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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36848/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26429/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim o , sito in Roma, vi a Emilio de’ Cavalieri, 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio d i quest’ultima , sito in Roma, viadella Mendola, 32 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 271 /201 9 , depositata il 6 febbraio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositat a il 6 febbraio 2019 , di reiezione del suo appello per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di decadenza per non uso del marchio nazionale SEVENBELL 1111330, registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le classi 18, 25 e, in subordine, solo18; -la Corte di appello ha dato atto che il locale Tribunale aveva disatteso la domanda in ragione della mancata dimostrazione da parte dell’attrice del non uso del marchio controverso, nonché, al contempo, della prova positiva offerta dalla titolare del segno distintivo dell’uso dello stesso; - ha, quindi, rigettato il gravame evidenziando, in conformità con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’attrice non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare il mancato uso del marchio da parte della convenuta; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, avente data 24 ottobre 2022, corredato dall’accettazione della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio estinto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26429/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim o , sito in Roma, vi a Emilio de’ Cavalieri, 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio d i quest’ultima , sito in Roma, viadella Mendola, 32 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 271 /201 9 , depositata il 6 febbraio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositat a il 6 febbraio 2019 , di reiezione del suo appello per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di decadenza per non uso del marchio nazionale SEVENBELL 1111330, registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le classi 18, 25 e, in subordine, solo18; -la Corte di appello ha dato atto che il locale Tribunale aveva disatteso la domanda in ragione della mancata dimostrazione da parte dell’attrice del non uso del marchio controverso, nonché, al contempo, della prova positiva offerta dalla titolare del segno distintivo dell’uso dello stesso; - ha, quindi, rigettato il gravame evidenziando, in conformità con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’attrice non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare il mancato uso del marchio da parte della convenuta; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, avente data 24 ottobre 2022, corredato dall’accettazione della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio estinto. Così dec
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