CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16917/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del direttore generale f.f., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pasubio, n. 11 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, n.463/2018 depositata il 1° marzo 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 6 novembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Ici– Principio di diritto [OSCURATO:PERSONA] lacontroversia ha ad oggetto il ricorso avverso la sentenza emessa in un giudizio di ottemperanza proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi odierna ricorrente) da [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi odierno controricorrente); il ricorso originario era volto ad impugnare un provvedimento di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di tre cartelle esattorialiper l’importo complessivo di € 91.448,59; la CTP, infatti, con sentenza passata in giudicato (n. 274/07/12) , ha dispostoil parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati con esclusione delle cartelle di pagamento recanti un credito INPS, per le quali ha dichiarato la propria incompetenza; la sentenza è passata in giudicato e, a seguito di un atto di costituzione in mora inviato dall’odierno controricorrente, l’odierna controricorrente ha provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ma non all’annullamento della sottesa cartella di pagamento (n. 29120090018655826); la CTRnel giudizio di ottemperanza, con la sentenza oggi impugnata , ha disposto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamenton. 29120090018655826 nei limiti di quanto statuito dalla sentenza non eseguita; ha, poi, nominatoun commissario ad acta per l’esecuzione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza; laricorrente propone ricorso fondato su tre motivi e deposita memoria , il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c od. p roc . c iv . , la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 101 cod. proc. civ. Si duole dell’omessa notifica del ricorso proposto dall’odierno controricorrente per l’ottemperanza, e videnziando come il relativo giudi zio si sia svolto in assenza di contraddittorio. 1.1. Il motivo è infondato . Il procedimento di ottemperanza è regolato dall’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che prevedeuna disciplina diversa da quella ordinaria. Il ricorrente deve, infatti , depositare il ricorso presso la segreteria della commissione che si occuperà, poi , di comunicarlo alla controparte.Quest'ultima può entro 20 giorni trasmettere delle proprie osservazioni alla commissione tributaria (art. 70, comma 5, cit.). Non è, pertanto, prevista la notifica del ricorso alla controparte, come supposto dall’odierna ricorrente,ma solo una comunicazione da parte d ella segreteria della commissione tributaria.Non coglie, pertanto, nel segno la censura in esame che non risulta affatto incentrata sull’omessa comunicazioneda parte della segreteria. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. c iv . , la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente deduce di avere ottemperato al giudicato nei limiti delle proprie possibilità, provvedendo a sospendere sine die le iniziative connesse all’attività di riscossione delle somme richieste. L’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento non rientrerebbe, ad avviso della ricorrente nelle proprie competenze, essendo solamente l’ente impositore l’unico soggetto legittimato ad emetter e un provvedimento di cancellazione dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. Censura l’illegittimità della decisione impugnata laddove ha disposto l’annullamento del ruolo, in quanto ha travalicato i limiti del giudicato.Precisa che la sentenza passata in giudicato aveva disposto solo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento , ribadendo di non avere nessuna legittimazione per intervenire sull’efficacia e sulla validità del ruolo.Evidenzia che la controparte avrebbe dovuto chiamare in giudiziol’ente creditore e che, in mancanza , il giudicato ott enuto può essere posto in esecuzione nei limiti delle competenze attribuite alla stessa ricorrente. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc. civ. Contesta l’applicazione della regola della soccombenza con la condanna al pagamento delle spese processuali. 5. Deve, innanzi tutto , essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dal controricorrente, sulla base del dato letterale di cui all'ultimo comma dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 19 92 che consente il ricorso per Cassazione avverso le sentenze di ottemperanza soltanto «per inosservanza delle norme sul procedimento». L’eccezione, riguardante la violazione dell’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza,è infondata. In proposito il Collegio intende richiamare ilprincipio consolidato in sede di legittimità, per il quale la disposizione di cui all'art. 70 del d.lgs. n.546 del 19 92 , secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per « violazione delle norme del procedimento», va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte,non soltanto, la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo.In particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede( Cass., Sez. 5, n. 22565/2004, Rv. 578607 –01; Sez. 5, n. 3057/2008 , Rv. 601990 – 01, Sez . 5, n. 8830/2014,Rv. 630773 - 01 ) . Si sostiene, infatti,da tempo in sede di legittimità che la corretta interpretazione della norma citata non vale a limitare il campo del ricorso in cassazione alle violazioni del rito previsto per il giudizio di ottemperanza, comprendendo, invece , tutte quelle violazioni in procedendo compiute dal giudice di quel giudizio nell'espletamento dei compiti propri. È stato , cos ì, in modo del tutto condivisibile affermato che il giudizio di ottemperanza deve tendere a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione e un compimento. Esso mira a garantire un'azione amministrativa conforme a una decisione vincolante soprattutto allorché questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo. Esso, pertanto,è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto posto in esseredall'Amministrazione rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato 992/98), e ciò indipendentemente dall'attivazione di altra eventuale procedura esecutiva.Il giudizio di ottemperanza, in quanto rivolto a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione ed un compimento (Circ. Min.: n. 98/E del 23.4.1996) deve ritenersi complementare (Cass. S.U. n. 1593/1994, Rv. 485376 - 01 ) ad eventuale procedimento esecutivo, senza che possaipotizzarsi una anteticità pregiudiziale dell'esecuzione forzata rispetto al giudizio di ottemperanza, il quale mira a garantire un'azione amministrativa conforme ad una decisione vincolante soprattutto allorché questa non contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo (Cons. Stato 535/90; 650/91; 711/91), come accade nel caso di sentenze aventi ad oggetto un facere, ovvero di disposizioni relative ad adempimenti prodromici ad un pagamento. È infatti proprio il comportamento della P.A. inerte, elusivo, o peggio contrario al giudicato a costituire condizione dell'azione di ottemperanza al giudicato (Cons. Stato 652/84; 779/95; 328/96). In tal senso il giudizio di ottemperanza ulteriormente si differenzia rispetto al concorrente giudizio esecutivo civile, posto cheil suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, quanto , piuttosto , quello di rendere effettivo quel comando, qualora siaprivo dei caratteri di puntualità e precisione,tipici del titolo esecutivo. Non a casol’art. 70, comma 1 , del d.l gs. n. 546 del 19 92 dispone : «Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza ...».Proprio la natura sui generisdi tale giudizio, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, impone che il giudice dell'ottemperanza prioritariamente verifichi il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutiquindi la portata di tale dispositivo in una con la motivazione, e solo successivamente svolg a la tipica attività di merito dell'ottemperanza (Cass. Sez. 5, n. 4126/2004 , Rv. 570690 -01). Dai principi ora esposti consegue che anche l'erronea interpretazione del giudicato, come sembra opinare la ricorrente, configura una "violazione delle regole del procedimento" in parola. Sotto un altro profilo si osserva, inoltre, che,ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Va qui, in proposito,ribadito l’orientamento di legittimità (Cass. Sez.5, n. 14566 / 2021 , Rv. 661364 - 01 ) , secondo cui da tale previsione deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore e, conseguentemente l'operatività nei confronti dell'Agenzia delle entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l'agente della riscossione, indipendentemente dalla denuntiatio litisall'Agenzia. Quest’ultima potrà , infatti, unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 d.l gs. n. 112 del 1999 (sulla scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e sulle conseguenze processuali di tale configurazione si erano già pronunciate Cass., Sez. 1, n. 1748/1975, Rv. 375393-01, Cass, Sez. 1, n. 3328/1979, Rv. 399726-01). Ne consegue che le pronunce rese nei giudizi instaurati contro l'agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere certamente sollecitata dall'agente a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, ma non costituisce requisito per l'opponibilità delle statuizioni. Diversamente opinando, per considerare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell'ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'agente della riscossione,ma ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,a cui si intende dare continuità, secondo cui l 'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore(Cass., Sez. U, n. 16412/2007 Rv. 598269 –01; nello stesso senso Sez. 6 - 5, n. 21220/2012 , Rv. 624480 – 01 , Sez. 1, n. 9016/2016 , Rv. 639535 – 01 , Sez. 1, n. 13929/2019, Rv. 654264 – 01 , Sez. 1, n. 24589/2019 , Rv. 655338 –01, Cass. Sez. 6 - 3, n. 29798/2019 , Rv. 656156 – 01 , Sez. 5, n. 14991/2020,Rv. 658358 – 01 ). Sul piano sostanziale, poi, a volere intendere diversamente, si giungerebbe al paradosso per il quale, mentre, l'ente impositore può fare proprio l'esito favorevole della lite, allo stesso sarebbe inopponibile quello sfavorevole, con conseguente impossibilità per il contribuente di porre in esecuzione sentenza a lui favorevole, pena la proposizione di un ulteriore giudizio nei confronti dell’ente creditore. Con riferimento alla sollevata eccezione di inammissibilità deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto: «E’ ammissibile il giudizio di ottemperanza, emesso nei confronti dell’agente riscossore che non abbia provveduto nel giudizio sotteso a chiamare in causa l’ente creditore e che sia rimasto inerte rispetto al comando giudiziale; il giudizio di ottemperanza, infatti, deve tendere a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione e un compimento, qualora sia privo dei caratteri di puntualità e precisione,tipici del titolo esecutivo». 6. I motivi secondo e terzo che, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito esposti. Nel caso di specie, la sentenza passata in giudicato, per la cui esecuzione è stato proposto l’odierno giudizio, ha parzialmente accolto l’originario ricorso dell’attuale controricorrente con annullamento degli atti impugnati, fatta eccezione per le cartelle di pagamento recanti un credito INPS per le quali ha dichiarato la propria incompetenza. Dopo il passaggio in giudicato della sentenzal’odierna ricorrente ha provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecariaed ha disposto la sospensione sine die del le iniziative connesse alla riscossionedella cartella in oggetto. La sentenza resa nel giudizio di ottemperanza oggi impugnato, ha disposto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento nei limiti di quanto statuito dalla sentenza non eseguita e nominato un commissario ad acta per l’esecuzione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’oggetto del giudizio di ottemperanza è stato , dunque, l’esecuzione di unasentenza di annullamento . Ritiene il Collegio , in proposito, di aderire all’ orientamento di legittimità, secondo cui il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria, disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è ammesso unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire e solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, mentre non è configurabile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono "autoesecutive".(Cass., Sez. 5, n. 28286/2013, Rv. 629560 – 01; Sez. 5, n. 26433/2018, Rv. 651400 – 01; Sez. 5, n. 31601/2018,Rv. 652055 - 01). 6.1. Ne l caso in esame il giudizio riguardava l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e la CTP, passata in giudicato, ha dispostol’annullamento delle cartelle. L’iscrizione ipotecaria, poi, è stata correttamente disposta successivamente al pass aggio in giudicato , a seguito della costituzione in mora della ricorrente, in quanto l’annullamento delle cartelle impugnate ne ha determinato. Sulla base di quanto esposto, non era, pertanto, ammissibile un giudizio di ottemperanza di una sentenza di annullamento di una cartella di pagamento. Né, poi, avrebbe potuto entrare nel giudizio di ottemperanza il provvedimento di sospensione sine die della cartella di pagamento emesso dalla ricorrente, in quantonon facente parte del giudicatorimasto ineseguito, trattandosi diun atto successivo a quel giudizio . Sul punto va richiamato il principio sopra ricordato, secondo cui giudice dell'ottemperanza deve prioritariamente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare quindi la portata di tale dispositivo in una con la motivazione, e solo successivamente svolgere la tipica attività di merito dell'ottemperanza(Cass. Sez. 5, n. 4126/2004,Rv. 570690 – 01 , cit.). La disciplina prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 , infatti, circoscrive i provvedimenti adottabili dal giudice dell'ottemperanza a quelli che costituiscono strumento per l'attuazione di quanto, e solo di quanto, espressamente statuito dal giudice del merito. La ratiodella disciplina va individuata nel principio per cui il titolo giudiziale, qui rappresentato da una sentenza passata in giudicato con la quale viene disposto l’annullamento degli atti impugnati, può trovare esecuzione, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 474 c.p.c., solo nei limiti in cui si è formato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22565 del 01/12/2004, Rv. 578607 –01). Altri, pertanto, sono i rimedi , e ventualmente di carattere risarcitorio,che l’odierno controricorrente avrebbe dovuto porre in essere per ottenere la cancellazione della cartella di pagamento. 6. Il quarto motivo , volto ad eccepire la violazione della regola sulle spese di lite, è inammissibile , in quanto con il giudizio di ottemperanza è preclusoogni accertamento volto a rimettere in discussione il contenuto della sentenzaineseguita.7. Alla luce di quanto esposto, segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza. 8. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda , sussistono giustimot