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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26701/2026

Testo disponibile della fonte

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ste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello avverso il provvedirrrsetio di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'intérdizione dai pubblici uffici per la durata di dodici mesi, applicata per i reati di tentata concussione e falso ideologico.

Deduce quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto censurano la valutazione di sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al delitto di tentata concussione, deduce vizi di violazione degli artt. 56 e 317 cod.pen., con riferimento alla ravvisata sussistenza del metus publicae potestatis, e di mancanza di motivazione in ordine al nesso teleologico e funzionale tra la condotta e l'utilità e al collegamento tra la ricorrente e il terzo beneficiario.

Quanto al primo profilo di censura, si deduce che: la ricorrente agiva nell'esercizio delle proprie funzioni; i funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello erano suoi subordinati diretti, ma erano anche essi pubblici ufficiali; le presunte pressioni ascritte all'indagata rientravano nelle competenze del suo ufficio; la resistenza opposta dai pubblici ufficiali dimostra l'inesistenza di una costrizione.

Quanto al secondo e terzo profilo di censura, si rileva che il Tribunale ha omesso di motivare: a) sulle ragioni per cui le condotte tenute dalla ricorrente (consistite in richieste di relazioni, solleciti, contestazioni su procedure) fossero univocamente dirette al conseguimento dell'utilità rappresentata dal dissequestro in favore di Fornito; b) sull'esistenza di un accordo tra la ricorrente e il terzo beneficiario dell'utilità;

1.2. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione degli artt. 476 e 479 cod. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione in relazione alla qualificazione della "nota interlocutoria" come atto pubblico fidefacente e di omessa motivazione sul dolo.

Sostiene la ricorrente che la nota in questione (con la quale, rispondendo a una richiesta della Procura della Repubblica, comunicava di non avere rinvenuto la comunicazione di diniego della SCIA di ripristino), non è un atto pubblico che certifica fatti con efficacia probatoria privilegiata ma sole una risposta fondata su una ricerca documentale «per natura inficiabile da errore o incompletezza».

Quanto al dolo, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza sulla base della sola disponibilità materiale dei faldoni relativi al procedimento amministrativo, ma non ha spiegato perché tale disponibilità effettiva equivalga a conoscenza effettiva del contenuto specifico di tali faldoni.

2. In relazione alle doglianze formulate con i primi tre motivi, la ricorrente ha presentato quattro motivi aggiunti deducendo: a) che l'ordinanza impugnata pone a fondamento del giudizio di gravità indiziaria le dichiarazioni rese dai funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello, ma omette di considerare elementi decisivi idonei ad inficiarne l'attendibilità ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il suo interesse diretto ad ottenere la valutazione massima delle performance per l'anno 2023 e l'incompatibilità tra gli atti da lui compiuti (approvazione della SCIA con esito positivo, concessione di proroghe e sopralluoghi per verificare l'effettivo ripristino) e la circostanza che l'immobile fosse stato già acquisito al patrimonio comunale in forza del verbale di inottemperanza del 27/7/2022; quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso ha 2reso dichiarazioni de relato; quanto a Borriello, la dichiarazione pienamente liberatoria resa dalla stessa in merito alla insussistenza di pressioni da parte della ricorrente. b) l'omessa motivazione sulla condotta costrittiva ascritta alla ricorrente.

L'ordinanza, infatti, si limita a richiamare le richieste di relazioni e chiarimenti, la subordinazione dell'indennità alla verifica dell'attività svolta e il richiamo a possibili responsabilità disciplinari e penali, tutti atti che costituisco esercizio fisiologico dei poteri dirigenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3.Così chiarito il perimetro cognitivo riservato a questa Corte sul giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza, i primi tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto logicamente connessi, nonché i correlati motivi aggiunti, sono complessivamente infondati. 3Come è stato autorevolmente affermato, la minaccia, attraverso la quale si realizza l'abuso costrittivo della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma può anche essere implicita, velata, allusiva, ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora: essa può quindi manifestarsi anche con toni apparentemente "morbidi" e "concilianti", quando sia comunque idonea ad incutere timore nella persona offesa in relazione a tutte le circostanze del caso concreto e alla personalità dell'agente (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera; Sez. 6, n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924 - 02).

