CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 17725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17199/2021 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 308, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e per esso l’erede universale [OSCURATO:PERSONA], intervenuta, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 809/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] espose di essere proprietario di un podere, che era stato oggetto di due rapporti negoziali: il primo di affitto agrario e il secondo di mezzadria, concessa dagli affittuari; che, a seguito di trasferimenti mortis causae per atto di divisione del 5/3/2010, l’esponente era divenuto unico proprietario del fondo; che il contratto di affitto era stato stipulato al principiare dei primi anni ‘50 del secolo scorso dai precedenti proprietari con [OSCURATO:PERSONA], al quale era succeduto [OSCURATO:PERSONA]; che, con scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attore e lo Zanini avevano risolto il contratto di affitto; che nel contratto di mezzadria, stipulato dall’allora affittuario Ropa nel 1959, figurava come mezzadro [OSCURATO:PERSONA], al quale erano poi succeduti i convenuti [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]; che tale ultimo contratto risultava essere stato risolto all’esito del giudizio definito dalla Cassazione con la sentenza n. 6384/2001; che gli ex mezzadri non avevano riconsegnato il fondo, nonostante le azioni esperite dal proprietario; che la Corte di Bologna, con sentenza n. 2224/2016, aveva stabilito che legittimato attivo al fine della restituzione nei confronti degli ex mezzadri era solo l’affittuario; che il contratto d’affitto, come detto, era stato risolto consensualmente e che i convenuti non avevano titolo a permanere sul fondo, l’attore, in quanto proprietario era l’unico legittimato ad agire per la restituzione del fondo. Nelle conclusioni chiese, di conseguenza, che i convenuti fossero condannati alla restituzione del fondo. 1. 1. I convenuti si difesero, per quel che qui rileva, deducendo: -il difetto di legittimazione attiva del Galli; -l’inammissibilità del procedimento per il principio del “ne bis in idem”; -l’acquisto per usucapione del fondo; -la mancanza di piena prova del diritto di proprietà dell’attore; -che il venir meno del contratto d’affitto non legittimava il Galli alla restituzione del fondo, stante il giudicato formatosi sul punto (sent. Corte Bologna n. 2224/2016). In via di subordine, chiesero fosse loro riconosciuto il rimborso per l’incremento di valore. 2. Il Tribunale, accogliendo la domanda, condannò i convenuti alla riconsegna del bene. Disattese la riconvenzionale d’usucapione e la domanda di rimborso, stante la natura sussidiaria dell’azione proposta, avendo i convenuti esperito anche la domanda ex art.1150 cod. civ. 3. I convenuti soccombenti proposero appello e la Corte di Bologna rigettò il gravame. Questi, in sintesi, i passaggi salienti della decisione: a) L’attore non aveva agito in rivendicazione, bensì per la restituzione del fondo, con azione avente natura personale, venuto meno il rapporto obbligatorio che giustificava la detenzione dei convenuti, l’azione trovava fonte negli effetti conseguenti a rapporti obbligatori esauriti, nel mentre la sentenza n. 2224/2016 di quella Corte aveva statuito su altro, in particolare sulla domanda fondata sul contratto di affitto agrario; b) non sussistevano i presupposti per l’usucapione, in quanto [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e poi gli odierni appellanti avevano goduto del bene a tiolo di mezzadria, in forza del contratto, a suo tempo stipulato con l’affittuario [OSCURATO:PERSONA], rivestendo, quindi, il ruolo di detentori da contratto, successivamente non si era verificato alcuno degli atti idonei a mutare il titolo, né la sostituzione dei mezzadri all’affittuario poteva rendere questi possessori, poiché anche l’affittuario godeva a titolo di detenzione, peraltro, significativamente gli stessi mezzadri avevano chiesto al Tribunale di ottenere la trasformazione della mezzadria in affitto; successivamente, le azioni introdotte dai proprietari avevano interrotto la decorrenza