CassazionesentenzaSezione FDecisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 30188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2026 della CORTE di APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2026 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, dei reati di cui agli artt. 223, comma 1, 216 comma 1 n. 2 e 219 comma 2 n. 1 R.D. n. 267/1942 e 223, 216 comma 1 n. 1 e 219 comma 2 n. 1 R.D. n. 267/1942, quest'ultimo in relazione alla cessione di ramo di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., commessi inqualità di amministratore unico della Allibeton s.r.I., dichiarata fallita in data 7 febbraio 2014. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la violazione del principio di offensività. La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'effettiva esistenza e consistenza dei beni che si assumono distratti attraverso il trasferimento di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe liquidato la questione posta dalla difesa con affermazioni apodittiche non appaganti. In realtà, le attrezzature elencate nel contratto di trasferimento d'azienda sarebbero state soltanto da rottamare e, di conseguenza, la società fallita ne avrebbe tratto un vantaggio in termini di risparmio di costi di smalti mento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo del delitto di bancarotta patrimoniale sarebbe stato desunto esclusivamente dal tenore di una clausola contrattuale, senza considerare l'avvenuto, concreto parziale pagamento del compendio aziendale trasferito per il considerevole importo di 45.000 euro. Il versamento delle rate sarebbe dimostrativo dell'effettività dell'operazione commerciale e l'inadempimento successivo integrerebbe esclusivamente un aspetto di rilevanza civilistica. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 3, I.fall. e in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. La Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di derubricare l'imputazione in quella di bancarotta semplice documentale, in quanto le carenze delle annotazioni nelle scritture contabili avrebbero valenza esclusivamente formale; in particolare, i 12 veicoli non regolarmente registrati sarebbero stati demoliti, come un'agevole ricerca negli atti del P.R.A. avrebbe consentito di accertare; quanto all'omessa tenuta della contabilità a partire dall'anno 2012, la società sarebbe 2stata totalmente inattiva e per tale ragione non sarebbero state annotate ulteriori operazioni. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, "per mancato esame del nesso causale tra il dissesto e l'esposizione creditoria verso la pubblica amministrazione". La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, illegittimamente, le cause del fallimento allegate dalla difesa; il credito della società nei confronti dell'amministrazione provinciale di Catanzaro non sarebbe stato riscosso soltanto per la mancanza del DURC, non per pura inerzia e tale blocco sarebbe stato determinato dall'inadempienza nel versamento delle imposte; se alla società fosse stato consentito di riscuotere il credito nei confronti della Provincia, la medesima avrebbe potuto pagare i debiti fiscali e proseguire l'attività produttiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e — a maggior ragione — quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.1. Giova aggiungere che - quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione - è affermazione risalente e costante nella giurisprudenza di legittimità che «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di 3spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. La mancanza di specificità del motivo ricorre, poi, tanto nel caso della sua intrinseca genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01). 3. Orbene, i primi due motivi ed il quarto motivo, sostanzialmente interdipendenti, sono aspecifici, insuscettibili di considerazione in sede di legittimità e manifestamente infondati. 3.1.Essi scontano genericità intrinseca, perché non consentono di cogliere, tra le maglie del tessuto delle motivazioni delle pronunce in discorso, i passaggi pertinenti alla dedotta sovrastinna dei beni oggetto della traslazione di azienda, né indicano e tantomeno allegano, in uno con il lamentato travisamento, un esemplare degli atti processuali la cui valutazione sia stata eventualmente pretermessa od equivocata, idonea a dimostrare la fondatezza dell'obiezione (necessaria ai fini della c.d. autosufficienza del ricorso, cfr. ex multis, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4 n. 46979 del 2015, Bregamotti, Rv. 265053). E si tratta di un dato significativo ai fini della delibazione che ne occupa, perché gli arresti giurisprudenziali che pure si sono soffermati sull'improponibilità di "automatismi" che facciano discendere la disponibilità dei beni dai documenti contabili, hanno valorizzato l'emergenza di specifiche e 4circostanziate allegazioni difensive (Sez.5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv.262197), ovvero di indicatori oggettivi, che facciano dubitare della rispondenza al vero delle scritturazioni (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, BE. MA. Costruzioni s.r.I., Rv. 274621; Sez.5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv.235767). Ma le censure tradiscono, altresì, genericità estrinseca, poiché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha da un lato chiarito, in risposta ad analoghe ragioni di gravame, che il compendio aziendale trasferito include non soltanto i beni strumentali, ma anche il "pacchetto" dei contratti di appalto in corso di esecuzione (pag.5) e ha dall'altro richiamato l'attenzione sull'intervenuto, parziale pagamento del complesso aziendale, certo insufficiente ad escludere il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di rilievo per attribuirvi un valore economico del resto coerente con la pregressa, e non contestata, dinamicità dell'attività caratteristica della società fallita. 3.2. Quanto alla natura eminentemente depauperatrice dell'operazione, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che è suscettibile di distrazione un ramo di azienda qualora siano stati oggetto di disposizione i beni che lo compongono o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01) e che la cessione di un ramo d'azienda - che, ove non adeguatamente remunerata, integra condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621 - 01). È stato altresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008). E allora, sfuggono alle critiche difensive le congrue e logiche proposizioni della sentenza impugnata, che si sono soffermate sulla connotazione non cristallina e nel complesso fraudolenta dell'atto negoziale, perché la società acquirente non ha corrisposto se non in minima parte il prezzo della compravendita; sintomo, quest'ultimo, orientativo della volontà di proseguire l'attività dell'impresa sotto altra denominazione, liberandosi della zavorra debitoria della società decotta, a detrimento delle prospettive satisfattive della massa creditizia (pagg. 5-6). La solidità dell'apprezzamento degli indicatori di fraudolenza si è poggiata sul contegno compiacente dell'imputato, che, nonostante la persistenza dell'inadempimento delle obbligazioni, non ne ha mai preteso il soddisfacimento ed alla irreversibilità del mancato pagamento della mercede non è seguito il ricorso 5all'esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto di cui all'art. 1456 cod. civ.; anzi, è stato correttamente valorizzato in sentenza, sotto il profilo probatorio, il dato cruciale dell'inserimento nel contratto di trasferimento d'azienda della singolare clausola "liberatoria" attraverso la quale, sin dalla data di perfezionamento della cessione, la società acquirente è stata beneficiata del rilascio di "ampia e finale quietanza a saldo", che declina l'anomalo intendimento di rinunciare a qualsiasi garanzia e di non indulgere ab initio nel recupero di quanto dovuto. E la valenza probante degli indici così enucleati è corroborata dall'avvenuto perfezionamento di un'operazione c.d. a parti correlate, sintomo di scarsa trasparenza perché ragionevolmente caratterizzata dalla commistione di interessi conflittuali, riconducibili alla persona del ricorrente, amministratore anche della cessionaria. 3.3. Le doglianze dispiegate in ricorso (riguardanti gli obbiettivi di contenimento dei costi di smaltimento e, più in generale, intenzioni virtuose e diverse rispetto a quelle ricostruite nei provvedimenti giurisdizionali in rassegna), per il vero assertive e sganciate dalle acquisizioni processuali esaminate dalle decisioni del merito, aspirano esclusivamente ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, secondo una tecnica redazionale inammissibile in sede di legittimità. 3.4. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e all'addotta, omessa disamina del nesso di causa "tra il dissesto e l'esposizione creditoria verso la pubblica amministrazione", basti ricordare che l'editto di accusa verte sull'illecita operazione di distacco dei valori patrimoniali dell'azienda in pregiudizio delle aspettative dei creditori e che l'elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né — contrariamente a quanto assunto nel ricorso - lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348). Non si scorge, pertanto, l'assunto collegamento tra gli effetti prodotti dall'intenzionale dismissione dei cespiti aziendali e le ragioni della mancata riscossione di un credito nei confronti della Provincia di Catanzaro, peraltro meramente enunciate nell'atto di impugnazione, ancora una volta privo di qualsiasi allegazione a sostegno. 