CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i primi tre motivi di ricorso, nella specie: Il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado; Il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge processuale per erronea valutazione del compendio probatorio: nella specie, per aver la Corte d'appello formulato positivamente il giudizio di cui all'imputazione in assenza di elementi idonei ad attribuire con certezza al ricorrente la disponibilità della carta bancomat; Il terzo, che deduce vizio di violazione dell'art. 546, cod. proc. pen., per carenza di motivazione rafforzata della sentenza d'appello in riforma di quella assolutoria di primo grado; sono tutti generici per carenza di determinatezza e di specificità, in quanto privi degli elementi alla base delle doglianze e, altresì, di correlazione con le argomentazioni della sentenza oggetto d'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto inoltre che tali motivi di ricorso, che contestano tutti la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l'illogicità e la carenza sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione sintetica ma esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, rilevando la decisività delle prove a carico del ricorrente, l'identità del quale è stata infatti determinata in termini di certezza e riscontrata sulla base di ulteriori elementi esterni, ritenuti sufficienti ad accertarne positivamente la responsabilità per i reati contestati (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all'inequivocabile riconoscimento del ricorrente dalla videoregistrazione e all'accertata presenza sul luogo del fatto dell'autovettura a questi in uso in orario coincidente con quello dei prelievi); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dell'art. 133, cod. pen., per carente motivazione sul trattamento sanzionatorio - nella specie, per non avere la corte d'appello effettuato alcun bilanciamento tra le circostanze rilevanti, non aver giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per non aver motivato sulla recidiva, di cui si contesta l'automatica e aprioristica applicazione - non è consentito in sede di legittimità, dovendosi ritenere inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che il giudice adito ha determinato la pena nel minimo edittale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), aumentata in ragione della disciplina del reato continuato - peraltro non specificamente contestata nel motivo di ricorso - e senza applicazione della recidiva, nonché di mitigazioni ulteriori, stante il principio formulato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale il giudice del merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 - 01, con la quale, in applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che non aveva espressamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene sollecitate nelle conclusioni dal pubblico ministero); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C