CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2004
Cassazione n. 06339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24393/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO , n. 7141 /2019 , depositata il20 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Irpef –Istanza di rimborso -pensioni integrative - Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello de ll’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso il silenziorifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso delle ritenute operate, per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, sul trattamento pensionistico complementare erogato dall’Inps. 2. In data 23 gennaio 2025 il contribuente ha depositato «atto di rinuncia agli atti del giudizio». Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23,commi 5 e 7,d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma2, legge 17 maggio 1999, n. 144. Censura la sentenza impugnata per aver fattoerronea applicazione della disciplina intertemporale di decorrenza dell’efficacia del nuovo regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi introdotta dal d.lgs n. 252 del 2005. 2. Il controricorrente ha presentato , personalmente, con sottoscrizione autenticata dal difensore,rinuncia agli atti del giudizio in corso, ai diritti e all’azione fatta valere nei precedenti gradi di merito. 2.1. La rinuncia all’azione determina la cessazione della materiadel contendereche ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio. La stessa, infatti, è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo della cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255). Pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di Cassazione, l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata da chi si afferma creditore è significativadella sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell’interesse delle controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta(Cass. 31/10/2024, n. 28183 in analoga fattispecie). 3. La rinuncia, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì la pronuncia sulle spese. 3.1. A questo fine occorre considerare la fondatezza del motivo, alla luce di diversi recenti precedenti in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti Inps (cfr. Cass.19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi. L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. Tuttavia, poichél’orientamento favorevole all’Amministrazione si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio restano compensate. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa la sentenza impugnata;dichiara interamente compensa te tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e del giudizi