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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11697/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 febbraio 2017 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e minaccia grave e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi di appello.

Sostiene che la ragione addotta dalla Corte di appello a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, ossia la necessità che i nuovi motivi abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione, non poggia su alcuna disposizione processuale.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa indicazione nell'imputazione in essa riportata del luogo e della data in cui i reati sono stati commessi.

La Corte di appello ha affermato che tali indicazioni erano contenute nel decreto di citazione a giudizio, mentre l'eccezione riguardava il contenuto della sentenza del Tribunale.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione.

La Corte di appello ha illegittimamente ritenuto il termine di prescrizione sospeso dal 9 marzo al 11 maggio 2020 per effetto della pandemia, mentre l'art. 159 cod. pen. indica tassativamente le ipotesi in cui opera la sospensione del corso della prescrizione e tra queste non rientra la forza maggiore.

2.4. Con il quarto motivo sostiene che la persona offesa aveva reagito aggredendo a sua volta le imputate, tanto che pure l'odierna ricorrente aveva riportato lesioni, cosicché il Pubblico ministero avrebbe dovuto procedere nei confronti delle imputate e della persona offesa per il reato di rissa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione afferma che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario.

Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (ex multis: Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783; Sez. 2, Sentenza n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).2.

Pure il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., solo la incompletezza del dispositivo in relazione ad elementi essenziali o la mancanza della sottoscrizione del giudice determinano la nullità della sentenza, mentre per le altre carenze o incompletezze è possibile ricorrere al procedimento di correzione, ai sensi dell'art. 547, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Inammissibile è il quarto motivo, atteso che non viene neppure esplicitato quale sarebbe l'interesse della ricorrente ad essere processato per un reato, quello di rissa, che si aggiungerebbe a quelli per i quali si procede a suo carico in questa sede.

Né la circostanza che non si sia proceduto cont:estualmente anche per il reato di rissa può determinare alcuna invalidità processuale, non prevista da alcuna disposizione di legge.

4. È, invece, fondato il terzo motivo.

Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella «prima fase» dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, che, in motivazione, ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate).

Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.

In particolare, nella motivazione della sentenza sopra citata, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Deve, allora, osservarsi che nel caso di specie il rinvio del processo di appello dal 5 marzo al 8 maggio 2020, in quanto disposto in un momento in cui non era ancora stato emesso il decreto-legge sopra citato, non ha determinato una sospensione del termine di prescrizione, mentre rileva a tal fine il rinvio disposto all'udienza del 8 maggio, sia pure per i soli tre giorni sino al 11 maggio 2020.

Il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 22 ottobre 2019 al 5 marzo 2020 a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze per complessivi centotrentacinque giorni.

Dal 8 maggio 2020 il processo è stato poi rinviato al 27 ottobre 2020, in cui è stata emessa la sentenza di appello.

Il termine massimo di anni sette e mesi sei decorrente dal 1 novembre 2012, destinato a scadere il giorno 1 maggio 2020, per effetto della sospensione per complessivi centotrentotto giorni è invece scaduto il 16 settembre 2020.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, perché il reato si è estinto per prescrizione già prima della sentenza di appello.

Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 febbraio 2017 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e minaccia grave e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi di appello. Sostiene che la ragione addotta dalla Corte di appello a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, ossia la necessità che i nuovi motivi abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione, non poggia su alcuna disposizione processuale. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa indicazione nell'imputazione in essa riportata del luogo e della data in cui i reati sono stati commessi. La Corte di appello ha affermato che tali indicazioni erano contenute nel decreto di citazione a giudizio, mentre l'eccezione riguardava il contenuto della sentenza del Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte di appello ha illegittimamente ritenuto il termine di prescrizione sospeso dal 9 marzo al 11 maggio 2020 per effetto della pandemia, mentre l'art. 159 cod. pen. indica tassativamente le ipotesi in cui opera la sospensione del corso della prescrizione e tra queste non rientra la forza maggiore. 2.4. Con il quarto motivo sostiene che la persona offesa aveva reagito aggredendo a sua volta le imputate, tanto che pure l'odierna ricorrente aveva riportato lesioni, cosicché il Pubblico ministero avrebbe dovuto procedere nei confronti delle imputate e della persona offesa per il reato di rissa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione afferma che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (ex multis: Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783; Sez. 2, Sentenza n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).2. Pure il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., solo la incompletezza del dispositivo in relazione ad elementi essenziali o la mancanza della sottoscrizione del giudice determinano la nullità della sentenza, mentre per le altre carenze o incompletezze è possibile ricorrere al procedimento di correzione, ai sensi dell'art. 547, comma 1, cod. proc. pen. 3. Inammissibile è il quarto motivo, atteso che non viene neppure esplicitato quale sarebbe l'interesse della ricorrente ad essere processato per un reato, quello di rissa, che si aggiungerebbe a quelli per i quali si procede a suo carico in questa sede. Né la circostanza che non si sia proceduto cont:estualmente anche per il reato di rissa può determinare alcuna invalidità processuale, non prevista da alcuna disposizione di legge. 4. È, invece, fondato il terzo motivo. Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella «prima fase» dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432, che, in motivazione, ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate). Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. In particolare, nella motivazione della sentenza sopra citata, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Deve, allora, osservarsi che nel caso di specie il rinvio del processo di appello dal 5 marzo al 8 maggio 2020, in quanto disposto in un momento in cui non era ancora stato emesso il decreto-legge sopra citato, non ha determinato una sospensione del termine di prescrizione, mentre rileva a tal fine il rinvio disposto all'udienza del 8 maggio, sia pure per i soli tre giorni sino al 11 maggio 2020. Il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 22 ottobre 2019 al 5 marzo 2020 a causa dell'astensione dei difensori dalle udienze per complessivi centotrentacinque giorni. Dal 8 maggio 2020 il processo è stato poi rinviato al 27 ottobre 2020, in cui è stata emessa la sentenza di appello. Il termine massimo di anni sette e mesi sei decorrente dal 1 novembre 2012, destinato a scadere il giorno 1 maggio 2020, per effetto della sospensione per complessivi centotrentotto giorni è invece scaduto il 16 settembre 2020. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, perché il reato si è estinto per prescrizione già prima della sentenza di appello. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è
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