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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38772/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; j\l's.rn [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 20 aprile 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato ovvero erronea qualificazione giuridica, in quanto il giudice aveva preso soltanto atto dell'avvenuto patteggiamento, omettendo un vaglio critico circa la sussistenza degli elementi della fattispecie di reato contestata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati (l'eccezione sulla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica), deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere didhiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa, delle 'ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1LI,9 - i A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; j\l's.rn [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 20 aprile 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato ovvero erronea qualificazione giuridica, in quanto il giudice aveva preso soltanto atto dell'avvenuto patteggiamento, omettendo un vaglio critico circa la sussistenza degli elementi della fattispecie di reato contestata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati (l'eccezione sulla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica), deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere didhiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa, delle 'ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1LI,9 - i A
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