del termine per usucapire; c) non spettava alcuna indennità ex artt. 1150 e 2042 cod. civ. poiché gli appellanti erano stati meri detentori e dal 10.11.1993 occupanti senza titolo e, in ogni caso il vantato diritto di credito si era estinto per prescrizione; quanto ai danni da eventi naturali, per i quali non avevano avanzato domanda, non era vero che la pretesa non avrebbe potuto essere fatta valere prima della domanda di restituzione del fondo (28.5.2015), stante che la restituzione era già stata richiesta il 9.3.1998; inoltre i medesimi non erano proprietari del fondo, né avrebbero potuto esserlo, e, di conseguenza la prescrizione decorreva dal momento in cui le opere erano state effettuate o, per lo meno dalla cessazione del contratto di mezzadria (10/11/1993). 4. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il cui successivo decesso, come noto, non assume rilievo in questa sede (cfr., ex multis, Cass. n. 1757/2016). Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con i primi due motivi, tra loro correlati, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 111, co, 6, Cost., 112 e 132 n. 4., cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ.; nonché degli artt. 2909 cod. civ., 81 cod. proc. civ., 24, co. 1, Cost. e, nuovamente, 111, co. 6, Cost., 132 n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. I ricorrenti assumono che la Corte locale , attraverso motivazione assente, perplessa e incomprensibile , aveva qualificato la domanda attorea come personale , invece trattavasi di domanda di rivendicazione e il rivendicante avrebbe dovuto fornire la prova del proprio diritto. Inoltre, la sentenza non aveva colto la sussistenza del divieto di bis in idem nascente dalla sentenza n. 2224/2016 della Corte di [OSCURATO:PERSONA]. 5. 1. Il complesso censuratorio è infondato. La sentenza di questa Corte n. 6384/2001, rigettò l’impugnazione della sentenza d’appello emessa in sede di rinvio, che aveva confermato quella di primo grado. Con la sentenza del Tribunale del 2/7/1990, per quel che qui rileva, i resistenti, in quanto occupanti senza titolo, furono condannati al rilascio del fondo. La sentenza di primo grado, appellata da D’Ambrosio e Pallottino, venne confermata dalla Corte locale. La Cassazione, con sentenza n. 1863/1995, cassò quella d’appello. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come sopra ricordato, rigettò l’appello di D’Ambrosio e Pallottino, confermando la sentenza di primo grado. La Cassazione, con la citata sentenza n. 6384/2001, rigettò il ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, così facendo passare in giudicato la statuizione di primo grado. Di conseguenza, la sentenza resa in sede di rinvio, sulla quale è sceso il giudicato, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito definitivamente il diritto alla restituzione in favore del proprietario [OSCURATO:PERSONA], che non può più essere messo in discussione. Sotto altro profilo la Corte locale ha correttamente puntualizzato (pag. 13 in fondo) che la tesi secondo cui la cessazione del rapporto contrattuale (mezzadria prima e affitto dopo) escluderebbe la natura “obbligatoria” dell’azione, non trova alcun riscontro nel nostro ordinamento, ove anche le azioni che hanno per oggetto contratti risolti o, comunque, inefficaci, hanno natura contrattuale e non reale come, invece pretenderebbero gli appellanti . Sul punto, occorre richiamare, sia pure in funzione di sostegno argomentativo, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un’azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (S.U. n. 7305, 28/03/2014, Rv. 630013). È appena il caso di soggiungere che la denuncia d’assenza motivazione o di sua irriducibile incomprensibilità è radicalmente destituita di giuridico fondamento, avendo la Corte locale reso motivazione pienamente comprensibile. Com’è noto , la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). 