CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2023
Cassazione n. 49732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 9 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina impropria pluriaggravata, lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. 1. I ricorrenti, con due motivi, deducono: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 53, 55 e 56-bis I. 689/1981, così come modificati con il D.Igs n. 150/2022, c.d. '[OSCURATO:PERSONA]". Il nuovo sistema delle pene sostitutive di cui all'art. 71 del D.Igs 150/2022, nel quale sono contenute le modifiche apportate alla I. n. 689/1981, direttamente recepite nel codice penale attraverso l'introdotto art. 20-bis cod. pen., ed entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2022 prevede un regime più favorevole delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. La sentenza impugnata, pronunciata il 9 dicembre 2022 e dunque, anteriormente l'entrata in vigore del D.Igs n. 150 del 2022 non poteva prendere in considerazione le suddette modifiche, poiché intervenute successivamente. Per tale motivo si chiede alla Corte di cassazione di riformare la sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado che ha condannato gli imputati «alla pena di anni due di reclusione ciascuno sostituita ex artt. 53-55 I. n. 689/1981 con la semidetenzione della medesima durata oltre a giorni due per la pena pecuniaria (500.00 euro) ciascuno» convertendo la suddetta pena in quella più favorevole del "lavoro di pubblica utilità sostitutivo" ex art. 56-bis I. n. 689/1981 ovvero, in subordine, in quella della "semilibertà sostitutiva" ex art. 55 della medesima disposizione; 1.2. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio a causa della eccessività della pena inflitta, la quale poteva essere contenuta nei minimi edittali in virtù della collaborazione processuale degli imputati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno rigettati. 1. Il primo motivo non è fondato.L'art. 95 del D.Igs n. 150 del 2022, rubricato «disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi» stabilisce un regime differenziato di applicazione delle nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 che varia in relazione al fatto che l'imputato, nei procedimenti pendenti in primo grado, in grado di appello ovvero di fronte alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore del decreto, voglia richiedere, per la prima volta, l'applicazione delle nuove e più favorevoli sanzioni sostituzione - ai sensi del primo comma, delVart. 95 d.lgs 150/2022 -; ovvero, che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata siano già state applicate all'imputato sulla base della precedente disciplina o siano in corso d'esecuzione - ai sensi del secondo comma, dell'art. 95 d.lgs 150/2022 -. 1.1. L'art. 95, comma 1, del D.Igs n. 150 del 2022 prevede che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, ossia il 30 dicembre 2022. Invece, con riferimento al giudizio di legittimità la norma prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza e che, in caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità affermatasi sul punto, «ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione» (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154-01). La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed alla applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l'art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154-01). 3 0-2Z 1.2. Tuttavia, nel caso che ci occupa gli imputati sono già stati condannati alla pena sostitutiva della semidetenzione, seppure con sentenza non ancora passata in giudicato. Pertanto, trova applicazione il secondo comma dell'art. 95, comma 2, del d.lgs n. 150 del 2022, a norma del quale le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto (30 dicembre 2022) - come nel caso de quo - continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva. Come spiega la Relazione illustrativa, talle previsione transitoria si fa carico degli effetti conseguenti all'abolizione delle sanzioni sostitutive che altrimenti, fermo il limite del giudicato di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., avrebbe comportato la cessazione dell'esecuzione di quanti vi fossero sottoposti al momento dell'entrata in vigore della riforma. Tale esito sarebbe stato tuttavia irragionevole, poiché - come spiega la Relazione illustrativa - «tali pene sostitutive vengono abolite per introdurne di nuove, al loro posto. Non è venuto in alcun modo meno il disvalore penale del fatto per il quale è in esecuzione la pena [...] né la valutazione sulla meritevolezza e il bisogno di punire il fatto, con una pena sostitutiva della pena detentiva. La ragione dell'abolizione è da rinvenirsi solo nel rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive. Si è perciò ritenuto di introdurre una deroga, sorretta da motivi ragionevoli, al principio di retroattività della (ex mitior - abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata - stabilendo che alle medesime sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti». Residuando la possibilità per gli imputati condannati alla semidetenzione di chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà, che presenta contenuti analoghi (e più favorevoli, quanto, ad esempio, al numero minimo di giorni da trascorrere in istituto). Anche in questo caso, la ratto di tale disciplina può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena già sostituita in una più favorevole implica un giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, cosicché i ricorrenti potranno rivolgersi al magistrato di sorveglianza, quale organo competente sul punto. 2. Il secondo motivo, con cui si censura l'eccessività della pena inflitta, è infondato: quanto al rilievo relativo all'individuazione della pena base, la sentenza impugnata ha chiarito, in perfetta aderenza con la motivazione resa sul punto dal primo giudice - che ha operato un giudizio di prevalenza dell'attenuante della riparazione non consentito sull'aggravante ostativa di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen. - come la pena per la rapina deve intendersi stabilita in anni tre e mesi nove di reclusione; trattandosi di misura di poco superiore al minimo edittale - se si ha riguardo all'ampia forbice stabilita dalla legge (da tre a dieci anni di reclusione ratione tempore) - sufficiente risulta sul piano del rispetto dell'onere di motivazione il rinvio già operato dal primo giudice ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); quanto agli aumenti operati per la continuazione, la sentenza impugnata risulta corredata da congrua motivazione essendosi puntualmente indicati i relativi indici di disvalore che ne hanno determinato la misura. 3. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, condannandosi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e cond