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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2026

ECLI:EU:T:2026:345
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0150 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici) 13 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Diritto di ricorso – Articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 – Decisione in materia di informazione tariffaria vincolante – Ricorso giurisdizionale – Rettifica – Effetto retroattivo» Nella causa T‑150/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 30 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2025, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro G GmbH, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la trasmissione da parte della Corte, il 7 marzo 2025, della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 10 dicembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la G GmbH, da W. Gappmayer, Rechtsanwalt; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da F. Meloncelli, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 33, 34, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la G GmbH e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale austriaco; in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito alla classificazione doganale dei lacci emostatici monouso, mediante una decisione in materia di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 26 e 27 del codice doganale dell’Unione recitano come segue: «(26) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni. (27) Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che sia adottata una decisione che possa nuocerle. (…)». 4 La sezione 3, capo 2, titolo I, del codice doganale dell’Unione, intitolata «Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale», comprende gli articoli da 22 a

37. 5 L’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Decisioni relative alle [ITV]», così prevede al suo paragrafo 1: «Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni in materia di [ITV] (…). (…)». 6 L’articolo 34 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Gestione di decisioni relative a [ITV]», ai suoi paragrafi 1 e da 3 a 6 dispone quanto segue: «1.

Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione, in conseguenza: a) dell’adozione di una modifica delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b); b) dell’adozione delle misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4; con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure. (…)

3. La cessazione della validità delle decisioni ITV (…) non ha effetto retroattivo.

4. In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27, le decisioni ITV (…) vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

5. Le decisioni ITV (…) sono revocate a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 28. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.

6. Le decisioni ITV (…) non possono essere modificate». 7 La sezione 6, capo 2, titolo I, del codice doganale dell’Unione, intitolata «Ricorsi», comprende gli articoli da 43 a

45. 8 L’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Diritto di ricorso», così prevede: «1.

Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente. (…)

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi: a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali». 9 L’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Sospensione dell’applicazione», così prevede: «1.

La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.

2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato. (…)».

Diritto austriaco 10 L’articolo 279 della Bundesabgabenordnung (codice federale delle imposte) prevede quanto segue: «(1) Salvo che nei casi previsti all’articolo 278, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) è sempre tenuto a statuire nel merito mediante sentenza.

Esso è autorizzato a sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione tributaria sia nel dispositivo sia per quanto riguarda la motivazione, e a modificare di conseguenza la decisione impugnata, ad annullarla o a respingere il ricorso in quanto infondato. (2) L’annullamento della decisione impugnata riporta il procedimento nella fase in cui si trovava prima dell’adozione di tale decisione. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 27 ottobre 2022, l’ufficio doganale ha emesso, su richiesta della G GmbH, una decisione relativa ad un’ITV per un prodotto denominato «laccio emostatico monouso», che ha classificato nel codice 4008 219000 della tariffa integrata dell’Unione europea, con un periodo di validità dal 27 ottobre 2022 al 26 ottobre 2025. 12 Il 22 novembre 2022, la G ha presentato un reclamo avverso la decisione dell’ufficio doganale sostenendo che la classificazione doganale effettuata era materialmente errata.

L’ufficio doganale ha respinto il reclamo. 13 Il 5 maggio 2023, la G ha proposto ricorso avverso la decisione dell’ufficio doganale dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria).

Con sentenza del 12 marzo 2024, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso e ha modificato tale decisione classificando il prodotto di cui trattasi nel codice 4014 900000 della tariffa integrata dell’Unione europea, con effetto dalla data in cui detta decisione era stata emessa dall’ufficio doganale. 14 L’ufficio doganale ha proposto un ricorso per Revision avverso la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), che è il giudice del rinvio, con la motivazione che, basandosi sull’articolo 279 del codice federale delle imposte, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) avrebbe inteso modificare retroattivamente la decisione relativa all’ITV, menzionata al precedente punto 11, il che non sarebbe consentito dal codice doganale dell’Unione, in particolare dal suo articolo 34, paragrafi 3 e

6. 15 Secondo il giudice del rinvio, conformemente all’articolo 279, paragrafo 1, del codice federale delle imposte, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) era legittimato a sostituire il suo punto di vista a quello dell’ufficio doganale e quindi a modificare la decisione di cui trattasi con effetto retroattivo alla data in cui quest’ultima era stata emessa dall’ufficio doganale. 16 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che il codice doganale dell’Unione prevede espressamente, al suo articolo 34, paragrafo 4, che gli annullamenti retroattivi di decisioni ITV intervengono solo allorché sono fondati su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente.

