quella del caso di specie, poiché si basa su dati affidabili noti , dovrebbe essere ammessa anche come deduzione ragionevole. ( 124 ) Ricorso dinanzi al Tribunale, punto 37 e allegato

11. ( 125 )

V. paragrafo 137 supra. ( 126 ) Punti 178 e 179 della sentenza impugnata. ( 127 ) V., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑310/12 , non pubblicata, EU:T:2015:295 , punto 129 ).

V., per analogia, sentenza del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 41 e 42 e giurisprudenza citata). ( 128 ) Sentenze del 28 novembre 2013, CHEMK e KF/Consiglio ( C‑13/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:780 , punto 56 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 20 ), e del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 32 ). ( 129 )

V. considerando da 130 a 137 e da 142 a 160 del regolamento controverso. ( 130 ) V., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 44 ). ( 131 )

V. tabella 12 del regolamento provvisorio. ( 132 )

V. punto 43 delle risposte. ( 133 )

V. punto 302 della sentenza impugnata.

La nozione di «natura autonoma» trae il suo significato dal rapporto indipendente che esiste tra parti indipendenti.

Il prezzo autonomo costituisce il prezzo che avrebbe dovuto essere fatturato tra entità collegate se tali entità non fossero state collegate tra loro. ( 134 ) Le ricorrenti contestano l’esame da parte del Tribunale della quinta parte del primo motivo, relativa all’inclusione dei prezzi infragruppo nel calcolo dei costi dell’industria dell’Unione, segnatamente i punti da 302 a 311 della sentenza impugnata.

Tuttavia, esse escludono specificamente i punti da 308 a 310 della stessa (v. nota 24 del ricorso).

Pertanto, le presenti conclusioni saranno limitate ai punti da 302 a 307 e 311 della sentenza impugnata. ( 135 ) Punto 23 del ricorso. ( 136 ) Il calcolo c.d. operazione per operazione. ( 137 ) [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai punti 54 e 55 delle risposte scritte ai quesiti del Tribunale del 7 aprile 2020. ( 138 )

V. prima riga della tabella 12 del regolamento provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i dati contenuti in tale tabella non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate né dalla CCCME nel corso del procedimento amministrativo. ( 139 ) Punti 440 e 441 della sentenza impugnata. ( 140 ) Punti da 442 a 447 della sentenza impugnata. ( 141 ) [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e dell’India ( GU 2016, C 461, pag. 22 ). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a far parte del campione. ( 142 ) Tre produttori non hanno dichiarato alcuna esportazione del prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta e non sono stati quindi considerati ammissibili al campione. ( 143 ) Punti da 434 a 450 della sentenza impugnata. ( 144 ) Nei limiti in cui le ricorrenti addebitano al Tribunale uno snaturamento manifesto dei fatti, occorre rilevare che esse non indicano quali fatti siano stati snaturati. ( 145 ) Al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che i membri della CCCME sono produttori ed esportatori del prodotto in esame che, da un lato, hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni in risposta al questionario di cui all’allegato I dell’avviso di apertura dell’inchiesta e, dall’altro, sono identificati nel regolamento controverso.

Nella loro qualità di altre società che hanno collaborato identificate in tale allegato, ai membri della CCCME viene applicato un dazio antidumping di importo specifico, diverso dall’importo applicabile a tutte le altre società non identificate cui si applica il regolamento controverso. ( 146 )

V. nota 35 supra. ( 147 ) L’articolo 6.11 dell’accordo antidumping del 1994 non prevede alcuna risposta, in quanto consente alle parti di aggiungere altre persone come parti interessate.

Il regolamento di base non precisa espressamente se l’Unione europea si sia avvalsa di tale possibilità, aggiungendo alle società le persone che hanno collaborato alla selezione del campione e quelle che erano state incluse in tale campione. ( 148 ) Per i produttori esportatori facenti parte del campione viene calcolato un dazio antidumping specifico per l’impresa.

Altri produttori esportatori, non inclusi nel campione, ricevono un dazio antidumping pari alla media ponderata dei margini di dumping stabiliti per le società inserite nel campione (v. articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base).

L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base prevede poi un’eccezione a tale regola. ( 149 )

V. paragrafo 177 supra. ( 150 )

V. punti da 434 a 436 della sentenza impugnata. ( 151 ) La CCCME invoca il fatto di essere un’«associazione rappresentativa» ai sensi degli articoli 5, paragrafo 11, 6, paragrafo 7, 20, paragrafo 1, e 21, paragrafo 2 del regolamento di base.

Le ricorrenti sostengono che tale status implica automaticamente che la CCCME rappresenta gli interessi di tutti i produttori esportatori. ( 152 ) Punto 446 della sentenza impugnata. ( 153 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punti da 15 a 17 ); per analogia, sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑113/04 P , EU:C:2006:593 , punto 55 ), e del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware/Consiglio ( C‑141/08 P , EU:C:2009:598 , punto 93 ). ( 154 ) V., in tal senso, sentenze del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punto 17 ), e del 16 febbraio 2012, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 76 ). ( 155 ) La Corte ha già dichiarato che una società che non ha partecipato a un’inchiesta relativa al dumping e che non è collegata ad alcun produttore esportatore dello Stato interessato dall’inchiesta non può rivendicare alcun diritto della difesa in relazione a un procedimento al quale non ha partecipato (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-[OSCURATO:PERSONA], C‑687/13 , EU:C:2015:573 , punto 73 ). ( 156 )

V. punto 440 della sentenza impugnata. ( 157 ) Ad esempio, nella sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/14 , EU:C:2015:480 , punto 59 ), la Corte ha ammesso che una persona che non era stata oggetto di discriminazione - la violazione di un diritto soggettivo - poteva proporre un ricorso fondato su una discriminazione per conto di «altri residenti del quartiere nel quale [tale persona] esercita[va] la propria attività».

Da tale sentenza discende che la violazione di diritti soggettivi può essere fatta valere da persone diverse dalla persona interessata. ( 158 ) Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑546/18 , EU:C:2021:711 , punto 59 ). ( 159 ) Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce del considerando 29 del regolamento di base, che menziona le parti che devono essere in grado di difendere i loro interessi . ( 160 ) La Corte ha già dichiarato che il regolamento di base conferisce diritti e garanzie procedurali a talune parti interessate, ma l’esercizio di tali diritti e garanzie dipende dalla partecipazione attiva di dette parti nel procedimento di cui trattasi, la quale deve assumere la forma, quanto meno, della presentazione di una domanda scritta entro un termine determinato (sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑104/19 , EU:C:2020:539 , punto 70 ). ( 161 ) Sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑228/17 , EU:T:2019:619 , punti da 34 a 36 ). ( 162 ) Punto 444 della sentenza impugnata. ( 163 )

V. sentenze del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ), e del 15 gennaio 2013, Aiscat/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑182/10 , EU:T:2013:9 , punto 53 ). ( 164 ) Sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ). ( 165 ) In tale considerando si afferma che «secondo la [OSCURATO:PERSONA] il fascicolo pubblico del caso messo a disposizione delle parti, tra cui la CCCME, conteneva tutte le informazioni pertinenti per la tutela dei loro interessi e utilizzate nell’inchiesta.

Eventuali informazioni ritenute riservate erano riportate in sintesi nel fascicolo pubblico.

Tutte le parti interessate, compresa la CCCME, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo.

Per quanto concerne la CCCME, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che pur rappresentando, tra gli altri, l’industria cinese delle fusioni, essa non era autorizzata da singoli produttori esportatori inseriti nel campione ad accedere alle loro informazioni riservate.

Di conseguenza, le informazioni riservate trasmesse ai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non potevano essere fornite alla CCCME». ( 166 )

V. [OSCURATO:PERSONA],

I. e Bellis, J.F., EU Anti-Dumping and [OSCURATO:PERSONA], sesta edizione, punto 8.25, pag.

409. ( 167 ) Punto 450 della sentenza impugnata. ( 168 )

V. punto 505 della sentenza impugnata. ( 169 ) Punto 489 della sentenza impugnata. ( 170 ) Su tale base, il Tribunale ha respinto la seconda censura della seconda parte del terzo motivo. ( 171 ) L’accesso al fascicolo costituisce parte integrante del diritto di essere ascoltati e tanto tale accesso quanto l’obbligo di divulgare informazioni sono tutelati nell’ambito dei diritti procedurali garantiti in forza dell’articolo 41 della Carta. ( 172 ) Sentenza del 20 marzo 1985 ( 264/82 , EU:C:1985:119 ). ( 173 ) Sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punto 17 ). ( 174 ) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 14 ).

V. anche Korkea-aho, E., e Sankari, S., «External participants v. internal interests: Principles of EU administrative law in anti-dumping investigations», [OSCURATO:PERSONA]A Journal on Law and Integration, 2017, Vol. 2, pag.

560. ( 175 ) V., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punto 24 ); del 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio ( T‑159/94 e T‑160/94 , EU:T:1997:209 , punto 75 ), e dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑459/07 , EU:T:2013:369 , punto 115 ). ( 176 )

V. sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑424/13 , EU:T:2016:378 , punto 94 e giurisprudenza citata). ( 177 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio ( T‑190/08 , EU:T:2011:618 , punto 231 ). ( 178 ) Ad esempio, nella sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑211/16 , EU:T:2018:148 , punto 45 ), risultava che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentavano circa il 56% della produzione totale dell’Unione del prodotto in questione. ( 179 ) Punto 54 del ricorso. ( 180 )

V. paragrafo 204 supra. ( 181 )

V. punto 512 della sentenza impugnata. ( 182 ) 264/82 , EU:C:1985:119 . ( 183 ) Ibid., punto

27. ( 184 ) Come già indicato dal Tribunale ai punti 445 e 446 della sentenza impugnata. ( 185 )

