CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 30894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32159/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3605 /20 21 depositat o i l 22/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito denominato per brevità «CRI») chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore importo di €10.320,00 dovuto a titolo di compenso incentivante relativo al periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010; il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla CRI. 2.1. In particolare, il giudice di merito ha osservato che, in base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione è costituito dalle scansioni temporali contrattualmente previste per l’erogazione e il saldo dell’incentivo (rispettivamente marzo, giugno, settembre e novembre 2010 e maggio 2011, ai sensi dell’art. 26 CCNL 2006/2009). Pertanto, il termine quinquennale era già spirato alla data del primo atto interruttivo del 28.12.2017. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. CRI ha svolto difese. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo viene dedotta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cpc, avendo il giudice erroneamente ritenuto non allegata la raccomandata inviata il 23.4.2014 e ricevuta il 28.4.2014, quando invece, a detta della ricorrente, la stessa risulta depositata in data 19.7.2021 nel fascicolo telematico d’ufficio. 2. In data 28/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dalla ricorrente, controfirmato dai suoi legali e comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3. Le spese vanno, quindi, poste a carico della ricorrente avendo dato causa alla controversia e così costringendo controparte a difendersi, non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estintoil processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 oltre