CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6472-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1489/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.5.2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Arezzo, invocandone la condanna ad arretrare due terrazze, realizzate in violazione delle distanze tra i fabbricati e costitutive di una servitù di veduta, ad eliminare una tubazione di scarico delle acque idonea a creare una servitù di scolo a carico del fondo degli attori, nonché a rimuovere la chiusura posta a confine tra le due proprietà e costituente maggior aggravio per la servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti ed a vantaggio di quello degli attori. A seguito di eccezione di giudicato proposta dai convenuti, gli attori rinunciavano alla domanda relativamente ad una delle due terrazze. Con sentenza n. 1095/2011 il Tribunale di Arezzo dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda rinunciata, accogliendo quella avente ad oggetto la seconda terrazza, ordinandone l’arretramento, e quella di ripristino dell’originario stato dei luoghi in relazione alla servitù di passaggio. Respingeva, nel resto, le domande degli attori. Con sentenza n. 1489/2021 la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello proposto dagli originari convenuti avverso la predetta decisione. Propongono ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], erede degli originari attori, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 306, 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte, 3) c.p.c., in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla domanda rinunciata dagli originari attori, rigettandola, in quanto la loro rinuncia non era stata seguita da accettazione dei convenuti, odierni ricorrenti. La censura è inammissibile, poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata, secondo la quale “ La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 19/12/2019, Rv. 656508; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. del 14/11/2011 , Rv. 620474). Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 905 c.c. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte, 3), c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la possibilità di introspezione nel fondo attoreo, nonostante il fatto che la seconda terrazza presentasse una recinzione al suo interno, posta in posizione tale da impedire la comoda prospezione. La censura è inammissibile, poiché si risolve nella proposizione di una lettura delle risultanze istruttorie e dello stato dei luoghi alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione non implausibile, ha ritenuto che l’esistenza di una ringhiera metallica alta 89 cm. e spessa 3 cm., priva di punte di lancia o altro mezzo idoneo ad evitarne lo scavalcamento e dotata di appoggi per i piedi, potesse agevolmente essere scavalcata e dunque non fosse, in sé, idonea ad escludere il rischio di introspezione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tale accertamento, peraltro, è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il prospicere e l'inspicerein alienum; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l'apertura di vedute - che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo -è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. del 21/09/2021 , Rv. 662317). Infatti “Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il prospicere e l'inspicerein alienum, opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4834 del 19/02/2019, Rv. 652626). Poiché nel caso di specie gli originari attori non avevano lamentato solo la possibilità di introspezione, ma anche la lesione della normativa sulle distanze legali, la statuizione del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello, è corretta. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 c.c. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte, 3), c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere legittima la chiusura realizzata dagli originari convenuti, i quali avevano posto in opera, a confine tra i due fondi, un cancello lungo il tracciato della servitù di passaggio a favore del fondo degli attori. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi –da lui autorizzati, nei limiti della normalità–senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31145 del 29/12/2017, Rv.647069; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21928 del02/09/2019, Rv. 6552 65). Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 306, 91, 92 e 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte, 3), c.p.c., perché la Corte fiorentina avrebbe confermato il governo delle spese operato dal primo giudice, che le aveva compensate in parte, condannando invece gli appellanti alle spese del secondo grado di giudizio. La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello ha condiviso la statuizione sulle spese operata dal primo giudice, ritenendo che la compensazione parziale fosse giustificata dalla soccombenza reciproca, poiché la domanda degli originari attori era stata accolta solo in parte; ed ha, invece, regolato quelle di secondo grado secondo il criterio generale della soccombenza, alla luce del rigetto del gravame interposto dagli appellanti, odierni ricorrenti. La sentenza impugnata, inoltre, reca una motivazione superiore al cd. “minimo costituzionale” anche in punto di spese, sia con riferimento alla condivisione della statuizione del Tribunale, che con riguardo al governo di quelle di secondo grado, e dunque si sottrae alla censura proposta dagli odierni ricorrenti. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no