Inoltre, il giudice del rinvio constata che, in forza dell’articolo 34, paragrafo 3, di tale codice, la cessazione della validità delle decisioni in materia di ITV non ha effetto retroattivo.

Infine, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 34, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione stabilisce che le decisioni in materia di ITV non possono essere modificate. 17 Il giudice del rinvio esprime tuttavia dei dubbi riguardo alla questione se l’articolo 34 del codice doganale dell’Unione esplichi effetti in relazione ai ricorsi di cui all’articolo 44 dello stesso codice. 18 In tal contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 33, 34, 44 e 45 del [codice doganale dell’Unione], alla luce del fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, di [detto codice], provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali, debbano essere interpretati nel senso che la decisione su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del [codice doganale dell’Unione], avverso una [ITV] rilasciata ai sensi dell’articolo 33 di tale [codice], esplica effetti retroattivi a decorrere dalla data di emissione di tale [ITV] da parte dell’ufficio doganale. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se gli articoli 33, 34, 44 e 45 del [codice doganale dell’Unione] debbano essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, nelle loro disposizioni procedurali nazionali, che la decisione su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di tale [codice], avverso una [ITV] rilasciata ai sensi dell’articolo 33 di tale [codice], esplichi effetti retroattivi a decorrere dalla data di emissione di tale [ITV] da parte dell’ufficio doganale».

Sulle questioni pregiudiziali 19 Con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice avverso una decisione relativa ad un’ITV retroagisca alla data di rilascio di tale decisione in materia di ITV da parte delle autorità doganali. 20 A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, il destinatario di una decisione adottata dalle autorità doganali in merito all’applicazione della normativa doganale ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione. 21 Inoltre, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o rettifica delle decisioni prese dalle autorità doganali. 22 Ne consegue che le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie hanno come conseguenza la conferma, in caso di rigetto del ricorso, oppure la rettifica, in caso di accoglimento del ricorso, delle decisioni in materia di ITV impugnate dinanzi alle suddette autorità. 23 Tuttavia, è giocoforza constatare che l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non precisa in che modo debba aver luogo la rettifica delle decisioni in materia di ITV, poiché non ha fornito una definizione del termine «rettifica» e non ha effettuato al riguardo un rinvio al diritto nazionale. 24 A tal proposito, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non effettua alcun rinvio al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte [v. sentenza del 20 novembre 2025, Servoprax (Lacci emostatici), C‑631/23 , EU:C:2025:906 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 25 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nel linguaggio corrente, il verbo «rettificare» è definito come l’azione di correggere o modificare qualcosa per renderlo esatto o adeguato. 26 Sebbene la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non consenta di stabilire in modo univoco se la rettifica da esso prevista produca effetti retroattivi, occorre tuttavia rilevare che una rapida rettifica di una decisione illegittima in materia di ITV può comportare la modifica retroattiva di tale decisione.

Infatti, in tal modo, il destinatario della decisione relativa all’ITV non corretta beneficerà di una rettifica completa volta, in particolare, a che sia introdotta la classificazione adeguata, in quanto si presume che l’ITV non corretta non sia mai stata valida. 27 Pertanto, in assenza di una menzione contraria nel testo dell’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione, la nozione di «rettifica» può essere intesa nel senso che non esclude una rettifica retroattiva diretta a dare alla decisione sull’ITV il contenuto che essa avrebbe dovuto avere sin dalla sua adozione. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda l’analisi contestuale, in primo luogo, occorre rilevare che né l’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, né l’articolo 34 del medesimo codice possono essere considerati pertinenti per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di detto codice avverso una decisione in materia di ITV retroagisce alla data di rilascio di tale decisione da parte delle autorità doganali. 29 Infatti, gli articoli 33 e 34 del codice doganale dell’Unione, da un lato, e l’articolo 44 di tale codice, dall’altro, figurano in sezioni diverse del codice doganale dell’Unione, i primi contenuti nella sezione 3, capo 2, titolo I di tale codice, intitolata «Decisioni relative all’applicazione della normativa doganale», e il secondo nella sezione 6, capo 2, titolo I, dello stesso, intitolata «Ricorsi». 30 Peraltro, l’articolo 33 del codice doganale dell’Unione attribuisce la competenza a rilasciare ITV alle amministrazioni doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri responsabili dell’applicazione della normativa doganale.

