CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 5 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per una pluralità di reati. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena. Il ricorso è inammissibile quando propone censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, come nel caso di specie, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena (tu stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il