CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Savona in data 11/11/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pene di giustizia per i reati loro contestati. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare guanto segue. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura: -vizio di motivazione (motivo unico). Si è in presenza di censura del tutto generica che involge non consentiti profili in fatto. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico). Il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ric:hiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (motivo unico). Il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ago tinacchio [OSCURATO:PERSONA]- LERIA ioggi, _ 16 G