V. paragrafi 205 e 206 supra. ( 186 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 ). ( 187 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 57 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:342 , paragrafi 52 e 53 ). ( 188 ) Punto 529 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0478 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 febbraio 2023 ( 1 ) Causa C‑478/21 P [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] europea con l’intervento di: EJ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Odena SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, Saint-[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] «Impugnazione – Dumping – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazione che riunisce i produttori esportatori del prodotto interessato – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Associazione che rappresenta gli esportatori e che agisce in nome proprio e per conto dei suoi membri – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 10 e 11 – Parti interessate – Associazione rappresentativa degli esportatori – Associazioni commerciali o di categoria – Libertà di associazione – Controllo e ingerenza dello Stato – Rappresentatività – Prove – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6 – Pregiudizio – Prove positive – [OSCURATO:PERSONA] – Adeguamenti ed estrapolazione di dati – Ipotesi ragionevole – Deduzione ragionevole – Calcolo della redditività dell’industria dell’Unione – Costo di produzione e prezzi fatturati infragruppo – Articolo 20 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – [OSCURATO:PERSONA] riservati» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione B. Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio III. Fatti e regolamento controverso IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti VI. Analisi dell’impugnazione A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado 1. Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso di annullamento è stato proposto dalla CCCME in nome proprio a) Osservazioni preliminari b) Sui criteri generali relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE c) Sullo status riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento antidumping d) Parte interessata e/o associazione rappresentativa 1) Sulla nozione di parte interessata 2) Sulla nozione di associazione rappresentativa di esportatori i) Associazione commerciale o di categoria – Criteri generali – Rapporto con la nozione di libertà di associazione – Statuto dell’associazione – Autonomia versus ingerenza dello Stato – Conclusione intermedia ii) I membri sono produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta 2. Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalla CCCME a nome dei suoi membri 3. Sulla terza eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalle ricorrenti non rappresentate dalla CCCME B. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione 1. Sull’invocazione dei dati di riferimento 2. Sul rigetto dei dati alternativi C. Sul secondo motivo d’impugnazione D. Sul quinto motivo d’impugnazione 1. Sulla prima parte 2. Sulla seconda parte 3. Sulla terza parte VII. Spese VIII. Conclusione I. Introduzione 1. [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCCME») è un’associazione disciplinata dal diritto cinese che annovera tra i suoi membri produttori esportatori cinesi di determinati lavori di ghisa. 2. Con la presente impugnazione, la CCCME e altre nove ricorrenti produttrici di lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata ( 2 )»). Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 (in prosieguo: il«regolamento controverso ( 3 )») che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC. Tali lavori sono essenzialmente coperture per pozzetti. 3. La presente impugnazione solleva alcune questioni, tre delle quali sono probabilmente più importanti delle altre. La prima è di carattere procedurale. Questa è la prima volta che la CCCME impugna un regolamento antidumping. Ne consegue che la presente causa solleva la questione della nozione di «incidenza individuale e diretta» in relazione a un’organizzazione commerciale, i cui membri hanno collaborato nel corso del procedimento antidumping, che secondo la [OSCURATO:PERSONA] europea sarebbe un’emanazione della RPC. Solleva inoltre la questione della definizione di associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 (in prosieguo: il «regolamento di base ( 4 )»). Di conseguenza, la Corte dovrà elaborare le condizioni di ricevibilità affinché un’associazione di questo tipo possa proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE a suo nome e a nome dei suoi membri. 4. La seconda questione è di carattere sostanziale. Essa riguarda le regole per la dimostrazione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione. Le ricorrenti contestano le estrapolazioni e gli adeguamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai dati [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ) ai fini dell’accertamento di tale pregiudizio. Pertanto, la Corte deve definire i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento di base in virtù dei quali l’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame oggettivo. 5. La terza questione attiene alle regole procedurali che disciplinano il procedimento amministrativo antidumping e, in particolare, gli obblighi di divulgazione gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA]. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 6. L’articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», così dispone: «1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo. 2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. 3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. (…) 5.   L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (...). 6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale. (...)». 7. L’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base così prevede: «10.   L’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta. L’avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 6, paragrafo 5. 11.   [OSCURATO:PERSONA] informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all’apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell’inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria». 8. L’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base recita: «I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova». 9. L’articolo 19 del regolamento di base, intitolato «Riservatezza», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. 2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità. 3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente». 10. L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base dispone quanto segue: «1.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto. 2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie». B. Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio 11. L’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) ( 6 ) (in prosieguo: l’«accordo antidumping del 1994») è contenuto nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con la decisione 94/800/CEE del Consiglio, ( 7 ). 12. L’articolo 6.1.3 dell’accordo antidumping del 1994, intitolato «Elementi di prova», prevede quanto segue: «Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti [ 2 ] e alle autorità dell’esportatore membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L’esigenza di tutelare le informazioni riservate è tenuta nel debito conto, come previsto del paragrafo 5». 13. Tale articolo è seguito da una nota, che precisa che «qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell’esportatore membro o alla relativa associazione di categoria». 14. L’articolo 6.11 dell’accordo antidumping del 1994 così dispone: «Ai fini del presente accordo, con l’espressione “parti interessate” s’intende: i) un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) il governo dell’esportatore membro, e iii) un produttore del prodotto simile nell’importatore membro, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell’importatore membro». III. Fatti e regolamento controverso 15. I fatti di causa sono stati esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. 16. Il 31 ottobre 2016 è stata presentata alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, affinché essa avviasse un’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e della Repubblica dell’India. Tale denuncia è stata presentata da sette produttori dell’Unione ( 8 ). 17. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 dicembre 2016 ( 9 ) la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento antidumping riguardante le importazioni in questione. 18. Il prodotto oggetto dell’inchiesta consisteva in «determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti[,] lavori dei tipi utilizzati per coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei» (in prosieguo: il «prodotto in esame»). 19. L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: «il periodo in esame»). 20. Il 16 agosto 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») ( 10 ). 21. In esito al procedimento antidumping, il 29 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento controverso. 22. La CCCME ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del regolamento controverso. Le altre persone giuridiche sono i nove produttori esportatori cinesi summenzionati, due dei quali erano stati selezionati dalla [OSCURATO:PERSONA] come parte del campione di produttori esportatori cinesi utilizzato ai fini dell’inchiesta. IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 23. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2018, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. Dinanzi al Tribunale la CCCME ha dedotto sei motivi a sostegno del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato sia la ricevibilità che il merito di tale ricorso. 24. Con ordinanza del 24 ottobre 2018, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della EJ [OSCURATO:PERSONA] e delle altre persone giuridiche ( 11 ) (in prosieguo: le «intervenienti»). 25. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha iniziato con l’esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la ricevibilità del ricorso della CCCME. Il Tribunale ha dichiarato che il ricorso era ricevibile nei limiti in cui era stato proposto, in primo luogo, dalla CCCME in nome proprio al fine di salvaguardare i suoi diritti procedurali, in secondo luogo, dalla CCCME a nome di 19 membri da essa identificati e, in terzo luogo, dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata. 26. Per quanto riguarda il merito del ricorso, il Tribunale ha respinto tutti e sei i motivi dedotti dalla CCCME, respingendo di conseguenza il ricorso nel suo insieme. V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 27. La presente impugnazione è stata proposta dalla CCCME in nome proprio e a nome dei suoi membri, nonché dalle altre ricorrenti, non rappresentate dalla CCCME. 28. Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata; accogliere le conclusioni formulate dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale; annullare il regolamento controverso, nella parte in cui riguarda la CCCME, le imprese individuali e i membri interessati; condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione, comprese quelle delle ricorrenti, e condannare le intervenienti a farsi carico delle proprie spese. 29. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso in primo grado; dichiarare irricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale; respingere l’impugnazione, e condannare le ricorrenti alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione. 30. Le intervenienti chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione nel suo insieme; dichiarare che la CCCME non può essere un’associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base e condannare le ricorrenti alle spesse delle convenute. 31. La Corte ha posto alle parti alcuni quesiti scritti cui rispondere per iscritto. Tali parti hanno risposto il 29 agosto 2022. Tutte le parti summenzionate hanno presentato osservazioni orali dinanzi alla Corte all’udienza del 5 ottobre 2022. In udienza, le parti sono state invitate a concentrare le loro osservazioni orali sulle questioni di ricevibilità e sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione nonché sul secondo e sul quinto motivo d’impugnazione ai quali saranno limitate le presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte. VI. Analisi dell’impugnazione 32. Esaminerò, anzitutto, il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando ricevibile il ricorso di annullamento (A). Mi dedicherò poi all’esame dei due motivi d’impugnazione incentrati sull’accertamento del pregiudizio. Inizierò analizzando la prima parte del primo motivo d’impugnazione per quanto riguarda il volume delle importazioni (B). Successivamente esaminerò la questione delle prove positive, che viene sollevata nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione (C). Da ultimo esaminerò il quinto motivo d’impugnazione, vertente sul rispetto dei diritti della difesa delle parti interessate e sull’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di comunicare dati a tali parti (D). A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado 33. Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando tale ricorso ricevibile. 34. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale articolo, un ricorso contro, in particolare, atti che la riguardano direttamente e individualmente. Il diritto delle associazioni e, in particolare, delle associazioni di categoria di proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale discende dal diritto dei privati di proporre un siffatto ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 35. Secondo la giurisprudenza, i ricorsi proposti dalle associazioni sono ricevibili in tre ipotesi ben definite: in primo luogo, quando l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che potrebbero proporre ricorso individualmente e che, pertanto, sarebbero esse stesse legittimate ad agire; in secondo luogo, quando l’associazione è identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare perché la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui si chiede l’annullamento; e, in terzo luogo, quando una disposizione di legge le conferisce espressamente alcuni diritti di carattere procedurale ( 12 ). 36. Nel caso di specie, sono la prima e la terza ipotesi ad essere oggetto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. La prima eccezione di irricevibilità riguarda la situazione in cui un’associazione di categoria propone un ricorso in nome proprio in quanto ha un interesse proprio (1), e la seconda eccezione di irricevibilità riguarda la legittimazione ad agire di un’associazione di categoria che rappresenta i suoi membri legittimati ad agire individualmente (2). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la validità dei mandati forniti dalle persone giuridiche, contestazione oggetto della terza eccezione di irricevibilità (3). 1. Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso di annullamento è stato proposto dalla CCCME in nome proprio 37. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 52 a 75 della sentenza impugnata dichiarando che il riconoscimento della CCCME quale associazione rappresentativa di esportatori nel corso del procedimento amministrativo era sufficiente a dimostrare il suo interesse individuale e diretto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La questione se un’entità benefici o meno di diritti procedurali nell’ambito di un determinato procedimento amministrativo è determinata dalle norme legislative adottate dal legislatore dell’Unione e non dalla decisione di un’autorità amministrativa che disattende tali norme. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare esso stesso se, oggettivamente, la CCCME soddisfacesse tutte le condizioni richieste dal regolamento di base per essere un’associazione rappresentativa di esportatori. Nelle sue risposte ai quesiti della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito molto sull’obbligo di interpretare la nozione di associazione di categoria ai sensi del regolamento di base alla luce dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del corrispondente articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). 38. [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti sostengono che la CCCME non è un’associazione rappresentativa dei produttori esportatori, poiché ha agito sotto la supervisione, la gestione e la direzione professionale dei ministeri interessati nella RPC. Le intervenienti aggiungono che la CCCME non si limita a ricevere istruzioni dallo Stato, ma agisce per conto dello Stato nell’organizzazione delle attività commerciali dei produttori esportatori e nel controllo della concorrenza, da parte di tale Stato, sui mercati nazionali e dell’esportazione. 39. La CCCME sostiene di essere un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base e di essere quindi una parte interessata. Per le ragioni esposte dal Tribunale nella sentenza impugnata, la CCCME afferma di essere direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso. In particolare, la CCCME sottolinea di essere stata considerata una parte interessata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel corso dell’inchiesta che ha portato al regolamento controverso sia nell’ambito di inchieste precedenti. In udienza, la CCCME ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe verificare se tale entità sia una parte interessata nel corso dell’inchiesta e non nella fase del procedimento giurisdizionale. Essa ha altresì sostenuto che l’articolo 12 della Carta e l’articolo 11 CEDU non sono pertinenti ai fini del presente procedimento. a) Osservazioni preliminari 40. Anzitutto, ricordo che il Tribunale ha esaminato la legittimazione ad agire della CCCME ai punti da 46 a 76 della sentenza impugnata e ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, esso ha dichiarato che la CCCME era individualmente interessata dal regolamento controverso, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato la CCCME una parte interessata ai sensi del regolamento di base e aveva quindi riconosciuto a tale associazione i diritti procedurali nel corso del procedimento che aveva condotto all’adozione del regolamento controverso (in prosieguo: il «procedimento antidumping»). Inoltre, il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la CCCME non poteva essere considerata una parte interessata ai sensi del regolamento di base, ma solo come una parte rappresentativa. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la CCCME era direttamente interessata, poiché poteva ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali solo se aveva la possibilità di impugnare il regolamento controverso. 41. A tale riguardo, rilevo che, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, al fine di determinare se persone giuridiche, quali la CCCME, possano agire in giudizio in nome proprio, occorre esaminare se tali persone abbiano, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall’altro, un interesse ad agire ( 13 ). In particolare, per quanto riguarda la seconda condizione, che non è contestata nell’ambito della presente impugnazione ( 14 ), vorrei osservare che, ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’annullamento del regolamento controverso imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento antidumping, consentendo eventualmente alla CCCME di intervenire nel procedimento in modo da ricevere le sue osservazioni conformemente al regolamento di base. Essendo idoneo a produrre effetti del genere, un annullamento potrebbe avere conseguenze giuridiche per la CCCME che agisca in nome proprio. In altri termini, se vi fosse stata violazione dei diritti procedurali della CCCME, questa avrebbe pregiudicato il risultato dell’inchiesta antidumping, e quindi la CCCME avrebbe un interesse a far valere una siffatta violazione. Pertanto, il suo interesse ad agire in nome proprio dinanzi al Tribunale consiste nella salvaguardia dei suoi diritti procedurali. b) Sui criteri generali relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE 42. In via preliminare, occorre ricordare che le regole che disciplinano la legittimazione ad agire delle persone giuridiche, ai fini dell’impugnazione di un atto dell’Unione, sono dettate dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Nel caso di specie, occorre esaminare la seconda parte, in virtù della quale è possibile proporre ricorso se gli atti riguardano direttamente e individualmente le associazioni ( 15 ). 43. Al fine di stabilire se la CCCME sia legittimata ad agire nel caso di specie, a causa dell’incidenza dell’atto impugnato, in nome proprio in quanto associazione, secondo una giurisprudenza costante i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa, in particolare, di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 16 ). 44. Nel caso di specie, è evidente, a mio avviso, che l’istituzione di dazi antidumping non ha modificato la situazione giuridica della CCCME nella sua qualità individuale, dato che tale entità non è essa stessa tenuta a versare il dazio ( 17 ). Tuttavia, il fatto che una persona partecipi al procedimento che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è idoneo a contraddistinguere tale persona individualmente in rapporto all’atto in questione, che ha effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, se il diritto dell’Unione vigente le riconosce talune garanzie procedurali ( 18 ) Pertanto, la portata esatta dell’azione della CCCME, in nome proprio, dipende dalla posizione giuridica di tale entità quale definita dal diritto dell’Unione nell’ottica di tutelare i legittimi interessi riconosciuti a tale entità ( 19 ). c) Sullo status riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento antidumping 45. Il Tribunale ha ritenuto che la CCCME fosse stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come parte interessata alla quale i diritti procedurali previsti dal regolamento di base dovevano essere riconosciuti nel corso dell’intero procedimento amministrativo. Ai punti da 53 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una serie di accertamenti secondo i quali alla CCCME era stato concesso, dalla [OSCURATO:PERSONA], il diritto di partecipare a due audizioni organizzate nell’ambito dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base. Esso ha altresì rilevato che la CCCME aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione ad accedere al fascicolo dell’inchiesta, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, e che, successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla CCCME, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni provvisorie alle quali era giunta, sulle quali la CCCME aveva presentato osservazioni scritte. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la CCCME aveva ricevuto, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni finali, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] intendeva proporre l’istituzione di misure definitive. Sulla base di tali conclusioni, il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di specie, la CCCME soddisfaceva i requisiti necessari per essere considerata individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 46. A mio avviso, il punto di partenza della presente analisi è la deduzione operata dal Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore nel corso del procedimento amministrativo concedendo alla CCCME lo status di parte interessata e i diritti procedurali derivanti da tale status. Sebbene tale errore non sia contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), rilevo che il Tribunale non si esprime sulla questione se esso sia o meno dimostrato ( 21 ). Al contrario, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale si basa sulla qualità di parte interessata che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha attribuito alla CCCME, citando il considerando 25 del regolamento controverso, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la CCCME dovesse essere considerata una parte interessata che rappresenta, in particolare, l’industria cinese della ghisa. 47. Tuttavia, secondo la giurisprudenza relativa all’articolo 263, quarto comma, TFUE, la circostanza che un soggetto partecipi in un modo o nell’altro al processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione non contraddistingue tale soggetto in rapporto all’atto in questione, a meno che la normativa pertinente dell’Unione abbia previsto garanzie procedurali specifiche per tale soggetto ( 22 ). Pertanto, le associazioni rappresentative possono essere direttamente e individualmente interessate da una violazione dei diritti procedurali loro conferiti dal regolamento di base. È sulla base di tale regolamento che il Tribunale deve esaminare se un’entità, quale la CCCME, debba essere contraddistinta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 48. Ne consegue che la qualificazione giuridica della CCCME come parte interessata ai fini dell’applicazione del regolamento di base non può essere presunta. Ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, spetta al Tribunale verificare se un’entità, quale la CCCME, possa essere qualificata come associazione rappresentativa di esportatori secondo il regolamento di base, a maggior ragione dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti hanno contestato lo status della CCCME ai sensi di tale regolamento ( 23 ). 49. Pertanto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto, nel corso del procedimento amministrativo, la CCCME quale parte interessata e le abbia concesso i relativi diritti procedurali, un siffatto riconoscimento e una siffatta concessione costituiscono una prassi amministrativa che non è vincolante per la decisione che il giudice dell’Unione deve rendere nell’ambito di un ricorso di annullamento. Lo status concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla CCCME dev’essere conforme al regolamento di base, che costituisce il fondamento dell’adozione del regolamento controverso. A tale riguardo, come sottolinea a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], la questione se un’entità goda o meno di diritti procedurali nell’ambito di un determinato procedimento amministrativo è decisa dal legislatore dell’Unione in sede di adozione del quadro normativo, ossia il regolamento di base nel caso di specie, e non dalla prassi dell’organo amministrativo. 50. Ciò non significa tuttavia che la prassi erronea della [OSCURATO:PERSONA] non comporti alcuna conseguenza, in particolare, quando tale istituzione priva un soggetto dei suoi diritti procedurali. Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso di specie, il riconoscimento della CCCME quale parte interessata non ha privato tale soggetto dei suddetti diritti, ma gliene ha piuttosto conferito un numero maggiore, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Per tale motivo, il riconoscimento summenzionato da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha ripercussioni negative sui diritti della difesa della CCCME ( 24 ). 51. Di conseguenza, ritengo che, al fine di decidere sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento, il Tribunale doveva accertare quale status e (se del caso), quali diritti procedurali avrebbero dovuto essere riconosciuti alla CCCME conformemente al regolamento di base. Tuttavia, ai punti da 53 a 71 della sentenza impugnata, in sede di esame della questione se la CCCME fosse individualmente interessata agendo in nome proprio, risulta che il Tribunale abbia omesso di procedere a tale verifica. Esso ha solamente considerato che, ai fini della ricevibilità del ricorso di annullamento, la CCCME era individualmente interessata per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto diritti procedurali ( 25 ). Pertanto, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che la CCCME era individualmente e direttamente interessata per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto diritti procedurali nel corso del procedimento antidumping, senza verificare nel contempo se la concessione di tali diritti fosse conforme al regolamento di base. 52. Tenuto conto dell’errore summenzionato, spetta alla Corte accertare se, ai sensi del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente tenuta a riconoscere alla CCCME la qualità di parte interessata e/o di associazione rappresentativa e a concederle taluni diritti procedurali. Ciò solleva la questione se la CCCME sia una parte interessata e/o un’associazione rappresentativa di esportatori. d) Parte interessata e/o associazione rappresentativa 1) Sulla nozione di parte interessata 53. In via preliminare, per quanto riguarda i soggetti cui si riferisce il regolamento di base, occorre rilevare che le sue disposizioni fanno riferimento a diverse entità, quali gli «esportatori», gli «importatori» e le (loro) «associazioni rappresentative», le «associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori», i «denuncianti», i «rappresentanti del paese esportatore», il «governo del paese esportatore», gli «utenti e le organizzazioni di consumatori» e le «parti interessate». Anche se tali categorie non sono definite nel regolamento di base, dagli articoli 5, 6, 10, 11 e 19 di quest’ultimo risulta che tale regolamento conferisce a tali soggetti diritti diversi ( 26 ). 54. Tuttavia, alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 5, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, risulta che la nozione di «parti interessate» è un termine generale e comprende tutte le entità summenzionate. In particolare, quando una persona si è manifestata conformemente all’articolo 5, paragrafo 10 di tale regolamento, essa diventa una parte interessata. 55. Ai fini della determinazione dello status di parte interessata nel corso del procedimento amministrativo e dei suoi diritti procedurali, poiché diverse entità sono titolari di diritti diversi, si dovrebbe parimenti determinare la qualità in virtù della quale l’entità agisce, ossia come esportatore, importatore, associazione rappresentativa o altro. ( 27 ) A tale riguardo, rilevo altresì che, sebbene il regolamento di base distingua tra le associazioni rappresentative degli esportatori e i rappresentanti del paese esportatore ( 28 ). né tale regolamento né la giurisprudenza sembrano fornire indicazioni precise quanto ai criteri da prendere in considerazione per definire tali nozioni. 2) Sulla nozione di associazione rappresentativa di esportatori 56. Si pone la questione se la CCCME sia un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base. Le parti giungono naturalmente a due risposte opposte. Secondo la CCCME, il regolamento di base non enumera alcun criterio procedurale o sostanziale che consenta di definire un’associazione rappresentativa di esportatori. Basandosi sul significato comune dei termini «rappresentativa» e «associazione», la CCCME sostiene che qualsiasi organo o entità che agisce in nome o per conto di produttori esportatori può essere qualificato come associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base. Aggiungere ulteriori criteri significherebbe includere condizioni supplementari ingiustificate allo status di associazione rappresentativa di esportatori. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti sostengono che il termine «associazione rappresentativa di esportatori» dev’essere definito ricorrendo a criteri sostanziali e procedurali specifici. In particolare, esse affermano che il termine «associazione» dovrebbe essere inteso, secondo le tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, come riferito a un’entità che è costituita e agisce in maniera democratica e che è indipendente dal governo. 57. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, ne consegue che, ai fini delle presenti conclusioni, l’interpretazione del termine «associazione» è fondamentale. A tale proposito, il regolamento di base e il suo contesto forniscono criteri sostanziali e procedurali che definiscono un’«associazione rappresentativa di esportatori». In particolare, per quanto riguarda i criteri procedurali, il regolamento di base prevede, al suo articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, che le parti interessate possono manifestarsi ( 29 ). Per quanto riguarda i criteri sostanziali, risulta che il regolamento di base non definisce il termine «associazione rappresentativa di esportatori». A tale riguardo, rilevo che tale espressione è comparsa per la prima volta nel regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio ( 30 ), che ha dato attuazione all’accordo antidumping del 1994, mentre tutte le versioni precedenti del regolamento di base antidumping utilizzavano l’espressione «associazione di categoria» ( 31 ).. 58. Mentre la nozione di «associazione di categoria» è stata adottata dal diritto dell’OMC, ossia dall’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 ( 32 ), all’udienza dinanzi alla Corte la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di spiegare perché, in occasione dell’adozione del regolamento n. 3284/94 e dell’attuazione di tale accordo, il Consiglio abbia apportato modifiche al testo proposto, e da dove provenga la nozione di «associazione rappresentativa» ( 33 ). Pertanto, non risulta chiaro perché l’Unione europea abbia adottato l’espressione «associazione rappresentativa» e non abbia impiegato lo stesso linguaggio utilizzato in tale accordo. Ciò è tanto più sorprendente dal momento che l’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base fa uso dell’espressione «associazione di categoria», la quale, come convengono le parti in udienza, indica chiaramente un’«associazione rappresentativa». 59. In ogni caso, dato che il regolamento di base attua un obbligo internazionale derivante dall’accordo antidumping del 1994 nel diritto dell’Unione, al fine di definire l’espressione «associazione rappresentativa» ai sensi del regolamento di base, occorre tenere conto della nozione di «associazione commerciale o di categoria» ai sensi dell’articolo 6.11, i), di detto accordo ( 34 ). Secondo tale disposizione, affinché un’entità possa rientrare in tale definizione, deve soddisfare due criteri: primo, deve trattarsi di un’«associazione commerciale o di categoria» e, secondo, i suoi membri devono essere in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Esaminerò questi due criteri nel prosieguo. i) Associazione commerciale o di categoria – Criteri generali 60. Le parti hanno convenuto in udienza che l’espressione «associazione commerciale o di categoria», ai sensi dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, è stata attuata nel regolamento di base con riferimento al termine «associazione rappresentativa» ( 35 ). In mancanza di una definizione in tale articolo o di un rinvio ai diritti nazionali, tale espressione dovrebbe essere interpretata, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, «in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». 61. A tale riguardo, devo anzitutto rilevare che esistono alcune discrepanze tra le versioni linguistiche dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, poiché due delle tre lingue ufficiali dell’OMC parlano di «associazione» – « business or trade association» in inglese ( 36 ) e di « asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales » in spagnolo ( 37 ) – mentre la terza lingua parla di «raggruppamento» – « un groupement professionnel commercial ou industriel ( 38 )» in francese. Il significato comune di tali termini sembra comprendere diversi tipi di organizzazioni che raggruppano e sostengono imprese e datori di lavoro di un determinato settore, oltre a tutelare i loro diritti. Inoltre, per dovere di completezza, occorre aggiungere che, in diversi ordinamenti giuridici, la definizione storica di «associazione di categoria» comprendeva le camere e gli uffici di commercio, le associazioni o gli istituti, le associazioni a tutela del commercio, le associazioni non rappresentative che prestano servizi commerciali generali, le camere consultive delle arti e dei mestieri, nonché le camere sindacali del commercio e dell’industria ( 39 ). Di conseguenza, il senso comune di tale termine non avvalora l’approccio difeso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Una lettura dell’articolo 6.11, i) dell’accordo antidumping del 1994 nel senso che un’«associazione rappresentativa» esiste solo se gestita in maniera democratica non è obbligatoriamente prevista da nessuna disposizione di tale accordo ( 40 ). 62. Pertanto, non è possibile fondarsi validamente soltanto sul significato del termine «associazione» come inteso nelle tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, ossia un’associazione che è costituita e agisce in maniera democratica e che è indipendente dal governo. Al contrario, il senso comune di tale termine connota un’entità che sostiene le imprese di un determinato settore e tutela i loro diritti. 63. Per quanto riguarda il contesto, il termine «associazione commerciale o di categoria» compare nel contesto multilaterale dell’OMC, i cui lavori sono svolti dai rappresentanti dei governi, ma le cui radici affondano nell’attività quotidiana dell’industria e del commercio. Pertanto, la gamma delle entità che possono essere qualificate giuridicamente come «associazioni di categoria» o «associazioni commerciali» è particolarmente ampia. A mio parere, può spaziare dalle camere di commercio e associazioni di camere di commercio fino ai gruppi professionali settoriali, alle associazioni di imprese, alle associazioni di settore o agli organi settoriali ( 41 ). Poiché la nozione di «associazione commerciale o di categoria» trae origine nel quadro multilaterale dell’OMC, che comprende paesi aventi regimi politici ed economici diversi, ritengo che il criterio giuridico applicato a tale nozione sia diverso da quello applicato alla nozione di associazione ai sensi dei diritti nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione o di altri settori del diritto dell’Unione. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del regolamento di base, che attua l’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, la nozione di «associazione rappresentativa» dovrebbe ricevere un’interpretazione ampia designante tutti i tipi di entità che rappresentano i settori industriali oggetto di un procedimento antidumping. – Rapporto con la nozione di libertà di associazione 64. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’associazione non può essere rappresentativa se non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta. La CCCME ha invece sostenuto in udienza che tale disposizione non dovrebbe essere pertinente. 65. Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto alla libertà di associazione sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta, esso corrisponde al diritto garantito dall’articolo 11, paragrafo 1, CEDU e, pertanto, deve essere considerato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, come avente significato e portata uguali a quest’ultimo. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate in modo da tenere conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 42 ). 66. A tale riguardo, in primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il diritto alla libertà di associazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di reciproco interesse e di contribuire, in tal modo, al buon funzionamento della vita pubblica ( 43 ). In secondo luogo, tale diritto non comprende soltanto la possibilità di creare o sciogliere un’associazione ( 44 ), ma si estende anche alla possibilità per quest’ultima di agire, il che implica, in particolare, che essa possa svolgere le sue attività e funzionare senza ingerenza ingiustificata da parte dello Stato ( 45 ). 67. Pertanto, se è vero che i termini del regolamento di base devono essere interpretati, in particolare, alla luce del diritto alla libertà di associazione sancito all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e in modo da evitare che si verifichi una limitazione ingiustificata di tale diritto, tale interpretazione non può essere utilizzata come uno strumento per limitare i diritti di un’entità che neppure invoca il diritto a tale libertà. Ad esempio, le disposizioni del regolamento di base dovrebbero essere interpretate in modo tale che un operatore economico non debba essere costretto o obbligato a divenire membro di un’associazione commerciale o di categoria, salvo qualora tale ingerenza sia giustificata e proporzionata ( 46 ). 68. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi della libertà di associazione sancita da tali disposizioni al fine di limitare i diritti di un’entità che afferma di rappresentare imprese o un settore industriale ( 47 ). In altri termini, l’obbligo di interpretare il regolamento di base alla luce della Carta e della CEDU può comportare la concessione di diritti alle parti di un procedimento antidumping, ma non può essere utilizzato come uno strumento per dissuadere tali parti dall’esercitare i loro diritti della difesa garantiti dagli articoli 41 o 47 della Carta. 69. A tale proposito, ritengo che la portata della libertà di associazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 11 CEDU sia più restrittiva della nozione di «associazione rappresentativa» ai sensi del regolamento di base; tale nozione ricomprende la libertà di associazione, ma anche la nozione di «associazione commerciale o di categoria». In altri termini, quando tale libertà non si applica, un’entità può comunque essere rappresentativa dei suoi membri ai sensi del regolamento di base e nel contesto del diritto commerciale internazionale. 70. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare tale libertà per limitare la nozione di associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base e al fine di impedire ad un’organizzazione di rappresentare i suoi membri o un settore industriale. Se la Corte dovesse seguire l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], l’entità di cui trattasi, per essere giuridicamente qualificata come associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base, dovrebbe sempre conformarsi a tali disposizioni, indipendentemente dalla questione se tale entità invochi o meno il diritto a tale libertà. Ne consegue che la Corte dovrebbe respingere l’argomento precedentemente dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il potere pubblico esercitato dall’entità in questione ( 48 ) esclude la sua qualificazione come associazione, in quanto essa non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 11 CEDU. Per le stesse ragioni, ritengo che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’entità in questione non può disporre di poteri regolamentari, in quanto non soddisfa tali requisiti, debba essere respinto. 71. In ogni caso, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte suggerisce che un’interpretazione del regolamento di base secondo la quale la CCCME sia considerata un’associazione rappresentativa di esportatori equivarrebbe a una limitazione ingiustificata di tale diritto fondamentale ai sensi di tali disposizioni. – Statuto dell’associazione 72. In termini pratici, la questione se un’entità sia un’«associazione commerciale o di categoria» dovrebbe essere esaminata tenendo conto del suo statuto. Nel caso di specie, risulta dallo statuto della CCCME che essa è, in particolare, un’organizzazione senza scopo di lucro costituita da imprese e istituzioni attive nell’esportazione, nell’investimento e nella cooperazione per quanto riguarda macchinari e prodotti elettronici ( 49 ). Ai sensi degli articoli 2 e 3 dello statuto, la CCCME ha lo scopo di fornire ai suoi membri coordinamento, consulenza e servizi, salvaguardare i diritti e i legittimi interessi dei suoi membri e favorire lo sviluppo dell’industria meccanica ed elettronica ( 50 ). A mio parere, lo scopo, quale definito dallo statuto, non lascia spazio ad alcun dubbio sul fatto che la CCCME sia un’associazione che rappresenta, almeno formalmente, taluni produttori ed esportatori della RPC. 73. L’altra questione che si pone è se la CCCME sia un’associazione che rappresenta i produttori degli specifici prodotti oggetto dell’inchiesta. Come indica il suo nome, la CCCME è un’entità che rappresenta i produttori e gli esportatori di «prodotti meccanici ed elettronici» e dell’«industria meccanica ed elettronica» ( 51 ). È vero che questi termini vaghi non precisano se tale entità comprenda i produttori e gli esportatori di prodotti specifici, come determinati lavori di ghisa (coperture per pozzetti). Tuttavia, dalla lettura delle licenze di esercizio dei membri della CCCME risulta altresì che le attività di tali membri includono la fusione della ghisa ( 52 ). 74. Inoltre, contrariamente agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], anche se i prodotti oggetto dell’inchiesta costituiscono solo una parte di tutti i prodotti coperti dai membri dell’associazione, come sembra avvenire nel caso di specie, l’associazione può comunque rappresentare i produttori del prodotto in esame qualora tali produttori rappresentino un numero significativo di operatori del settore interessato ( 53 ). Nella sentenza BEUC/[OSCURATO:PERSONA] ( 54 ) il Tribunale ha considerato che una parte interessata deve poter dimostrare l’esistenza di un nesso oggettivo tra le attività della parte e il prodotto di cui trattasi ( 55 ). La questione se tali articoli siano menzionati sul sito Internet della CCCME non dovrebbe essere rilevante, contrariamente alle allegazioni delle intervenienti ( 56 ). 75. Passo quindi al nocciolo della questione: in quale misura l’autonomia dell’entità nei confronti dello Stato dev’essere presa in considerazione ai fini della sua qualificazione giuridica come associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento di base? – Autonomia versus ingerenza dello Stato 76. La questione che si pone è la misura in cui un’entità abbia un legame con il governo dello Stato in cui è stabilita, tale da impedire a tale entità di rappresentare i suoi membri. 77. In via preliminare ricordo che, nel diritto commerciale internazionale, a seconda del diritto nazionale è possibile che alcune associazioni rappresentative dei loro membri abbiano taluni legami con il loro governo, dato che le associazioni godono di gradi di libertà e di autonomia diversi in forza delle legislazioni di diversi [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quando un’associazione è stabilita in uno Stato terzo e disciplinata dal diritto di quest’ultimo, come nel caso di specie, il grado di autonomia è difficile se non impossibile da valutare. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare che, per quanto riguarda le decisioni relative al procedimento antidumping, l’associazione in questione rappresenta lo Stato, con l’effetto di impedire qualsiasi rappresentanza dei membri. 78. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sullo statuto della CCCME per dimostrare che quest’ultima è posta sotto «la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale» di vari ministeri della RPC ( 57 ). Tuttavia, i termini «supervisione, gestione e indirizzo professionale» sono molto ampi, in quanto possono comportare diversi livelli di influenza o di intervento. Pertanto, e alla luce degli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti ( 58 ). se è vero che la CCCME sembra essere un’entità sulla quale lo Stato cinese esercita un certo controllo, termini così ampi non sono sufficienti a dimostrare che lo Stato eserciti un controllo tale da impedire che gli interessi degli esportatori siano rappresentati o che tale entità costituisca un’emanazione della RPC. 79. Inoltre, ai fini del procedimento antidumping ai sensi del regolamento di base, deve essere dimostrato che il controllo esercitato dallo Stato si applica specificamente alle decisioni adottate da tale associazione in relazione a tale procedimento. Pertanto, talune connessioni o legami con il governo non escludono necessariamente e automaticamente la rappresentanza simultanea da parte dell’associazione dei suoi produttori o esportatori nell’ambito di un procedimento antidumping. Ne consegue che, nel caso di specie, mentre è certo che lo Stato esercita un certo controllo, il fatto che l’entità in questione non rappresenti i suoi membri nello specifico procedimento antidumping di cui trattasi non è stato dimostrato. 80. In ogni caso, nel settore del diritto commerciale internazionale in cui gli interessi degli [OSCURATO:PERSONA] e delle imprese sono spesso interconnessi, l’autonomia di un’associazione rispetto allo Stato sembra rilevare quando lo Stato e gli esportatori, rappresentati da tale associazione, hanno interessi contrapposti. In altri termini, se i membri dell’associazione hanno gli stessi interessi dello Stato, non vi è motivo di operare una distinzione tra gli interessi dei primi e del secondo. Nel caso di specie, una siffatta contrapposizione di interessi non è stata dimostrata. 81. In pratica, talune entità godono di un monopolio legale per gestire un’attività. È certamente possibile che, nel contesto del commercio internazionale, tali entità si trovino nella posizione migliore per rappresentare i loro membri. In tal caso, l’entità in questione dovrebbe poter partecipare al procedimento amministrativo che conduce all’imposizione di dazi antidumping. 82. Pertanto, la linea argomentativa basata sull’ingerenza dello Stato non è sufficiente per escludere la possibilità che la CCCME agisca nell’interesse degli esportatori cinesi. 83. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/[OSCURATO:PERSONA] ( 59 ), nella quale la Corte ha constatato, in sostanza, che, in forza della normativa francese pertinente, il governo francese aveva il potere di determinare la gestione e le politiche dell’organizzazione interessata e, pertanto, di definire gli interessi che detta organizzazione doveva tutelare. In primo luogo, in tale causa lo Stato era il destinatario della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato e le imprese beneficiarie dell’aiuto erano considerate unicamente come «parti interessate» nell’ambito di tale procedimento, e come tali non erano state considerate in grado di cercare di avviare un dibattito in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] come quello previsto a favore di detto Stato membro ( 60 ). Per contro, nel caso di specie, il regolamento di base considera tutte le imprese, le associazioni rappresentative delle imprese e i rappresentanti dei paesi di cui trattasi come parti interessate. Pertanto, la distinzione operata supra tra lo Stato e l’impresa nella disciplina degli aiuti di Stato non è pertinente ai fini del procedimento antidumping. In secondo luogo, in tale causa, l’organizzazione stessa aveva riconosciuto di non rappresentare i beneficiari dell’aiuto in questione, ma di rappresentare interessi suoi propri. Orbene, nel caso di specie, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la CCCME può effettivamente essere un’organizzazione rappresentativa del settore industriale cinese nel suo complesso. Pertanto, nel caso di specie, poiché la situazione della CCCME non è la stessa dell’organizzazione francese in questione, la trasposizione mutatis mutandis del ragionamento della Corte nella sentenza del 10 luglio 1986, DEFI/[OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), non è possibile. 84. Infine, nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento all’affiliazione obbligatoria per dimostrare che un’entità come la CCCME non può essere un’associazione rappresentativa. Tuttavia, all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che il suo argomento verteva unicamente sull’ingerenza dello Stato e che la questione dell’affiliazione obbligatoria non era pertinente ai fini del presente procedimento. In ogni caso, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova di un’affiliazione del genere nel caso di specie. In udienza, la CCCME ha precisato che la sua affiliazione non è obbligatoria e che, in mancanza di prove contrarie, non vi è alcun motivo per dubitare dell’esattezza di tale affermazione. – Conclusione intermedia 85. Alla luce di quanto precede, ritengo che, indipendentemente dall’asserita ingerenza della RPC nella CCCME, tale entità soddisfi il primo criterio della definizione di associazione di categoria ai sensi dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 e, pertanto, di associazione rappresentativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base. ii) I membri sono produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta 86. Per quanto riguarda il secondo criterio, a norma dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, i membri dell’entità in questione dovrebbero essere in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. 87. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che i produttori ed esportatori di ghisa non rappresentano la maggioranza dei membri della CCCME, con la conseguenza che tale associazione non può essere considerata rappresentativa di detti produttori ed esportatori. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la maggioranza dei membri dell’entità in questione dev’essere interessata dall’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA]. 88. A tale proposito, rilevo che il prodotto oggetto dell’inchiesta può essere un prodotto molto specifico, come avviene nel caso di specie. La situazione in cui gli esportatori o i produttori di un prodotto specifico, ad esempio determinati lavori di ghisa, come nel caso di specie, non compongono la maggioranza dei membri di un’associazione è più che probabile. Non sembra ragionevole esigere che vi sia un’associazione per ciascun singolo prodotto specifico. Ciò provocherebbe, in sostanza, una situazione in cui, quando l’inchiesta antidumping ha un ambito di applicazione ratione materiae molto limitato, nessuna associazione potrebbe mai essere qualificata come «associazione rappresentativa di esportatori». Di conseguenza, ritengo che l’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 debba essere interpretato nel senso che l’associazione deve rappresentare un «numero significativo di operatori del settore interessato ( 62 )». 89. Alla luce dei criteri summenzionati, ritengo che, nel caso di specie, nulla osti a che la CCCME sia qualificata come associazione rappresentativa di esportatori del prodotto in esame. Di conseguenza, sono dell’avviso che la CCCME potesse beneficiare dei diritti procedurali in forza del regolamento di base in quanto associazione rappresentativa degli esportatori dell’industria cinese della ghisa. 90. Di conseguenza la CCCME dovrebbe essere considerata individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto concerne il mancato rispetto dei suoi diritti procedurali. 91. Per quanto riguarda il requisito dell’incidenza diretta, rilevo che, nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che «lo stesso errore di diritto incide anche sulla constatazione dell’incidenza diretta ai punti da 71 a 75 della sentenza [impugnata], in quanto l’effetto diretto si basa sulla constatazione che la CCCME gode di diritti procedurali (...), cosicché anche tale constatazione deve essere annullata». Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di contestazioni più suffragate da parte della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il Tribunale abbia giustamente considerato, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata, che la CCCME può essere considerata parimenti direttamente interessata, dal momento che essa può ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali soltanto se è in grado di impugnare il regolamento controverso. 