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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19578/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23030 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - 4v'k per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n.1377/02/21, depositata in data 15 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5473/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento n.

TF9010806472/2018 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultima, quale socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a ristretta base azionaria, un maggior reddito da partecipazione societaria, ai fini Irpef, add. com . e add. reg., per l'anno 2015, a seguito dell'accertamento, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, in capo alla società, con avviso n.

TF9030806341/2018, di maggiori ricavi occulti; - la CTR- premesso che l'avviso di accertamento di maggiori ricavi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato oggetto di separata impugnazione da parte della società - ha affermato che l'avviso n.

TF9010806472/2018 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale socia unica, a titolo di maggior reddito da partecipazione, per il 2015, ai fini Irpef, era legittimo in quanto l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali, a ristretta base partecipativa, legittimava la presunzione di distribuzione degli utili in capo alla socia, titolare di una quota di partecipazione del 100%, salvo prova contraria- nella specie non fornita dalla contribuente- circa l'avvenuto accantonamento o reinvestimento degli utili extrabilancio; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico complesso motivo si denuncia: in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 5 del TUIR; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 14 e 59, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione con il quale era stato contestato in capo alla contribuente un maggiore reddito da partecipazione societaria senza che l'Ufficio avesse corroborato il requisito della "ristretta base partecipativa" con altri elementi indiziari concretamente rilevanti tali da potere integrare presunzioni gravi, precise e concordanti; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR aveva ritenuto legittima la presunzione di attribuzione alla socia degli utili extracontabili accertati in capo alla società senza verificare la sussistenza di un valido accertamento di maggiori ricavi nei confronti di quest'ultima e senza che la legittimità di tale accertamento fosse stata definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato (essendo, nella specie, ancora pendente in sede di gravame la controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento a carico della società); infine, la CTR avrebbe errato nel ritenere non sussistente il litisconsorzio necessario tra la società e la socia considerato che tutto il giudizio doveva essere incentrato sulla sussistenza di un valido accertamento di maggiori ricavi a carico della società. 2.11 motivo si profila complessivamente inammissibile. 3.1n primo luogo, la ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato censure per violazioni di legge, per vizi motivazionali ed error in procedendo senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).

3. Premesso che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipa tiva, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria"(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018) e che "l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022), nella specie, le censure si profilano, comunque, inammissibili per novità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle specifiche eccezioni in ordine alla assunta necessità di ulteriori elementi indiziari atti a corroborare il requisito della ristretta base partecipativa e alla necessaria definitività dell'accertamento dei maggiori redditi in capo alla società e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009). 4.Peraltro, le censure in ordine alla assunta illegittimità dei criteri di determinazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d. del d.P.R. n. 600/73 del maggior reddito imponibile in capo alla società si sostanziano in una riproposizione di contestazioni attinenti all'accertamento societario - come affermato dal giudice di appello - "già avanzate dalla società e decise con la sentenza emessa sul distinto ricorso proposto dalla s.r.l.". 5.Ugualmente, avuto riguardo agli atti difensivi dei gradi di merito allegati al ricorso, non risulta che sia stato dedotto quale motivo di censura neanche il difetto di litisconsorzio necessario tra la società di capitali e la socia, in ordine al quale correttamente la CTR, in via preliminare, ne ha escluso la sussistenza in ossequio al principio di questa Corte secondo cui nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la la società (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20507 del 29/08/2017). 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. ìjlJ P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23030 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - 4v'k per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n.1377/02/21, depositata in data 15 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5473/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento n. TF9010806472/2018 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultima, quale socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a ristretta base azionaria, un maggior reddito da partecipazione societaria, ai fini Irpef, add. com . e add. reg., per l'anno 2015, a seguito dell'accertamento, ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, in capo alla società, con avviso n. TF9030806341/2018, di maggiori ricavi occulti; - la CTR- premesso che l'avviso di accertamento di maggiori ricavi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato oggetto di separata impugnazione da parte della società - ha affermato che l'avviso n. TF9010806472/2018 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale socia unica, a titolo di maggior reddito da partecipazione, per il 2015, ai fini Irpef, era legittimo in quanto l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali, a ristretta base partecipativa, legittimava la presunzione di distribuzione degli utili in capo alla socia, titolare di una quota di partecipazione del 100%, salvo prova contraria- nella specie non fornita dalla contribuente- circa l'avvenuto accantonamento o reinvestimento degli utili extrabilancio; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico complesso motivo si denuncia: in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 5 del TUIR; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 14 e 59, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione con il quale era stato contestato in capo alla contribuente un maggiore reddito da partecipazione societaria senza che l'Ufficio avesse corroborato il requisito della "ristretta base partecipativa" con altri elementi indiziari concretamente rilevanti tali da potere integrare presunzioni gravi, precise e concordanti; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR aveva ritenuto legittima la presunzione di attribuzione alla socia degli utili extracontabili accertati in capo alla società senza verificare la sussistenza di un valido accertamento di maggiori ricavi nei confronti di quest'ultima e senza che la legittimità di tale accertamento fosse stata definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato (essendo, nella specie, ancora pendente in sede di gravame la controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento a carico della società); infine, la CTR avrebbe errato nel ritenere non sussistente il litisconsorzio necessario tra la società e la socia considerato che tutto il giudizio doveva essere incentrato sulla sussistenza di un valido accertamento di maggiori ricavi a carico della società. 2.11 motivo si profila complessivamente inammissibile. 3.1n primo luogo, la ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato censure per violazioni di legge, per vizi motivazionali ed error in procedendo senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). 3. Premesso che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipa tiva, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria"(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018) e che "l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022), nella specie, le censure si profilano, comunque, inammissibili per novità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle specifiche eccezioni in ordine alla assunta necessità di ulteriori elementi indiziari atti a corroborare il requisito della ristretta base partecipativa e alla necessaria definitività dell'accertamento dei maggiori redditi in capo alla società e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009). 4.Peraltro, le censure in ordine alla assunta illegittimità dei criteri di determinazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d. del d.P.R. n. 600/73 del maggior reddito imponibile in capo alla società si sostanziano in una riproposizione di contestazioni attinenti all'accertamento societario - come affermato dal giudice di appello - "già avanzate dalla società e decise con la sentenza emessa sul distinto ricorso proposto dalla s.r.l.". 5.Ugualmente, avuto riguardo agli atti difensivi dei gradi di merito allegati al ricorso, non risulta che sia stato dedotto quale motivo di censura neanche il difetto di litisconsorzio necessario tra la società di capitali e la socia, in ordine al quale correttamente la CTR, in via preliminare, ne ha escluso la sussistenza in ossequio al principio di questa Corte secondo cui nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la la società (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20507 del 29/08/2017). 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. ìjlJ P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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