4. Il terzo motivo di ricorso, che inerisce all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed alla possibile riqualificazione in bancarotta documentale semplice, e in disparte l'erronea citazione dell'art. 217, 6comma 1, n. 3, I.fall., è generico, non autorizzato in sede di legittimità e, comunque manifestamente infondato. È noto che l'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifica" e c.d. "generale". La prima, regolata dalla prima parte del n. 2 dell'art. 216, primo comma, I.f. è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte», ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630- 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01). La seconda, disciplinata dalla seconda parte del n. 2 dell'art. 216, primo comma, IS., consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 e in motivazione; Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01). Nel caso di specie sono state contestate, in relazione al medesimo fallimento, plurime condotte riconducibili in parte all'elemento materiale della bancarotta c.d. a dolo specifico, di cui alla prima parte del n. 2 del primo comma dell'art. 216 della legge fallimentare, e in parte all'elemento oggettivo della bancarotta c.d. a dolo generico, prevista dalla seconda parte del n. 2 del primo comma dell'art. 216 citato. In casi di questo genere, ovvero di connotato "cumulativo" del rimprovero - il conseguimento della prova del dolo specifico, necessaria ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima parte della norma incriminatrice, avvolge anche l'elemento materiale del reato di bancarotta documentale previsto dalla seconda parte del citato precetto penale, dal momento che il dolo specifico richiede che il soggetto attivo abbia agito con la coscienza e volontà del fatto, tipiche del dolo generico ed esige un quid pluds, costituito appunto da una particolare finalità "in più", la cui realizzazione esula dagli elementi del reato e che, se comprovata, vale di per sé a soddisfare il paradigma dell'incriminazione, contestata bensì sotto il duplice profilo di fattispecie, ma da considerarsi nella sua indubbia unitarietà. E del pari, ove sia data appagante dimostrazione del coefficiente psicologico del dolo 7generico, in riferimento alla porzione della irregolare tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari, non è necessario, ai fini della consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che sia fornita prova anche del dolo specifico, a riguardo della porzione della condotta rappresentata dalla sottrazione o dall'omessa tenuta di altra parte dell'impianto contabile. In tal senso si è del resto ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha recentemente chiarito che «qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma (incriminatrice c.d. mista alternativa, n.d.r.) rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo» (Sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, in motivazione, § 2.6, pag.17); e prima ancora affermato che in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez.5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753). Ebbene, la Corte di merito, in armonia con il decisum dei primi giudici, ha dato conto della sussistenza di "numerose difformità" contabili, rilevanti precipuamente, ma non solo, sotto il profilo dell'irregolarità della tenuta delle scritture, che deve essere assistita dalla prova del dolo generico. Tali discrepanze non sono limitate alla pur significativa, mancata ostensione della destinazione finale di 12 automezzi aziendali e all'omessa compilazione dei registri contabili a partire dall'anno 2012, come riduttivamente sostenuto dal ricorrente, ma sono estese alla mancata appostazione di varie posizioni creditorie, maturate dal 2007 in poi, tra cui quella attinente ai legami di affari con la [OSCURATO:PERSONA] e quello riguardante il rapporto intercorso con l'amministrazione provinciale di Catanzaro, tale da precludere una compiuta rielaborazione del patrimonio e dell'andamento degli accadimenti societari. La sentenza impugnata ha poi fornito una chiave di lettura della condotta di omessa tenuta della contabilità, a partire dall'anno 2012 alla data di fallimento, coerente ed omogenea rispetto al quadro complessivo delle 8modalità di gestione contabile accertate nel corso del giudizio, caratterizzate da plurime e sistematiche lacune. Anche a tal proposito l'atto d'impugnazione presta il fianco a censura di genericità, perché sfugge al compiuto confronto con le argomentazioni svolte dalla sentenza de quo e tende a prospettare una differente spiegazione del comportamento assunto dal ricorrente, che esula dal perimetro del controllo della Corte di cassazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di tremila euro a beneficio della Cassa delle ammende. P. P.Q.M