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'ordinanza impugnata, ponendosi nel solco ermeneutico tracciato da questa Corte, ha adeguatau.tuT(argomentato in merito alla sussistenza sia di un abuso della qualità e dei poteri da parte della ricorrente che alla conseguente condizione di soggezione psicologica dei funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello.

In particolare, si è posto l'accento sulla copiosa corrispondenza tra la ricorrente ed i tre funzionari, che, sebbene astrattamente riconducibile alle funzioni svolte dalla ricorrente, di fatto, per il tenore delle comunicazioni ed il tono «particolarmente aggressivo e intimidatorio» (cfr. pagina 7), è stata non illogicamente ritenuta espressione di una condotta costrittiva (l'ordinanza richiama, tra l'altro, la nota n. 58017/2024 del 22/11/2024 in cui la Camera prospettava delle conseguenze disciplinari e penali rispetto all'attività svolta dai tre funzionari, nonché la nota dell'ottobre 2024 in cui la Camera faceva riferimento all'indennità di risultato, ripetutamente negata ai tre funzionari, collegandola al loro comportamento; l'ordinanza genetica, inoltre, ha sottolineato il contenuto pretestuosamente critico delle note trasmesse dalla ricorrente ai tre funzionari nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, riproducendo, in particolare, la nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 25085 di cui ha evidenziato il contenuto velatamente intimidatorio).

Il Tribunale, inoltre, ha valutato in termini non manifestamente illogici sia la capacità di resistenza dei tre funzionari, sottolineando correttamente che ciò ha avuto una incidenza determinante sulla qualificazione della condotta in termini di tentativo di concussione, che la successiva percezione dell'indennità di risultato, ponendo correttamente l'accento sulla rilevanza, ai fini della configurabilità della minaccia, della sola prospettazione, a scopo intimidatorio, della sua mancata corresponsione.

Sono state, inoltre, sottolineate: i) la stretta correlazione tra la condotta della ricorrente e i risultati dei sopralluoghi effettuati dai tre funzionari, tutti convergenti nel senso della non completa eliminazione delle opere abusive; il) le relazioni privilegiate, emerse dall'attività di perquisizione informativa, tra Palumbo, Graziani, rispettivamente cognato di Fornito e tecnico di fiducia, e i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere provvedimenti favorevoli 4a Fornito (cfr. pagina 9 ove si riporta, tra l'altro, il contenuto di una chat in cui Palumbo comunicava a Graziani che la ricorrente aveva individuato una soluzione da condividere con il tecnico di Fornito).

3.1. Sono, invece, inammissibili le censure formulate con i motivi aggiunti in ordine alle dichiarazioni rese dai tre funzionari, in quanto versate in fatto e di contenuto rivalutativo.

4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

Va, innanzitutto, considerato che la natura fidefacente della nota trasmessa dalla ricorrente non risulta contestata nell'imputazione provvisoria, che anche nella rubrica non contiene alcuna menzione dell'aggravante del secondo comma dell'art. 476 cod. pen.

A fronte della sola contestazione del delitto di falso ideologico, il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario a carico della ricorrente, in considerazione del contenuto menzognero della risposta inviata alla Procura della Repubblica il 5/12/2024, stante la piena consapevolezza del diniego della SCIA da parte della ricorrente, desunta non solo dalla materiale disponibilità del fascicolo, ma, soprattutto: i) dalla relazione trasmessa dai tre funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello, nel maggio 2024, nella quale si faceva espresso riferimento alla comunicazione di diniego della SCIA prot. 4457 del 27 maggio 2022, alla quale aveva peraltro, fatto seguito altra nota della ricorrente (n. 24853 del 25 maggio 2024) in cui la stessa aveva chiesto chiarimenti proprio in ordine alla SCIA; ii) dalla relazione del 10 giugno 2024 nella quale [OSCURATO:PERSONA] le aveva illustrato tutto l'iter procedimentale, «richiamando espressamente la comunicazione di improcedibilità della SCIA, trasmessa in data 7 novembre 2022».

