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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 31902/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 897/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], i primi due in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.toGIOVANNI MARCELLI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv.tesse ANTONELLA TOMASSINIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa d a ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1280/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,depositata il 21/10/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, consentenza resa in data 21/10/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DernaFeduzi (i primi due in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avversoil decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, adopera delle controparti, dei compensi allo stesso dovuti in relazione all’attivitàdi avvocato prestata in favore degli opponenti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, da un lato, nessun profilo di negligenza o imperizia fosse concretamente imputabile a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’opera professionale prestata in favore dei Pierini e, dall’altro,nessuna prova fosse stata effettivamente e adeguatamente fornita in ordine nesso di causalità tra il comportamento dannoso ascritto alla controparte e i danni denunciati come subiti dagli opponenti; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle qualità spiegate, propongono ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; PieroBassi e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima già chiamata in giudiziodal primo a fini di manleva) resistono ciascuno con un proprio controricorso; iricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; ritenutoche Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sostanza impugnata perviolazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare, attraversoil puntuale esame della documentazione e degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, gli evidenti profili di imperiziae di negligenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato espletato nell’interesse degli odierni ricorrenti in relazione all’attività processuale dedotta in giudizio, segnatamente con riferimento all’omesso o esatto adempimento degli obblighi di informazione e di dissuasione alla lite da parte dell’avvocato, nonché all’omessa o correttaanalisi del caso con i propri clienti già in fase di consulenza preventiva; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficientee contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso di una specifica violazionedei doveri di diligenza e di perizia ad opera della controparte con particolare riguardo alla duplicazione delle cause dallo stesso ingiustificatamenterealizzata (con la conseguente lievitazione dei costi a carico degli odierni ricorrenti), così come manifestamente comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i propriclienti colpevolmente trascurata dal giudice d’appello; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato, nella Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prestazione professionale resa dalla controparte, la necessità dalla risoluzionedi problemi di particolare difficoltà, e per aver trascurato di rilevarei gravi errori di diritto e i macroscopici aspetti di negligenza e di superficialità concretamente riscontrabili nel comportamento del Bassidell’esecuzione del proprio mandato, con particolare riguardo alle circostanze analiticamente richiamate in ricorso, segnatamente connesse alla proposta domanda di simulazione nel primo giudizio promossonell’interesse degli odierni ricorrenti; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pererrata applicazione degli artt. 1337, 1338, 2043, 2033 e 2041 e ss.c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteaffermato – una volta riconosciuto l’errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non riproporre le istanze risarcitorie dei ricorrenti in appello – che gli odierni istanti non avessero adeguatamente comprovato il nesso di causalità tra il comportamento del proprio legale e i danni denunciatiin questa sede, né la concreta entità di tali presunti danni, dell’invocatoarricchimento ingiustificato o dell’indebito non conseguiti per colpa del difensore; e ciò, in evidente contrasto con quanto risultantedagli atti e dalle prove documentali acquisite al giudizio; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente affermato – una volta riconosciuta la mancata pronuncia del primo giudice sulla domanda avanzata dai ricorrenti ai fini del conseguimento dei compensi per l’attività di amministrazionedei terreni svolta da [OSCURATO:PERSONA] – l’insussistenza Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della prova dell’avvenuta investitura del Bassi per la proposizione di tale domanda giudiziale, e per avere in ogni caso affermato l’insussistenza della prova del nesso causale tra il preteso inadempimentodel Bassi e il danno denunciato; tutti e cinque i motivi congiuntamente esaminabili per ragioni di connessionesono inammissibili; dev’esserepreliminarmente rilevata, in relazione a ciascuna delle doglianzeavanzate da i ricorrent i , l’inammissibilità dell’evocazione del viziodi cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme,quanto alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze difatto rilevanti ai fini della decisione, al giudizio assunto dal giudice diprimo grado (cfr. l’art. 348 - ter c.p.c.) ; e tanto, al di là della rileva bile erroneità delle modalità di configurazione del contestato vizio di motivazione, nella specie individuato in correlazione al paradigma dell’art.360 n. 5 c.p.c. secondo la formulazione normativa non più in vigore; parimentiinammissibili devono ritenersi tutte le censure avanzate dai ricorrent i con riguardo alla valutazione del comportamento professionale del Bassi, segnatamente sotto il profilo della pretesa violazione degli obblighi di diligenza professionale analiticamente individuatiin ricorso; atale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso la proposizionedelle censure in esame , i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitatiad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto delvizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, infavore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 5.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 897/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], i primi due in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.toGIOVANNI MARCELLI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv.tesse ANTONELLA TOMASSINIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa d a ll’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1280/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,depositata il 21/10/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, consentenza resa in data 21/10/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DernaFeduzi (i primi due in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avversoil decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, adopera delle controparti, dei compensi allo stesso dovuti in relazione all’attivitàdi avvocato prestata in favore degli opponenti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, da un lato, nessun profilo di negligenza o imperizia fosse concretamente imputabile a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’opera professionale prestata in favore dei Pierini e, dall’altro,nessuna prova fosse stata effettivamente e adeguatamente fornita in ordine nesso di causalità tra il comportamento dannoso ascritto alla controparte e i danni denunciati come subiti dagli opponenti; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nelle qualità spiegate, propongono ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; PieroBassi e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima già chiamata in giudiziodal primo a fini di manleva) resistono ciascuno con un proprio controricorso; iricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; ritenutoche Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sostanza impugnata perviolazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare, attraversoil puntuale esame della documentazione e degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, gli evidenti profili di imperiziae di negligenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato espletato nell’interesse degli odierni ricorrenti in relazione all’attività processuale dedotta in giudizio, segnatamente con riferimento all’omesso o esatto adempimento degli obblighi di informazione e di dissuasione alla lite da parte dell’avvocato, nonché all’omessa o correttaanalisi del caso con i propri clienti già in fase di consulenza preventiva; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficientee contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso di una specifica violazionedei doveri di diligenza e di perizia ad opera della controparte con particolare riguardo alla duplicazione delle cause dallo stesso ingiustificatamenterealizzata (con la conseguente lievitazione dei costi a carico degli odierni ricorrenti), così come manifestamente comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i propriclienti colpevolmente trascurata dal giudice d’appello; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato, nella Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prestazione professionale resa dalla controparte, la necessità dalla risoluzionedi problemi di particolare difficoltà, e per aver trascurato di rilevarei gravi errori di diritto e i macroscopici aspetti di negligenza e di superficialità concretamente riscontrabili nel comportamento del Bassidell’esecuzione del proprio mandato, con particolare riguardo alle circostanze analiticamente richiamate in ricorso, segnatamente connesse alla proposta domanda di simulazione nel primo giudizio promossonell’interesse degli odierni ricorrenti; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pererrata applicazione degli artt. 1337, 1338, 2043, 2033 e 2041 e ss.c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteaffermato – una volta riconosciuto l’errore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non riproporre le istanze risarcitorie dei ricorrenti in appello – che gli odierni istanti non avessero adeguatamente comprovato il nesso di causalità tra il comportamento del proprio legale e i danni denunciatiin questa sede, né la concreta entità di tali presunti danni, dell’invocatoarricchimento ingiustificato o dell’indebito non conseguiti per colpa del difensore; e ciò, in evidente contrasto con quanto risultantedagli atti e dalle prove documentali acquisite al giudizio; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente affermato – una volta riconosciuta la mancata pronuncia del primo giudice sulla domanda avanzata dai ricorrenti ai fini del conseguimento dei compensi per l’attività di amministrazionedei terreni svolta da [OSCURATO:PERSONA] – l’insussistenza Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della prova dell’avvenuta investitura del Bassi per la proposizione di tale domanda giudiziale, e per avere in ogni caso affermato l’insussistenza della prova del nesso causale tra il preteso inadempimentodel Bassi e il danno denunciato; tutti e cinque i motivi congiuntamente esaminabili per ragioni di connessionesono inammissibili; dev’esserepreliminarmente rilevata, in relazione a ciascuna delle doglianzeavanzate da i ricorrent i , l’inammissibilità dell’evocazione del viziodi cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione d’appello conforme,quanto alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze difatto rilevanti ai fini della decisione, al giudizio assunto dal giudice diprimo grado (cfr. l’art. 348 - ter c.p.c.) ; e tanto, al di là della rileva bile erroneità delle modalità di configurazione del contestato vizio di motivazione, nella specie individuato in correlazione al paradigma dell’art.360 n. 5 c.p.c. secondo la formulazione normativa non più in vigore; parimentiinammissibili devono ritenersi tutte le censure avanzate dai ricorrent i con riguardo alla valutazione del comportamento professionale del Bassi, segnatamente sotto il profilo della pretesa violazione degli obblighi di diligenza professionale analiticamente individuatiin ricorso; atale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso la proposizionedelle censure in esame , i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitatiad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto delvizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel17 ottobre 2023 - R.G. n. 897/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’esseredato atto la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, infavore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 5.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza d
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