Inoltre, l’articolo 34 del codice doganale dell’Unione disciplina la gestione delle ITV e, più precisamente, la cessazione della validità, la revoca, la modifica o l’annullamento delle decisioni in materia di ITV da parte delle autorità doganali.

Orbene, le autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi, conformemente all’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali devono essere distinte da queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, OGL-[OSCURATO:PERSONA], C‑770/21 , EU:C:2023:690 , punto 69 ). 31 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, gli effetti nel tempo delle decisioni delle autorità doganali non possono condizionare quelli delle decisioni delle autorità giudiziarie né esercitare alcuna influenza su di essi, dato che il legislatore dell’Unione non ha allineato il trattamento delle decisioni delle autorità giudiziarie a quello delle decisioni delle autorità doganali. 32 Di conseguenza, la questione del carattere retroattivo o meno delle decisioni adottate a seguito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione non è disciplinata dagli articoli 33 e 34 del medesimo codice. 33 In secondo luogo, dall’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, contenuto nella stessa sezione dell’articolo 44 di tale codice, risulta che le autorità doganali sospendono, in tutto o in parte, l’esecuzione di una decisione in materia di ITV oggetto di ricorso qualora abbiano fondati motivi di dubitare della conformità di detta decisione alla normativa doganale o di ritenere che si debba temere un danno irreparabile per l’interessato. 34 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il giudice investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia dell’emananda decisione giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell’Unione.

Pertanto, l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie, investite di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, del medesimo codice, di sospendere l’esecuzione della decisione contestata per conformarsi al loro obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2001, Kofisa Italia, C‑1/99 , EU:C:2001:10 , punti 48 e 49 ). 35 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, la concessione di una sospensione dell’esecuzione va necessariamente di pari passo con la facoltà di ripristinare retroattivamente la situazione giuridica degli operatori economici al fine di evitare loro indebiti danni finanziari qualora una decisione iniziale risulti erronea. 36 Pertanto, l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione non può limitare la possibilità di cui dispongono le autorità giudiziarie, investite di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice avverso una decisione in materia di ITV, di concedere un effetto retroattivo alla decisione adottata su tale ricorso per conformarsi all’obbligo di garantire la piena efficacia di detto ricorso. 37 In terzo luogo, occorre rilevare che una siffatta interpretazione è altresì corroborata dalla finalità dell’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, che mira a garantire il diritto degli operatori economici di proporre un ricorso avverso una decisione di un’autorità doganale. 38 Infatti, come risulta dai considerando 26 e 27 del codice doganale dell’Unione, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali che consenta di garantire il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali. 39 Orbene, un ricorso non può essere considerato effettivo se non elimina la situazione risultante da un’ITV illegittima e non pone l’operatore economico destinatario della decisione relativa a tale ITV nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’illegittimità in questione non avesse avuto luogo. 40 Allo stesso modo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, il fatto di lasciar sussistere gli effetti di una decisione sull’ITV giudicata illegittima potrebbe contrastare con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto tali effetti persisterebbero nei confronti di un operatore economico che avrebbe tuttavia proposto, nei termini previsti, un ricorso avverso tale decisione. 41 Come risulta dai precedenti punti 26 e 27, l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non può, peraltro, ostare a che le autorità giudiziarie, investite di un ricorso ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto codice, dispongano che la decisione su un ricorso proposto avverso una decisione in materia di ITV retroagisca alla data di rilascio di tale ITV da parte dell’autorità doganale, al fine di conformarsi all’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. 42 Occorre inoltre ricordare che la certezza del diritto figura tra i principi generali riconosciuti nel diritto dell’Unione.

Il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto dell’Unione non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenza del 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00 , EU:C:2004:17 , punto 24 ). 43 Tuttavia, come ricordato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, il principio della certezza del diritto esige soltanto che gli effetti di una decisione in materia di ITV, oggetto di ricorso, diventino definitivi soltanto una volta che il ricorso sia stato definitivamente respinto o, in caso di rinuncia, a decorrere dalla scadenza dei termini a tal fine previsti.

Quindi, il principio della certezza del diritto non può essere invocato al fine di giustificare il mantenimento degli effetti di una decisione in materia di ITV, nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e l’accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto contro di essa. 44 Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal governo italiano, secondo il quale sarebbe difficile garantire la conoscenza effettiva, da parte di tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, di una decisione giurisdizionale nazionale di annullamento o di rettifica dotata di effetto retroattivo, occorre constatare che, a termini dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ), un sistema informatico istituito conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione è utilizzato ai fini dello scambio e dello stoccaggio di informazioni relative alle domande e alle decisioni in materia di ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale.

Di conseguenza, e come confermato dalla Commissione europea in udienza, quando una decisione in materia di ITV viene annullata o modificata a seguito di una decisione di un’autorità giudiziaria, l’informazione è inserita dall’autorità doganale interessata in tale sistema informatico mediante un codice di invalidità associato alla decisione sull’ITV, accompagnato dalla data corrispondente, diventando quindi visibile a tutte le autorità doganali. 45 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria, investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice, avverso una decisione in materia di ITV retroagisce alla data di rilascio di tale decisione in materia di ITV da parte delle autorità doganali.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici) dichiara: L’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti retroagisce alla data di rilascio di tale decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti da parte delle autorità doganali.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0150 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici) 13 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Diritto di ricorso – Articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 – Decisione in materia di informazione tariffaria vincolante – Ricorso giurisdizionale – Rettifica – Effetto retroattivo» Nella causa T‑150/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 30 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro G GmbH, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: P. Cullen, amministratore vista la trasmissione da parte della Corte, il 7 marzo 2025, della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 10 dicembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la G GmbH, da W. Gappmayer, Rechtsanwalt; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da F. Meloncelli, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 33, 34, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la G GmbH e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale austriaco; in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito alla classificazione doganale dei lacci emostatici monouso, mediante una decisione in materia di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 26 e 27 del codice doganale dell’Unione recitano come segue: «(26) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni. (27) Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che sia adottata una decisione che possa nuocerle. (…)». 4 La sezione 3, capo 2, titolo I, del codice doganale dell’Unione, intitolata «Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale», comprende gli articoli da 22 a 37. 5 L’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Decisioni relative alle [ITV]», così prevede al suo paragrafo 1: «Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni in materia di [ITV] (…). (…)». 6 L’articolo 34 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Gestione di decisioni relative a [ITV]», ai suoi paragrafi 1 e da 3 a 6 dispone quanto segue: «1.   Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione, in conseguenza: a) dell’adozione di una modifica delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b); b) dell’adozione delle misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4; con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure. (…) 3.   La cessazione della validità delle decisioni ITV (…) non ha effetto retroattivo. 4.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27, le decisioni ITV (…) vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti. 5.   Le decisioni ITV (…) sono revocate a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 28. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione. 6.   Le decisioni ITV (…) non possono essere modificate». 7 La sezione 6, capo 2, titolo I, del codice doganale dell’Unione, intitolata «Ricorsi», comprende gli articoli da 43 a 45. 8 L’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Diritto di ricorso», così prevede: «1.   Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente. (…) 2.   Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi: a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali». 9 L’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Sospensione dell’applicazione», così prevede: «1.   La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata. 2.   Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato. (…)». Diritto austriaco 10 L’articolo 279 della Bundesabgabenordnung (codice federale delle imposte) prevede quanto segue: «(1)   Salvo che nei casi previsti all’articolo 278, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) è sempre tenuto a statuire nel merito mediante sentenza. Esso è autorizzato a sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione tributaria sia nel dispositivo sia per quanto riguarda la motivazione, e a modificare di conseguenza la decisione impugnata, ad annullarla o a respingere il ricorso in quanto infondato. (2)   L’annullamento della decisione impugnata riporta il procedimento nella fase in cui si trovava prima dell’adozione di tale decisione. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 27 ottobre 2022, l’ufficio doganale ha emesso, su richiesta della G GmbH, una decisione relativa ad un’ITV per un prodotto denominato «laccio emostatico monouso», che ha classificato nel codice 4008 219000 della tariffa integrata dell’Unione europea, con un periodo di validità dal 27 ottobre 2022 al 26 ottobre 2025. 12 Il 22 novembre 2022, la G ha presentato un reclamo avverso la decisione dell’ufficio doganale sostenendo che la classificazione doganale effettuata era materialmente errata. L’ufficio doganale ha respinto il reclamo. 13 Il 5 maggio 2023, la G ha proposto ricorso avverso la decisione dell’ufficio doganale dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria). Con sentenza del 12 marzo 2024, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso e ha modificato tale decisione classificando il prodotto di cui trattasi nel codice 4014 900000 della tariffa integrata dell’Unione europea, con effetto dalla data in cui detta decisione era stata emessa dall’ufficio doganale. 14 L’ufficio doganale ha proposto un ricorso per Revision avverso la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), che è il giudice del rinvio, con la motivazione che, basandosi sull’articolo 279 del codice federale delle imposte, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) avrebbe inteso modificare retroattivamente la decisione relativa all’ITV, menzionata al precedente punto 11, il che non sarebbe consentito dal codice doganale dell’Unione, in particolare dal suo articolo 34, paragrafi 3 e 6. 15 Secondo il giudice del rinvio, conformemente all’articolo 279, paragrafo 1, del codice federale delle imposte, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) era legittimato a sostituire il suo punto di vista a quello dell’ufficio doganale e quindi a modificare la decisione di cui trattasi con effetto retroattivo alla data in cui quest’ultima era stata emessa dall’ufficio doganale. 16 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che il codice doganale dell’Unione prevede espressamente, al suo articolo 34, paragrafo 4, che gli annullamenti retroattivi di decisioni ITV intervengono solo allorché sono fondati su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente. Inoltre, il giudice del rinvio constata che, in forza dell’articolo 34, paragrafo 3, di tale codice, la cessazione della validità delle decisioni in materia di ITV non ha effetto retroattivo. Infine, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 34, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione stabilisce che le decisioni in materia di ITV non possono essere modificate. 17 Il giudice del rinvio esprime tuttavia dei dubbi riguardo alla questione se l’articolo 34 del codice doganale dell’Unione esplichi effetti in relazione ai ricorsi di cui all’articolo 44 dello stesso codice. 18 In tal contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 33, 34, 44 e 45 del [codice doganale dell’Unione], alla luce del fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, di [detto codice], provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali, debbano essere interpretati nel senso che la decisione su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del [codice doganale dell’Unione], avverso una [ITV] rilasciata ai sensi dell’articolo 33 di tale [codice], esplica effetti retroattivi a decorrere dalla data di emissione di tale [ITV] da parte dell’ufficio doganale. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se gli articoli 33, 34, 44 e 45 del [codice doganale dell’Unione] debbano essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, nelle loro disposizioni procedurali nazionali, che la decisione su un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di tale [codice], avverso una [ITV] rilasciata ai sensi dell’articolo 33 di tale [codice], esplichi effetti retroattivi a decorrere dalla data di emissione di tale [ITV] da parte dell’ufficio doganale». Sulle questioni pregiudiziali 19 Con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice avverso una decisione relativa ad un’ITV retroagisca alla data di rilascio di tale decisione in materia di ITV da parte delle autorità doganali. 