CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06044HC ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di illecita detenzione di hashish e cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Livorno; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento per la continuazione e al diniego della sostituzione della pena detentiva; ritenuto che i motivi siano generici, difettando un effettivo confronto con la diffusissima motivazione con cui la Corte d'Appello ha disatteso i corrispondenti motivi di appello; ritenuto in particolare, quanto alla prima questione, che la Corte territoriale - oltre ad evidenziare l'illegalità per difetto della pena pecuniaria concretamente applicata - ha ritenuto l'aumento di sei mesi di reclusione e Euro 2.000 di multa del tutto giustificato, alla luce della disponibilità di sostanze di diversa tipologia per quantitativi "per nulla contenuti" (oltre a ben due diversi bilancini), comprovanti una marcata offensività del fatto. Si tratta di una motivazione rimasta priva di effettiva confutazione e tutt'altro che illogica, qualora di consideri che la pena base detentiva per la detenzione di cocaina si è attestata sui minimi edittali, e che il quantitativo di hashish detenuto era corrispondente a ben 6.220 dosi medie singole; ritenuto che i medesimi rilievi di genericità debbano essere svolti quanto alla residua censura, avendo la difesa evitato di confrontarsi con le più che allarmanti risultanze valorizzate dalla Corte d'Appello, ampiamente idonee a giustificare la prognosi sfavorevole formulata quanto al rispetto delle prescrizioni correlate alle pene sostitutive (plurime violazioni dei divieti di comunicazione imposti con gli arresti domiciliari; allontanamento, in un caso, dal luogo di esecuzione della misura su cui erano state date spiegazioni contrastanti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie; sussistenza di pendenze giudiziarie per il delitto di evasione e di un precedente specifico); ritenuto che il mancato confronto con le argomentazioni svolte in sentenza imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeI P.Q.