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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 12753/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20811/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1756/2023 depositata il 10/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. Claudio, Gaetano, Mario, Marina e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio Luigi e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione della nullità del testamento olografo del 22 maggio 2011 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato propri eredi in parti uguali il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e il nipote, [OSCURATO:PERSONA], così revocando un precedente testamento olografo del 24 aprile 2011 con il quale, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato quale sua unica erede la predetta [OSCURATO:PERSONA] e disposto legati a favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedevano il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva dichiararsi nullo il testamento del 22 maggio 2011.

L’adito Tribunale di Roma, sulla scorta di CTU, accertava la non riconducibilità del testamento del 22 maggio 2011 ad [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che la successione del medesimo era regolata dal testamento datato 24 aprile 2011.

Il Tribunale dava atto della cessazione della materia del contendere tra attori e convenuti per intervenuta transazione.

La sentenza del Tribunale veniva impugnata da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’impugnazione e dichiarava inammissibili la domanda e le correlate istanze istruttorie, avanzate dai Mascione in appello, di accertamento della “inesistenza” del testamento del 24 aprile, sul rilievo che il giudizio riguardava unicamente il testamento del 22 maggio; 2.avverso la già menzionata decisione della Corte di Appello, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso;

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati;

5. ricorrenti e controricorrente hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 602, 620, comma 3, 684, 1418 e 1421 c.c., 112, 345, 355 c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che la questione della validità del testamento del 24 aprile 2011 non aveva formato oggetto della materia del contendere.

I ricorrenti sostengono che, in realtà, la questione della validità di tale testamento è rilevante perché il giudice di primo grado, riconoscendo la legittimità dell’istituzione di legato a favore di [OSCURATO:PERSONA], si era espresso nel senso della validità mentre essi ricorrenti avevano in appello eccepito la nullità della scheda testamentaria per non autenticità della sottoscrizione in apparenza del de cuius;

2. con il secondo motivo viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2700 c.c., 221, 222, 345, 355 c.p.c. per avere la Corte d'Appello illegittimamente respinto la istanza di ammissione della querela di falso in ordine alla scheda testamentaria del 24 aprile 2011 sull’erroneo assunto che non fosse conferente con l’oggetto del contendere.

Il due motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati assieme.

I motivi sono infondati.

Va premesso che la mancata ammissione della querela di falso in ordine al testamento del 24 aprile è stata motivata dalla Corte di Appello con il rilievo per cui la questione della validità di questo testamento non rientrava nell’oggetto della causa.

La domanda originaria aveva ad oggetto l’accertamento della “nullità del testamento olografo” del 22 maggio 2011.

La Corte di Appello ha sottolineato che gli attuali ricorrenti, in primo grado non avevano proposto alcuna domanda sulla validità del testamento del 24 aprile, avendo anzi sostenuto che il testamento del 24 aprile era stato “revocato” con il testamento successivo e che gli attuali ricorrenti, solo in appello, avevano posto “il tema della inesistenza” di questo testamento.

La querela di falso proposta in via incidentale è soggetta al doppio presupposto di cui all’art. 222 c.p.c.: la parte che ha prodotto il documento oggetto di querela deve dichiarare di volersene avvalere; il giudice deve ritenere il documento rilevante.

La querela proposta in via incidentale non costituisce domanda giudiziale, tant’è che (i) essa (a differenza della querela in via principale: cfr. Cass. nn. 12130/11 e 9013/92) è subordinata al doppio requisito di cui all’art. 222 c.p.c.; (ii) è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio (Cass. n. 33630/24).

La affermazione della Corte territoriale di irrilevanza del documento (id est, il testamento del 24.4.2011) per l’assenza di qualsivoglia domanda intesa ad accertarne (positivamente o negativamente) la validità è, in sé, corretta, in quanto, a partire dalla sentenza S.U. n.12307 del 2015, questa Corte di legittimità ha affermato che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Tale pronuncia è stata resa in relazione proprio al contrasto sorto circa la necessità di contestare l’autenticità del testamento olografo mediante disconoscimento ovvero attraverso la proposizione di una querela di falso.

L’affermazione implica che la contestazione della autenticità del testamento deve avvenire necessariamente in via d’azione e dunque con la proposizione di un’apposita domanda o in via principale o in via riconvenzionale, e non già in via d’eccezione.

Né varrebbe invocare il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26242/14, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Il principio della rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del processo (salvo il giudicato interno) presuppone che la nullità emerga già dagli atti, mentre nel caso di specie la dedotta nullità del testamento del 24 aprile potrebbe essere dimostrata solo attraverso un’ulteriore attività istruttoria, ossia come esito della querela proposta in via incidentale;

3. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza; la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20811/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1756/2023 depositata il 10/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. Claudio, Gaetano, Mario, Marina e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio Luigi e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione della nullità del testamento olografo del 22 maggio 2011 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato propri eredi in parti uguali il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e il nipote, [OSCURATO:PERSONA], così revocando un precedente testamento olografo del 24 aprile 2011 con il quale, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato quale sua unica erede la predetta [OSCURATO:PERSONA] e disposto legati a favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] i quali chiedevano il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva dichiararsi nullo il testamento del 22 maggio 2011. L’adito Tribunale di Roma, sulla scorta di CTU, accertava la non riconducibilità del testamento del 22 maggio 2011 ad [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che la successione del medesimo era regolata dal testamento datato 24 aprile 2011. Il Tribunale dava atto della cessazione della materia del contendere tra attori e convenuti per intervenuta transazione. La sentenza del Tribunale veniva impugnata da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’impugnazione e dichiarava inammissibili la domanda e le correlate istanze istruttorie, avanzate dai Mascione in appello, di accertamento della “inesistenza” del testamento del 24 aprile, sul rilievo che il giudizio riguardava unicamente il testamento del 22 maggio; 2.avverso la già menzionata decisione della Corte di Appello, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 5. ricorrenti e controricorrente hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 602, 620, comma 3, 684, 1418 e 1421 c.c., 112, 345, 355 c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che la questione della validità del testamento del 24 aprile 2011 non aveva formato oggetto della materia del contendere. I ricorrenti sostengono che, in realtà, la questione della validità di tale testamento è rilevante perché il giudice di primo grado, riconoscendo la legittimità dell’istituzione di legato a favore di [OSCURATO:PERSONA], si era espresso nel senso della validità mentre essi ricorrenti avevano in appello eccepito la nullità della scheda testamentaria per non autenticità della sottoscrizione in apparenza del de cuius; 2. con il secondo motivo viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2700 c.c., 221, 222, 345, 355 c.p.c. per avere la Corte d'Appello illegittimamente respinto la istanza di ammissione della querela di falso in ordine alla scheda testamentaria del 24 aprile 2011 sull’erroneo assunto che non fosse conferente con l’oggetto del contendere. Il due motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati assieme. I motivi sono infondati. Va premesso che la mancata ammissione della querela di falso in ordine al testamento del 24 aprile è stata motivata dalla Corte di Appello con il rilievo per cui la questione della validità di questo testamento non rientrava nell’oggetto della causa. La domanda originaria aveva ad oggetto l’accertamento della “nullità del testamento olografo” del 22 maggio 2011. La Corte di Appello ha sottolineato che gli attuali ricorrenti, in primo grado non avevano proposto alcuna domanda sulla validità del testamento del 24 aprile, avendo anzi sostenuto che il testamento del 24 aprile era stato “revocato” con il testamento successivo e che gli attuali ricorrenti, solo in appello, avevano posto “il tema della inesistenza” di questo testamento. La querela di falso proposta in via incidentale è soggetta al doppio presupposto di cui all’art. 222 c.p.c.: la parte che ha prodotto il documento oggetto di querela deve dichiarare di volersene avvalere; il giudice deve ritenere il documento rilevante. La querela proposta in via incidentale non costituisce domanda giudiziale, tant’è che (i) essa (a differenza della querela in via principale: cfr. Cass. nn. 12130/11 e 9013/92) è subordinata al doppio requisito di cui all’art. 222 c.p.c.; (ii) è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso l'ordinanza che non autorizza la proposizione di querela di falso proposta in via incidentale, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo dei caratteri della decisorietà e definitività, in quanto sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciato e nuovamente discutibile nella fase decisoria del giudizio (Cass. n. 33630/24). La affermazione della Corte territoriale di irrilevanza del documento (id est, il testamento del 24.4.2011) per l’assenza di qualsivoglia domanda intesa ad accertarne (positivamente o negativamente) la validità è, in sé, corretta, in quanto, a partire dalla sentenza S.U. n.12307 del 2015, questa Corte di legittimità ha affermato che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Tale pronuncia è stata resa in relazione proprio al contrasto sorto circa la necessità di contestare l’autenticità del testamento olografo mediante disconoscimento ovvero attraverso la proposizione di una querela di falso. L’affermazione implica che la contestazione della autenticità del testamento deve avvenire necessariamente in via d’azione e dunque con la proposizione di un’apposita domanda o in via principale o in via riconvenzionale, e non già in via d’eccezione. Né varrebbe invocare il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26242/14, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Il principio della rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del processo (salvo il giudicato interno) presuppone che la nullità emerga già dagli atti, mentre nel caso di specie la dedotta nullità del testamento del 24 aprile potrebbe essere dimostrata solo attraverso un’ulteriore attività istruttoria, ossia come esito della querela proposta in via incidentale; 3. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contrib
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