20 A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, il destinatario di una decisione adottata dalle autorità doganali in merito all’applicazione della normativa doganale ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione. 21 Inoltre, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o rettifica delle decisioni prese dalle autorità doganali. 22 Ne consegue che le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie hanno come conseguenza la conferma, in caso di rigetto del ricorso, oppure la rettifica, in caso di accoglimento del ricorso, delle decisioni in materia di ITV impugnate dinanzi alle suddette autorità. 23 Tuttavia, è giocoforza constatare che l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non precisa in che modo debba aver luogo la rettifica delle decisioni in materia di ITV, poiché non ha fornito una definizione del termine «rettifica» e non ha effettuato al riguardo un rinvio al diritto nazionale. 24 A tal proposito, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non effettua alcun rinvio al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte [v. sentenza del 20 novembre 2025, Servoprax (Lacci emostatici), C‑631/23 , EU:C:2025:906 , punto 45 e giurisprudenza citata]. 25 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nel linguaggio corrente, il verbo «rettificare» è definito come l’azione di correggere o modificare qualcosa per renderlo esatto o adeguato. 26 Sebbene la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non consenta di stabilire in modo univoco se la rettifica da esso prevista produca effetti retroattivi, occorre tuttavia rilevare che una rapida rettifica di una decisione illegittima in materia di ITV può comportare la modifica retroattiva di tale decisione. Infatti, in tal modo, il destinatario della decisione relativa all’ITV non corretta beneficerà di una rettifica completa volta, in particolare, a che sia introdotta la classificazione adeguata, in quanto si presume che l’ITV non corretta non sia mai stata valida. 27 Pertanto, in assenza di una menzione contraria nel testo dell’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione, la nozione di «rettifica» può essere intesa nel senso che non esclude una rettifica retroattiva diretta a dare alla decisione sull’ITV il contenuto che essa avrebbe dovuto avere sin dalla sua adozione. 28 In secondo luogo, per quanto riguarda l’analisi contestuale, in primo luogo, occorre rilevare che né l’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, né l’articolo 34 del medesimo codice possono essere considerati pertinenti per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di detto codice avverso una decisione in materia di ITV retroagisce alla data di rilascio di tale decisione da parte delle autorità doganali. 29 Infatti, gli articoli 33 e 34 del codice doganale dell’Unione, da un lato, e l’articolo 44 di tale codice, dall’altro, figurano in sezioni diverse del codice doganale dell’Unione, i primi contenuti nella sezione 3, capo 2, titolo I di tale codice, intitolata «Decisioni relative all’applicazione della normativa doganale», e il secondo nella sezione 6, capo 2, titolo I, dello stesso, intitolata «Ricorsi». 30 Peraltro, l’articolo 33 del codice doganale dell’Unione attribuisce la competenza a rilasciare ITV alle amministrazioni doganali degli [OSCURATO:PERSONA] membri responsabili dell’applicazione della normativa doganale. Inoltre, l’articolo 34 del codice doganale dell’Unione disciplina la gestione delle ITV e, più precisamente, la cessazione della validità, la revoca, la modifica o l’annullamento delle decisioni in materia di ITV da parte delle autorità doganali. Orbene, le autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi, conformemente all’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali devono essere distinte da queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, OGL-[OSCURATO:PERSONA], C‑770/21 , EU:C:2023:690 , punto 69 ). 31 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, gli effetti nel tempo delle decisioni delle autorità doganali non possono condizionare quelli delle decisioni delle autorità giudiziarie né esercitare alcuna influenza su di essi, dato che il legislatore dell’Unione non ha allineato il trattamento delle decisioni delle autorità giudiziarie a quello delle decisioni delle autorità doganali. 32 Di conseguenza, la questione del carattere retroattivo o meno delle decisioni adottate a seguito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione non è disciplinata dagli articoli 33 e 34 del medesimo codice. 33 In secondo luogo, dall’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, contenuto nella stessa sezione dell’articolo 44 di tale codice, risulta che le autorità doganali sospendono, in tutto o in parte, l’esecuzione di una decisione in materia di ITV oggetto di ricorso qualora abbiano fondati motivi di dubitare della conformità di detta decisione alla normativa doganale o di ritenere che si debba temere un danno irreparabile per l’interessato. 34 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il giudice investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia dell’emananda decisione giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell’Unione. Pertanto, l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie, investite di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, del medesimo codice, di sospendere l’esecuzione della decisione contestata per conformarsi al loro obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2001, Kofisa Italia, C‑1/99 , EU:C:2001:10 , punti 48 e 49 ). 35 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, la concessione di una sospensione dell’esecuzione va necessariamente di pari passo con la facoltà di ripristinare retroattivamente la situazione giuridica degli operatori economici al fine di evitare loro indebiti danni finanziari qualora una decisione iniziale risulti erronea. 36 Pertanto, l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione non può limitare la possibilità di cui dispongono le autorità giudiziarie, investite di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice avverso una decisione in materia di ITV, di concedere un effetto retroattivo alla decisione adottata su tale ricorso per conformarsi all’obbligo di garantire la piena efficacia di detto ricorso. 37 In terzo luogo, occorre rilevare che una siffatta interpretazione è altresì corroborata dalla finalità dell’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, che mira a garantire il diritto degli operatori economici di proporre un ricorso avverso una decisione di un’autorità doganale. 38 Infatti, come risulta dai considerando 26 e 27 del codice doganale dell’Unione, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali che consenta di garantire il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali. 39 Orbene, un ricorso non può essere considerato effettivo se non elimina la situazione risultante da un’ITV illegittima e non pone l’operatore economico destinatario della decisione relativa a tale ITV nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’illegittimità in questione non avesse avuto luogo. 40 Allo stesso modo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, il fatto di lasciar sussistere gli effetti di una decisione sull’ITV giudicata illegittima potrebbe contrastare con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto tali effetti persisterebbero nei confronti di un operatore economico che avrebbe tuttavia proposto, nei termini previsti, un ricorso avverso tale decisione. 41 Come risulta dai precedenti punti 26 e 27, l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione non può, peraltro, ostare a che le autorità giudiziarie, investite di un ricorso ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto codice, dispongano che la decisione su un ricorso proposto avverso una decisione in materia di ITV retroagisca alla data di rilascio di tale ITV da parte dell’autorità doganale, al fine di conformarsi all’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. 42 Occorre inoltre ricordare che la certezza del diritto figura tra i principi generali riconosciuti nel diritto dell’Unione. Il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto dell’Unione non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (sentenza del 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00 , EU:C:2004:17 , punto 24 ). 43 Tuttavia, come ricordato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, il principio della certezza del diritto esige soltanto che gli effetti di una decisione in materia di ITV, oggetto di ricorso, diventino definitivi soltanto una volta che il ricorso sia stato definitivamente respinto o, in caso di rinuncia, a decorrere dalla scadenza dei termini a tal fine previsti. Quindi, il principio della certezza del diritto non può essere invocato al fine di giustificare il mantenimento degli effetti di una decisione in materia di ITV, nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e l’accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto contro di essa. 44 Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal governo italiano, secondo il quale sarebbe difficile garantire la conoscenza effettiva, da parte di tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, di una decisione giurisdizionale nazionale di annullamento o di rettifica dotata di effetto retroattivo, occorre constatare che, a termini dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ), un sistema informatico istituito conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione è utilizzato ai fini dello scambio e dello stoccaggio di informazioni relative alle domande e alle decisioni in materia di ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale. Di conseguenza, e come confermato dalla Commissione europea in udienza, quando una decisione in materia di ITV viene annullata o modificata a seguito di una decisione di un’autorità giudiziaria, l’informazione è inserita dall’autorità doganale interessata in tale sistema informatico mediante un codice di invalidità associato alla decisione sull’ITV, accompagnato dalla data corrispondente, diventando quindi visibile a tutte le autorità doganali. 45 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 4, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria, investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di tale codice, avverso una decisione in materia di ITV retroagisce alla data di rilascio di tale decisione in materia di ITV da parte delle autorità doganali. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici) dichiara: L’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti retroagisce alla data di rilascio di tale decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti da parte delle autorità doganali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris