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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 37499/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Brescia con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto penale, proposta tramite posta elettronica certificata, ma priva di sottoscrizione digitale dell'atto.

1.2. La ricorrente osserva che l'opposizione sarebbe comunque valida per l'assenza di dubbi sulla provenienza e sulla paternità dell'atto, trattandosi di provvedimento firmato manualmente e poi scannerizzato e inviato telematicamente.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. L'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, stabilisce, infatti, che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».

Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che indica le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede, in particolare, che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati».

La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto.

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è, pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., 281537 - 01; Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282940 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Brescia con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto penale, proposta tramite posta elettronica certificata, ma priva di sottoscrizione digitale dell'atto. 1.2. La ricorrente osserva che l'opposizione sarebbe comunque valida per l'assenza di dubbi sulla provenienza e sulla paternità dell'atto, trattandosi di provvedimento firmato manualmente e poi scannerizzato e inviato telematicamente. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. L'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, stabilisce, infatti, che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore». Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che indica le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede, in particolare, che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati». La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è, pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., 281537 - 01; Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282940 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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