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r P.Q.M• .Lir, r- ¦ i t-eir-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello avverso il provvedirrrsetio di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'intérdizione dai pubblici uffici per la durata di dodici mesi, applicata per i reati di tentata concussione e falso ideologico. Deduce quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto censurano la valutazione di sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al delitto di tentata concussione, deduce vizi di violazione degli artt. 56 e 317 cod.pen., con riferimento alla ravvisata sussistenza del metus publicae potestatis, e di mancanza di motivazione in ordine al nesso teleologico e funzionale tra la condotta e l'utilità e al collegamento tra la ricorrente e il terzo beneficiario. Quanto al primo profilo di censura, si deduce che: la ricorrente agiva nell'esercizio delle proprie funzioni; i funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello erano suoi subordinati diretti, ma erano anche essi pubblici ufficiali; le presunte pressioni ascritte all'indagata rientravano nelle competenze del suo ufficio; la resistenza opposta dai pubblici ufficiali dimostra l'inesistenza di una costrizione. Quanto al secondo e terzo profilo di censura, si rileva che il Tribunale ha omesso di motivare: a) sulle ragioni per cui le condotte tenute dalla ricorrente (consistite in richieste di relazioni, solleciti, contestazioni su procedure) fossero univocamente dirette al conseguimento dell'utilità rappresentata dal dissequestro in favore di Fornito; b) sull'esistenza di un accordo tra la ricorrente e il terzo beneficiario dell'utilità; 1.2. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione degli artt. 476 e 479 cod. pen. nonché vizi cumulativi di motivazione in relazione alla qualificazione della "nota interlocutoria" come atto pubblico fidefacente e di omessa motivazione sul dolo. Sostiene la ricorrente che la nota in questione (con la quale, rispondendo a una richiesta della Procura della Repubblica, comunicava di non avere rinvenuto la comunicazione di diniego della SCIA di ripristino), non è un atto pubblico che certifica fatti con efficacia probatoria privilegiata ma sole una risposta fondata su una ricerca documentale «per natura inficiabile da errore o incompletezza». Quanto al dolo, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza sulla base della sola disponibilità materiale dei faldoni relativi al procedimento amministrativo, ma non ha spiegato perché tale disponibilità effettiva equivalga a conoscenza effettiva del contenuto specifico di tali faldoni. 2. In relazione alle doglianze formulate con i primi tre motivi, la ricorrente ha presentato quattro motivi aggiunti deducendo: a) che l'ordinanza impugnata pone a fondamento del giudizio di gravità indiziaria le dichiarazioni rese dai funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello, ma omette di considerare elementi decisivi idonei ad inficiarne l'attendibilità ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il suo interesse diretto ad ottenere la valutazione massima delle performance per l'anno 2023 e l'incompatibilità tra gli atti da lui compiuti (approvazione della SCIA con esito positivo, concessione di proroghe e sopralluoghi per verificare l'effettivo ripristino) e la circostanza che l'immobile fosse stato già acquisito al patrimonio comunale in forza del verbale di inottemperanza del 27/7/2022; quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso ha 2reso dichiarazioni de relato; quanto a Borriello, la dichiarazione pienamente liberatoria resa dalla stessa in merito alla insussistenza di pressioni da parte della ricorrente. b) l'omessa motivazione sulla condotta costrittiva ascritta alla ricorrente. L'ordinanza, infatti, si limita a richiamare le richieste di relazioni e chiarimenti, la subordinazione dell'indennità alla verifica dell'attività svolta e il richiamo a possibili responsabilità disciplinari e penali, tutti atti che costituisco esercizio fisiologico dei poteri dirigenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3.Così chiarito il perimetro cognitivo riservato a questa Corte sul giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza, i primi tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto logicamente connessi, nonché i correlati motivi aggiunti, sono complessivamente infondati. 3Come è stato autorevolmente affermato, la minaccia, attraverso la quale si realizza l'abuso costrittivo della fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma può anche essere implicita, velata, allusiva, ed assumere finanche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora: essa può quindi manifestarsi anche con toni apparentemente "morbidi" e "concilianti", quando sia comunque idonea ad incutere timore nella persona offesa in relazione a tutte le circostanze del caso concreto e alla personalità dell'agente (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera; Sez. 6, n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924 - 02). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'ordinanza impugnata, ponendosi nel solco ermeneutico tracciato da questa Corte, ha adeguatau.tuT(argomentato in merito alla sussistenza sia di un abuso della qualità e dei poteri da parte della ricorrente che alla conseguente condizione di soggezione psicologica dei funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello. In particolare, si è posto l'accento sulla copiosa corrispondenza tra la ricorrente ed i tre funzionari, che, sebbene astrattamente riconducibile alle funzioni svolte dalla ricorrente, di fatto, per il tenore delle comunicazioni ed il tono «particolarmente aggressivo e intimidatorio» (cfr. pagina 7), è stata non illogicamente ritenuta espressione di una condotta costrittiva (l'ordinanza richiama, tra l'altro, la nota n. 58017/2024 del 22/11/2024 in cui la Camera prospettava delle conseguenze disciplinari e penali rispetto all'attività svolta dai tre funzionari, nonché la nota dell'ottobre 2024 in cui la Camera faceva riferimento all'indennità di risultato, ripetutamente negata ai tre funzionari, collegandola al loro comportamento; l'ordinanza genetica, inoltre, ha sottolineato il contenuto pretestuosamente critico delle note trasmesse dalla ricorrente ai tre funzionari nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, riproducendo, in particolare, la nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 25085 di cui ha evidenziato il contenuto velatamente intimidatorio). Il Tribunale, inoltre, ha valutato in termini non manifestamente illogici sia la capacità di resistenza dei tre funzionari, sottolineando correttamente che ciò ha avuto una incidenza determinante sulla qualificazione della condotta in termini di tentativo di concussione, che la successiva percezione dell'indennità di risultato, ponendo correttamente l'accento sulla rilevanza, ai fini della configurabilità della minaccia, della sola prospettazione, a scopo intimidatorio, della sua mancata corresponsione. Sono state, inoltre, sottolineate: i) la stretta correlazione tra la condotta della ricorrente e i risultati dei sopralluoghi effettuati dai tre funzionari, tutti convergenti nel senso della non completa eliminazione delle opere abusive; il) le relazioni privilegiate, emerse dall'attività di perquisizione informativa, tra Palumbo, Graziani, rispettivamente cognato di Fornito e tecnico di fiducia, e i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere provvedimenti favorevoli 4a Fornito (cfr. pagina 9 ove si riporta, tra l'altro, il contenuto di una chat in cui Palumbo comunicava a Graziani che la ricorrente aveva individuato una soluzione da condividere con il tecnico di Fornito). 3.1. Sono, invece, inammissibili le censure formulate con i motivi aggiunti in ordine alle dichiarazioni rese dai tre funzionari, in quanto versate in fatto e di contenuto rivalutativo. 4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Va, innanzitutto, considerato che la natura fidefacente della nota trasmessa dalla ricorrente non risulta contestata nell'imputazione provvisoria, che anche nella rubrica non contiene alcuna menzione dell'aggravante del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. A fronte della sola contestazione del delitto di falso ideologico, il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario a carico della ricorrente, in considerazione del contenuto menzognero della risposta inviata alla Procura della Repubblica il 5/12/2024, stante la piena consapevolezza del diniego della SCIA da parte della ricorrente, desunta non solo dalla materiale disponibilità del fascicolo, ma, soprattutto: i) dalla relazione trasmessa dai tre funzionari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Borriello, nel maggio 2024, nella quale si faceva espresso riferimento alla comunicazione di diniego della SCIA prot. 4457 del 27 maggio 2022, alla quale aveva peraltro, fatto seguito altra nota della ricorrente (n. 24853 del 25 maggio 2024) in cui la stessa aveva chiesto chiarimenti proprio in ordine alla SCIA; ii) dalla relazione del 10 giugno 2024 nella quale [OSCURATO:PERSONA] le aveva illustrato tutto l'iter procedimentale, «richiamando espressamente la comunicazione di improcedibilità della SCIA, trasmessa in data 7 novembre 2022». 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r P.Q.M• .Lir, r- ¦ i t-eir-
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