6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936, 1140, 1144, 1147, 1150, 1151, 1158, 1165, 1167, 2943, 2944, nonché degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp attuaz. cod. proc. civ. I ricorrenti assumono di avere maturato il diritto d’usucapione, non potendo avere rilievo la circostanza che i medesimi fossero intimamente consapevoli o meno dell’altruità della cosa, avendo, per contro, dimostrato di avere posseduto uti dominus (circostanza, questa, che la Corte avrebbe potuto ben riscontrare ove avesse valutato i documenti prodotti. Le azioni esercitate dai proprietario per ottenere il fondo erano state vane a interrompere il termine, in quanto costui era privo di legittimazione e nessuna valida azione per recuperare il possesso, avente valore interruttivo, era stata esercitata. 6. 1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Ha spiegato la Corte territoriale che D’Ambrosio e Pallottino e prima [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio (padre e suocero egli odierni appellanti) sin dal 1959 erano mezzadri e nel tempo successivo nessun atto di mutamento rilevante della detenzione in possesso si era registrato. Né poteva assumere rilievo la posizione del Rapa, godendo anche lui, in qualità di affittuario, della mera detenzione e, pertanto, a nulla rilevava eccepire che costui si sarebbe disinteressato del fondo, proprio perché con lo stesso non aveva un rapporto possessorio. Le dedotte migliorie erano esclusivamente ricollegabili all’utilità del mezzadro. Non esisteva alcun rapporto uti dominus del D ’ Ambrosio e del Pallottino, i quali avevano agito nel 1990 al fine di ottenere la trasformazione della mezzadria in affitto. Anche ad ammettere l’esercizio del possesso dal 1976, esso era stato interrotto nel 1987 dall’azione intrapresa dai proprietari e dall’affittuario, a cui aveva corrisposto, come si è detto, quella di conversione del rapporto da mezzadria in affitto, esercitata da quest’ultimi. Il precetto per riconsegna del 9/3/1998 aveva avuto nuovo effetto interruttivo e del pari il tentativo obbligatorio per le cause agrarie esperito dal proprietario il 2/12/2014. Il motivo contrappone alle evidenze sopra sunteggiate un’alternativa ricostruzione fattuale in questa sede non scrutinabile. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame d i merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 7. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936, 1159, 1152, 2020, 2041, 2943 e 2946 cod. civ., nonché degli artt. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., 111, co. 6, Cost., per essere state rigettate le domande subordinate poste in via riconvenzionale non può essere accolto. La Corte d’appello, con motivazione niente affatto apparente ha disatteso le pretese con argomenti che resistono alla censura. I pretesi lavori erano stati eseguiti prima del 2005 e la prima richiesta di pagamento risaliva al 2/9/2015, oltre il termine prescrizionale. I danni da eventi naturali fanno parte del rischio di chi conduce il fondo. Il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere prima della domanda di restituzione del 28/5/2015, in quanto già con la notifica del precetto del 9/3/1998 era chiaro che i proprietari avevano agito per la riconsegna del fondo. L’intimo convincimento soggettivo del preteso creditore di non poter esercitare il diritto, in quanto reputi di essere possessore uti dominus, non assume rilievo ai fini del decorso della prescrizione. Inoltre, perché il conduttore abbia il diritto al rimborso delle migliorie occorre rispettare gli adempimenti di cui all’art. 16 della l. 203/1982 almeno durante la costanza del rapporto agrario. 8. Il quinto motivo, con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111, co. 6, Cost, per essere stato negato il diritto degli esponenti all’accoglimento della subordinata domanda ex art. 2041 cod. civ., è infondato. Inprimo luogo deve escludersi che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi su una tale domanda, la quale risulta essere stata disattesa, in uno a tutte le subordinate. Va di poi osservato che l’azione d’indebito arricchimento presuppone l’assenza di un’azione esercitabile in astratto (giurisprudenza consolidata: cfr., ex multis, S.U. n. 9531/1996, Cass. nn. 1188/1998, 28042/2008, 23461/2010, S.U. n. 9441/2011), che, nella specie era quella di cui all’art. 16 della citata l. n. 203/1982 (cfr. Cass. n. 1198/2003). 9. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma