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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22847/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 6 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i giudici del merito, pienamente aderendo al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), hanno ampiamente motivato sul punto (si vedano pagg. 4 - 8 sull'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle pp.00., tra loro collimanti e dettagliate, riscontrate dai referti medici, coerenti nel tempo nonostante le divergenze meramente inerenti ad elementi secondari e dovute alla diversa natura degli atti ed alla concitazione del momento in cui, nell'immediatezza dei fatti, venivano rese le prime dichiarazioni); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è specifico e risulta manifestamente infondato in quanto la violazione di legge sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda pag. 9, sull'elemento soggettivo della rapina in ragione della non imputabilità del danneggiamento del telefono alla p.o. e dell'aggressività esercitata nei confronti di persona estranea, logicamente inconciliabile con la ragionevole opinione di esercitare un diritto); osservato che il terzo motivo, con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione al danneggiamento del telefono, è privo dei requisiti di specificità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 6 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i giudici del merito, pienamente aderendo al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), hanno ampiamente motivato sul punto (si vedano pagg. 4 - 8 sull'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle pp.00., tra loro collimanti e dettagliate, riscontrate dai referti medici, coerenti nel tempo nonostante le divergenze meramente inerenti ad elementi secondari e dovute alla diversa natura degli atti ed alla concitazione del momento in cui, nell'immediatezza dei fatti, venivano rese le prime dichiarazioni); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è specifico e risulta manifestamente infondato in quanto la violazione di legge sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda pag. 9, sull'elemento soggettivo della rapina in ragione della non imputabilità del danneggiamento del telefono alla p.o. e dell'aggressività esercitata nei confronti di persona estranea, logicamente inconciliabile con la ragionevole opinione di esercitare un diritto); osservato che il terzo motivo, con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione al danneggiamento del telefono, è privo dei requisiti di specificità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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