92. In conclusione, per le ragioni esposte in precedenza, propongo alla Corte di annullare il ragionamento esposto ai punti da 58 a 60 e da 68 a 70 della sentenza impugnata, dal momento che la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto alla CCCME lo status di parte interessata nel corso del procedimento amministrativo non può essere sufficiente in diritto per dimostrare i requisiti riguardanti l’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza. Occorre piuttosto procedere ad una sostituzione della motivazione ( 63 ). Nel caso di specie, propongo alla Corte di considerare che la CCCME debba essere qualificata come associazione rappresentativa degli esportatori dell’industria cinese della ghisa e, pertanto, che debba essere considerata individualmente e direttamente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE per quanto riguarda il mancato rispetto dei suoi diritti procedurali. Rilevo tuttavia che la portata esatta delle garanzie procedurali conferite a tale associazione, che è una questione di merito e non di ricevibilità, dipenderà dall’insieme degli interessi che essa rappresenta ( 64 ) e sarà oggetto dell’analisi del quinto motivo d’impugnazione. 2. Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalla CCCME a nome dei suoi membri 93. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la CCCME non può essere qualificata come associazione rappresentativa e, pertanto, non è individualmente o direttamente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. [OSCURATO:PERSONA] spiega di avere sostenuto dinanzi al Tribunale che il diritto delle associazioni di proporre ricorso quando agiscono in nome dei loro membri è ammesso soltanto per le associazioni che rappresentano detti membri. Respingendo, ai punti da 98 a 103 della sentenza impugnata, il requisito secondo cui un’associazione può essere rappresentativa solo se è organizzata in maniera democratica, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. 94. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che un’associazione di categoria, incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei suoi membri, non può, al tempo stesso, essere un’emanazione di uno Stato organizzato sulla base di un sistema comunista composto da un unico partito. In quanto associazione di categoria, essa dovrebbe difendere gli interessi dei suoi membri, quali democraticamente definiti da tali medesimi membri nei confronti di quello stesso Stato di cui rappresenta un’emanazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’interpretazione secondo la quale un’associazione di categoria è parte di uno Stato e al tempo stesso difende gli interessi collettivi dei suoi membri contro tale Stato non è conforme ai principi fondamentali della democrazia rappresentativa, che sono comuni alla tradizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. La presa in considerazione delle caratteristiche specifiche dello Stato in cui l’associazione è incorporata sarebbe in contrasto con il principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, secondo cui l’Unione europea, nelle sue relazioni con il resto del mondo, afferma e promuove i suoi valori. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte ad annullare la constatazione del Tribunale secondo cui la CCCME è un’associazione di categoria, legittimata ad agire a nome dei suoi membri. 95. Le intervenienti sostengono che la CCCME non è un’associazione rappresentativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, bensì un rappresentante del paese esportatore ai sensi di tale disposizione. La CCCME, un organo semi-statale, controlla e coordina le attività dei produttori esportatori che rappresenta. Pertanto, il fatto di perseguire gli interessi dei produttori esportatori è una semplice conseguenza del suo ruolo semi-statale e fondamentale nella gestione dei mercati interno e delle esportazioni. Per essere un’associazione rappresentativa, il criterio della rappresentatività deve prevalere su quello del controllo. 96. La CCCME nega di essere un’«emanazione» della RPC e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del contrario dinanzi alla Corte. L’esistenza di un nesso con tale Stato non è sufficiente, dato che le camere di commercio hanno legami molto stretti con i loro rispettivi [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la CCCME sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, non ha contestato la constatazione di fatto contenuta al punto 91 della sentenza impugnata riguardante l’oggetto sociale della CCCME, in secondo luogo, non ha dimostrato che essa non era organizzata in maniera democratica e, in terzo luogo, non ha contestato che l’oggetto sociale della CCCME le consentiva di promuovere azioni giudiziarie dirette a difendere gli interessi dei suoi membri. La CCCME sottolinea altresì che il suo statuto dimostra che i suoi membri hanno il diritto di voto. 97. In via preliminare, tengo a sottolineare che la questione se un’entità sia un’«associazione rappresentativa (...) di esportatori» ai sensi del regolamento di base ( 65 ) è una questione distinta da quella se tale entità possa rappresentare i suoi membri nell’ambito di un ricorso diretto di annullamento dinanzi al Tribunale. Pertanto, come spiegato sopra ( 66 ), la seconda eccezione di irricevibilità dev’essere distinta dalla prima, nella parte in cui riguarda la possibilità per la CCCME di proporre un ricorso di annullamento a nome conto dei suoi membri . Infatti, la possibilità per un’associazione di rappresentare i suoi membri dinanzi ai giudici dell’Unione europea e cioè la sua legittimazione ad agire dipende dai criteri elaborati dalla giurisprudenza relativamente all’articolo 263, quarto comma, TFUE. 98. Ricordo che un’associazione, incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei produttori, è legittimata, in linea di principio, a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente ( 67 ). Pertanto, ai sensi di tale disposizione, un ricorso proposto da un’associazione che agisce in luogo di uno o più dei suoi membri che potrebbero essi stessi proporre un ricorso ricevibile sarà esso stesso ricevibile ( 68 ), purché tali membri non abbiano essi stessi proposto ricorso per tutelare i propri interessi ( 69 ). 99. Tuttavia, occorre osservare che, nel diritto primario dell’Unione, non esistono definizioni o criteri uniformi che indichino cosa sia un’associazione incaricata di tutelare gli interessi collettivi dei suoi membri. A tale proposito, poiché l’articolo 263, quarto comma, TFUE non contiene alcun rinvio ai diritti nazionali riguardo al significato da attribuire alla nozione di associazione, tale nozione dev’essere considerata come una nozione autonoma di diritto dell’Unione che dev’essere interpretata in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione ( 70 ). Secondo la giurisprudenza, occorre interpretare tale nozione tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del contesto in cui si colloca e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 71 ). 100. Poiché, ai fini dell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, né le disposizioni del diritto primario dell’Unione né la giurisprudenza della Corte hanno definito il termine «associazione ( 72 )», passo a considerare il contesto delle norme che disciplinano le associazioni. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, secondo le tradizioni comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la nozione di associazioni implica che tali entità sono libere di disciplinarsi senza ingerenza dello Stato secondo le proprie norme e procedure e, in particolare, indipendentemente dal governo e dalle altre autorità pubbliche ( 73 ). Tali caratteristiche derivano dal diritto fondamentale alla libertà di associazione ai sensi dell’articolo 12 della Carta e dell’articolo 11 CEDU ( 74 ). Pertanto, i diritti nazionali che attuano tale diritto fondamentale, riconosciuto da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, devono rispettare tali requisiti. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva correttamente che, secondo i diritti nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in generale, lo Stato non partecipa al processo decisionale delle associazioni ( 75 ). Tuttavia, come rilevato in precedenza ( 76 ), tale libertà non può essere utilizzata per dissuadere le parti dall’esercitare i loro diritti della difesa garantiti dagli articoli 41 e 47 della Carta ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 101. È vero che la Corte ammette gli interventi delle associazioni rappresentative il cui scopo è quello di tutelare gli interessi dei loro membri in cause che sollevano questioni di principio che potrebbero pregiudicare detti membri ( 77 ). Tuttavia, nella sentenza Venezuela/Consiglio ( 78 ), la Corte ha dichiarato che un’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce dei principi del controllo giurisdizionale effettivo e dello Stato di diritto depone a favore del riconoscimento della legittimazione ad agire di uno Stato, qualora siano soddisfatte le altre condizioni previste da tale disposizione ( 79 ). Tengo a sottolineare che, in tale causa, la Corte non ha fatto dipendere la possibilità di proporre un ricorso di annullamento prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE dal processo decisionale democratico di uno Stato terzo, benché la questione della rappresentatività democratica di tale Stato possa ben essere un problema. Così facendo, la Corte ha adottato un approccio «a valore neutro», secondo il quale la legittimazione ad agire di uno Stato – che può essere inteso in particolare come una comunità politica e culturale alla quale sono associate persone in base a criteri diversi, quali la cittadinanza, la residenza o la religione – ( 80 ) non era subordinata al suo regime e il processo decisionale democratico non costituiva affatto un fattore di tale determinazione. 102. Alla luce di tale interpretazione, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] giustifica, nel caso di specie, il requisito di una condizione supplementare relativa alla rappresentatività dell’associazione di cui trattasi sulla base dei principi fondamentali della democrazia e del principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 5, TUE ( 81 ), tale requisito avrebbe l’effetto di limitare indebitamente l’accesso della CCCME ai giudici a nome dei suoi membri e di comprimere il principio della tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta. 103. Per quanto riguarda quest’ultimo principio, la Corte ha dichiarato che, sebbene i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE debbano essere interpretati alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, una siffatta interpretazione non può condurre ad escludere i requisiti espressamente previsti da detto Trattato ( 82 ). Orbene, nel caso di specie, non esistono condizioni del genere. L’interpretazione di tale disposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] equivale piuttosto all’aggiunta di una nuova condizione, che ha l’effetto di restringere l’accesso di talune entità al Tribunale. 104. Inoltre, la ratio per consentire a un’associazione di agire in nome dei suoi membri può dispensare il Tribunale dal trattare molteplici ricorsi e risponde all’esigenza di una buona amministrazione della giustizia, poiché essa può evitare che sia proposto un gran numero di ricorsi contro i medesimi atti da parte dei membri dell’associazione che rappresenta i loro interessi ( 83 ). Pertanto, la condizione supplementare summenzionata suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] non è giustificata alla luce della raison d’être della rappresentanza dinanzi ai giudici da parte di un’associazione. 105. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] critica i punti da 89 a 103 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha respinto l’affermazione relativa alla legittimazione ad agire della CCCME a nome dei suoi membri. In tali punti, il Tribunale ha respinto l’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 84 ) aveva introdotto un requisito relativo alla rappresentatività dell’associazione in questione. 106. Tuttavia, a mio avviso, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non introduce una condizione supplementare rispetto alla rappresentatività dell’associazione in questione. Inoltre, nulla in tale sentenza indica che un processo decisionale democratico debba essere un fattore per dimostrare la rappresentatività di un’associazione di categoria. 107. In particolare, al punto 123 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «non si può ammettere che l’assenza del diritto di voto di alcuni membri di un’associazione, o di un altro strumento che consenta loro di far valere i propri interessi all’interno di quest’ultima, sia sufficiente per dimostrare che detta associazione non abbia lo scopo di rappresentare tali membri». Essa ha concluso che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel dichiarare che spettava all’associazione in questione dimostrare non solo che i suoi membri fossero direttamente e individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma anche che i membri di cui intendeva difendere gli interessi dovevano essere in grado di garantire i loro interessi individuali all’interno di tali associazioni. Così facendo, la Corte ha espressamente escluso la garanzia dei diritti individuali all’interno delle associazioni, vale a dire, la necessità che i membri dell’associazione debbano avere la possibilità che i loro interessi prevalgano in tale associazione ( 85 ). 108. Inoltre, come già rilevato nell’ambito dell’analisi relativa alla prima eccezione di irricevibilità, la questione del controllo statale e del processo decisionale democratico solleva quella della prova di un siffatto processo decisionale ( 86 ). In proposito osservo che, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le prove della rappresentanza affermando che la «decisione della CCCME di procedere con il [ricorso di annullamento]» e le procure date alla CCCME non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del processo democratico all’interno dell’associazione. Essa ha altresì richiamato l’articolo 4 dello statuto della CCCME, che fa riferimento al controllo esercitato dai ministeri ( 87 ). 109. Tale legame con lo Stato, come già rilevato ( 88 ), è insufficiente per dichiarare che la CCCME è un’emanazione dello Stato o che la CCCME non è organizzata in maniera democratica. Infatti, la questione se la CCCME sia organizzata in maniera democratica è troppo ampia per decidere in merito alla sua rappresentatività ( 89 ). [OSCURATO:PERSONA] stessa ammette che, nel caso di specie, il problema non è la struttura dei diritti di voto, ma il presunto fatto che la CCCME agisca seguendo le indicazioni dei pertinenti ministeri della RPC ( 90 ). Tuttavia, preciso che, nel caso di specie, nulla indica con che modalità sia stata presa la decisione di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale né che il governo abbia svolto un ruolo nell’adottare tale decisione. Gli elementi di prova forniti al Tribunale non sono sufficienti a dimostrare che la decisione di avviare un procedimento giurisdizionale sia stata adottata senza il consenso dei membri e su iniziativa di tale governo. 110. Ritengo quindi che la Corte debba respingere la seconda eccezione di irricevibilità, con cui si afferma che la CCCME non è rappresentativa dei suoi membri nel procedimento giurisdizionale. 3. Sulla terza eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalle ricorrenti non rappresentate dalla CCCME 111. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per quanto riguarda le altre ricorrenti non rappresentate dalla CCCME, essa aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che sussistevano dubbi quanto al diritto dei firmatari di firmare i mandati. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando, ai punti da 133 a 137 della sentenza impugnata, di verificare se i firmatari fossero autorizzati in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 112. Tale istituzione si basa sulla sentenza Barge/[OSCURATO:PERSONA] ( 91 ), nella quale la Corte ha dichiarato che l’avvocato che assiste o rappresenta una parte non è tenuto ad esibire una procura in piena regola per poter presentare il ricorso, salvo comprovare i propri poteri in caso di contestazione . Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 38 del regolamento di procedura della Corte in vigore all’epoca non prevedeva alcun obbligo di produrre un mandato per i ricorsi proposti dai privati. Tuttavia, in tale causa, la Corte, basandosi sul suo Statuto, ha consentito alla controparte di contestare l’esistenza di una «procura in piena regola» e ha dichiarato che, in una situazione del genere, la Corte deve chiederne la prova. Una modifica del regolamento di procedura del Tribunale non può contrastare con un requisito previsto in tale Statuto, che costituisce una normativa superiore rispetto al regolamento di procedura. 113. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di invitare le altre ricorrenti a produrre i documenti necessari per verificare se i mandati siano in piena regola. 114. Le ricorrenti sostengono che, dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha espresso dubbi sulla questione se i firmatari fossero legittimati a firmare i mandati, ma ha contestato globalmente la natura dei documenti formali. Il Tribunale ha correttamente confermato che il suo regolamento di procedura non richiedeva la prova che il mandato conferito all’avvocato gli fosse stato conferito da un soggetto autorizzato a tal fine. Tuttavia, essa non ha concluso che non doveva più verificare se la persona firmataria di un mandato avesse effettivamente il diritto di farlo. Il Tribunale ha semplicemente concluso che i documenti obbligatori erano conformi. [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in discussione il fatto che i mandati erano stati conferiti da persone legittimate a tal fine. In assenza di argomenti fondati idonei a rimettere in discussione quanto precede, il Tribunale non è tenuto a chiedere la produzione di prove di questo tipo. 115. Anzitutto, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, per quanto riguarda sette delle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata, la posizione della persona che ha firmato i mandati era quella di «amministratore delegato», «direttore generale», «controllore finanziario» o «direttore», senza ulteriori spiegazioni o giustificazioni quanto al fatto che tale persona potesse firmare un siffatto mandato ai sensi del diritto cinese. Per quanto riguarda le altre due persone giuridiche i cui nomi figurano in tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che esse avevano fornito un mandato che non precisava la posizione del firmatario, senza inoltre allegare documenti comprovanti che il firmatario avesse il potere di firmare un siffatto documento. 116. A tale riguardo, conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 dello Statuto ( 92 ), le parti diverse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni dell’Unione europea devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio, in particolare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro. 117. Affinché un ricorso di annullamento sia ricevibile è necessario dimostrare che l’interessato ha realmente deciso di proporre il ricorso, e che gli avvocati che sostengono di rappresentarlo sono stati effettivamente autorizzati in tal senso ( 93 ). A tale proposito, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare nella cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da quest’ultima, dato che la mancata produzione di tale mandato può comportare, conformemente all’articolo 51, paragrafo 4, di tale regolamento di procedura, l’irricevibilità formale del ricorso. 118. Per quanto riguarda l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, rilevo che, contrariamente a una versione precedente di tale regolamento ( 94 ), tale disposizione non prevede che una parte debba fornire la prova che il mandato rilasciato all’avvocato della ricorrente le è stato regolarmente conferito da una persona autorizzata a tal fine. Nella propria giurisprudenza, il Tribunale ha dedotto dalla modifica del regolamento di procedura che una prova del genere non è richiesta ( 95 ). 119. Tuttavia, ritengo che l’attenuazione delle norme procedurali nella fase della proposizione di un ricorso di annullamento non pregiudichi il summenzionato requisito sostanziale relativo alla rappresentanza dei ricorrenti da parte dei loro avvocati, previsto all’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituisce una normativa superiore a tale regolamento di procedura. In una recente sentenza, la Corte ha dichiarato che la condizione dell’indipendenza imposta dall’articolo 19 ai rappresentanti delle parti non privilegiate può essere oggetto di un controllo limitato da parte dei giudici dell’Unione ( 96 ). Per analogia, occorre applicare lo stesso grado di controllo al requisito relativo alla rappresentanza per quanto riguarda la validità del mandato conferito all’avvocato del ricorrente. 120. Pertanto, il fatto che la nuova disposizione, l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non contenga alcun riferimento esplicito al requisito di una siffatta prova non dispensa il Tribunale dal verificare la validità della legittimazione del firmatario del mandato, qualora l’altra parte abbia espressamente contestato tale validità. [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che, in caso di contestazione della validità del mandato conferito da una parte al suo avvocato, detta parte deve poter dimostrare che il firmatario del mandato sia debitamente autorizzato a tal fine ( 97 ). 121. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che, poiché il suo regolamento di procedura non richiede la prova che il mandato rilasciato ad un avvocato sia stato conferito da una persona autorizzata a tal fine, la contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della legittimità di tale mandato dovesse essere respinta. 122. Ciò premesso, qualora intenda contestare l’esercizio di tale potere, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quantomeno sopportare l’onere di dimostrare che quanto essa afferma è a prima vista fondato. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si basa su semplici affermazioni. Essa si fonda, da un lato, sul fatto che taluni firmatari dei mandati in questione non precisano i loro doveri e non producono alcun documento attestante il potere di firmare tali atti. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue affermazioni sul fatto che taluni firmatari, che hanno precisato la loro posizione di direttore generale, amministratore delegato, controllore finanziario o direttore, non hanno provato che, in forza del diritto cinese, essi erano autorizzati a firmare tali mandati. Tali affermazioni dovrebbero tuttavia essere debitamente comprovate ( 98 ). 123. Ne consegue che il punto 136 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto. Tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza. Occorre piuttosto procedere ad una sostituzione della motivazione ( 99 ). Nel caso di specie, propongo alla Corte di annullare tale punto e di considerare che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono una contestazione nel merito del fatto che il mandato conferito all’avvocato della ricorrente le è stato regolarmente conferito da una persona autorizzata a tal fine. 124. Passo ora al merito della causa, concentrandomi in particolare sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione nonché sul secondo e sul quinto motivo d’impugnazione. B. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione 125. Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore ai punti da 152 a 211 e da 398 a 403 della sentenza impugnata laddove non ha accertato una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base e del principio di buona amministrazione per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni. 126. Vorrei cominciare osservando che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad adeguamenti dei dati relativi alle importazioni, descritti ai punti da 159 a 166 della sentenza impugnata. In sostanza, tali adeguamenti si basavano sull’idea che le proporzioni dei volumi dei diversi prodotti rientranti in uno stesso codice di prodotto rimanessero invariate nel tempo e tra paesi. Le ricorrenti hanno contestato tali adeguamenti dinanzi al Tribunale, ritenendo che tale metodo si basasse su ipotesi ingiustificate e irragionevoli, in conseguenza delle quali i volumi presi in considerazione non erano fondati su prove positive. 127. Al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tali argomenti. Esso ha considerato che, in mancanza di informazioni più precise e più recenti che presentassero un grado di attendibilità simile o più elevato, tenuto conto della ragionevolezza e plausibilità delle stime presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce dell’ampio margine discrezionale riconosciuto a tale istituzione, il volume delle importazioni era stato correttamente stabilito. 128. Dinanzi alla Corte, le ricorrenti deducono due argomenti, che esaminerò di seguito. 1. Sull’invocazione dei dati di riferimento 129. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore dichiarando che i dati relativi alle importazioni invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] potevano essere considerati elementi di prova positivi e che il loro utilizzo era giustificato. La motivazione della sentenza impugnata non risponde alla critica relativa all’ipotesi, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la proporzione dei volumi e dei prezzi dei prodotti rientranti in un determinato codice, tratto dalla nomenclatura combinata (NC) ( 100 ) negli anni di riferimento, è rimasta invariata nel corso degli anni successivi ed è stata applicata a origini diverse. Esse sostengono che, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente tenere conto dei dati dell’anno di riferimento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. In particolare, le ricorrenti criticano il punto 194 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale condivide l’applicazione delle stime su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] al fine di respingere la prima parte del primo motivo di ricorso in primo grado. Secondo le ricorrenti, il Tribunale non risponde al loro argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a basarsi sull’ipotesi summenzionata. 130. Le ricorrenti asseriscono che, in assenza di prove a sostegno, una siffatta ipotesi non può essere ragionevole e non soddisfa il requisito della prova positiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. I dati sulle importazioni sono specificamente utilizzati per valutare l’evoluzione delle importazioni e le differenze tra i paesi. Le ricorrenti ritengono quindi che l’ipotesi che una siffatta evoluzione non esista sia assurda. 131. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, afferma che il Tribunale non ha commesso errori nel concludere che ricorresse il requisito della prova positiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. 132. Anzitutto ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, in particolare nel settore delle misure antidumping e dell’accertamento del pregiudizio, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che sono chiamate a esaminare ( 101 ). 133. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, deve fornire prove positive e svolgere un esame obiettivo dei dati relativi agli elementi del pregiudizio ( 102 ). 134. Il giudice dell’Unione deve quindi controllare non solo la sussistenza di eventuali errori di diritto, ma anche il rispetto delle pertinenti norme procedurali, l’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e l’eventuale esistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere. Ciò avviene, in particolare, nel caso dell’accertamento di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione, che richiede la valutazione di situazioni economiche complesse ( 103 ). Inoltre, spetta alla ricorrente produrre gli elementi di prova che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio ( 104 ). 135. Inoltre, il controllo esercitato dal Tribunale sugli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione hanno fondato le loro constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella effettuata da tali istituzioni. Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nel settore della politica commerciale, ma si limita a valutare se i suddetti elementi di prova siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma deve altresì accertare se tali elementi contengano tutte le informazioni rilevanti che devono essere prese in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte ( 105 ). 136. Nel caso di specie, spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente aderito all’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’estrapolare i volumi assoluti e relativi delle importazioni del prodotto in esame per gli anni e i paesi di riferimento applicandoli agli anni successivi e agli altri paesi. 137. Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati [OSCURATO:PERSONA], la Corte non solo ha dichiarato che è opportuno utilizzarli ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ( 106 ), ma che la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare «con la dovuta diligenza» anche i casi in cui tali dati vengono contestati ( 107 ). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la «contestazione» dei dati di [OSCURATO:PERSONA] implica che le parti dimostrino l’ esistenza di inesattezze materiali , costitutive di errori di fatto ( 108 ). Una regola siffatta deriva dalla summenzionata giurisprudenza secondo la quale spetta al ricorrente produrre prove che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio. Occorre rilevare che le ricorrenti hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che né la [OSCURATO:PERSONA] né le denuncianti avevano spiegato le ragioni per le quali tali ipotesi erano giustificate o ragionevoli, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva cercato di ottenere informazioni per verificare l’esattezza di tali ipotesi e, pertanto, che i dati sulle importazioni non erano basati su prove positive ( 109 ). Così facendo, le ricorrenti tentavano in sostanza di spostare l’onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] e di esimersi dal contestare effettivamente l’affidabilità dei dati utilizzati. 138. Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato che, se le parti tentano di contestare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al volume delle importazioni oggetto di dumping, esse devono corroborare le loro affermazioni con elementi di prova tali da far sorgere un dubbio concreto sulla credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione ( 110 ). Nel caso di specie, il Tribunale non ha rilevato un siffatto errore materiale e, in questa fase, la Corte dovrebbe astenersi dal procedere a una nuova valutazione dei fatti, che non rientra nella sua competenza nell’ambito di un’impugnazione. 139. Per quanto riguarda gli adeguamenti e le estrapolazioni ai fini dell’accertamento del pregiudizio, la Corte non ha fissato alcun criterio per stabilire cosa costituisca un adeguamento o un’estrapolazione consentiti. La Corte dovrebbe quindi valutare se gli adeguamenti e le estrapolazioni in questione siano ammissibili alla luce delle relazioni dell’organo d’appello dell’OMC relativamente all’articolo 3.1 dell’accordo antidumping del 1994. 140. A tale proposito, nella relazione intitolata [OSCURATO:PERSONA] – Acciai laminati a caldo , l’organo d’appello dell’OMC ha considerato che i termini «prove positive» si riferiscono «alla qualità delle prove sulle quali le autorità possono fondarsi per giungere a una decisione» e che il termine «positivo» significa «che le prove devono presentare un carattere assertivo, oggettivo e verificabile e che devono essere credibili ( 111 )». 141. Inoltre, nella relazione intitolata Messico – Dazi antidumping sul riso , l’organo di appello dell’OMC ha ammesso che, nei limiti del potere discrezionale riconosciuto a un’autorità incaricata dell’inchiesta per adottare una metodologia per orientare la sua analisi del pregiudizio, ci si deve attendere che tale autorità possa basarsi su ipotesi ragionevoli o procedere a deduzioni . Esso ha tuttavia aggiunto che, nel farlo, l’autorità incaricata dell’inchiesta deve garantire che le sue decisioni siano fondate su «prove positive». Pertanto, qualora una decisione si basi su ipotesi, tali ipotesi dovrebbero derivare da deduzioni ragionevoli tratte da una base fattuale credibile e dovrebbero essere sufficientemente spiegate affinché la loro oggettività e la loro credibilità possano essere verificate ( 112 ). Nel caso di specie, l’organo d’appello dell’OMC ha ritenuto che si prevedeva che l’autorità incaricata dell’inchiesta in questione «comprovasse la ragionevolezza e la credibilità di determinate ipotesi ( 113 )». 142. Da tali relazioni discende che, qualora i dati che consentono di accertare direttamente l’esistenza di determinati fatti non siano disponibili, l’autorità incaricata dell’inchiesta può accertare l’esistenza di un pregiudizio sulla base di dati adeguati tratti da deduzioni ragionevoli o da ipotesi ragionevoli. Ciò pone la questione di stabilire cosa sia una deduzione ragionevole o un’ipotesi ragionevole. A mio avviso, un’ipotesi o una deduzione è ragionevole quando la probabilità che sia vera è maggiore della probabilità che non lo sia. Si tratta di una valutazione della probabilità degli scenari, in cui le deduzioni ragionevoli hanno una forte probabilità di essere vere. In primo luogo, a tal fine, quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una deduzione effettuata sulla base di adeguamenti di dati noti, tali dati devono essere affidabili ed esatti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorre generalmente ai dati [OSCURATO:PERSONA], che sono stati raccolti nell’ambito di una procedura consolidata che comporta un livello di controllo sufficiente. In secondo luogo, gli adeguamenti devono essere effettuati applicando un metodo plausibile e trasparente, garantendo così una deduzione altamente probabile che può costituire una deduzione ragionevole o un’ipotesi ragionevole ( 114 ). 143. Di conseguenza, per quanto riguarda la valutazione degli adeguamenti e delle estrapolazioni ai fini dell’accertamento del pregiudizio, il controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare se l’ipotesi invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] si basi su dati affidabili ed esatti e se gli adeguamenti siano effettuati applicando un metodo plausibile e trasparente. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se gli adeguamenti e le estrapolazioni effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei dati [OSCURATO:PERSONA] relativi ai prodotti in esame costituiscano una deduzione ragionevole o un’ ipotesi ragionevole . 144. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato molto dettagliatamente in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto agli adeguamenti e alle estrapolazioni e se i dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere qualificati giuridicamente come prove positive ( 115 ). In primo luogo, esso ha descritto la proiezione del 30% del volume delle importazioni oggetto di dumping per il periodo successivo al 2014. In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su dati esistenti noti, ossia la ripartizione dei prodotti importati prima del 2014 ( 116 ). In secondo luogo, poiché la percentuale esatta di ripartizione del paese di origine di taluni prodotti non era nota, il Tribunale ha spiegato il metodo ai fini della stima della percentuale del volume delle importazioni del prodotto in esame a seconda del paese di origine ( 117 ). In terzo luogo, il Tribunale ha chiarito come la [OSCURATO:PERSONA] abbia, ex officio, detratto il volume di una categoria specifica di prodotti (le griglie per canali) tenendo conto della media delle vendite di tali prodotti realizzate dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ( 118 ). Alla luce di tali spiegazioni dettagliate, il Tribunale ha accertato, prima facie, che tali metodi erano plausibili e trasparenti. Il Tribunale ha poi valutato in dettaglio le tre censure dedotte dalle ricorrenti ( 119 ). 145. A tale riguardo, occorre sottolineare che, in sede di valutazione, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su proporzioni affidabili e accurate riguardanti periodi precedenti o diversi paesi d’origine. In tal senso, al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le stime presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzate da «ragionevolezza» e «plausibilità». In sostanza, esso ha tenuto conto del fatto che gli adeguamenti e le estrapolazioni si basavano su una base credibile e che erano adeguati. Così facendo, il Tribunale ha effettuato un esame dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di ragionevole probabilità che l’ipotesi fosse reale, il che, a mio avviso, come spiegato in precedenza ( 120 ), costituisce il criterio giuridico corretto. 146. In particolare, le ricorrenti hanno affermato, in udienza, che vi erano state sicuramente modifiche nelle proporzioni dei prodotti in questione e che presumere che non vi fossero state modifiche era «manifestamente illogico». Esse hanno sostenuto che, secondo una «semplice logica», le proporzioni dei prodotti erano cambiate nel corso del tempo. A mio avviso, il Tribunale ha giustamente considerato che le stime erano plausibili e ragionevoli e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ragionevolmente presumere che il volume delle importazioni del prodotto in esame di un determinato codice della NC o di un determinato paese rimanesse costante nel tempo. Come sostenuto dalle intervenienti all’udienza dinanzi alla Corte, è ragionevole presumere che la domanda dei due prodotti di cui trattasi, vale a dire arredi urbani e coperture per pozzetti, fosse stabile prima e dopo il 2014, poiché questi due prodotti hanno una durata di vita abbastanza lunga, e che il volume delle importazioni di tali prodotti sia rimasto stabile nel tempo. Pertanto, sussisteva una forte probabilità che la proporzione di tali prodotti fosse rimasta la stessa prima del 2014 quando esistevano dati su tale proporzione e dopo il 2014, quando tali dati non esistevano. Come sopra esposto, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su dati noti e ha seguito un metodo plausibile e trasparente, garantendo così una conclusione avente una forte probabilità di essere vera. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori nel dichiarare che la deduzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] era ragionevole. 147. Pertanto, alla luce delle summenzionate relazioni dell’organo d’appello dell’OMC che ammettono le «deduzioni ragionevoli» ( 121 ) e dell’ampio margine discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] ( 122 ), ritengo che i dati relativi al prodotto in esame possano essere estrapolati e adeguati come spiegato ( 123 ). Gli adeguamenti e l’estrapolazione in questione costituiscono prove positive ai sensi delle relazioni dell’organo di appello dell’OMC e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore, ai punti da 183 a 196 della sentenza impugnata, nel respingere la censura delle ricorrenti e nell’approvare le stime di cui trattasi. 2. Sul rigetto dei dati alternativi 148. Nella loro impugnazione, le ricorrenti criticano il fatto che, ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i dati alternativi da esse forniti. Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione i dati doganali cinesi sulle esportazioni, che attestano l’esistenza di una sopravvalutazione delle stime dell’Unione ( 124 ). 149. Al fine di evitare di esprimersi sui dati effettivamente utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno presentato dati alternativi. Ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto le affermazioni delle ricorrenti dichiarando che spetta alle ricorrenti in primo grado, se cercano di contestare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al volume delle importazioni oggetto di dumping, suffragare le loro affermazioni con elementi di prova tali da mettere concretamente in dubbio la credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione. Pertanto, il Tribunale ha ricordato che un ricorrente non può limitarsi a fornire cifre alternative, ma deve fornire elementi di prova tali da rimettere in discussione i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 150. Nell’ambito dell’impugnazione risulta che le ricorrenti non individuano alcun errore di diritto specifico in tale analisi, il che rende tale argomento irricevibile. In ogni caso, l’argomento dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Per le ragioni che ho esposto in precedenza ( 125 ), le parti devono suffragare le loro affermazioni con prove tali da mettere concretamente in dubbio la credibilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione ( 126 ), piuttosto che limitarsi a fornire cifre alternative provenienti da fonti diverse. Come sopra esposto, spetta al ricorrente produrre elementi di prova che consentano alla Corte di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del pregiudizio ( 127 ). 151. In tale contesto, propongo alla Corte di dichiarare la prima parte del primo motivo d’impugnazione parzialmente irricevibile e parzialmente infondata. C. Sul secondo motivo d’impugnazione 152. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 302 a 311 della sentenza impugnata in quanto ha esaminato solo i loro argomenti relativi ai costi di produzione di una delle imprese dell’Unione (la Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM), e non quelli relativi alla sua redditività. In particolare, tenuto conto del fatto che la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM vendeva il prodotto in esame sia direttamente a clienti indipendenti sia indirettamente tramite entità di vendita collegate, l’unico modo per determinare l’utile effettivamente realizzato dal gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM era quello di confrontare, da un lato, i prezzi di vendita a clienti indipendenti e, dall’altro, i costi di produzione del produttore e le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») dei rivenditori. 153. Prendendo in considerazione soltanto i costi di produzione sostenuti dalla Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM nell’ambito della fabbricazione, indipendentemente dal tipo di vendita che avrebbe avuto successivamente luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tenere conto, in sede di calcolo della redditività globale di tale impresa, degli utili «occulti» ottenuti dal produttore grazie alle vendite alle entità collegate. In udienza, le ricorrenti hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso i costi dei rivenditori indipendenti. 154. In particolare, le ricorrenti asseriscono che, in una situazione in cui le entità di vendita collegate realizzano un utile del 2% sulle loro vendite a clienti indipendenti, e in cui il produttore realizza un utile del 10% sulle sue vendite a entità di vendita collegate, il profitto totale reale del gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM sarebbe la somma degli importi ottenuti sulla base di tali percentuali. Tuttavia, applicando il proprio metodo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe asseritamente concluso, in tale situazione, che il gruppo Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM aveva realizzato un utile complessivo pari soltanto al 2%. L’utile supplementare del 10% ottenuto dal produttore sulle vendite alle entità di vendita collegate rimane «occulto», e tali vendite sono considerate costi ai fini dell’analisi del pregiudizio. 155. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, afferma che il secondo motivo d’impugnazione è irricevibile. 156. Anzitutto, occorre ricordare che, secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio deve essere basato su prove positive e deve implicare un esame obiettivo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. Riguardo più specificamente agli effetti sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede l’obbligo di esaminare se tali importazioni siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. 157. Per quanto riguarda la valutazione di tale incidenza, l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che essa deve comprendere una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione. Tale disposizione contiene un elenco dei diversi fattori che possono essere presi in considerazione. Precisa inoltre che tale elenco non è esaustivo e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante ( 128 ). 158. Relativamente a tale motivo d’impugnazione si rendono necessarie due osservazioni preliminari. 159. In primo luogo, per quanto riguarda i fattori menzionati al paragrafo precedente, è importante distinguere tra gli indicatori macroeconomici e microeconomici. Da un lato, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, quali la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo delle capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato, l’occupazione, la crescita, la produttività, l’entità del margine di dumping e il ripristino a seguito di un dumping precedente, tali indicatori sono basati sui dati dell’industria dell’Unione nel suo complesso, ossia tutti i produttori dell’Unione ( 129 ). Dall’altro lato, per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, essi comprendono i prezzi unitari medi, il costo unitario, il costo della manodopera, gli inventari, la redditività, i flussi di cassa, gli investimenti, gli utili sul capitale investito e la capacità di raccogliere capitale. Dai considerando da 161 a 167 del regolamento provvisorio risulta che questi ultimi fattori sono stati esaminati sulla base delle informazioni ottenute dalle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario della [OSCURATO:PERSONA] sul pregiudizio ( 130 ). 160. Il secondo motivo d’impugnazione sembra riguardare un indicatore di pregiudizio microeconomico particolare, ossia la redditività dell’industria dell’Unione. Trattandosi di un indicatore del pregiudizio microeconomico, la [OSCURATO:PERSONA] ha basato i suoi calcoli sulle risposte a tale questionario ( 131 ). 161. In secondo luogo, il calcolo della redditività è spiegato al considerando 161 del regolamento provvisorio e i risultati di quest’ultimo figurano nella tabella 12 di detto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] spiega di aver «stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto non tassato delle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti nell’Unione [europea] come percentuale del fatturato di tali vendite». Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte ai quesiti della Corte, è «la differenza tra il costo di produzione del gruppo, che comprende le [spese] SGAV della società di vendita collegata, e il prezzo pagato dal primo cliente indipendente» ( 132 ). Ne consegue che la redditività è la differenza tra due cifre, vale a dire, da un lato, il costo di produzione dell’impresa e, dall’altro, il prezzo pagato dal primo cliente indipendente. 162. Dinanzi al Tribunale, con la quinta parte del primo motivo, le ricorrenti avevano indicato che, «al fine di calcolare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, nel caso della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM, prezzi praticati per le rivendite all’interno del gruppo di società a cui appartiene tale produttore (uso di prezzi di trasferimento), senza valutare la natura autonoma di tali prezzi di acquisto» ( 133 ). Più precisamente, le ricorrenti avevano sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il costo di produzione della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM (Francia) più le spese SGAV della Saint-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia, e confrontare tali costi di produzione con i prezzi di dette società di vendita collegate al primo cliente indipendente. Questo secondo metodo avrebbe eliminato qualsiasi aumento artificiale del prezzo di vendita convenuto tra la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM e le società collegate. 163. Dinanzi alla Corte, le ricorrenti contestano il controllo operato dal Tribunale sull’inclusione dei prezzi infragruppo nel calcolo dei costi dell’industria dell’Unione. ( 134 ) Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore ai punti da 302 a 311 della sentenza impugnata, avendo esaminato soltanto i loro argomenti relativi ai costi e non quelli concernenti la redditività della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM. 164. A tale riguardo, le conclusioni del Tribunale figurano ai punti 305 e 306 della sentenza impugnata. Esso ha dichiarato che il fatto che la Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM abbia venduto il prodotto in esame non solo direttamente a clienti indipendenti, ma anche indirettamente tramite entità collegate, non incide sulla determinazione dei costi di produzione. Esso ha concluso, al punto 307 di tale sentenza, che il fatto che talune vendite siano state realizzate tramite società collegate non incideva sul calcolo dei costi di produzione della Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM e, di conseguenza, non incideva sull’accertamento del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. 165. A tale proposito, tengo a sottolineare che la linea argomentativa delle ricorrenti dinanzi al Tribunale e alla Corte riguarda il primo fattore di determinazione della redditività, vale a dire il costo di produzione. La constatazione secondo cui la determinazione dei costi di produzione non dipende dalle vendite infragruppo costituisce un accertamento di fatto , che non può essere contestato nell’ambito di un’impugnazione. Occorre rilevare che il Tribunale non dichiara, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti ( 135 ), che il calcolo degli utili fosse basato sul prezzo di acquisto infragruppo concordato tra la Saint-[OSCURATO:PERSONA] PAM e le entità collegate. Pertanto, la linea argomentativa della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa non aveva svelato gli utili «occulti» a causa delle vendite infragruppo dev’essere respinto, dal momento che tali vendite non erano rilevanti per la determinazione dei costi di produzione. 166. In ogni caso, sulla base delle sue spiegazioni dinanzi alla Corte, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato gli utili infragruppo per calcolare la redditività della Saint -[OSCURATO:PERSONA] PAM. Come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha anzitutto calcolato il costo di produzione per ciascun prodotto fabbricato dal produttore dell’Unione incluso nel campione ( 136 ). Tale costo di produzione è stato poi confrontato con i prezzi di vendita fatturati al primo cliente indipendente sul mercato dell’Unione. In altri termini, quando il produttore dell’Unione vende anzitutto il prodotto ad un’entità collegata, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il prezzo che tale entità collegata fattura al primo cliente indipendente. Pertanto, il calcolo della redditività non includeva alcun prezzo fatturato tra due entità collegate di un produttore dell’Unione ( 137 ). Infine, sulla base della redditività per quanto riguarda ciascun produttore dell’Unione incluso nel campione che ha risposto al questionario, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggregato i dati e ne ha calcolato la media per formare l’indicatore del pregiudizio denominato «redditività» ( 138 ). Pertanto, mi sembra che il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 306 della sentenza impugnata, che, quando si tratta di calcolare il costo di produzione del fabbricante, i prezzi di vendita infragruppo sono irrilevanti. 167. Non credo quindi che il Tribunale possa essere criticato per avere accettato l’approccio della [OSCURATO:PERSONA]. L’accertamento del pregiudizio risulta quindi fondato su elementi oggettivi. In tali circostanze, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto infondato. D. Sul quinto motivo d’impugnazione 1. Sulla prima parte 168. Con la prima parte del quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano l’irricevibilità parziale del terzo motivo di primo grado, relativo alla possibilità per diverse entità di far valere una violazione dei diritti della difesa. 169. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato tre situazioni, che dipendono dall’identità dell’entità che deduce il motivo. Nella prima situazione, la CCCME agisce in nome proprio e invoca una violazione dei propri diritti procedurali. Nella seconda situazione, il motivo è dedotto dai membri della CCCME e dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata, che contestano il regolamento controverso sulla base del rilievo che non sono state loro comunicate informazioni essenziali per la difesa dei loro interessi. La terza situazione comprende due diversi scenari. Da un lato, le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in tale allegato I affermano che i diritti procedurali della CCCME sono stati violati ( 139 ). Dall’altro, i membri della CCCME invocano una violazione dei propri diritti procedurali, derivante dal fatto che la CCCME avrebbe asseritamente esercitato i diritti procedurali dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping ( 140 ). 170. Le ricorrenti contestano la seconda e la terza situazione. 171. Per quanto riguarda la seconda situazione, le ricorrenti asseriscono che, ai punti da 434 a 438 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso erroneamente che i membri della CCCME e le altre nove ricorrenti non avevano partecipato all’inchiesta e, pertanto, che la loro censura relativa alla mancata comunicazione di informazioni relative alla determinazione del dumping e del pregiudizio è irricevibile. Secondo le ricorrenti, tali persone avevano partecipato all’inchiesta in quanto avevano collaborato alla composizione del campione o erano state esse stesse incluse in quest’ultimo. 172. Tali argomenti sollevano la questione se il fatto di rispondere al questionario di campionamento e la volontà di far parte di un campione siano giuridicamente sufficienti per qualificare un produttore esportatore come parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base, con la conseguenza che tale parte può beneficiare delle garanzie procedurali previste da tale regolamento. 173. Prima di rispondere a tale questione, occorre rilevare che il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al campionamento dei produttori cinesi conformemente all’articolo 17 del regolamento di base è descritto ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che, per decidere sulla necessità del campionamento e, in tal caso, per selezionare un campione, essa aveva chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura dell’inchiesta ( 141 ). Ottantuno produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione; settantotto di questi sono stati considerati ammissibili al campione ( 142 ). Sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha selezionato provvisoriamente un campione di tre produttori che hanno collaborato. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito al campione selezionato. Su richiesta di alcune delle parti, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato il campione includendo i cinque più grandi produttori esportatori nell’Unione europea. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea ha espresso il proprio sostegno al campione finale. Da tale descrizione nonché dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’udienza dinanzi alla Corte risulta che esistevano, in realtà, tre categorie di produttori esportatori, ossia, in primo luogo, i produttori esportatori che avevano risposto all’avviso di apertura, che costituivano così parti interessate, in secondo luogo, quelli inclusi nel campione e, in terzo luogo, quelli che collaboravano con la [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione della composizione del campione. 174. Dinanzi al Tribunale, i produttori esportatori hanno invocato una violazione dei propri diritti della difesa. Tale giudice ha respinto il terzo motivo di annullamento sollevato dinanzi ad esso in quanto dedotto dai produttori esportatori facenti parte del campione e dagli altri produttori esportatori che avevano collaborato ( 143 ). Dinanzi alla Corte, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti ( 144 ). Secondo le ricorrenti, le persone che rispondono al questionario di campionamento devono essere qualificate come produttori esportatori partecipanti all’inchiesta ( 145 ). 175. A tale proposito, osservo che è pacifico che talune persone hanno collaborato alla selezione del campione e che sono state anche incluse in tale campione. Al fine di determinare la natura della partecipazione di tali persone al procedimento amministrativo, occorre esaminare se sussista una sovrapposizione tra la nozione di partecipanti all’inchiesta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base e la nozione di partecipanti al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento. 176. Da un lato, l’articolo 5, paragrafo 10, primo comma del regolamento di base precisa che «[l]’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta» e, segnatamente, «fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta». Come ho già menzionato ( 146 ), tale disposizione dev’essere letta con l’elenco delle parti interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base, vale a dire «gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti». Le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che tale elenco non è esaustivo e che alle persone che hanno collaborato nella selezione del campione e a quelle che vi sono state incluse dovrebbe essere riconosciuto lo stesso status delle persone che figurano in tale elenco. Il regolamento di base non stabilisce espressamente se tale elenco sia completo o meno ( 147 ). 177. D’altro lato, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni. Una società che intende beneficiare di un dazio specifico può quindi compilare un questionario in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento ( 148 ), il che costituisce tuttavia solo una fase dell’inchiesta. 178. Le ricorrenti sostengono che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base, la presentazione di un questionario di campionamento è il modo per un produttore esportatore di «contattare» la [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un avviso di apertura conformemente a detto articolo 5. 179. Tuttavia, a mio avviso, dal regolamento di base non si può dedurre che l’atto di rispondere al questionario di campionamento degli esportatori equivalga a divenire una parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base. Infatti, dall’impianto sistematico del regolamento di base risulta che la nozione di parti interessate di cui a tale articolo è diversa da quella di parti di cui all’articolo 17 del regolamento di base. 180. In primo luogo, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base che riguarda il campionamento consente alla [OSCURATO:PERSONA] di selezionare un campione e, in tal modo, di limitare il numero di parti, prodotti o operazioni nei casi «in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato ( 149 )». Pertanto, la finalità di tale disposizione è di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere e analizzare i dati di un sottogruppo di attori al fine di procedere a deduzioni con riguardo a dati più ampi. In altri termini, ciò consente alla [OSCURATO:PERSONA] di lavorare con una quantità ridotta e gestibile di dati piuttosto che dover esaminare tutti i dati disponibili. Per la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun senso ricorrere a questionari di campionamento se ciò significasse che ogni partecipante al questionario diverrebbe una parte interessata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base. 181. In secondo luogo, dalla lettura dell’articolo 9, paragrafo 6, di tale regolamento risulta che esistono due categorie specifiche di attori, ossia gli «esportatori o (...) produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’inchiesta» e le «parti inserite nel campione». Il riferimento all’articolo 17 del regolamento di base e non all’articolo 5 dello stesso sembra indicare che le persone che partecipano al campionamento sono diverse dalle parti interessate di cui all’articolo 5, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento. 182. Vorrei aggiungere che la distinzione tra le «parti interessate» e «[g]li esportatori o i produttori stranieri che ricevono questionari» è presente anche all’articolo 6.1 dell’accordo antidumping del 1994, il quale enuncia che «[a] tutte le parti interessate da un’inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni», mentre l’articolo 6.1.1 di tale accordo stabilisce che «[g]li esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un’inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta». 183. Pertanto, si deve ritenere che il regolamento di base preveda vari gradi di diritti delle persone alle quali si applica, vale a dire le persone che partecipano al campionamento e le parti interessate che partecipano all’inchiesta. Da tale distinzione risulta che i diritti procedurali riconosciuti a tali persone sono diversi. Per quanto riguarda le parti interessate, l’associazione rappresentativa di esportatori può chiedere di prendere conoscenza delle informazioni (articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base) e di essere informata (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base). Orbene, la partecipazione al campionamento non sembra conferire siffatti diritti. A mio avviso, essa conferisce soltanto il diritto di prendere posizione sul campionamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non su altri elementi dell’inchiesta. 184. Di conseguenza, mi sembra che il Tribunale abbia correttamente distinto, da un lato, le persone che non hanno dimostrato la loro partecipazione all’inchiesta né chiesto che le informazioni in questione fossero loro comunicate e, dall’altro, le parti interessate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base ( 150 ). Pertanto, sono del parere che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che le persone che hanno collaborato unicamente al campionamento non sono legittimate a dedurre un motivo sulla base del fatto che le informazioni che avrebbero dovuto essere loro comunicate non sono state loro comunicate. 185. Per quanto riguarda la terza situazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 443 a 447 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la CCCME poteva difendere i diritti procedurali solo di quei membri in relazione ai quali era dimostrato che, nel corso dell’inchiesta, essa aveva ricevuto un mandato che le consentiva di esercitare i loro diritti procedurali a loro nome, mentre la CCCME aveva agito durante tutta l’inchiesta quale entità rappresentante l’industria cinese nel suo complesso ( 151 ). 186. In particolare, secondo le ricorrenti il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico errato quando ha dichiarato che la CCCME non era in grado di esercitare i diritti procedurali delle singole imprese né dei membri interessati nel corso del sottostante procedimento. Dichiarando che le diverse imprese e membri interessati non erano legittimati ad agire, il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo e avrebbe invalidato i diritti della difesa delle diverse imprese e dei vari membri interessati. L’affermazione secondo cui alle associazioni rappresentative sono conferiti diritti procedurali meno ampi rispetto ai produttori esportatori sarebbe giuridicamente infondata. 187. Al punto 444 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che un’associazione può esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri, a condizione che essa «abbia manifestato l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri, il che presuppone che questi ultimi siano stati all’epoca identificati e che essa sia in grado di dimostrare di aver ricevuto, da parte loro, il mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali in loro nome». Al punto 445 di tale sentenza, esso ha statuito che «dal fascicolo risulta che, nel caso di specie, la CCCME non si è presentata come tale alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’inchiesta, ma ha agito, al contrario, per tutta la durata di quest’ultima, come un ente che rappresenta l’industria cinese considerata nel suo complesso». Esso ha basato tale constatazione sulle osservazioni sul regolamento provvisorio depositate dalla CCCME il 15 settembre 2017 ( 152 ). 188. A tale riguardo, ricordo che il rispetto dei diritti della difesa riveste un’importanza capitale nelle inchieste antidumping ( 153 ). Tale regola dev’essere interpretata tenendo conto dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, che include il diritto di accedere al fascicolo in quanto componente del diritto a una buona amministrazione. Il diritto di accedere al fascicolo consente alle parti di prendere conoscenza degli elementi di prova affinché esse possano esprimere utilmente il loro punto di vista. 189. In particolare, nell’ambito della comunicazione di informazioni alle imprese interessate nel corso del procedimento d’inchiesta, il rispetto dei loro diritti della difesa presuppone che tali imprese siano state messe in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla correttezza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua affermazione relativa all’esistenza di un dumping e al conseguente pregiudizio ( 154 ). Tali requisiti sono sanciti all’articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, il quale prevede che gli esportatori e le loro associazioni rappresentative «possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive». 190. Da tale disposizione deriva che i diritti della difesa sono conferiti individualmente a determinate entità ( 155 ). Contrariamente al Tribunale, non ritengo che la ragione soggiacente per cui l’irregolarità dei diritti della difesa può essere dedotta solo dall’interessato sia basata sul fatto che la natura della violazione di tali diritti è soggettiva ( 156 ). A tale proposito, ricordo che la Corte ha già dichiarato che la violazione di diritti soggettivi può essere fatta valere da altre persone ( 157 ). A mio avviso, la ragione del carattere intuitu personae dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento antidumping deriva dal fatto che tali diritti sono strettamente connessi alla persona alla quale sono stati concessi, poiché solo l’entità in questione stessa può identificare l’impatto economico e giuridico delle misure della [OSCURATO:PERSONA] alla luce della sua situazione concreta. In altri termini, nell’ambito del procedimento antidumping, poiché i diritti della difesa riguardano l’entità stessa, soltanto detta entità può esercitare tali diritti. Il carattere esclusivo di tali diritti deriva dalla natura dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo, che non possono essere fatti valere da un’altra persona ( 158 ). Pertanto, la CCCME, nella sua qualità di associazione rappresentativa, è legittimata ad avvalersi delle proprie garanzie procedurali, che derivano dalla propria partecipazione al procedimento amministrativo ( 159 ). 191. Inoltre, il fatto di essere membro di un’associazione non implica il trasferimento automatico dei diritti procedurali e dei diritti della difesa all’associazione in questione in relazione a tale procedimento. Infatti, un trasferimento del genere deve risultare inequivocabilmente dai membri dell’associazione in questione. Quando quest’ultima esercita i diritti procedurali dei suoi membri, deve indicare chiaramente quali membri rappresenta e dimostrare il mandato relativo ai diritti che le sono stati conferiti. Tale requisito deriva dall’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma del regolamento di base, che consente alle parti interessate di manifestarsi, il che implica la presentazione dei loro mandati ( 160 ). Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 11 del regolamento di base distingue espressamente tra le società esportatrici e le loro associazioni rappresentative ( 161 ). 192. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la possibilità di esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping è subordinata alla condizione che l’entità abbia dimostrato, nel corso di tale procedimento — e non a posteriori — l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri. Come rilevato dal Tribunale, tali membri devono essere chiaramente identificati e l’associazione deve essere in grado di dimostrare di aver ricevuto da questi ultimi un mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali a loro nome ( 162 ). Ne consegue che, anche se un’associazione ha per oggetto, in forza del suo status, la rappresentanza di tutti coloro che sono attivi in un determinato settore industriale, qualora intenda rappresentare i diritti procedurali dei suoi membri deve essere debitamente incaricata da ciascuno di essi al fine di rappresentare i diritti procedurali a loro nome . 193. Contrariamente agli argomenti delle ricorrenti, l’esercizio dei diritti procedurali nell’ambito dell’inchiesta antidumping non segue la stessa logica delle azioni collettive proposte dalle associazioni nei procedimenti giudiziari. La Corte ha dichiarato ammissibile il fatto che un’associazione rappresenti gli interessi di imprese legittimate ad agire individualmente, senza esigere un mandato specifico conferito dai membri ( 163 ). Ciò è giustificato dai vantaggi procedurali, in quanto evita la proposizione di più ricorsi distinti contro le stesse decisioni ( 164 ). Per quanto riguarda i diritti procedurali delle parti interessate nelle inchieste antidumping, la situazione è tuttavia diversa. A causa del carattere e della portata individuali dei diritti della difesa, un’azione collettiva non evita la proposizione di più ricorsi identici contro la stessa decisione, ma raggruppa diverse azioni preparatorie distinte, che devono quindi essere identificabili ed esplicite. 194. Nel caso di specie, dal considerando 25 del regolamento controverso risulta che la CCCME doveva essere considerata una parte interessata che rappresentava, in particolare, l’industria cinese delle fusioni ( 165 ). Tuttavia, rilevo che tale considerando non contiene alcuna indicazione secondo la quale essa rappresentava produttori esportatori individuali. Inoltre, i considerando 30 e da 62 a 74 di tale regolamento fanno riferimento ad alcune affermazioni della CCCME, ma non indicano che tali affermazioni sono state rese a nome dei produttori esportatori. Pertanto, il regolamento controverso sembra indicare che la CCCME agiva in nome proprio quale rappresentante dell’industria cinese delle fusioni. 195. Occorre osservare che le ricorrenti non hanno prodotto prove del fatto che i produttori esportatori abbiano conferito un mandato alla CCCME o l’abbiano autorizzata in qualunque altro modo a rappresentarli durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], o che tali società siano state membri della CCCME al momento pertinente. Di conseguenza, il fatto che la CCCME si sia presentata nel corso del procedimento antidumping in qualità di associazione che rappresenta tutti i produttori cinesi attivi nel settore interessato nella RPC e che sia stata riconosciuta come tale dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente affinché essa possa esercitare i diritti procedurali di tutti i suoi membri nel corso del procedimento antidumping. 196. Pertanto, sono dell’avviso che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 444 della sentenza impugnata, che la possibilità per un’associazione di esercitare i diritti procedurali di alcuni dei suoi membri nel corso del procedimento antidumping è subordinata alla condizione che durante l’inchiesta tale entità abbia manifestato l’intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri, il che presuppone che questi ultimi siano stati all’epoca identificati e che essa sia in grado di dimostrare di aver ricevuto, da parte loro, il mandato che le consente di esercitare tali diritti procedurali in loro nome. 197. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’articolo 20 del regolamento di base, il quale prevede che le associazioni rappresentative possano chiedere di essere informate sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si prevede di istituire, segnatamente, misure definitive. Come rilevato supra, tale disposizione dev’essere letta alla luce del considerando 29 di tale regolamento, il quale sottolinea il legame con il diritto procedurale dei partecipanti alla difesa dei loro interessi. Il diritto all’informazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base è un pilastro essenziale dei diritti della difesa ( 166 ) delle parti interessate ed esige quindi la partecipazione della parte interessata all’inchiesta affinché essa possa successivamente lamentare eventuali lacune dinanzi ai giudici dell’Unione. 198. Di conseguenza, sono dell’opinione che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il terzo motivo di primo grado, con cui si contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver rifiutato di comunicare alle ricorrenti le informazioni pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio, può essere dedotto dalla CCCME che agisce in nome proprio quale associazione che rappresenta l’industria cinese nel suo insieme, e respinto in quanto irricevibili gli argomenti dedotti nell’ambito di tale motivo dai membri della CCCME e dalle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato I della sentenza impugnata ( 167 ). 199. Di conseguenza, invito la Corte a respingere la prima parte del quinto motivo d’impugnazione. 2. Sulla seconda parte 200. La seconda parte riguarda la parte della sentenza impugnata dedicata all’affermazione della CCCME secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire i calcoli in forma aggregata, in particolare per quanto riguarda, in primo luogo, i calcoli i) del valore normale, ii) gli effetti delle importazioni cinesi sui prezzi e iii) i livelli di eliminazione del pregiudizio e, in secondo luogo, le stime relative agli indicatori macroeconomici ( 168 ). Per i calcoli sottesi all’esame degli indicatori microeconomici e macroeconomici, che consentono di valutare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, la CCCME ha ottenuto cifre globali per indicatore e per anno, che sono indicate nei considerando da 137 a 166 del regolamento provvisorio ( 169 ). 201. Con la prima censura, la CCCME contesta il punto 507 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la presentazione di dati riservati in forma aggregata non significa necessariamente che tali dati non siano più riservati e che non era necessario ordinare la divulgazione degli indicatori del pregiudizio macroeconomico per il fatto che erano riservati ( 170 ). In particolare, da un lato, esso indica che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che i dati relativi al pregiudizio macroeconomico aggregato fossero di per sé riservati, il Tribunale non poteva fondarsi su questo argomento senza sostituirsi illegittimamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Il considerando 130 del regolamento controverso non riguarda la riservatezza, bensì la realtà dei dati. Dall’altro lato, la CCCME ritiene che la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale agli indicatori del pregiudizio macroeconomico stimato come dati riservati sia errata. La divulgazione di dati aggregati per l’industria dell’Unione nel suo insieme non avrebbe consentito alle parti interessate di verificare l’accuratezza di tali dati, in particolare per quanto riguarda le stime. 202. Anzitutto, tengo a sottolineare che lo scopo del diritto di accesso alle informazioni e dell’obbligo di comunicare informazioni è quello di consentire alle parti di prendere conoscenza degli elementi di prova affinché esse possano esprime utilmente il loro punto di vista ( 171 ). L’obbligo di informazione è sancito all’articolo 20 del regolamento di base. 203. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai formalmente qualificato come riservate le stime aggregate dell’indicatore macroeconomico nel corso del procedimento amministrativo né nelle sue osservazioni scritte dinanzi al Tribunale, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene e ha infatti ribadito all’udienza dinanzi alla Corte, senza essere contestata dalle ricorrenti al riguardo, che tali dati non sono mai esistiti. Poiché è pacifico che i dati aggregati non sono mai esistiti, è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto qualificarli formalmente come riservati nel corso del procedimento amministrativo o nelle sue osservazioni scritte dinanzi al Tribunale. Per questa ragione, propongo di respingere l’argomento procedurale sollevato dalle ricorrenti. 204. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’unica questione determinante è se i dati macroeconomici, anche in forma aggregata, rimangano riservati, ricordo che, nella sentenza Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 172 ), la Corte ha dichiarato che qualsiasi informazione non riservata, a prescindere dalla fonte, dev’essere divulgata al fine di consentire al denunciante di sapere se i fatti siano stati correttamente accertati nella fattispecie. Nella sentenza Al-[OSCURATO:PERSONA] ( 173 ) il diritto di accesso all’informazione è stato inteso e trattato dalla Corte come facente parte del diritto di essere ascoltati. Le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la diligenza dovuta nell’adempimento del loro dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla difesa proficua delle parti, garantendo al contempo la protezione dei denuncianti e dei produttori che hanno collaborato sui quali si fonda l’inchiesta antidumping. 205. L’obbligo di fornire informazioni si esercita conformemente al dovere di diligenza, ossia l’«obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 174 )», il che implica necessariamente un certo margine di discrezionalità per l’autorità amministrativa. Secondo una giurisprudenza costante, i principi che disciplinano il diritto all’informazione devono conciliarsi con gli imperativi di riservatezza, in particolare con l’obbligo per le istituzioni di rispettare il segreto commerciale ( 175 ). A tale proposito, l’obbligo delle istituzioni di assicurare il trattamento riservato di informazioni la cui divulgazione danneggerebbe gravemente l’impresa che le ha fornite non può privare le altre parti interessate, in particolare gli esportatori, delle garanzie procedurali previste dal regolamento di base né privare del loro contenuto i diritti loro riconosciuti in virtù delle stesse disposizioni ( 176 ). 206. Pertanto, la decisione di mantenere riservati i dati implica il raggiungimento di un equilibrio tra la protezione dei dati dei produttori dell’Unione (che avviano il procedimento e la cui denuncia è il fondamento dell’inchiesta) e i diritti dei produttori esportatori di paesi terzi e delle loro associazioni rappresentative. 207. Nel caso di specie, è vero che la presentazione dei dati sotto forma di sintesi limita la possibilità per la CCCME di verificare l’accuratezza dei dati in questione. Tuttavia, tenuto conto dell’equilibrio che occorre trovare tra tali diritti e la tutela dei dati riservati, si deve ritenere che la presentazione dei dati in tal modo non comporti necessariamente una violazione dei diritti della difesa della CCCME. A tale riguardo, occorre sottolineare che i dati macroeconomici, indipendentemente dal fatto che riguardino produttori di paesi terzi o produttori dell’Unione, quando si basano sulla conoscenza del mercato, dovrebbero essere protetti, in quanto la cooperazione di tali produttori costituisce la base dell’inchiesta antidumping. 208. Ricordo che il Tribunale ha già dichiarato che la produzione stimata del prodotto in questione dei produttori dell’Unione interessati, sulla quale si era basata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il consumo, era stata correttamente considerata riservata, in quanto fondata sulla conoscenza del mercato dei denuncianti. Il Tribunale ha quindi ritenuto che, limitandosi a fornire la cifra della produzione totale, la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito conformemente al regolamento di base ( 177 ). Condivido tale approccio, poiché le inchieste antidumping possono basarsi su dati forniti da un esiguo numero di produttori o da un segmento di mercato di dimensioni ridotte ( 178 ). Anche in forma aggregata e persino quando ci si basa su semplici stime, è teoricamente possibile dedurre i dati economici relativi ad attori industriali specifici, a specifici prodotti o anche ad una specifica impresa e, quindi, rivelare per deduzione taluni segreti commerciali. 209. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato, al considerando 130 del regolamento controverso, che le fonti dei dati erano dati reali e «stime fornite dai denuncianti per il resto dell’industria dell’Unione». Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] che il fatto che i denuncianti abbiano fornito stime per il resto dell’industria dell’Unione implica che tali stime erano basate sulla loro conoscenza del mercato di tale industria. Dichiarazioni basate sulle informazioni di mercato – anche se tali dichiarazioni sono soltanto stime e persino se sono in forma aggregata – possono rivelare segreti commerciali dei denuncianti o di produttori che hanno collaborato nei procedimenti antidumping e sono per loro natura riservate, come dichiarato dal Tribunale al punto 507 della sentenza impugnata. Pertanto, è senza commettere errori che il Tribunale ha considerato in tale punto che i dati macroeconomici presentati in forma aggregata potevano comunque presentare un carattere riservato. Propongo pertanto alla Corte di respingere la prima censura. 210. Occorre trattare congiuntamente la seconda e la terza censura, dal momento che entrambe vertono sulla stessa parte della motivazione della sentenza impugnata. In primo luogo, la CCCME sostiene che, al punto 509 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato i fatti allorché ha concluso che i calcoli della sottoquotazione in forma aggregata richiesti dalla CCCME non esistevano poiché la sottoquotazione era stata calcolata unicamente per tipo di prodotto e per produttore esportatore. La CCCME sostiene di aver prodotto elementi di prova a tal riguardo e che è impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] calcolare la sottoquotazione senza aggregare i dati relativi ai prezzi a livello dell’industria dell’Unione. 211. In via preliminare, occorre rilevare che, al considerando 24 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che i calcoli della sottoquotazione in forma aggregata richiesti dalla CCCME non esistevano poiché la sottoquotazione era stata calcolata unicamente per tipo di prodotto e per produttore esportatore. Ogni produttore esportatore cinese inserito nel campione ha quindi ricevuto i calcoli della sottoquotazione per ciascuno dei tipi di prodotto che esportava. La CCCME sostiene che è impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] constatare che il «62,6% delle vendite totali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione [erano state sottoquotate]» senza aggregare i calcoli della sottoquotazione ( 179 ). Tuttavia, rilevo che la CCCME non presenta nessuna prova a sostegno di tale censura. Pertanto, lo snaturamento allegato dalla CCCME non è stato dimostrato. La CCCME si limita ad affermare uno snaturamento dei fatti, ma non dimostra tale conclusione. 