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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38503/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art.337 cod. pen. 2.

L'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, essendosi l'imputato limitato a porre in essere una mera resistenza passiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è all'evidenza privo di specificità, riproducendo acriticamente un profilo di censura idoneamente vagliato e correttamente disatteso dalla sentenza impugnata.

La censura della difesa è comunque manifestamente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la solidità del quadro probatorio asseverante la responsabilità del ricorrente, desunto dalle dichiarazioni degli operanti (i quali hanno riferito che erano intervenuti per disarmare l'imputato che era "fuori di se" con una siringa piena di sangue in luogo pubblico e minacciava con la siringa i medici del 118).

L'imputato aveva, quindi reagito alla condotta degli operanti brandendo due siringhe piene di sangue contro di loro, impedendo loro di avvicinarsi.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]7Igna 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art.337 cod. pen. 2. L'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, essendosi l'imputato limitato a porre in essere una mera resistenza passiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è all'evidenza privo di specificità, riproducendo acriticamente un profilo di censura idoneamente vagliato e correttamente disatteso dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è comunque manifestamente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la solidità del quadro probatorio asseverante la responsabilità del ricorrente, desunto dalle dichiarazioni degli operanti (i quali hanno riferito che erano intervenuti per disarmare l'imputato che era "fuori di se" con una siringa piena di sangue in luogo pubblico e minacciava con la siringa i medici del 118). L'imputato aveva, quindi reagito alla condotta degli operanti brandendo due siringhe piene di sangue contro di loro, impedendo loro di avvicinarsi. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]7Igna 9
Sentenza Cassazione n. 38503/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris