CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1976
Cassazione n. 11854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, l'uso personale dello stupefacente rinvenuto e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurìente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decísum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di stupefacente detenuto, non certo irrilevante, pari a 27 grammi di hashish, non ritenendo verosimile che una sola persona possa consumare tali quantità di stupefacente, e considerate le modalità del fatto, posto che il ricorrente aveva tentato di introdurre la droga nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], approfittando del permesso premio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità della condotta tenuta dall'imputato e fatto richiamo ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre