CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 43569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/02/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2022 nei confronti della predetta indagata per il reato di cui all' art. 416 c.p. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] proponendo due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che non risultavano sussistenti elementi concreti da cui desumere la compartecipazione della ricorrente alla associazione a delinquere contestata, posto che la lettura del compendio intercettivo effettuata dai giudici di merito appariva completamente distorta e che il tribunale del riesame non aveva tenuto conto della documentazione prodotta volta a dimostrare che i beni sequestrati (libretto postale di deposito; buoni fruttiferi postali; un fondo pensione ed una [OSCURATO:PERSONA]) non erano in alcun modo collegati al reato contestato e risalivano ad epoca antecedente ai fatti contestati. Precisa che tali beni non potevano essere ritenuti corpo del reato, cose pertinenti al reato ovvero prezzo o profitto del reato in quanto frutto di risparmi accumulati in passato dalla madre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quindi versati alla figlia. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 275 c.p.p. Osserva che la misura cautelare risultava sganciata da indici di adeguatezza e proporzionalità in quanto ciò che era stato sequestrato era il frutto dei risparmi accumulati dalla madre dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'ad, 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'ad. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in ludicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Occorre rilevare al riguardo che la manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). Osserva la Corte che, esaminati i motivi di impugnazione sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, tutte le censure formulate appaiono proposte per motivi non consentiti, generiche e, comunque, manifestamente infondate. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata, con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente -, nel ricostruire la configurabilità nel caso in esame del fumus del delitto contestato, ha richiamato il contenuto di numerose captazioni ambientali da cui ha desunto il pieno coinvolgimento dell' indagata nella attività illecita posta in essere dalla compagine associativa finalizzata all' illecito approvvigionamento di farmaci ed alla successiva vendita di questi ultimi, pure motivando sul requisito del periculum in mora (v., in particolare, in ordine a tale ultimo profilo le considerazioni svolte alle pagg. 7-8 dell' ordinanza impugnata). Non sindacabile appare, poi, la motivazione in ordine alla conferma del sequestro del denaro oggetto dei conti e dei rapporti de quibus nel caso di specie: quantificato il profitto è stato, infatti, correttamente disposto il sequestro di importi corrispondenti. Invero le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037). Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni di parte ricorrente circa il carattere lecito delle somme in questione iin quanto pervenutale dalle di lei madrete la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.