212. In secondo luogo, la CCCME sostiene che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato nel considerare che la divulgazione dei calcoli della sottoquotazione su base aggregata sarebbe troppo onerosa per poter essere conforme all’articolo 20 del regolamento di base. In udienza, la CCCME ha aggiunto che la preparazione di tali dati non richiederebbe troppo tempo. 213. La questione che si pone è se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a produrre nuovi documenti sulla base di dati esistenti al fine di garantire i diritti della difesa. A tale proposito, sottolineo che la produzione di nuovi documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] equivale a presentare informazioni che riguardano i denuncianti e altre società che hanno collaborato. Pertanto, poiché potrebbe potenzialmente consentire alle altre parti interessate di accedere a segreti commerciali, tale produzione non può essere considerata come la creazione automatica di una tabella contenente dati economici. Al contrario, in considerazione dell’obbligo di diligenza, che implica l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie ( 180 ), la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare ognuna delle informazioni che essa sceglie di divulgare. 214. In pratica, per ciascun documento divulgato nel corso del procedimento antidumping contenente nuovi dati aggregati, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire se tali dati ledano la riservatezza dei dati che le parti le hanno affidato alla [OSCURATO:PERSONA] e che essa detiene. Pertanto, la produzione e la divulgazione di nuovi dati aggregati obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a trovare un equilibrio tra la riservatezza e i diritti della difesa delle parti in causa. Sebbene il carico di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] non possa costituire di per sé un’obiezione, esso è un elemento nella determinazione di tale equilibrio, dal momento che la tutela stessa dei dati dei denuncianti o delle parti che hanno collaborato può dipendere da tale carico di lavoro. In altri termini, quando la [OSCURATO:PERSONA] è sistematicamente tenuta a produrre nuovi dati aggregati, essa è altresì tenuta a stabilire se la divulgazione di tali dati sia tale da arrecare pregiudizio alla riservatezza dei dati affidati dalle parti alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo requisito deve essere preso in considerazione nel trovare tale equilibrio. Pertanto, condivido l’affermazione del Tribunale secondo cui il volume delle informazioni richieste dalla CCCME nel caso di specie è tale che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ostacolata nella sua attività e nella sua indagine se dovesse fornire tutte queste informazioni in una forma adeguata alle sole esigenze della CCCME ( 181 ). 215. Al punto 513 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la CCCME disponeva «dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso adottare misure definitive» e che «tale ente ha quindi potuto difendere utilmente i propri interessi di associazione che rappresenta l’industria cinese». Pertanto, sulla base della valutazione di fatto del Tribunale, si deve ritenere che la CCCME abbia potuto difendere i propri interessi, circostanza che rende qualsiasi errore ai punti 511 e 512 della sentenza impugnata privo di effetti. 216. Da ultimo, la CCCME sostiene, in sostanza, che, ai punti 511 e 512 della sentenza impugnata, la conclusione del Tribunale viola l’articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base, dal momento che alla CCCME è stato negato l’accesso ai dati richiesti, sebbene tali dati non fossero riservati o avrebbero potuto essere divulgati in modo non riservato. Inoltre, la CCCME afferma che il Tribunale non ha effettuato una ponderazione tra le eventuali preoccupazioni relative alla riservatezza e i diritti della difesa rifiutando di comunicare alla CCCME i dati macroeconomici sotto forma di dati aggregati. 217. Il disaccordo della CCCME con la constatazione del Tribunale secondo cui la CCCME disponeva dei principali fatti e considerazioni è una questione di fatto che non può essere rimessa in discussione nell’ambito di un’impugnazione. Le affermazioni della CCCME dinanzi alla Corte non sono sufficienti a dimostrare un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, come rilevato ai punti da 451 a 470 e da 484 a 504 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a un esame dettagliato della valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i diritti della difesa della CCCME. 218. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere la seconda parte del quinto motivo d’impugnazione. 3. Sulla terza parte 219. In primo luogo, la CCCME asserisce che, al punto 524 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore non concedendole l’accesso alle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti – oltre alle informazioni contenute nei codici di prodotto – per il motivo che tali informazioni non consentono all’entità di garantire meglio i suoi diritti della difesa. La CCCME sostiene che è giuridicamente inesatto che solo i produttori esportatori che hanno collaborato possono formulare domande di adeguamento e che tali informazioni non sarebbero quindi utili per la CCCME, che possiede una conoscenza globale del mercato. 220. La CCCME sostiene che il Tribunale ha creato, in sostanza, una sottocategoria di parti interessate, stabilendo una differenza tra le associazioni rappresentative e le altre parti interessate, in violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base. La CCCME afferma di essere un’associazione che rappresenta i produttori esportatori, cosicché ciò che è rilevante per i suoi membri è parimenti rilevante per la CCCME. A sostegno delle sue conclusioni, la CCCME invoca la sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 182 ), sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta quanto meno a fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di individuare gli articoli in questione al fine di poter verificare se le istituzioni avessero accertato correttamente i fatti ( 183 ). 221. Anzitutto, rilevo che il Tribunale ha effettuato una ponderazione tra le preoccupazioni relative ai diritti della difesa e alla riservatezza, come risulta dai punti da 451 a 470 e da 484 a 504 della sentenza impugnata, che non sono stati contestati. 222. Per quanto riguarda l’accesso richiesto alle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti, la CCCME ha criticato la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale per non averle comunicato, per quanto riguarda i prodotti dei produttori indiani e dell’Unione che erano stati confrontati con i prodotti importati, informazioni diverse dalle caratteristiche contenute nei codici di prodotto. Ai punti 523 e 524 della sentenza impugnata, il Tribunale opera una distinzione tra la situazione del produttore esportatore e della CCCME. Quest’ultima è, nel caso di specie, un’associazione che rappresenta l’industria cinese nel suo complesso ( 184 ). Il Tribunale ha considerato che le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti non consentirebbero alla CCCME di procedere a un confronto significativo tra i prodotti in questione, dal momento che essa non dispone generalmente di modelli di prodotti immessi in commercio dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, che sono stati confrontati con i prodotti indiani. 223. Tale valutazione non mi sembra viziata da un errore di diritto anche se introduce una differenziazione tra i principali fatti e considerazioni messi a disposizione di un’associazione rappresentativa e quelli messi a disposizione delle altre parti interessate. Sono del parere che la [OSCURATO:PERSONA] possa operare una distinzione tra le associazioni rappresentative e i produttori esportatori, poiché deve trovare un giusto equilibrio tra i diritti della difesa e la protezione della riservatezza ( 185 ). Poiché le informazioni riguardano le caratteristiche dei prodotti e, come tali, costituiscono un segreto commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] deve tutelarle. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nel trovare l’equilibrio summenzionato, può e dovrebbe distinguere tra le entità che richiedono l’accesso a tali informazioni. 224. In secondo luogo, la CCCME critica il punto 529 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che, nel corso del procedimento antidumping, la CCCME disponeva di tutte le informazioni relative al metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i volumi di importazione. Secondo la CCCME, tale valutazione non tiene conto del fatto che i dati relativi alle importazioni di cui trattasi non erano informazioni accessibili al pubblico. La determinazione dei volumi di importazione consisteva in un calcolo molto complesso basato su diverse ipotesi, e i dati erano principalmente basati su informazioni e metodi forniti dalle denuncianti. La CCCME afferma che è del tutto irragionevole attendersi che una parte interessata riproduca un siffatto calcolo complesso che si articola in più fasi diverse e comporta varie ipotesi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agevolmente divulgarlo, poiché non conteneva informazioni riservate e tali dati e calcoli costituivano principali fatti e considerazioni. 225. Anzitutto, rilevo alcuni accertamenti di fatto operati dal Tribunale. 226. In primo luogo, la CCCME era stata informata, nel corso del procedimento antidumping, del metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i volumi di importazione. In particolare, la CCCME conosceva i) le percentuali calcolate, per le importazioni originarie della RPC, dell’India e di altri paesi terzi, relativamente ai vecchi sottocodici che erano utilizzati prima dell’introduzione nel 2014 del codice generale della NC ex73251000; ii) l’importo fisso da detrarre dal codice NC ex73259910 al fine di ottenere le importazioni originarie della RPC, dell’India e di altri paesi terzi, e iii) la percentuale da detrarre dal totale delle importazioni al fine di escludere le griglie per canali. 227. In secondo luogo, poiché i dati utilizzati per stabilire tali importazioni erano stati estratti dalle statistiche fornite da [OSCURATO:PERSONA], che sono disponibili nella banca dati Comext, la CCCME aveva a sua disposizione tutte le informazioni utili per riprodurre i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva chiesto la divulgazione. 228. Pertanto, se la CCCME desiderava verificare l’affidabilità dei calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], essa disponeva dei dati pertinenti a tal fine. Nel caso di specie, la CCCME non suffraga in alcun modo l’affermazione secondo cui essa non è in grado di riprodurre i calcoli. È ragionevole attendersi che una parte interessata, quale la CCCME, verifichi essa stessa i calcoli di cui trattasi. Per esempio, nella sentenza Bricmate ( 186 ), le parti interessate avevano contestato l’esattezza dei prezzi medi all’importazione dei prodotti in questione per taluni [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, i dubbi sollevati dal giudice del rinvio che avevano condotto a un riesame delle misure antidumping erano suffragati ( 187 ). Di conseguenza, a mio avviso, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la CCCME disponeva di tutte le informazioni necessarie per riprodurre i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva chiesto la divulgazione. ( 188 ) 229. In terzo luogo, la CCCME contesta la valutazione contenuta nel punto 538 della sentenza impugnata, sulla base del rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come riservati i dati aggregati reali e le stime. La CCCME sostiene che, poiché tali dati non erano riservati, essi dovevano essere comunicati alle parti interessate conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base e che costituivano principali fatti e considerazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base. 230. Occorre rilevare che la CCCME contesta la conclusione di cui al punto 538 della sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad operare una siffatta distinzione in sede di valutazione del pregiudizio causato all’Unione, dal momento che il pregiudizio è valutato per l’industria dell’Unione nel suo insieme. Sebbene ciò sia vero, tale criterio di valutazione non è sufficiente a giustificare la mancata comunicazione dei dati reali aggregati e stimati in questione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta a produrre tale documento al fine di garantire i diritti della difesa. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, senza che tale constatazione sia stata messa in discussione dalla CCCME nell’ambito dell’impugnazione, che i dati reali dei produttori inclusi nel campione e delle altre denuncianti, da un lato, e le stime effettuate per i restanti produttori, dall’altro, sono riservati, anche se aggregati. A mio avviso, tali ragioni sono sufficienti a giustificare il fatto che tali dati non siano stati comunicati alla CCCME. 231. Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere la terza parte del quinto motivo d’impugnazione e tale motivo nella sua interezza. VII. Spese 232. La Corte mi ha chiesto di esaminare le eccezioni di irricevibilità e la prima parte del primo motivo d’impugnazione, nonché i motivi d’impugnazione secondo e quinto. Poiché l’esito dell’impugnazione dipenderà in ultima analisi dalla posizione della Corte per quanto riguarda non solo tali eccezioni e motivi, ma anche la seconda parte del primo motivo d’impugnazione nonché il terzo e il quarto motivo d’impugnazione, non formulerò nessuna raccomandazione in ordine alle spese nella presente causa. VIII. Conclusione 233. Alla luce di quanto precede e fatta salva la valutazione della Corte relativamente alla seconda parte del primo motivo d’impugnazione e al terzo e quarto motivo d’impugnazione, suggerisco alla Corte di respingere la prima parte del primo motivo d’impugnazione delle ricorrenti nonché il secondo e il quinto motivo d’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) T‑254/18 , EU:T:2021:278 . Le altre nove ricorrenti sono elencate nell’allegato I della stessa. Anch’esse sono membri della CCCME. ( 3 ) Regolamento di esecuzione del 29 gennaio 2018 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India ( GU 2018, L 25, pag. 6 ). ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ). ( 5 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio statistico dell’Unione europea ([OSCURATO:PERSONA]). ( 6 ) GU 1994, L 336, pag. 103 . ( 7 ) Decisione del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) ( GU 1994, L 336, pag. 1 ). ( 8 ) V. elenco di cui al punto 4 della sentenza impugnata. ( 9 ) GU 2016, C 461, pag. 22 . ( 10 ) Regolamento di esecuzione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC ( GU 2017, L 211, pag. 14 ). ( 11 ) L’elenco delle sette persone giuridiche è contenuto nell’allegato II della sentenza impugnata. ( 12 ) V. ordinanze del 30 settembre 1997, Federolio/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑122/96 , EU:T:1997:142 , punto 61 e giurisprudenza citata) e del 28 giugno 2005, FederDoc e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑170/04 , EU:T:2005:257 , punto 49 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza del 15 gennaio 2013, Aiscat/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑182/10 , EU:T:2013:9 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 62 e giurisprudenza citata). ( 14 ) Preciso che la [OSCURATO:PERSONA] contesta i punti da 52 a 70 della sentenza impugnata, dedicati al requisito dell’incidenza individuale, nonché i punti da 71 a 75 di tale sentenza, che riguardano l’accertamento dell’incidenza diretta. ( 15 ) Ai sensi della prima parte, la persona in questione è il destinatario specifico dell’atto impugnato e, ai sensi della terza parte, tale persona può proporre ricorso contro atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione, il che manifestamente non avviene nel caso di specie, poiché non vi sono misure di esecuzione riguardanti la CCCME. ( 16 ) V., in tal senso, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 ), e del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , punto 63 ). ( 17 ) V., a tal fine, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punto 105 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 1983, Fediol/[OSCURATO:PERSONA] ( 191/82 , EU:C:1983:259 , punto 31 ), e del 17 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑47/00 , EU:T:2002:7 , punto 55 ), e ordinanza del 14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑369/03 , EU:T:2005:458 , punto 72 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punto 107 e giurisprudenza citata). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, in udienza, che non esiste alcuna decisione formale e nessuna possibilità per l’industria dell’Unione di contestare il riconoscimento a un’entità della qualità di parte interessata. ( 21 ) V. punto 63 della sentenza impugnata. ( 22 ) V., da ultimo, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑276/13 , EU:T:2016:340 ). Osservo che la parte della sentenza del Tribunale relativa alla legittimazione ad agire contro il regolamento controverso al fine di garantire che i diritti procedurali delle associazioni di categoria in questione siano salvaguardati è espressamente confermata dalla Corte, in quanto il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo individuale in quanto parti interessate nel procedimento; v., a tal fine, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑465/16 P , EU:C:2019:155 , punti da 101 a 109 ). V., altresì, ordinanze del 3 giugno 1997, Merck e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑60/96 , EU:T:1997:81 , punto 73 ); del 15 settembre 1998, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑109/97 , EU:T:1998:209 , punti 67 e 68 ), e del 16 settembre 2005, Schmoldt e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑342/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:562 , punti 39 e 40 e giurisprudenza citata). ( 23 ) Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale segnala che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre sostenuto che, anche se la CCCME potesse rivendicare diritti procedurali derivanti dal regolamento di base, tale ente dovrebbe essere riconosciuto come un’associazione rappresentativa di esportatori ai sensi di tale regolamento, e non come una parte interessata ai sensi del medesimo regolamento. ( 24 ) Tuttavia, rilevo che una prassi amministrativa erronea può avere altre conseguenze giuridiche e può essere oggetto di diversi rimedi giurisdizionali. ( 25 ) V., in particolare, punti da 58 a 60 e da 68 a 70 della sentenza impugnata. ( 26 ) Ad esempio, sembra che solo l’articolo 6, paragrafo 7, e l’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento di base conferiscano talune garanzie procedurali alle associazioni rappresentative. A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che la CCCME ha sostenuto dinanzi ad esso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i diritti della difesa e l’articolo 6, paragrafo 7, l’articolo 19, paragrafi da 1 a 3, nonché l’articolo 20, paragrafi 2 e 4 del regolamento di base, per aver negato alle ricorrenti l’accesso ad informazioni utili alla determinazione del dumping e del pregiudizio. ( 27 ) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento di base, le parti interessate possono «manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta». Ciò implica altresì che esse indichino la qualità in cui agiscono. ( 28 ) V. articolo 6, paragrafo 7, e articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base. ( 29 ) Il termine « possono » al secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base dovrebbe essere interpretato come segue: ai fini del procedimento antidumping, le parti che intendano diventare parti interessate devono manifestarsi. Come sottolineato in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], non ci si può attendere che quest’ultima prenda l’iniziativa di cercare le parti interessate. Tale posizione è altresì corroborata dall’organo di appello dell’OMC che, nella sua relazione del 29 novembre 2005 nella causa «Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (WT/DS 295/AB/R, punto 251) ha considerato che l’autorità incaricata dell’inchiesta di cui trattasi «non era tenuta, in forza dell’articolo 6.1, a notificare le informazioni necessarie agli esportatori di cui non era a conoscenza, ma di cui avrebbe potuto avere conoscenza». ( 30 ) V. articolo 7, paragrafo 15, del egolamento del 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 1994, L 349, pag. 22 ). ( 31 ) V., ad esempio, articolo 10 del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU 1968, L 93, pag. 1 ). ( 32 ) Il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento di base conformemente all’articolo 207, paragrafo 2, TFUE, al fine di garantire l’attuazione dell’accordo antidumping del 1994 nell’ordinamento giuridico interno dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 , punto 59 )]. Secondo il considerando 3 del regolamento di base, «è opportuno recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile , i termini di tale accordo» (il corsivo è mio). ( 33 ) Rilevo, a titolo di confronto, che gli [OSCURATO:PERSONA] d’America hanno utilizzato l’espressione «associazione commerciale o di categoria» in modo identico all’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994, poiché, in forza del titolo 19 dello U.S. Code § 1677 (9), E) e F), il termine «parte interessata» include le «associazion[e] commercial[e] o di categoria». ( 34 ) V. sentenza del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 35 ) Sono dell’avviso, al pari di tutte le parti, che, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base impiega i termini «associazione rappresentativa» e «associazione di categoria», tali termini designano la stessa parte. A fini di chiarezza, nel fare riferimento a tali disposizioni, nelle presenti conclusioni utilizzerò soltanto l’espressione «associazione rappresentativa». ( 36 ) Nella versione inglese un’associazione di categoria [«trade association»] può essere definita come un’«associazione volontaria di imprese commerciali organizzate su base geografica o settoriale al fine di promuovere e sviluppare opportunità commerciali e industriali nel suo settore di attività, esprimere pubblicamente le opinioni dei membri su questioni di interesse comune o, eventualmente, esercitare un certo controllo sui prezzi, sulla produzione e sui canali di distribuzione» (v. [OSCURATO:PERSONA] , «[OSCURATO:PERSONA] association». [OSCURATO:PERSONA], consultata il 10 ottobre 2022 al link https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/trade-association/73137). V. anche la definizione di «trade association» nella versione online del [OSCURATO:PERSONA], ossia un’organizzazione che sostiene le imprese e i datori di lavoro di un determinato settore e tutela i loro diritti. ( 37 ) Contrariamente alle versioni inglese e francese, la versione spagnola dell’articolo 6.11, i), dell’accordo antidumping del 1994 parla di associazioni commerciali, di categoria o di imprese, vale a dire tre categorie di associazioni. Tuttavia, tutti e tre i tipi impiegano il termine «associazione», che ha la connotazione di un’entità dotata di personalità giuridica composta da una pluralità di persone, fisiche o giuridiche, che, mediante un accordo associativo, si dedica in modo permanente alla realizzazione di determinate finalità senza scopo di lucro (Organización dotada de personalidad jurídica integrada por una diversidad de personas, físicas o jurídicas, que, mediante un pacto asociativo, se dedica de forma permanente a la consecución de determinados fines sin finalidad de lucro; v. https://dpej.rae.es/lema/asociaci%C3%B3n). Ad esempio, l’«asociación empresarial» è definita come una «[o]rganización de empresarios constituida para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios» (v. [OSCURATO:PERSONA], A., (dir.), [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de Jurisprudencia y Legislación , Aranzadi, [OSCURATO:PERSONA], 2016). ( 38 ) Il dizionario Larousse online definisce il termine «groupement» (raggruppamento) come una «[o]rganisation plus ou moins structurée constituée par un ensemble de personnes ayant mêmes intérêts, mêmes aspirations ou même idéologie». Nel dizionario del Centre national de ressources textuelles et lexicales , esso è definito come «[e]nsemble (important) de personnes (physiques ou morales) ayant des caractéristiques communes, réunies pour atteindre un but, pour défendre des intérêts communs». ( 39 ) Storicamente, le associazioni di categoria si sono sviluppate nel corso del XVIII secolo e all’inizio del XIX secolo, sostituendo le gilde commerciali e le corporazioni di mercanti che avevano perso il loro potere. All’epoca si erano sviluppati due sistemi: quello britannico e quello francese. Mentre nel primo «le organizzazioni di categoria potevano svilupparsi in modo autonomo», nel secondo «il governo era esso stesso il creatore delle organizzazioni di categoria, che aveva incorporato nel sistema amministrativo del paese, e alle quali aveva conferito uno status ufficiale in quanto parti integranti dell’apparato statale» (V. Chisholm, H., (ed.) «[OSCURATO:PERSONA] organisation» – [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 27 (11 a ed.), [OSCURATO:PERSONA], 1911, pagg. 135–140, che fornisce una panoramica completa delle associazioni di categoria a partire dall’inizio del XX secolo. ( 40 ) Al contrario, l’OMC riconosce associazioni di integrazione economica regionale, quali l’associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e l’Associazione europea di libero scambio, il che dimostra che il termine «associazione» ha una connotazione molto ampia nell’ambito del quadro commerciale multilaterale dell’OMC. ( 41 ) V., ad esempio, l’elenco delle associazioni di categoria statunitensi figurante all’indirizzo https://www.trade.gov/trade-associations. ( 42 ) Per quanto riguarda l’interpretazione conforme all’articolo 11, paragrafo 1, CEDU, v. sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Trasparenza associativa) ( C‑78/18 , EU:C:2020:476 , punti da 112 a 114 . ( 43 ) Corte EDU, 17 febbraio 2004, Gorzelik e altri c. Polonia, (CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, §§ 88, 90 e 92), e Corte EDU, 8 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Azerbaijan, (CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, §§ 52 e 53). ( 44 ) Corte EDU, 17 febbraio 2004, Gorzelik e altri c. Polonia, (CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, § 52), e Corte EDU, 8 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Azerbaijan, CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, § 54). ( 45 ) Corte EDU, 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, (CE:ECHR:2006:1005JUD007288101, §§ 73 e 74). ( 46 ) L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. ( 47 ) Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla libertà di associazione ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il quale prevede, al suo articolo 20, paragrafo 1, che «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica». ( 48 ) [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e de Meyere c. Belgio, ricorsi nn. 6878/75 e 7238/75, 23 giugno 1981, ECLI:CE:ECHR:1981:0623JUD000687875, §§ da 62 a 66, la Corte EDU ha dichiarato che l’Ordre des médecins belga, vale a dire il consiglio o la camera dei dottori in medicina, in virtù della sua natura giuridica e specificamente della sua funzione pubblica, non è un’associazione poiché esercita un controllo pubblico sull’esercizio della professione medica. ( 49 ) V. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale, statuto della CCCME, capitolo 1, articoli 2 e 3. ( 50 ) Ibid. ( 51 ) V. articolo 3 dello statuto della CCCME. ( 52 ) V. allegato A.2 del ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, è plausibile che l’ambito operativo dell’entità sia più ampio di quanto non indichi il suo nome. I prodotti in ghisa e i macchinari e/o le industrie meccaniche sono simili; non si può escludere che la CCCME tuteli gli interessi dei produttori e degli esportatori di coperture per pozzetti. ( 53 ) V., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2009, Confservizi/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑292/02 , EU:T:2009:188 , punto 55 ). ( 54 ) Sentenza del 27 gennaio 2000, ( T‑256/97 , EU:T:2000:21 , punto 75 ). ( 55 ) Il Tribunale ha respinto l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’escludere un’organizzazione di consumatori da un procedimento antidumping in ragione di una distinzione tra i prodotti venduti a livello di commercio al dettaglio e gli altri prodotti. ( 56 ) V. punto 22 delle risposte ai quesiti della Corte depositate dalle intervenienti. ( 57 ) V. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale, statuto della CCCME, capitolo 1, articolo 4 e articolo 6, paragrafo 2. In particolare, l’articolo 4 precisa che l’associazione agisce «sotto la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale del Ministero degli Affari civili» e del «Ministero del Commercio della [RPC]». ( 58 ) V. punti 32 e da 57 a 60 del controricorso dinanzi al Tribunale, nonché le risposte scritte ai quesiti del Tribunale del 7 aprile 2020, la risposta al quesito 9, punti da 59 a 70 della numerazione progressiva, e allegato R.2 della replica dinanzi al Tribunale. V. altresì punti da 11 a 23 della comparsa di risposta all’impugnazione delle intervenienti. ( 59 ) 282/85 , EU:C:1986:316 . ( 60 ) Sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punti 81 e 83 ), e del 9 luglio 2008, Alitalia /[OSCURATO:PERSONA] ( T‑301/01 , EU:T:2008:262 , punto 58 ). ( 61 ) 282/85 , EU:C:1986:316 . ( 62 ) Per analogia, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in una causa se rappresenta un numero significativo di imprese attive nel settore interessato, se il suo oggetto comprende la tutela degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore interessato e se l’emananda sentenza può quindi incidere in modo significativo sugli interessi dei suoi membri (v. ordinanza del 10 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e NAK [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑865/19 , non pubblicata, EU:T:2020:570 , punto 21 e giurisprudenza citata). ( 63 ) Sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 187 ); del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 94 ), e del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 48 ). ( 64 ) Poiché le garanzie procedurali sono garanzie individuali, la loro portata dipenderà dagli interessi effettivamente rappresentati dall’associazione di cui trattasi. Di conseguenza, nel caso di un’entità quale la CCCME, che è, in una certa misura, controllata dalla RPC, si deve tenere conto dei diversi interessi che essa rappresenta (produttori esportatori e RPC) nella determinazione della portata effettiva dei suoi diritti procedurali ai sensi di tali disposizioni. ( 65 ) V. articolo 5, paragrafo 11, del regolamento di base. ( 66 ) V. paragrafi 35 e 36 supra. ( 67 ) V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punto 56 e giurisprudenza citata), e del 13 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/16 P , EU:C:2018:176 , punto 87 ). ( 68 ) V. sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punto 39 e giurisprudenza citata). ( 69 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Confservizi/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑292/02 , EU:T:2009:188 , punto 55 ), e ordinanza del 29 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Banca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑236/10 , EU:T:2012:176 , punto 25 ). ( 70 ) V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑523/18 , EU:C:2019:1129 , punto 34 ). ( 71 ) V., in tal senso, ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑181/19 , EU:C:2020:794 , punto 61 e giurisprudenza citata). ( 72 ) La giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] verte, in realtà, sul principio secondo cui un’associazione non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non possano farlo a titolo individuale. V., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/96 P , EU:C:1997:635 , punto 45 ), e sentenza del 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und Eigentum ( C‑78/03 P , EU:C:2005:761 , punto 70 ). ( 73 ) V. gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] negli allegati da 4 a 6 delle sue risposte ai quesiti della Corte. ( 74 ) V. paragrafi da 67 a 69 supra. ( 75 ) [OSCURATO:PERSONA] riconosce tuttavia che lo Stato svolge il ruolo di autorità amministrativa o giudiziaria quando deve approvare la creazione dell’associazione. L’autorità si limita a verificare il rispetto di tutti i requisiti legali formali previsti dalla normativa nazionale. ( 76 ) V. paragrafo 68 supra. ( 77 ) V., in particolare, ordinanze del presidente della Corte del 28 settembre 1998, Pharos/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑151/98 P , EU:C:1998:440 , punto 6 ) e del 3 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Andersen ( C‑303/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:226 , punto 8 ). ( 78 ) Sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su di uno Stato terzo) ( C 872/19 P , EU:C:2021:507 , punto 50 ). ( 79 ) La Corte ha espressamente dichiarato che «gli obblighi dell’Unione di garantire il rispetto del valore dello Stato di diritto non possono in alcun modo essere subordinati ad una condizione di reciprocità per quanto riguarda i rapporti intrattenuti dall’Unione con [OSCURATO:PERSONA] terzi». ( 80 ) Inoltre, da un punto di vista pluralistico lo Stato è una forma di gruppo o un’associazione [v. Muñiz-Fraticelli, V.M., in «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2014; edizione on-line, [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, Hirst, P.Q. (ed.), [OSCURATO:PERSONA] of the State: [OSCURATO:PERSONA] of G.D.H. Cole, J.N. Figgis and H.J. Laski , Routledge, Londra, 1993]. ( 81 ) In forza di tale principio, l’Unione europea, nelle sue relazioni con il resto del mondo, afferma e promuove i suoi valori. ( 82 ) V., a tal fine, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punti 97 e 98 ). ( 83 ) Il Tribunale ha dichiarato che la legittimazione ad agire di un’associazione è fondata sulla considerazione che un ricorso proposto da un’associazione presenta vantaggi procedurali, in quanto evita la proposizione di numerosi ricorsi distinti contro i medesimi atti, poiché l’associazione si è sostituita a uno o più dei suoi membri di cui essa rappresenta gli interessi, i quali avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ). ( 84 ) C‑465/16 P , EU:C:2019:155 . ( 85 ) Ibid, punto 125. ( 86 ) V. paragrafi da 77 a 80 supra. ( 87 ) L’articolo 4 dello statuto della CCCME stabilisce che l’associazione agisce «sotto la supervisione, la gestione e l’indirizzo professionale del Ministero degli Affari civili» e del «Ministero del Commercio della [RPC]» (v. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale). ( 88 ) V. paragrafi da 77 a 80 supra. ( 89 ) Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dello statuto della CCCME, i membri hanno diritto di voto. Pertanto, dovrebbero esistere prove tangibili che, nel caso di specie, per quanto riguarda la decisione di proporre un ricorso, tali diritti di voto sono stati violati (v. allegato A.7 del ricorso dinanzi al Tribunale). ( 90 ) V. punto 19 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti della Corte. ( 91 ) Sentenza del 16 febbraio 1965 ( 14/64 , EU:C:1965:13 , pag. 57). ( 92 ) Ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, «[l]a procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III (…)». Tale titolo comprende l’articolo 19 dello Statuto. ( 93 ) V., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 113 ). ( 94 ) Articolo 44, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione risultante dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 maggio 1991 ( GU 1991, L 136, pag. 1 ). ( 95 ) V., in tal senso, sentenze del 28 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) ( T‑476/15 , EU:T:2016:568 , punto 19 ); del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (POCKETBOOK) ( T‑596/15 , non pubblicata, EU:T:2017:103 , punti da 19 a 22 ), e del 19 dicembre 2019, Amigüitos pets & life / EUIPO – Société des produits Nestlé ([OSCURATO:PERSONA] by alphaspirit wild and perfect) ( T‑40/19 , non pubblicata, EU:T:2019:890 , punto 14 ). ( 96 ) Sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA ( C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 53 ). ( 97 ) V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 1965, Barge/[OSCURATO:PERSONA] ( 14/64 , EU:C:1965:13 , punto 57 ). ( 98 ) V., per analogia, sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/REA ( C‑110/21 P , EU:C:2022:555 , punto 67 ). ( 99 ) Sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 187 ); del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 94 ), e del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 48 ). ( 100 ) I dati [OSCURATO:PERSONA] sono classificati secondo codici tratti dalla NC. Nel caso di specie, il prodotto oggetto del regolamento controverso rientra in due codici: il codice NC ex73251000 (ghisa non malleabile) e il codice NC ex73259910 (ghisa malleabile), laddove la dicitura «ex» che precede il codice indica, in entrambi i casi, che il prodotto oggetto dell’inchiesta rientra solo in una parte del codice in esame. ( 101 ) V., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e GMB [OSCURATO:PERSONA]/Xinyi PV [OSCURATO:PERSONA] (Anhui) Holdings ( C‑884/19 P e C‑888/19 P , EU:C:2021:973 , punto 117 ), e del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 14 ). ( 102 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punti 52 e 68 ). ( 103 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 46 e giurisprudenza citata). ( 104 ) V., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑310/12 , non pubblicata, EU:T:2015:295 , punto 129 ). ( 105 ) Sentenze del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑100/17 P , EU:C:2018:842 , punto 64 ), e del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 16 ). ( 106 ) I dati [OSCURATO:PERSONA] devono essere utilizzati per calcolare il volume delle importazioni oggetto di dumping [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GLS ( C‑338/10 , EU:C:2012:158 , punto 30 )]. ( 107 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 68 ). ( 108 ) Ibid., punti da 47 a 49. Ad esempio, nella sentenza Bricmate, il giudice del rinvio svedese, che si era basato sulle contestazioni circostanziate formulate dalla Bricmate sui dati relativi al volume delle importazioni, ha fondato i propri dubbi su tali contestazioni per mettere in discussione l’esattezza di tali dati. Il giudice del rinvio si è chiesto se le istituzioni dell’Unione avessero commesso un errore per quanto riguarda il volume delle importazioni di merci classificate nella voce 69089099 della NC a causa della sopravvalutazione, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, del volume delle importazioni cinesi di 1.3 milioni di m 2 per l’anno 2009 e per il periodo d’inchiesta. Esso aveva altresì sollevato dubbi sulla questione se le istituzioni dell’Unione avessero commesso un errore per quanto riguarda l’importazione di merci rientranti nella voce 69079099 della NC, divenuta voce 69079080, con la conseguenza, per il 2009 e per il periodo d’inchiesta, di una sopravvalutazione del 10% del volume di tali importazioni. ( 109 ) V. ricorso dinanzi al Tribunale, punto 35. ( 110 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑650/17 , EU:T:2019:644 , punto 357 , non pubblicata). ( 111 ) V., in tal senso, la relazione dell’organo di appello dell’OMC nel caso «[OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone», adottata il 23 agosto 2001 (WT/DS 184/AB/R, punto 192). ( 112 ) Relazione dell’organo d’appello dell’OMC del 29 novembre 2005, nel caso «Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (AB-2005-6) (WT/DS 295/AB/R), punto 204. ( 113 ) Ibid., nota 228. ( 114 ) Tale requisito discende dalla sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punti 65 e 68 ), nella quale la Corte ha dichiarato che «le istituzioni dell’Unione non hanno esaminato con la dovuta diligenza i dati contenuti nelle statistiche di [OSCURATO:PERSONA]» (il corsivo è mio). ( 115 ) Per dovere di completezza, rilevo che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 167 a 173 della sentenza impugnata, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente tenuto in considerazione tutti gli argomenti sollevati dalle ricorrenti relativi alla verifica del metodo suggerito dalle denuncianti nel corso del procedimento amministrativo e se tali dati non fossero stati accettati «automaticamente». ( 116 ) Più precisamente, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che, per quanto riguarda i prodotti di ghisa non malleabile (codice NC ex732510), la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, a partire dal 2014, solo dei dati corrispondenti al codice NC ex73251000 in cui rientrava il prodotto in esame, insieme ad altri prodotti. Al fine di separare i dati, che corrispondevano alle importazioni effettive del prodotto interessato nel corso del periodo considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i dati anteriori al 2014 relativi ai prodotti di ghisa non malleabile. Essa si è basata sulla proporzione di tali importazioni nei tre sottocodici che, prima del 2014, fornivano dati relativi a tale prodotto. La quota imputabile al prodotto in esame è stata stimata al 30%. Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il 60% del volume delle importazioni cinesi, il 73% del volume delle importazioni indiane e il 50% del volume delle importazioni provenienti da altri paesi riguardavano il prodotto in esame e ha applicato tali percentuali alle importazioni registrate nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta. ( 117 ) In particolare, ai punti da 161 a 163 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che la [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che gli importatori di ghisa malleabile originaria della RPC avevano iniziato ad utilizzare il codice NC ex73259910 nel 2005, ossia l’anno in cui erano state imposte dall’Unione europea misure antidumping precedenti. Per calcolare le importazioni interessate da tale codice, essa ha considerato il 2004 come anno di riferimento per il quale disponeva di dati per le importazioni corrispondenti al codice NC ex73259910, ma che non riguardavano il prodotto in esame. Essa ha quindi sottratto le operazioni effettuate nel 2004 dal volume delle importazioni nel periodo considerato. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il 100% delle operazioni relative al prodotto in esame rientrassero nel codice NC ex73259910, da cui occorreva sottrarre 14645 tonnellate. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il volume delle importazioni di ghisa malleabile dall’India di cui al codice NC ex73259910 sottraendo il volume delle importazioni del 2009 iscritte sotto tale codice, che non riguardava il prodotto in esame, dal volume delle importazioni nel corso del periodo considerato. ( 118 ) Punti 165 e 166 della sentenza impugnata. ( 119 ) V. l’analisi della prima e della seconda censura (rispettivamente punti da 167 a 170 e punti da 174 a 196 della sentenza impugnata), che sono oggetto della prima parte del primo motivo d’impugnazione. ( 120 ) V. paragrafo 142 supra. ( 121 ) V. paragrafi 140 e 141 supra. ( 122 ) V. paragrafo 132 supra. ( 123 ) Come spiegato supra, le relazioni dell’OMC ammettono le deduzioni ragionevoli . [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] definisce il termine «infer» (dedurre) come «trarre conclusioni da fatti o premesse», mentre il termine «extrapolate» (estrapolare) è definito come «prevedere proiettando un’esperienza passata o dati noti». L’estrapolazione implica quindi la previsione di dati futuri utilizzando la cronistoria dei dati. Pertanto, un’estrapolazione, come quella del caso di specie, poiché si basa su dati affidabili noti , dovrebbe essere ammessa anche come deduzione ragionevole. ( 124 ) Ricorso dinanzi al Tribunale, punto 37 e allegato 11. ( 125 ) V. paragrafo 137 supra. ( 126 ) Punti 178 e 179 della sentenza impugnata. ( 127 ) V., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑310/12 , non pubblicata, EU:T:2015:295 , punto 129 ). V., per analogia, sentenza del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 41 e 42 e giurisprudenza citata). ( 128 ) Sentenze del 28 novembre 2013, CHEMK e KF/Consiglio ( C‑13/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:780 , punto 56 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 20 ), e del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 32 ). ( 129 ) V. considerando da 130 a 137 e da 142 a 160 del regolamento controverso. ( 130 ) V., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 44 ). ( 131 ) V. tabella 12 del regolamento provvisorio. ( 132 ) V. punto 43 delle risposte. ( 133 ) V. punto 302 della sentenza impugnata. La nozione di «natura autonoma» trae il suo significato dal rapporto indipendente che esiste tra parti indipendenti. Il prezzo autonomo costituisce il prezzo che avrebbe dovuto essere fatturato tra entità collegate se tali entità non fossero state collegate tra loro. ( 134 ) Le ricorrenti contestano l’esame da parte del Tribunale della quinta parte del primo motivo, relativa all’inclusione dei prezzi infragruppo nel calcolo dei costi dell’industria dell’Unione, segnatamente i punti da 302 a 311 della sentenza impugnata. Tuttavia, esse escludono specificamente i punti da 308 a 310 della stessa (v. nota 24 del ricorso). Pertanto, le presenti conclusioni saranno limitate ai punti da 302 a 307 e 311 della sentenza impugnata. ( 135 ) Punto 23 del ricorso. ( 136 ) Il calcolo c.d. operazione per operazione. ( 137 ) [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai punti 54 e 55 delle risposte scritte ai quesiti del Tribunale del 7 aprile 2020. ( 138 ) V. prima riga della tabella 12 del regolamento provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i dati contenuti in tale tabella non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate né dalla CCCME nel corso del procedimento amministrativo. ( 139 ) Punti 440 e 441 della sentenza impugnata. ( 140 ) Punti da 442 a 447 della sentenza impugnata. ( 141 ) [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC e dell’India ( GU 2016, C 461, pag. 22 ). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a far parte del campione. ( 142 ) Tre produttori non hanno dichiarato alcuna esportazione del prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta e non sono stati quindi considerati ammissibili al campione. ( 143 ) Punti da 434 a 450 della sentenza impugnata. ( 144 ) Nei limiti in cui le ricorrenti addebitano al Tribunale uno snaturamento manifesto dei fatti, occorre rilevare che esse non indicano quali fatti siano stati snaturati. ( 145 ) Al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che i membri della CCCME sono produttori ed esportatori del prodotto in esame che, da un lato, hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni in risposta al questionario di cui all’allegato I dell’avviso di apertura dell’inchiesta e, dall’altro, sono identificati nel regolamento controverso. Nella loro qualità di altre società che hanno collaborato identificate in tale allegato, ai membri della CCCME viene applicato un dazio antidumping di importo specifico, diverso dall’importo applicabile a tutte le altre società non identificate cui si applica il regolamento controverso. ( 146 ) V. nota 35 supra. ( 147 ) L’articolo 6.11 dell’accordo antidumping del 1994 non prevede alcuna risposta, in quanto consente alle parti di aggiungere altre persone come parti interessate. Il regolamento di base non precisa espressamente se l’Unione europea si sia avvalsa di tale possibilità, aggiungendo alle società le persone che hanno collaborato alla selezione del campione e quelle che erano state incluse in tale campione. ( 148 ) Per i produttori esportatori facenti parte del campione viene calcolato un dazio antidumping specifico per l’impresa. Altri produttori esportatori, non inclusi nel campione, ricevono un dazio antidumping pari alla media ponderata dei margini di dumping stabiliti per le società inserite nel campione (v. articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base). L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base prevede poi un’eccezione a tale regola. ( 149 ) V. paragrafo 177 supra. ( 150 ) V. punti da 434 a 436 della sentenza impugnata. ( 151 ) La CCCME invoca il fatto di essere un’«associazione rappresentativa» ai sensi degli articoli 5, paragrafo 11, 6, paragrafo 7, 20, paragrafo 1, e 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Le ricorrenti sostengono che tale status implica automaticamente che la CCCME rappresenta gli interessi di tutti i produttori esportatori. ( 152 ) Punto 446 della sentenza impugnata. ( 153 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punti da 15 a 17 ); per analogia, sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑113/04 P , EU:C:2006:593 , punto 55 ), e del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware/Consiglio ( C‑141/08 P , EU:C:2009:598 , punto 93 ). ( 154 ) V., in tal senso, sentenze del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punto 17 ), e del 16 febbraio 2012, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 76 ). ( 155 ) La Corte ha già dichiarato che una società che non ha partecipato a un’inchiesta relativa al dumping e che non è collegata ad alcun produttore esportatore dello Stato interessato dall’inchiesta non può rivendicare alcun diritto della difesa in relazione a un procedimento al quale non ha partecipato (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-[OSCURATO:PERSONA], C‑687/13 , EU:C:2015:573 , punto 73 ). ( 156 ) V. punto 440 della sentenza impugnata. ( 157 ) Ad esempio, nella sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] ( C‑83/14 , EU:C:2015:480 , punto 59 ), la Corte ha ammesso che una persona che non era stata oggetto di discriminazione - la violazione di un diritto soggettivo - poteva proporre un ricorso fondato su una discriminazione per conto di «altri residenti del quartiere nel quale [tale persona] esercita[va] la propria attività». Da tale sentenza discende che la violazione di diritti soggettivi può essere fatta valere da persone diverse dalla persona interessata. ( 158 ) Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑546/18 , EU:C:2021:711 , punto 59 ). ( 159 ) Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce del considerando 29 del regolamento di base, che menziona le parti che devono essere in grado di difendere i loro interessi . ( 160 ) La Corte ha già dichiarato che il regolamento di base conferisce diritti e garanzie procedurali a talune parti interessate, ma l’esercizio di tali diritti e garanzie dipende dalla partecipazione attiva di dette parti nel procedimento di cui trattasi, la quale deve assumere la forma, quanto meno, della presentazione di una domanda scritta entro un termine determinato (sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑104/19 , EU:C:2020:539 , punto 70 ). ( 161 ) Sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑228/17 , EU:T:2019:619 , punti da 34 a 36 ). ( 162 ) Punto 444 della sentenza impugnata. ( 163 ) V. sentenze del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ), e del 15 gennaio 2013, Aiscat/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑182/10 , EU:T:2013:9 , punto 53 ). ( 164 ) Sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ( da T‑447/93 a T‑449/93 , EU:T:1995:130 , punto 60 ). ( 165 ) In tale considerando si afferma che «secondo la [OSCURATO:PERSONA] il fascicolo pubblico del caso messo a disposizione delle parti, tra cui la CCCME, conteneva tutte le informazioni pertinenti per la tutela dei loro interessi e utilizzate nell’inchiesta. Eventuali informazioni ritenute riservate erano riportate in sintesi nel fascicolo pubblico. Tutte le parti interessate, compresa la CCCME, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo. Per quanto concerne la CCCME, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che pur rappresentando, tra gli altri, l’industria cinese delle fusioni, essa non era autorizzata da singoli produttori esportatori inseriti nel campione ad accedere alle loro informazioni riservate. Di conseguenza, le informazioni riservate trasmesse ai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non potevano essere fornite alla CCCME». ( 166 ) V. [OSCURATO:PERSONA], I. e Bellis, J.F., EU Anti-Dumping and [OSCURATO:PERSONA], sesta edizione, punto 8.25, pag. 409. ( 167 ) Punto 450 della sentenza impugnata. ( 168 ) V. punto 505 della sentenza impugnata. ( 169 ) Punto 489 della sentenza impugnata. ( 170 ) Su tale base, il Tribunale ha respinto la seconda censura della seconda parte del terzo motivo. ( 171 ) L’accesso al fascicolo costituisce parte integrante del diritto di essere ascoltati e tanto tale accesso quanto l’obbligo di divulgare informazioni sono tutelati nell’ambito dei diritti procedurali garantiti in forza dell’articolo 41 della Carta. ( 172 ) Sentenza del 20 marzo 1985 ( 264/82 , EU:C:1985:119 ). ( 173 ) Sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑49/88 , EU:C:1991:276 , punto 17 ). ( 174 ) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 14 ). V. anche Korkea-aho, E., e Sankari, S., «External participants v. internal interests: Principles of EU administrative law in anti-dumping investigations», [OSCURATO:PERSONA]A Journal on Law and Integration, 2017, Vol. 2, pag. 560. ( 175 ) V., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punto 24 ); del 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio ( T‑159/94 e T‑160/94 , EU:T:1997:209 , punto 75 ), e dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑459/07 , EU:T:2013:369 , punto 115 ). ( 176 ) V. sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑424/13 , EU:T:2016:378 , punto 94 e giurisprudenza citata). ( 177 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio ( T‑190/08 , EU:T:2011:618 , punto 231 ). ( 178 ) Ad esempio, nella sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑211/16 , EU:T:2018:148 , punto 45 ), risultava che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentavano circa il 56% della produzione totale dell’Unione del prodotto in questione. ( 179 ) Punto 54 del ricorso. ( 180 ) V. paragrafo 204 supra. ( 181 ) V. punto 512 della sentenza impugnata. ( 182 ) 264/82 , EU:C:1985:119 . ( 183 ) Ibid., punto 27. ( 184 ) Come già indicato dal Tribunale ai punti 445 e 446 della sentenza impugnata. ( 185 ) V. paragrafi 205 e 206 supra. ( 186 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 ). ( 187 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 57 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:342 , paragrafi 52 e 53 ). ( 188 ) Punto 529 della sentenza impugnata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/1981 — Fons Iuris — Fons Iuris